Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 6126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6126 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26576/2023 R.G., vertente
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rapprese tati e difesi dall'avv. Aniello De Ruberto,
[...] Email_1
Attrice
E
TE
Convenuto
CONCLUSIONI
Come rassegnati in atti.
DECISIONE
, e – premesso che con atto Parte_1 Parte_2 Parte_3 del 16 luglio 2012 per notaio di Napoli hanno acquistato la nuda proprietà Persona_1 dell'appartamento sito in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 142, piano 1, int. 5, identificato nel relativo NCEU alla sez. CHI, foglio 11, particella 48, sub. 6, che la venditrice, si Parte_4 era riservata l'usufrutto e che sono venuti a sapere che la stessa è deceduta in data 20 ottobre 2020, con la conseguenza che essi da quella data sono divenuti pieni proprietari dell'immobile – hanno citato in giudizio , che è risultato occupare ancora l'immobile, senza averne TE
alcun titolo. Hanno dedotto che il convenuto è il figlio di e che, pur essendo stato Parte_4
più volte sollecitato al rilascio, anche a mezzo raccomandata, non ha mai inteso consegnare
Con decreto emesso ex art. 171 bis c.p.c. è stata dichiarata la contumacia di , TE cui l'atto introduttivo è stato ritualmente notificato, senza che lo stesso si sia costituito in giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente, con prova testi e con il deferimento di interrogatorio formale al convenuto contumace, per poi essere assunta in decisione il 26/5/2025, ai sensi del terzo comma dell'art. 281- quinquies, primo comma, c.p.c..
Preliminarmente, va detto che la domanda è procedibile, essendo stato esperito procedimento di mediazione obbligatoria, con esito negativo per non essere comparso il convenuto, così come risulta dal verbale negativo del 14/9/2023.
La domanda è fondata e merita di essere accolta per quanto di ragione.
Dal punto di vista della qualificazione della fattispecie in esame, va evidenziato come sia ormai pacifico, in seguito all'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza
7305/2014, che mentre, da un lato, “l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere
l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, con la conseguenza che le difese di carattere pretorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale”; dall'altro lato “l'azione personale di restituzione non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, infatti, la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica”.
Notevoli sono le conseguenze sotto il profilo probatorio che discendono dalla diversa qualificazione: mentre nell'azione di restituzione è sufficiente, per l'attore, dimostrare l'avvenuta consegna dell'immobile in base ad un titolo ed il suo successivo venir meno, nell'ipotesi di rivendicazione, poiché fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes e non su un rapporto obbligatorio personale inter partes, occorre che di tale diritto venga data fornita piena prova, mediante la cd. "probatio diabolica". Ciò comporta che, in questo caso, l'attore deve dimostrare la propria titolarità fornendo la prova che il suo dante causa aveva, a sua volta, validamente acquistato il diritto da un altro soggetto e così di seguito fino a risalire ad un acquisto a titolo originario.
La c.d. probatio diabolica consiste nella prova di un acquisto a titolo originario, ovvero di un acquisto a titolo derivativo che risalga ad un acquisto a titolo originario e, cioè, di una catena di acquisti a titolo derivativo che copra un ventennio, termine di compimento dell'usucapione. E' anche sufficiente che l'attore in rivendicazione dimostri che fra lui ed i suoi danti causa il bene è stato posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo.
Come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, e ribadito da Cass. 33040/2022, <-"nel giudizio di l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata CP_2
risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo"; - "all'attore, perciò, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene: egli potrebbe avere acquistato dal non proprietario"; - il rivendicante, quindi, "per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare... o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario;
... o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione", potendo a tal fine
"eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa" (Cass. n.
28865 del 2021, in motiv.; Cass. n. 21940 del 2018, Cass. n. 1210 del 2017; Cass. n. 25643 del
2014)>>.
Da ultimo la Suprema Corte con la sentenza 19872/2022 ha ribadito che “in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare
l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la probatio diabolica della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta”.
Nella fattispecie in esame, gli attori hanno chiesto di accertare e dichiarare illegittima l'occupazione dell'immobile oggetto di causa da parte di . La proprietà del bene risulta TE
documentata dal deposito sia dell'atto di compravendita del 16/7/2012 - e dal successivo consolidamento dell'usufrutto con la nuda proprietà per il decesso di in data Parte_4
20/10/2020 - sia della relazione notarile redatta dal notaio , che attesta che Persona_1
che ha venduto con il suddetto atto la nuda proprietà dell'immobile agli attori, lo Parte_4
aveva acquistato dai signori e in data 24/1/1980, per poi Persona_2 Controparte_3
abitarlo con il proprio nucleo familiare. Vi è, quindi, la prova di un acquisto a titolo derivativo che risale ad un acquisto precedente che copre il ventennio, termine di compimento dell'usucapione e non risultano elementi in senso contrario che diano atto di una interruzione del possesso in capo ai danti causa della parte attrice, che possa escludere la valutazione che il bene appartenga ad essa.
La domanda di rivendicazione, inoltre, quale è, come detto, quella in esame, avendo una tipica finalità recuperatoria, presuppone necessariamente che all'atto della sua formulazione il bene rivendicato sia nel possesso del convenuto. E' indubbio, infatti, che il possesso del bene rivendicato, costituendo uno degli elementi dell'azione di rivendicazione, deve essere provato con gli altri dall'attore (Cass., n. 5398/1985). Tale prova risulta fornita dal deposito del certificato di residenza di (nell'immobile oggetto di causa), dalla dichiarazione testimoniale resa da TE
, amministratore del condominio di Corso Vittorio Emanuele 142, che ha confermato la Tes_1 circostanza dell'occupazione del bene da parte del , almeno fino al momento in cui CP_1 sembra sia stato tradotto in carcere, nonché dalla valutazione dell'interrogatorio formale deferito al convenuto, che, pur essendogli stato ritualmente l'atto contenente la citazione a renderlo, non si è presentato in udienza e uno dei capitoli ammessi era proprio quello inerente la circostanza della occupazione dell'immobile da parte sua, fin dalla morte della madre.
In conclusione, l'immobile risulta pacificamente occupato da , senza una giusta TE causa, con la conseguenza che lo stesso deve essere condannato all'immediato rilascio dello stesso, libero da persone e cose. In relazione alla domanda di pagamento della indennità di occupazione, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13071/2018) ha stabilito che il danno risarcibile non può essere identificato nel c.d. “danno-evento”, cioè nella mera lesione dell'interesse protetto dall'ordinamento, ma ciò che rileva ai fini risarcitori è il c.d. “danno-conseguenza”, che deve essere allegato e provato, secondo quanto sancito dalla storica sentenza delle Sezioni Unite Civili n.
26972/2008. Dunque il danno da occupazione senza titolo non può rientrare nella categoria del danno “in re ipsa”, poiché ciò snaturerebbe la funzione del risarcimento, che sarebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, al fine di ripristinare lo “status” anteriore alla condotta illecita, secondo la funzione riparatoria tipica del risarcimento del danno, ma quale punizione per un comportamento lesivo. Una tale concezione del risarcimento del danno, inoltre, contrasterebbe con il più recente orientamento giurisprudenziale che ammette, sì, la compatibilità dei danni c.d. “punitivi” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 16601/2017) con l'ordinamento italiano, purché vi sia una previsione normativa che abiliti il Giudice a ciò, in conformità con il disposto degli articoli
23 (che impone la riserva di legge per l'imposizione di prestazioni patrimoniali ai cittadini) e 25, comma 2 (che sancisce il principio di legalità delle pene), della Costituzione.
Come già sottolineato in altre pronunce della stessa Corte di Cassazione "nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni
Unite della Suprema Corte (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato”. Ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, “può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto" (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 25 maggio 2018, n. 13071).
Non è, dunque, escluso il ricorso alla prova per presunzioni - giacché esse costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva – e ciò costituisce la ragione del sostanziale "riallineamento" della giurisprudenza della Suprema Corte in tema di danno da occupazione di immobile "sine titulo"; tuttavia, un "alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto" (da ultimo, Cass., Sez. 3, ord. n. 7280 del 2021, cit.). Quanto affermato risulta sostanzialmente confermato da quanto ribadito dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la sentenza 33645/2022, che hanno affermato che “nella occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che
è andata perduta;
tale pregiudizio, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”.
Posto ciò, ritiene il Tribunale che il danno subito dal proprietario (o possessore o detentore qualificato) discenda dalla perdita, totale o parziale, della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene medesimo, in relazione alla sua natura normalmente fruttifera. Il risarcimento – come appena detto - ben può essere determinato sulla base di elementi presuntivi semplici e facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo, ossia al danno rapportato al valore locativo del cespite usurpato (cfr. es. Cass., 8.6.1979, n. 3256; Cass.,
8.11.1985, n. 5459; Cass., 27.7.1988, n. 4779; Cass., 11.3.1995, n. 2859; Cass., 4.2.1998, n. 1123;
Cass., 18.12.1999, n. 1373; Cass., 21.1.2000, n. 649; Cass., 5.11.2001, n. 13630; Cass., 7.6.2001, n.
7692; Cass., 18.01.2006, n. 827; Cass.,11.02.2008, n. 3251; Cass., 8.3.2010, n. 5568; Cass.,
9.04.2013, n.8571; Cass.7280/2021 e Cass.14268/2021). In sostanza, in virtù del principio del neminem laedere, la illegittima occupazione costituisce un fatto che determina un ingiusto danno a carico del proprietario del bene, fatto a cui necessariamente consegue l'obbligazione di risarcire il danneggiato nella misura del pregiudizio subito, se vi è specifica allegazione da parte del soggetto interessato.
Ebbene, nel caso in esame, accertato l'an, il danno può essere quantificato in via equitativa, in considerazione del luogo in cui si trova l'immobile, del tempo trascorso dall'inizio dell'occupazione prova di titolo, dei parametri di canoni di locazione forniti per analoghi immobili in analoghi periodi, nonché della possibilità di locare il bene ad un canone di mercato, valutata anche la notoria crisi economica in atto nel nostro paese negli ultimi anni a causa della pandemia da
Covid 19, esaminati i parametri forniti dal mercato relativi agli immobili della medesima tipologia e categoria (relativi agli anni di occupazione), considerato il “vantaggio” connesso al mancato pagamento di tributi a carico di parte attrice in assenza di un regolare contratto di locazione, in complessivi euro 48.400,00 (euro 1.100,00 mensili per 44 mensilità dal novembre 2021, data della messa in mora, all'attualità). Va, infatti, sottolineato come solo con la raccomandata spedita il
21/10/2021 gli attori abbiano effettivamente messo in mora il circa l'obbligo di CP_1 pagamento dell'indennità di occupazione. Sulle predette somme vanno calcolati gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo, in quanto è pacifico che “l'indennità di occupazione immobiliare costituisce l'oggetto di un'obbligazione extracontrattuale, connessa all'occupazione di fatto di un immobile (nella specie, un appartamento); ne consegue che gli interessi sulle somme liquidate a tale titolo decorrono dalla data del verificarsi del danno e, quindi, dalle scadenze mensili di occupazione” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 15/05/2013, n. 11736).
Le spese seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sulla domanda proposta da , Parte_1 Parte_2
e nei confronti di , così provvede:
[...] Parte_3 TE
a) dichiara occupante sine titulo dell'immobile sito in Napoli al Corso TE
Vittorio Emanuele n. 142, piano 1, int. 5, identificato nel relativo NCEU alla sez. CHI, foglio 11, particella 48, sub. 6 e, per l'effetto, lo condanna all'immediato rilascio, libero da persone e cose;
b) condanna al pagamento, in favore di parte attrice, della somma TE
complessiva di euro 48.400,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
c) condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, TE
liquidandole in euro 570,00 per spese ed euro 3.600,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15 % sul compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 17/06/2025.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro