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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/10/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 09/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 738 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Pelle, con il quale è elettivamente domiciliata in Bovalino
(RC) IC I NE n. 25 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Antonio D'Agostino, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC) via Margherita di Savoia n. 54 resistente
OGGETTO: malattia professionale
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/02/2023, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, a partire dall'anno 1994, ha costantemente svolto attività lavorativa come bracciante agricola, presso varie aziende, prestando da ultimo servizio alle dipendenze della ditta del sig. , operante nel territorio del Controparte_2
Comune di Bovalino, occupandosi di potatura ed estirpazione di alberi e piante, pulizia del terreno e raccolta dei frutti;
- che, a causa e in conseguenza dell'attività lavorativa svolta, a partire dall'anno 2014 ha iniziato a manifestare le seguenti patologie: “ernia discale con dolore, impotenza funzionale e significativa limitazione nei movimenti”;
- che, in data 26/07/2016, ha presentato domanda all' per il CP_1
riconoscimento della malattia professionale;
- che l' , concluso l'iter burocratico, con provvedimento del CP_3
09/11/2016 ha accertato “una menomazione dell'integrità psico-fisica che, come previsto dal decreto legislativo n. 38 del 23/02/2000, dà diritto ad indennizzo in capitale”, attribuendo un grado di menomazione pari al 6%;
- che, in data 12/03/2017, ha proposto opposizione, allegando certificazione medica del 26/02/2017 attestante: “ernia discale con dolore, impotenza e notevole limitazione funzionale”, con grado di inabilità stimato al
18%;
- che l' , con provvedimento del 12/04/2017, ha riconosciuto un CP_1
aggravamento, attribuendo un grado di menomazione pari all'8%;
- che, tuttavia, successivamente le condizioni cliniche si sono ulteriormente aggravate, tanto che, nel corso dell'anno 2018, è stata certificata una patologia discale lombare con rilevante impatto funzionale, con menomazioni valutabili in misura non inferiore al 20%;
- che, in data 26/07/2018, ha inoltrato domanda di aggravamento, rimasta priva di riscontro;
3
- che, in data 27/11/2020, ha presentato un'ulteriore istanza di revisione passiva per aggravamento, integrata con apposita documentazione sanitaria.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On. Tribunale adito, contraris reiectis, - ordinare all' di CP_1
esibire e depositare tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente;
- accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, che la menomazione dell'integrità psicofisica patita dalla sig.ra a causa Parte_2
dell'attività lavorativa svolta (nesso eziologico già riconosciuto) si è aggravata tanto che, detta menomazione, è oggi pari al 20% (venti x cento); - per l'effetto, accertare e dichiarare, il diritto della stessa sig.ra a vedersi Parte_2
corrispondere dall' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
il relativo indennizzo in rendita ed ogni altro beneficio economico conseguente al grado di menomazione accertato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo:
- che il datore di lavoro della ricorrente, sig. , è stato Controparte_2
denunciato dall presso la Procura della Repubblica di Locri, in quanto, a CP_1
seguito di accertamenti ispettivi eseguiti dall' , è emerso che l'omonima CP_4
ditta individuale risultava inesistente;
- che, conseguentemente, tutti i rapporti di lavoro riferibili a tale ditta, compreso quello intercorso con la ricorrente, devono ritenersi fittizi;
- che, per tale ragione, difetta il presupposto essenziale per il riconoscimento di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, rendendo impossibile per l'Istituto procedere in via amministrativa alla liquidazione di un indennizzo per eventuali postumi ed escludendo la possibilità, per l'interessata, di agire in sede giudiziale;
4
- che, inoltre, parte ricorrente non si è attivata per fornire prova dell'effettiva esistenza del rapporto di lavoro e dello svolgimento delle mansioni indicate nel ricorso.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso.
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona della ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va superata l'eccezione di inammissibilità formulata dall' sull'assunto che il datore di lavoro della ricorrente, CP_1 CP_2
, è stato denunciato dall' in quanto, in seguito ad accertamenti
[...] CP_1
ispettivi dall' l'omonima ditta è risultata inesistente. CP_4
Infatti, dal verbale ispettivo dell' allegato alla memoria di CP_4
costituzione dell' si evince che “alcuni” dei rapporti di lavoro CP_1
denunciati dall'azienda sono risultati fittizi, con un richiamo ad un elenco che, però, non è stato allegato dall'istituto resistente.
Inoltre, l'odierno ricorrente agisce in virtù di una domanda di aggravamento di una malattia professionale già riconosciuta in passato, invocando molteplici rapporti di lavoro alle dipendenze di diverse aziende agricole.
Nel merito, va premesso che la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo).
La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, ossia in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: infatti, il Testo Unico parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. 5
Tuttavia, è ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale, in quanto capaci di produrre da sole l'infermità.
Per le malattie professionali, dunque, non è sufficiente l'occasione di lavoro come per gli infortuni, ossia un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale o concausale diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se: indicate nelle due tabelle (una per l'industria e una per l'agricoltura); provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle;
denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).
Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia.
Infatti, una volta provata l'adibizione ad una lavorazione tabellata (o comunque l'esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'esistenza della malattia tabellata e una volta effettuata la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale: si parla, infatti, di “presunzione legale d'origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova - a carico dell' - che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non CP_1
dal lavoro.
E, dunque, in ipotesi di malattie tabellate il lavoratore non ha l'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia, ma deve in ogni caso 6
dimostrare di essere stato adibito alla lavorazione tabellata, di aver contratto la malattia collegata e di aver effettuato la denuncia.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto”, in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d'origine”, ma è affiancato dalla possibilità, per l'assicurato, di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.
Sul tema è intervenuto l'articolo 10 del decreto legislativo n. 38/2000, che ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca.
Pertanto, con la norma in questione, il legislatore ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali, rendendo più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al Testo Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione;
inoltre, ha istituito, presso la banca dati dell' un registro delle CP_1
malattie causate dal lavoro, ovvero a esso correlate, al quale potranno accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico.
Tornando al caso oggetto del presente giudizio, come anticipato nella parte narrativa della decisione, la ricorrente assume di aver contratto le patologie
“Ernia discale con dolore ed impotenza e notevole limitazione funzionale” , per la quale in via amministrativa è stata riconosciuta una percentuale del 8% poi innalzata al 10%, aggravatasi con il subentrare di ulteriori patologie, in relazione alle quali ha presentato una domanda di aggravamento. 7
Nella specie, dunque, non è oggetto di contestazione la natura professionale delle patologie denunciate, ma l'intervenuto aggravamento rispetto alla valutazione operata dall' e contestato dall' anche nel corso del CP_1 CP_1
giudizio.
Ai fini della verifica dell'aggravamento del quadro patologico della ricorrente in relazione alle malattie professionali denunciate, forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del giudizio, frutto di un attento esame obiettivo, nonché di una scrupolosa analisi della documentazione medica in atti.
Nella specie il CTU, evidenziando che il quadro clinico accertato nel corso della visita peritale è connotato da una riduzione dei vari movimenti della zona dorso – lombare ai gradi estremi, dalla mancanza di disturbi trofici che riguardano la massa muscolare e dalla presenza soltanto di disturbi della sensibilità (tattile, termica e dolorifica), limitati alla faccia esterna della coscia sinistra), ha confermato che parte ricorrente è affetta da “Ernia discale lombare
L5-S1” (Cod. 213 “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti” cui viene attribuito un valore percentuale “Fino al 12%) e che il danno biologico derivante dalla malattia professionale raggiunge un valore tabellato del 10%.
Tali conclusioni, coerenti con la documentazione in atti, sono condivisibili, in quanto fondante su un attento esame obiettivo e su un puntuale esame delle certificazioni allegate.
Questo giudicante condivide le conclusioni del C.T.U. che, all'esito della visita peritale e dell'esame della documentazione in atti.
Non sono sul punto accogliibili le eccezioni formulate dal difensore della ricorrente nel corso delle operazioni peritali e reiterate nel corso dell'udienza di discussione, secondo cui il C.T.U., essendo la documentazione medica in atti datata, avrebbe dovuto disporre un nuovo esame diagnostico (come una RM ala colonna cervicale). 8
Ed infatti, premettendo che il giudizio del C.T.U. si fonda anche su un approfondito esame obiettivo eseguito nel corso della visita peritale, incombe sulla parte ricorrente che invochi il diritto ad una prestazione previdenziale l'onere di allegare gli elementi di fatto e di diritto sui quali fonda la propria pretesa, non potendosi pretendere che il C.T.U., nella sua veste di ausiliario del giudice, svolga una funzione sostitutiva delle eventuali lacune probatorie delle parti (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8498 del 31/03/2025).
Nondimeno, la mancata allegazione iniziale non potrebbe essere colmata in un secondo momento, all'esito delle risultanze peritali, in quanto sarebbe stato onere della parte ricorrente allegare documentazione a supporto della propria pretesa, anche più recente - ma anteriore alla visita peritale – indipendentemente dalle conclusioni formulate dal C.T.U.
Pertanto, il ricorso va rigettato, in quanto il C.T.U. ha confermato la percentuale del 10%, riconosciuta dall' in via amministrativa con CP_1
provvedimento del 5/03/2019 (allegato in atti).
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico della ricorrente, non essendo presente in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse,
Parimenti vanno poste a carico della ricorrente le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 738/2023, disattesa Parte_1
ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
9
- Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in
€ 4638,00, oltre accessori, come per legge;
- Pone definitivamente a carico del ricorrente le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
Locri, 09/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 09/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 738 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Pelle, con il quale è elettivamente domiciliata in Bovalino
(RC) IC I NE n. 25 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Antonio D'Agostino, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC) via Margherita di Savoia n. 54 resistente
OGGETTO: malattia professionale
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/02/2023, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, a partire dall'anno 1994, ha costantemente svolto attività lavorativa come bracciante agricola, presso varie aziende, prestando da ultimo servizio alle dipendenze della ditta del sig. , operante nel territorio del Controparte_2
Comune di Bovalino, occupandosi di potatura ed estirpazione di alberi e piante, pulizia del terreno e raccolta dei frutti;
- che, a causa e in conseguenza dell'attività lavorativa svolta, a partire dall'anno 2014 ha iniziato a manifestare le seguenti patologie: “ernia discale con dolore, impotenza funzionale e significativa limitazione nei movimenti”;
- che, in data 26/07/2016, ha presentato domanda all' per il CP_1
riconoscimento della malattia professionale;
- che l' , concluso l'iter burocratico, con provvedimento del CP_3
09/11/2016 ha accertato “una menomazione dell'integrità psico-fisica che, come previsto dal decreto legislativo n. 38 del 23/02/2000, dà diritto ad indennizzo in capitale”, attribuendo un grado di menomazione pari al 6%;
- che, in data 12/03/2017, ha proposto opposizione, allegando certificazione medica del 26/02/2017 attestante: “ernia discale con dolore, impotenza e notevole limitazione funzionale”, con grado di inabilità stimato al
18%;
- che l' , con provvedimento del 12/04/2017, ha riconosciuto un CP_1
aggravamento, attribuendo un grado di menomazione pari all'8%;
- che, tuttavia, successivamente le condizioni cliniche si sono ulteriormente aggravate, tanto che, nel corso dell'anno 2018, è stata certificata una patologia discale lombare con rilevante impatto funzionale, con menomazioni valutabili in misura non inferiore al 20%;
- che, in data 26/07/2018, ha inoltrato domanda di aggravamento, rimasta priva di riscontro;
3
- che, in data 27/11/2020, ha presentato un'ulteriore istanza di revisione passiva per aggravamento, integrata con apposita documentazione sanitaria.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On. Tribunale adito, contraris reiectis, - ordinare all' di CP_1
esibire e depositare tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente;
- accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, che la menomazione dell'integrità psicofisica patita dalla sig.ra a causa Parte_2
dell'attività lavorativa svolta (nesso eziologico già riconosciuto) si è aggravata tanto che, detta menomazione, è oggi pari al 20% (venti x cento); - per l'effetto, accertare e dichiarare, il diritto della stessa sig.ra a vedersi Parte_2
corrispondere dall' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
il relativo indennizzo in rendita ed ogni altro beneficio economico conseguente al grado di menomazione accertato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo:
- che il datore di lavoro della ricorrente, sig. , è stato Controparte_2
denunciato dall presso la Procura della Repubblica di Locri, in quanto, a CP_1
seguito di accertamenti ispettivi eseguiti dall' , è emerso che l'omonima CP_4
ditta individuale risultava inesistente;
- che, conseguentemente, tutti i rapporti di lavoro riferibili a tale ditta, compreso quello intercorso con la ricorrente, devono ritenersi fittizi;
- che, per tale ragione, difetta il presupposto essenziale per il riconoscimento di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, rendendo impossibile per l'Istituto procedere in via amministrativa alla liquidazione di un indennizzo per eventuali postumi ed escludendo la possibilità, per l'interessata, di agire in sede giudiziale;
4
- che, inoltre, parte ricorrente non si è attivata per fornire prova dell'effettiva esistenza del rapporto di lavoro e dello svolgimento delle mansioni indicate nel ricorso.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso.
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona della ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va superata l'eccezione di inammissibilità formulata dall' sull'assunto che il datore di lavoro della ricorrente, CP_1 CP_2
, è stato denunciato dall' in quanto, in seguito ad accertamenti
[...] CP_1
ispettivi dall' l'omonima ditta è risultata inesistente. CP_4
Infatti, dal verbale ispettivo dell' allegato alla memoria di CP_4
costituzione dell' si evince che “alcuni” dei rapporti di lavoro CP_1
denunciati dall'azienda sono risultati fittizi, con un richiamo ad un elenco che, però, non è stato allegato dall'istituto resistente.
Inoltre, l'odierno ricorrente agisce in virtù di una domanda di aggravamento di una malattia professionale già riconosciuta in passato, invocando molteplici rapporti di lavoro alle dipendenze di diverse aziende agricole.
Nel merito, va premesso che la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo).
La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, ossia in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: infatti, il Testo Unico parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. 5
Tuttavia, è ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale, in quanto capaci di produrre da sole l'infermità.
Per le malattie professionali, dunque, non è sufficiente l'occasione di lavoro come per gli infortuni, ossia un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale o concausale diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se: indicate nelle due tabelle (una per l'industria e una per l'agricoltura); provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle;
denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).
Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia.
Infatti, una volta provata l'adibizione ad una lavorazione tabellata (o comunque l'esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'esistenza della malattia tabellata e una volta effettuata la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale: si parla, infatti, di “presunzione legale d'origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova - a carico dell' - che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non CP_1
dal lavoro.
E, dunque, in ipotesi di malattie tabellate il lavoratore non ha l'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia, ma deve in ogni caso 6
dimostrare di essere stato adibito alla lavorazione tabellata, di aver contratto la malattia collegata e di aver effettuato la denuncia.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto”, in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d'origine”, ma è affiancato dalla possibilità, per l'assicurato, di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.
Sul tema è intervenuto l'articolo 10 del decreto legislativo n. 38/2000, che ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca.
Pertanto, con la norma in questione, il legislatore ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali, rendendo più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al Testo Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione;
inoltre, ha istituito, presso la banca dati dell' un registro delle CP_1
malattie causate dal lavoro, ovvero a esso correlate, al quale potranno accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico.
Tornando al caso oggetto del presente giudizio, come anticipato nella parte narrativa della decisione, la ricorrente assume di aver contratto le patologie
“Ernia discale con dolore ed impotenza e notevole limitazione funzionale” , per la quale in via amministrativa è stata riconosciuta una percentuale del 8% poi innalzata al 10%, aggravatasi con il subentrare di ulteriori patologie, in relazione alle quali ha presentato una domanda di aggravamento. 7
Nella specie, dunque, non è oggetto di contestazione la natura professionale delle patologie denunciate, ma l'intervenuto aggravamento rispetto alla valutazione operata dall' e contestato dall' anche nel corso del CP_1 CP_1
giudizio.
Ai fini della verifica dell'aggravamento del quadro patologico della ricorrente in relazione alle malattie professionali denunciate, forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del giudizio, frutto di un attento esame obiettivo, nonché di una scrupolosa analisi della documentazione medica in atti.
Nella specie il CTU, evidenziando che il quadro clinico accertato nel corso della visita peritale è connotato da una riduzione dei vari movimenti della zona dorso – lombare ai gradi estremi, dalla mancanza di disturbi trofici che riguardano la massa muscolare e dalla presenza soltanto di disturbi della sensibilità (tattile, termica e dolorifica), limitati alla faccia esterna della coscia sinistra), ha confermato che parte ricorrente è affetta da “Ernia discale lombare
L5-S1” (Cod. 213 “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti” cui viene attribuito un valore percentuale “Fino al 12%) e che il danno biologico derivante dalla malattia professionale raggiunge un valore tabellato del 10%.
Tali conclusioni, coerenti con la documentazione in atti, sono condivisibili, in quanto fondante su un attento esame obiettivo e su un puntuale esame delle certificazioni allegate.
Questo giudicante condivide le conclusioni del C.T.U. che, all'esito della visita peritale e dell'esame della documentazione in atti.
Non sono sul punto accogliibili le eccezioni formulate dal difensore della ricorrente nel corso delle operazioni peritali e reiterate nel corso dell'udienza di discussione, secondo cui il C.T.U., essendo la documentazione medica in atti datata, avrebbe dovuto disporre un nuovo esame diagnostico (come una RM ala colonna cervicale). 8
Ed infatti, premettendo che il giudizio del C.T.U. si fonda anche su un approfondito esame obiettivo eseguito nel corso della visita peritale, incombe sulla parte ricorrente che invochi il diritto ad una prestazione previdenziale l'onere di allegare gli elementi di fatto e di diritto sui quali fonda la propria pretesa, non potendosi pretendere che il C.T.U., nella sua veste di ausiliario del giudice, svolga una funzione sostitutiva delle eventuali lacune probatorie delle parti (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8498 del 31/03/2025).
Nondimeno, la mancata allegazione iniziale non potrebbe essere colmata in un secondo momento, all'esito delle risultanze peritali, in quanto sarebbe stato onere della parte ricorrente allegare documentazione a supporto della propria pretesa, anche più recente - ma anteriore alla visita peritale – indipendentemente dalle conclusioni formulate dal C.T.U.
Pertanto, il ricorso va rigettato, in quanto il C.T.U. ha confermato la percentuale del 10%, riconosciuta dall' in via amministrativa con CP_1
provvedimento del 5/03/2019 (allegato in atti).
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico della ricorrente, non essendo presente in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse,
Parimenti vanno poste a carico della ricorrente le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 738/2023, disattesa Parte_1
ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
9
- Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in
€ 4638,00, oltre accessori, come per legge;
- Pone definitivamente a carico del ricorrente le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
Locri, 09/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci