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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/10/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 221/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 29/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa dall'avv. MARRABELLO DANIELA (PEC: Parte_1
, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (avv. Rosa Sabrina Caglioti, PEC: dell'avvocatura interna) Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Interposizione fittizia di manodopera Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 02/02/2022, con istanza cautelare ex art. 700 cpc, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la declaratoria di illegittima interposizione della manodopera appaltata e il conseguente riconoscimento del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione sanitaria convenuta. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “NEL MERITO: - accertare e dichiarare l'illegittima interposizione di manodopera posta in essere dalla Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., relativamente alle prestazioni lavorative rese dalla
[...] ricorrente, a partire dal 9 settembre 2019 o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, in favore della convenuta , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con sede legale in Via Dante Alighieri, 67, 89900 e con sede CP_1
1 operativa ubicata in Piazza Fleming, 89900 Controparte_3
Vibo Valentia VV, per tutte le argomentazioni testè esposte;
- accertare e dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per la qualifica di operatore e mansione di “usciere” di cui al CCNL applicato ai dipendenti del comparto sanitario, tra la ricorrente e l , in persona del legale rappresentante Controparte_4
p.t., con sede legale in Via Dante Alighieri, 67, 89900 e con sede operativa CP_1 [...]
“ ”, ubicata in Piazza Fleming, 89900 Vibo Valentia VV, a Controparte_3 CP_3 partire dal 9 settembre 2019 o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, per tutte le argomentazioni testè esposte;
- condannare, per l'effetto, l , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., con sede legale in Via Dante Alighieri, 67, 89900 e con sede CP_1 operativa ubicata in Piazza Fleming, 89900 Controparte_3
Vibo Valentia VV, a dare esecuzione al rapporto di lavoro giuridicamente in essere con la ricorrente con la mansione di “usciere”, qualifica di operatore, applicando allo stesso livello ed inquadramento contrattuale corrispondente a quello di cui al CCNL per i dipendenti del comparto sanitario;
- accertare e dichiararsi il diritto della ricorrente al pagamento, da parte del l
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., delle differenze Controparte_1 retributive intercorrenti tra l'inquadramento contrattuale e di livello (qualifica operatore, mansione usciere, Livello F) del C.C.N.L. per i dipendenti da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari applicato dalla il compenso, a medesimo inquadramento e livello Controparte_2 contrattuale (qualifica operatore, mansione usciere) dovuto in applicazione del CCNL comparto sanitario, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da quantificarsi in separato giudizio, a decorrere dal 9 settembre 2019 sino all'effettiva costituzione del rapporto di lavoro con l i;
CP_4 CP_1
- condannare, altresì, l , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ad effettuare la regolarizzazione contributiva e retributiva del rapporto di lavoro della ricorrente, a decorrere dal a decorrere dal 9 settembre 2019 sino all'effettiva costituzione del rapporto di lavoro con l di;
CP_4 CP_1
- condannare l , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore. IN VIA CAUTELARE: Voglia l'ecc.mo Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Lavoro – convocate le parti e raccolte, si opus, sommarie informazioni:
- ordinare all , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con sede legale in Via Dante Alighieri, 67, 89900 e con sede CP_1 operativa “ ”, ubicata in Piazza Fleming, 89900 Controparte_3 Controparte_1 CP_3
Vibo Valentia VV, a dare esecuzione al rapporto di lavoro giuridicamente in essere con la ricorrente,
, con la mansione di “usciere”, qualifica di “operatore”, applicando Controparte_5 alla stessa livello ed inquadramento contrattuale corrispondente a quello di cui al CCNL per i dipendenti del comparto sanitario e, per l'effetto, regolarizzare il rapporto di lavoro dipendente e la posizione contributiva, a decorrere dal 9 settembre 2019 ovvero dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia”. Cont Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' di , CP_1 contestando le avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. In data 20 aprile 2022, è stata emettessa sentenza non definitiva (c.d. sentenza parziale) n. 425/2022, in forza della quale: a) non veniva riconosciuta l'instaurazione del rapporto di lavoro tra la ricorrente e la parte resistente di , CP_4 CP_1
“quand'anche fosse acclarata la scorrettezza dell'appalto pu dell'inapplicabilità della tutela di cui al D. LGS. 10 settembre 2003, n. 276 per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale;
b) dichiarava proseguirsi la vertenza “per l'apprezzamento in concreto della genuinità ovvero dell'insincerità dell'appalto controverso, in vista della delibazione delle ulteriori domande patrimoniali presentate in questa sede”.
3. All'udienza del 29/06/2023, il teste escusso ha dichiarato: Testimone_1
"è vero si concordavano con la ditta fornitrice, la qu in particolare la su , la quale si poggiava sulla che Parte_2 CP_1 Persona_1 ga u Se e Tropea e qualcosa su poi Persona_2 precisare "…… posso riferire che i turni di servizio erano predisposti dalla ditta fornitrice;
Cont la direzione medica, che coincide con il (direttore esecuzione contratti) secondo le necessità di servizio, che devono essere a ti al contratto in essere, concordava con la ditta che predisponeva i turni: i dipendenti erano a diretto contatto con la ditta fornitrice come avanti indicato ".
4. In considerazione di quanto riferito dal testimone sulla gestione dell'appalto non è possibile desumere i caratteri dell'interferenza o dell'ingerenza del committente convenuto nelle modalità di gestione ed organizzative di realizzazione dei servizi appaltati.
5. Per le ragioni anzidette la domanda non si presta ad essere accolta nei termini auspicati dalla ricorrente.
6. Sussistono tuttavia giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
. rigetta, il ricorso;
. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 29/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 29/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa dall'avv. MARRABELLO DANIELA (PEC: Parte_1
, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (avv. Rosa Sabrina Caglioti, PEC: dell'avvocatura interna) Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Interposizione fittizia di manodopera Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 02/02/2022, con istanza cautelare ex art. 700 cpc, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la declaratoria di illegittima interposizione della manodopera appaltata e il conseguente riconoscimento del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione sanitaria convenuta. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “NEL MERITO: - accertare e dichiarare l'illegittima interposizione di manodopera posta in essere dalla Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., relativamente alle prestazioni lavorative rese dalla
[...] ricorrente, a partire dal 9 settembre 2019 o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, in favore della convenuta , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con sede legale in Via Dante Alighieri, 67, 89900 e con sede CP_1
1 operativa ubicata in Piazza Fleming, 89900 Controparte_3
Vibo Valentia VV, per tutte le argomentazioni testè esposte;
- accertare e dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per la qualifica di operatore e mansione di “usciere” di cui al CCNL applicato ai dipendenti del comparto sanitario, tra la ricorrente e l , in persona del legale rappresentante Controparte_4
p.t., con sede legale in Via Dante Alighieri, 67, 89900 e con sede operativa CP_1 [...]
“ ”, ubicata in Piazza Fleming, 89900 Vibo Valentia VV, a Controparte_3 CP_3 partire dal 9 settembre 2019 o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, per tutte le argomentazioni testè esposte;
- condannare, per l'effetto, l , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., con sede legale in Via Dante Alighieri, 67, 89900 e con sede CP_1 operativa ubicata in Piazza Fleming, 89900 Controparte_3
Vibo Valentia VV, a dare esecuzione al rapporto di lavoro giuridicamente in essere con la ricorrente con la mansione di “usciere”, qualifica di operatore, applicando allo stesso livello ed inquadramento contrattuale corrispondente a quello di cui al CCNL per i dipendenti del comparto sanitario;
- accertare e dichiararsi il diritto della ricorrente al pagamento, da parte del l
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., delle differenze Controparte_1 retributive intercorrenti tra l'inquadramento contrattuale e di livello (qualifica operatore, mansione usciere, Livello F) del C.C.N.L. per i dipendenti da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari applicato dalla il compenso, a medesimo inquadramento e livello Controparte_2 contrattuale (qualifica operatore, mansione usciere) dovuto in applicazione del CCNL comparto sanitario, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da quantificarsi in separato giudizio, a decorrere dal 9 settembre 2019 sino all'effettiva costituzione del rapporto di lavoro con l i;
CP_4 CP_1
- condannare, altresì, l , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ad effettuare la regolarizzazione contributiva e retributiva del rapporto di lavoro della ricorrente, a decorrere dal a decorrere dal 9 settembre 2019 sino all'effettiva costituzione del rapporto di lavoro con l di;
CP_4 CP_1
- condannare l , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore. IN VIA CAUTELARE: Voglia l'ecc.mo Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Lavoro – convocate le parti e raccolte, si opus, sommarie informazioni:
- ordinare all , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con sede legale in Via Dante Alighieri, 67, 89900 e con sede CP_1 operativa “ ”, ubicata in Piazza Fleming, 89900 Controparte_3 Controparte_1 CP_3
Vibo Valentia VV, a dare esecuzione al rapporto di lavoro giuridicamente in essere con la ricorrente,
, con la mansione di “usciere”, qualifica di “operatore”, applicando Controparte_5 alla stessa livello ed inquadramento contrattuale corrispondente a quello di cui al CCNL per i dipendenti del comparto sanitario e, per l'effetto, regolarizzare il rapporto di lavoro dipendente e la posizione contributiva, a decorrere dal 9 settembre 2019 ovvero dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia”. Cont Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' di , CP_1 contestando le avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. In data 20 aprile 2022, è stata emettessa sentenza non definitiva (c.d. sentenza parziale) n. 425/2022, in forza della quale: a) non veniva riconosciuta l'instaurazione del rapporto di lavoro tra la ricorrente e la parte resistente di , CP_4 CP_1
“quand'anche fosse acclarata la scorrettezza dell'appalto pu dell'inapplicabilità della tutela di cui al D. LGS. 10 settembre 2003, n. 276 per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale;
b) dichiarava proseguirsi la vertenza “per l'apprezzamento in concreto della genuinità ovvero dell'insincerità dell'appalto controverso, in vista della delibazione delle ulteriori domande patrimoniali presentate in questa sede”.
3. All'udienza del 29/06/2023, il teste escusso ha dichiarato: Testimone_1
"è vero si concordavano con la ditta fornitrice, la qu in particolare la su , la quale si poggiava sulla che Parte_2 CP_1 Persona_1 ga u Se e Tropea e qualcosa su poi Persona_2 precisare "…… posso riferire che i turni di servizio erano predisposti dalla ditta fornitrice;
Cont la direzione medica, che coincide con il (direttore esecuzione contratti) secondo le necessità di servizio, che devono essere a ti al contratto in essere, concordava con la ditta che predisponeva i turni: i dipendenti erano a diretto contatto con la ditta fornitrice come avanti indicato ".
4. In considerazione di quanto riferito dal testimone sulla gestione dell'appalto non è possibile desumere i caratteri dell'interferenza o dell'ingerenza del committente convenuto nelle modalità di gestione ed organizzative di realizzazione dei servizi appaltati.
5. Per le ragioni anzidette la domanda non si presta ad essere accolta nei termini auspicati dalla ricorrente.
6. Sussistono tuttavia giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
. rigetta, il ricorso;
. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 29/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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