CASS
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/2025, n. 24505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24505 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA GRIECO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, ET LI, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per nuovo giudizio. Penale Sent. Sez. 1 Num. 24505 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 28/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen., formulata nel!' interesse di ED NE. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ED NE, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Elisabetta d'Errico, deducendo, con un unico motivo, la manifesta illogicità della motivazione, l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen. In particolare, la difesa ha dedotto che il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha adottato il provvedimento di rigetto sul rilievo della mancanza di una progettualità esterna, ovvero di una attività lavorativa o una attività di volontariato da parte del ricorrente, idonea a sorreggere il beneficio richiesto, ritenendo di concedere la detenzione domiciliare. Si tratterebbe di una motivazione apparente e illogica in quanto il ricorrente è nato nel 1948 e percepisce una pensione di vecchiaia con la conseguenza che non sarebbe dato comprendere quale attività lavorativa alla sua età costui potrebbe svolgere, avuto riguardo anche alle precarie condizioni di salute, di cui vi è indicazione nel provvedimento impugnato. Nel ricorso si evidenzia inoltre che il condannato ha espresso la propria disponibilità a svolgere attività di volontariato o di utilità sociale, alla luce di quanto disposto dall'art. 47 Ord. pen., come modificato dal d.l. n. 92 del 2024, come risulterebbe dalla relazione del UEPE al quale il Tribunale avrebbe dovuto rimettere la predisposizione di un progetto. Infine, il ricorrente ha dedotto che il Tribunale di Sorveglianza, a prescindere dalla insussistenza di un progetto lavorativo e di volontariato, avrebbe dovuto motivare in ordine ai motivi per cui l'affidamento in prova non avrebbe potuto soddisfare le esigenze special preventive, alla luce degli elementi sopra evidenziati e della risalenza nel tempo dei precedenti. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, ET LI, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per nuovo giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. In primo luogo è opportuno ribadire che, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, non è sufficiente l'assenza di elementi negativi, quali il mancato superamento dei limiti massimi fissati per legge, dei limiti della pena da scontare e che non ci si trovi in presenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva, in particolare con riferimento alla misura all'affidamento in prova. Infatti, l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere, dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi - oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere le persone condannate a tali misure presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (da ultime, vedi Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, ricorrente Canterini, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, ricorrente Nucera). Sotto tale profilo, lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, non costituisce da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito (Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, Jankovic, Rv. 214424; in senso conforme Sez. 1, n. 16541 del 10/12/2018, dep. 2019, Ojo Jennifer, Rv. 276185; in particolare, in tale pronuncia, si è osservato che è illegittima l'ordinanza di rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale che, pur in presenza di plurimi elementi positivi relativi al comportamento del richiedente, fondi il giudizio prognostico negativo in merito al suo reinserimento sociale esclusivamente sulla mancanza del programma trattamentale redatto dall'UEPE; nella fattispecie la Corte ha annullato l'ordinanza di rigetto per vizio di motivazione nella quale non risultava chiarito se la mancanza del programma fosse da imputarsi alla ricorrente o all'impossibilità di reperire un'attività lavorativa o di volontariato). 2 2. Ciò posto, nel caso in esame, il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo dei principi sopra indicati. Il Tribunale di Sorveglianza ha fondato il giudizio di diniego del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale sulla sola assenza di progettualità esterna, legata ad attività lavorativa o di volontariato, pur dando atto della sussistenza di circostanze che non consentono al ricorrente di reperire facilmente una occupazione lavorativa, in ragione dell'età e delle condizioni di salute. Così argomentando, il Tribunale non ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di affidamento in prova al servizio sociale, l'impossibilità per il condannato di svolgere attività lavorativa per ragioni di età o di salute non osta alla concessione della misura, in presenza di altri elementi idonei a fondare il giudizio prognostico favorevole al suo reinserimento sociale. (Sez. 1, Sentenza n. 14003 del 28/11/2023 dep. 05/04/2024) Rv. 286257). Inoltre, nel provvedimento impugnato è omesso qualsiasi riferimento all'intervento dell'UEPE che, stante la dichiarata disponibilità del NE, avrebbe dovuto interessarsi di strutturare un programma di volontariato, con ciò non facendo corretta applicazione del disposto del comma 2-bis dell'art. 47 ord. pen, (introdotto dall'art. 10-bis, comma 1 del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112) secondo cui «il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni dì reinserimento esterno tramite attività di lavoro, autonomo o dipendente, può essere ammesso, in sostituzione, a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, in quanto compatibili, nell'ambito di piani di attività predisposti entro il 31 gennaio di ogni anno, di concerto tra gli enti interessati, le direzioni penitenziarie e gli uffici per l'esecuzione penale esterna e comunicati al presidente del tribunale di sorveglianza territorialmente competente». Pertanto, da quanto evidenziato, consegue l'assoluta carenza del percorso argomentativo che ha condotto il Tribunale di Sorveglianza a rigettare la richiesta di affidamento in prova sulla base di una ritenuta assenza di progettualità esterna, legata ad attività lavorativa o di volontariato, pur emergendo dal provvedimento impugnato che il ricorrente è persona di età avanzata, che versa in condizioni di salute non ottimali e che ha riconosciuto il disvalore delle condotte antigiuridiche da lui commesse. 3. Tali considerazioni, impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bologna, che dovrà nuovamente 3 deliberare sulla richiesta della misura alternativa dopo aver colmato le lacune evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Bologna. Così deciso, il 28 marzo 2025.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, ET LI, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per nuovo giudizio. Penale Sent. Sez. 1 Num. 24505 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 28/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen., formulata nel!' interesse di ED NE. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ED NE, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Elisabetta d'Errico, deducendo, con un unico motivo, la manifesta illogicità della motivazione, l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen. In particolare, la difesa ha dedotto che il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha adottato il provvedimento di rigetto sul rilievo della mancanza di una progettualità esterna, ovvero di una attività lavorativa o una attività di volontariato da parte del ricorrente, idonea a sorreggere il beneficio richiesto, ritenendo di concedere la detenzione domiciliare. Si tratterebbe di una motivazione apparente e illogica in quanto il ricorrente è nato nel 1948 e percepisce una pensione di vecchiaia con la conseguenza che non sarebbe dato comprendere quale attività lavorativa alla sua età costui potrebbe svolgere, avuto riguardo anche alle precarie condizioni di salute, di cui vi è indicazione nel provvedimento impugnato. Nel ricorso si evidenzia inoltre che il condannato ha espresso la propria disponibilità a svolgere attività di volontariato o di utilità sociale, alla luce di quanto disposto dall'art. 47 Ord. pen., come modificato dal d.l. n. 92 del 2024, come risulterebbe dalla relazione del UEPE al quale il Tribunale avrebbe dovuto rimettere la predisposizione di un progetto. Infine, il ricorrente ha dedotto che il Tribunale di Sorveglianza, a prescindere dalla insussistenza di un progetto lavorativo e di volontariato, avrebbe dovuto motivare in ordine ai motivi per cui l'affidamento in prova non avrebbe potuto soddisfare le esigenze special preventive, alla luce degli elementi sopra evidenziati e della risalenza nel tempo dei precedenti. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, ET LI, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per nuovo giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. In primo luogo è opportuno ribadire che, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, non è sufficiente l'assenza di elementi negativi, quali il mancato superamento dei limiti massimi fissati per legge, dei limiti della pena da scontare e che non ci si trovi in presenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva, in particolare con riferimento alla misura all'affidamento in prova. Infatti, l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere, dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi - oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere le persone condannate a tali misure presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (da ultime, vedi Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, ricorrente Canterini, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, ricorrente Nucera). Sotto tale profilo, lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, non costituisce da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito (Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, Jankovic, Rv. 214424; in senso conforme Sez. 1, n. 16541 del 10/12/2018, dep. 2019, Ojo Jennifer, Rv. 276185; in particolare, in tale pronuncia, si è osservato che è illegittima l'ordinanza di rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale che, pur in presenza di plurimi elementi positivi relativi al comportamento del richiedente, fondi il giudizio prognostico negativo in merito al suo reinserimento sociale esclusivamente sulla mancanza del programma trattamentale redatto dall'UEPE; nella fattispecie la Corte ha annullato l'ordinanza di rigetto per vizio di motivazione nella quale non risultava chiarito se la mancanza del programma fosse da imputarsi alla ricorrente o all'impossibilità di reperire un'attività lavorativa o di volontariato). 2 2. Ciò posto, nel caso in esame, il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo dei principi sopra indicati. Il Tribunale di Sorveglianza ha fondato il giudizio di diniego del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale sulla sola assenza di progettualità esterna, legata ad attività lavorativa o di volontariato, pur dando atto della sussistenza di circostanze che non consentono al ricorrente di reperire facilmente una occupazione lavorativa, in ragione dell'età e delle condizioni di salute. Così argomentando, il Tribunale non ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di affidamento in prova al servizio sociale, l'impossibilità per il condannato di svolgere attività lavorativa per ragioni di età o di salute non osta alla concessione della misura, in presenza di altri elementi idonei a fondare il giudizio prognostico favorevole al suo reinserimento sociale. (Sez. 1, Sentenza n. 14003 del 28/11/2023 dep. 05/04/2024) Rv. 286257). Inoltre, nel provvedimento impugnato è omesso qualsiasi riferimento all'intervento dell'UEPE che, stante la dichiarata disponibilità del NE, avrebbe dovuto interessarsi di strutturare un programma di volontariato, con ciò non facendo corretta applicazione del disposto del comma 2-bis dell'art. 47 ord. pen, (introdotto dall'art. 10-bis, comma 1 del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112) secondo cui «il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni dì reinserimento esterno tramite attività di lavoro, autonomo o dipendente, può essere ammesso, in sostituzione, a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, in quanto compatibili, nell'ambito di piani di attività predisposti entro il 31 gennaio di ogni anno, di concerto tra gli enti interessati, le direzioni penitenziarie e gli uffici per l'esecuzione penale esterna e comunicati al presidente del tribunale di sorveglianza territorialmente competente». Pertanto, da quanto evidenziato, consegue l'assoluta carenza del percorso argomentativo che ha condotto il Tribunale di Sorveglianza a rigettare la richiesta di affidamento in prova sulla base di una ritenuta assenza di progettualità esterna, legata ad attività lavorativa o di volontariato, pur emergendo dal provvedimento impugnato che il ricorrente è persona di età avanzata, che versa in condizioni di salute non ottimali e che ha riconosciuto il disvalore delle condotte antigiuridiche da lui commesse. 3. Tali considerazioni, impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bologna, che dovrà nuovamente 3 deliberare sulla richiesta della misura alternativa dopo aver colmato le lacune evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Bologna. Così deciso, il 28 marzo 2025.