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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 2861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2861 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 12228/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Ardoino Valeria Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso da:
, C.F. , nata a [...], Parte_1 C.F._1 il 29/02/1972, residente in [...]12/18 16035
RAPALLO ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
AL NC (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2 difende, come da procura in atti
Nei confronti di
, C.F. , nato a [...] CP_1 C.F._3
D'DA (PC), il 04/10/1972, residente in [...]12/18
16035 RAPALLO ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. RUFFINI RICCARDO (C.F. ), che lo C.F._4 rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da , al fine di ottenere la pronuncia Parte_1 di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di CP_1
Rilevato che all'udienza del 16 maggio 2025 i coniugi hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo ed hanno sottoscritto un verbale contenente le condizioni di separazione;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in ZOAGLI (GE) il 16/09/2001 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in LO (GE) Via Priv. Cordano civico numero 12, interno18, di proprietà di entrambi i coniugi (comproprietà al 50%), verrà assegnata alla IG.ra , con tutti gli arredi in essa presenti;
la stessa Parte_1
IG.ra vivrà e risiederà nell'immobile di Via Priv. Cordano civico Parte_1
numero 12 interno 18, con la figlia;
Persona_1
3) i coniugi, già fin d'ora, si impegnano a valutare il migliore utilizzo dell'immobile sito in LO (GE) Via Priv. Cordano civico numero 12 interno18, allorquando la figlia, IG.ra , avrà raggiunto una propria Persona_1 autonomia / indipendenza economica e si trasferirà in modo stabile altrove;
4) il IG. ha già provveduto a trasferire altrove la propria CP_1 residenza;
5) il IG. verserà alla IG.ra , entro il giorno 5 CP_1 Parte_1
(cinque) di ogni mese, a titolo di contributo al di lei mantenimento, un assegno mensile pari ad € 400,00= da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) il IG. , entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, verserà CP_1 direttamente alla IG.ra , quale contributo per il suo mantenimento, Persona_1
un assegno mensile pari ad € 400,00=, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò fino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 7) per quanto concerne le spese straordinarie, come da Verbale della riunione del
15.09.2016 – Tribunale di Genova, queste saranno sostenute al 100% dal padre;
le cennate spese dovranno, comunque, essere sempre richieste della IG.ra ed espressamente autorizzate dal IG. che Parte_1 CP_1 provvederà successivamente al pagamento globale;
8) l'assegno unico e universale per i figli a carico, erogato mensilmente dall' , verrà richiesto, trattenuto ed utilizzato dal IG. nella CP_3 CP_1
misura del 100%, ovvero anche per la quota del 50% spettante alla moglie;
9) le spese condominiali (ordinarie e straordinarie) inerenti all'immobile sito in
LO (GE) Via Priv. Cordano n° 12 int. 18, saranno sostenute al 50% da entrambe le parti;
10) con l'esatta esecuzione di quanto sopra concordato i IGg.ri e CP_1 Pt_1
dichiarano di aver risolto e definito ogni questione economica tra loro in essere e di essere totalmente soddisfatti e tacitati di ogni e qualsiasi pretesa.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2001, Numero 52, Parte 2, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 24/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Ardoino Valeria Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso da:
, C.F. , nata a [...], Parte_1 C.F._1 il 29/02/1972, residente in [...]12/18 16035
RAPALLO ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
AL NC (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2 difende, come da procura in atti
Nei confronti di
, C.F. , nato a [...] CP_1 C.F._3
D'DA (PC), il 04/10/1972, residente in [...]12/18
16035 RAPALLO ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. RUFFINI RICCARDO (C.F. ), che lo C.F._4 rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da , al fine di ottenere la pronuncia Parte_1 di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di CP_1
Rilevato che all'udienza del 16 maggio 2025 i coniugi hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo ed hanno sottoscritto un verbale contenente le condizioni di separazione;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in ZOAGLI (GE) il 16/09/2001 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in LO (GE) Via Priv. Cordano civico numero 12, interno18, di proprietà di entrambi i coniugi (comproprietà al 50%), verrà assegnata alla IG.ra , con tutti gli arredi in essa presenti;
la stessa Parte_1
IG.ra vivrà e risiederà nell'immobile di Via Priv. Cordano civico Parte_1
numero 12 interno 18, con la figlia;
Persona_1
3) i coniugi, già fin d'ora, si impegnano a valutare il migliore utilizzo dell'immobile sito in LO (GE) Via Priv. Cordano civico numero 12 interno18, allorquando la figlia, IG.ra , avrà raggiunto una propria Persona_1 autonomia / indipendenza economica e si trasferirà in modo stabile altrove;
4) il IG. ha già provveduto a trasferire altrove la propria CP_1 residenza;
5) il IG. verserà alla IG.ra , entro il giorno 5 CP_1 Parte_1
(cinque) di ogni mese, a titolo di contributo al di lei mantenimento, un assegno mensile pari ad € 400,00= da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) il IG. , entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, verserà CP_1 direttamente alla IG.ra , quale contributo per il suo mantenimento, Persona_1
un assegno mensile pari ad € 400,00=, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò fino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 7) per quanto concerne le spese straordinarie, come da Verbale della riunione del
15.09.2016 – Tribunale di Genova, queste saranno sostenute al 100% dal padre;
le cennate spese dovranno, comunque, essere sempre richieste della IG.ra ed espressamente autorizzate dal IG. che Parte_1 CP_1 provvederà successivamente al pagamento globale;
8) l'assegno unico e universale per i figli a carico, erogato mensilmente dall' , verrà richiesto, trattenuto ed utilizzato dal IG. nella CP_3 CP_1
misura del 100%, ovvero anche per la quota del 50% spettante alla moglie;
9) le spese condominiali (ordinarie e straordinarie) inerenti all'immobile sito in
LO (GE) Via Priv. Cordano n° 12 int. 18, saranno sostenute al 50% da entrambe le parti;
10) con l'esatta esecuzione di quanto sopra concordato i IGg.ri e CP_1 Pt_1
dichiarano di aver risolto e definito ogni questione economica tra loro in essere e di essere totalmente soddisfatti e tacitati di ogni e qualsiasi pretesa.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2001, Numero 52, Parte 2, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 24/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4