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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/01/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
In esito all'udienza del 21 gennaio 2025, ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 5326/2024 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] C.F. nella qualità di Parte_1 C.F._1 genitore esercente la patria potestà sulla figlia minore , nata a [...] il Persona_1
3.9.2007 ed ivi residente in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Giulia Calcagno giusta procura in calce al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore. CP_1
CONTUMACE
OGGETTO: liquidazione indennità di frequenza
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 13.10.2024 , n.q. di genitore esercente la Parte_1 potestà sulla figlia minore , esponeva che con decreto di omologa dell'8.6.2024 Persona_1 emesso dal Giudice del lavoro del Tribunale di Messina era stato riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di frequenza a decorrere dal 7.10.2022.
Lamentava che l' non aveva provveduto a liquidare la prestazione, nonostante in data CP_1
11.06.2024 ella avesse notificato all' il suindicato decreto di omologa e in data 12.06.2024 CP_1 avesse trasmesso via pec il modello AP70 debitamente compilato.
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto dell'indennità di frequenza, con condanna dell' convenuto al pagamento in suo favore dei relativi ratei a decorrere dal 7.10.2022, CP_2 oltre accessori, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L' , benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, sicché ne va dichiarata la CP_1 contumacia.
3.- All'udienza del 21.1.2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4.- La domanda è meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art.445bis c.p.c. “il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Avuto riguardo al caso di specie, il decreto di omologa dell'8.6.2024, che ha accertato la sussistenza in capo al minore del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di frequenza a decorrere dal 7.10.2022, è stato notificato all' a mezzo pec in data 11.6.2024 CP_1
e il modello AP70 debitamente compilato è stato notificato all' a mezzo pec in data CP_1
12.6.2024; risulta, poi, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente all'udienza odierna, che la prestazione è stata liquidata con valuta del 9 dicembre 2024 giusta comunicazione
(TE08) datata 15 novembre 2024.
Così ottenuto il pagamento della prestazione, comprensiva degli arretrati, parte ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
5.- Conformemente alla richiesta attorea, preso atto dell'intervenuto pagamento in corso di causa, va dichiarata cessata la materia del contendere.
6.- Unica valutazione residuale che compete a questo decidente attiene alla liquidazione delle spese di giudizio. Esse seguono la soccombenza virtuale, rappresentata dalla fondatezza delle ragioni attoree e dalla tardività del provvedimento di liquidazione, e si liquidano in favore di parte ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi considerate la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale espletata.
Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Giulia Calcagno, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , n.q. di genitore Parte_1 esercente la potestà sulla figlia minore , con ricorso depositato in data 13.10.2024 Persona_1 nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni CP_1 contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che CP_1 liquida in euro 1.863,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Giulia
Calcagno.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo