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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/09/2025, n. 2314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2314 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
RG 2430/25
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa chiamata all'udienza del 17/09/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. VIMBORSATI ANNA Parte_1
CHIARA Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Ministro in carica Controparte_1
p.t., Convenuto
Oggetto: Carta elettronica ex art. 1, co. 121-123, l. n° 107/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 06/03/2025, la parte ricorrente dichiarava di aver lavorato alle dipendenze del come docente in forza di plurimi contratti Controparte_1
a tempo determinato.
Deduceva, altresì che, per i suddetti periodi non le era stata riconosciuta la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, di importo pari ad €
500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. Ciò in quanto, in base alla disciplina vigente di cui alla l. n. 107/2015, art. 1, co. 121-123 – DPCM del 23 settembre2015 – DPCM 28 novembre 2016, tale beneficio viene riconosciuto ai soli docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione quindi, dei docenti assunti a termine.
Ritenendo che tale disciplina fosse discriminatoria per contrasto con il diritto comunitario, con gli artt. 3 e 35 Cost. e con gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria, la ricorrente proponeva l'odierno ricorso chiedendo: di accertare e dichiarare il suo diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni di servizio non di ruolo prestati e per l'effetto, condannare il alla attribuzione del beneficio della Carta docente o, in via subordinata, CP_1 al pagamento della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio non di ruolo.
Con ordinanza dell'11.06.2025 a seguito di istanza di parte ricorrente, veniva concesso termine fino al 27.06.2025 per il deposito telematico della prova della notifica del ricorso e del decreto, ovvero per la rinotifica degli atti introduttivi, e la causa era rinviata all'odierna udienza.
Successivamente parte ricorrente non forniva la prova, nel termine assegnato, della regolare notifica del ricorso e del decreto, nè il convenuto si costituiva in CP_1 giudizio.
All'odierna udienza parte ricorrente depositava prova della notifica effettuata il
09.08.2025, ossia oltre il termine assegnato.
Ritiene il giudicante che debba essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso o, comunque, la sua inammissibilità.
Appare utile a tal fine richiamare il principio giurisprudenziale secondo cui “In tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso…” (Cass.
Civ. Sez II 7.04.2023 n. 9541), con la conseguente improcedibilità e/o inammissibilità della domanda.
Ed infatti, in difetto della costituzione del ministero convenuto, nonché della prova della notifica del ricorso e del decreto, allo stato definitivamente preclusa alla luce del principio innanzi richiamato, non può essere verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, con la conseguente inefficacia degli atti del giudizio per inidoneità della domanda alla prosecuzione del procedimento.
Conformemente a quanto statuito dalla S.C. sul punto, infatti, nel rito del lavoro, il procedimento può essere deciso con una pronuncia di mero rito, ricognitiva della inidoneità della domanda a determinare la prosecuzione del giudizio, allorquando il convenuto non si costituisca e il giudice non sia in grado di verificare la regolare instaurazione del contraddittorio per la mancata produzione in giudizio del ricorso notificato (Cass. Civ. Sez Lavoro 13.08.2008 n. 21587; Cass. Civ. Sez Lavoro
04.02.2015 n. 2005).
Nulla per le spese, trattandosi di pronuncia di mero rito.
P.Q.M.
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso;
2. Nulla per le spese.
Taranto, 17/09/2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa chiamata all'udienza del 17/09/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. VIMBORSATI ANNA Parte_1
CHIARA Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Ministro in carica Controparte_1
p.t., Convenuto
Oggetto: Carta elettronica ex art. 1, co. 121-123, l. n° 107/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 06/03/2025, la parte ricorrente dichiarava di aver lavorato alle dipendenze del come docente in forza di plurimi contratti Controparte_1
a tempo determinato.
Deduceva, altresì che, per i suddetti periodi non le era stata riconosciuta la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, di importo pari ad €
500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. Ciò in quanto, in base alla disciplina vigente di cui alla l. n. 107/2015, art. 1, co. 121-123 – DPCM del 23 settembre2015 – DPCM 28 novembre 2016, tale beneficio viene riconosciuto ai soli docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione quindi, dei docenti assunti a termine.
Ritenendo che tale disciplina fosse discriminatoria per contrasto con il diritto comunitario, con gli artt. 3 e 35 Cost. e con gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria, la ricorrente proponeva l'odierno ricorso chiedendo: di accertare e dichiarare il suo diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni di servizio non di ruolo prestati e per l'effetto, condannare il alla attribuzione del beneficio della Carta docente o, in via subordinata, CP_1 al pagamento della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio non di ruolo.
Con ordinanza dell'11.06.2025 a seguito di istanza di parte ricorrente, veniva concesso termine fino al 27.06.2025 per il deposito telematico della prova della notifica del ricorso e del decreto, ovvero per la rinotifica degli atti introduttivi, e la causa era rinviata all'odierna udienza.
Successivamente parte ricorrente non forniva la prova, nel termine assegnato, della regolare notifica del ricorso e del decreto, nè il convenuto si costituiva in CP_1 giudizio.
All'odierna udienza parte ricorrente depositava prova della notifica effettuata il
09.08.2025, ossia oltre il termine assegnato.
Ritiene il giudicante che debba essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso o, comunque, la sua inammissibilità.
Appare utile a tal fine richiamare il principio giurisprudenziale secondo cui “In tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso…” (Cass.
Civ. Sez II 7.04.2023 n. 9541), con la conseguente improcedibilità e/o inammissibilità della domanda.
Ed infatti, in difetto della costituzione del ministero convenuto, nonché della prova della notifica del ricorso e del decreto, allo stato definitivamente preclusa alla luce del principio innanzi richiamato, non può essere verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, con la conseguente inefficacia degli atti del giudizio per inidoneità della domanda alla prosecuzione del procedimento.
Conformemente a quanto statuito dalla S.C. sul punto, infatti, nel rito del lavoro, il procedimento può essere deciso con una pronuncia di mero rito, ricognitiva della inidoneità della domanda a determinare la prosecuzione del giudizio, allorquando il convenuto non si costituisca e il giudice non sia in grado di verificare la regolare instaurazione del contraddittorio per la mancata produzione in giudizio del ricorso notificato (Cass. Civ. Sez Lavoro 13.08.2008 n. 21587; Cass. Civ. Sez Lavoro
04.02.2015 n. 2005).
Nulla per le spese, trattandosi di pronuncia di mero rito.
P.Q.M.
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso;
2. Nulla per le spese.
Taranto, 17/09/2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli