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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/12/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 4262/ 2023 promosso da
, C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Termini Imerese, Via Mazzini n. 14 presso lo studio dell'Avv. Francesco Giunta
che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell con gli CP_1
Avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono per procura in Notar di Roma in data 21 luglio Persona_1
1 2015
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.12.2023, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del proprio diritto ad essere riconosciuta invalida con diritto all'assegno mensile di invalidità e portatrice di handicap grave, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 30.06.2025 la causa veniva posta in decisione.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dottore Persona_2
nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo conclusioni diverse
[...]
del procedimento di ATP, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che:
“…..CONCLUSIONI Valutata quindi la documentazione agli atti, sulla scorta
dell'esame obiettivo effettuato e della diagnosi medico legale, valutando l'incidenza
funzionale delle patologie della ricorrente, in riferimento alla loro concorrenza sul
2 medesimo sistema organo funzionale o coesistenza e applicando le usuali formule
riduzionistiche per la determinazione del grado di invalidità civile (AL e/o
Balthazard), a seguito dell'applicazione dei codici tabellari previsti dal DM 5 febbraio
1992, anche con criterio di analogia, si ritiene congruo riconoscere la Sig. Pt_1
di a 66 “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal
[...]
74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 L. 508/88)” percentuale 82% oltre che
portatore di handicap grave (Comma 3 Art. 3 L.104/92) con decorrenza
02/11/2022.” (cfr. CTU in atti).
Il CTU ha riconosciuto la ricorrente invalida con percentuale dell'82% e portatrice di handicap grave con decorrenza dei benefici richiesti da ricondurre al 02.11.2022 (cfr. CTU in atti).
Da qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese (sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione), vista la decorrenza del beneficio (02.11.2022) presente all'epoca del deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo (16.12.2022) seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo ponendo il pagamento in favore CP_1
dell'Erario essendo parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Infine, si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CP_1
CTU liquidate con separato decreto.
Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della
3 parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio,
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che era in possesso Parte_1
del requisito sanitario per avere diritto ad essere riconosciuta invalida con percentuale dell'82% e portatrice di handicap grave con decorrenza dei benefici richiesti dal 02.11.2022;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
1.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, ponendo il pagamento in favore dell'Erario essendo parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le CTU liquidate con CP_1
separato decreto.
Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio
Così deciso in Termini Imerese il 23 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in
4 conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 4262/ 2023 promosso da
, C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Termini Imerese, Via Mazzini n. 14 presso lo studio dell'Avv. Francesco Giunta
che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell con gli CP_1
Avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono per procura in Notar di Roma in data 21 luglio Persona_1
1 2015
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.12.2023, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del proprio diritto ad essere riconosciuta invalida con diritto all'assegno mensile di invalidità e portatrice di handicap grave, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 30.06.2025 la causa veniva posta in decisione.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dottore Persona_2
nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo conclusioni diverse
[...]
del procedimento di ATP, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che:
“…..CONCLUSIONI Valutata quindi la documentazione agli atti, sulla scorta
dell'esame obiettivo effettuato e della diagnosi medico legale, valutando l'incidenza
funzionale delle patologie della ricorrente, in riferimento alla loro concorrenza sul
2 medesimo sistema organo funzionale o coesistenza e applicando le usuali formule
riduzionistiche per la determinazione del grado di invalidità civile (AL e/o
Balthazard), a seguito dell'applicazione dei codici tabellari previsti dal DM 5 febbraio
1992, anche con criterio di analogia, si ritiene congruo riconoscere la Sig. Pt_1
di a 66 “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal
[...]
74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 L. 508/88)” percentuale 82% oltre che
portatore di handicap grave (Comma 3 Art. 3 L.104/92) con decorrenza
02/11/2022.” (cfr. CTU in atti).
Il CTU ha riconosciuto la ricorrente invalida con percentuale dell'82% e portatrice di handicap grave con decorrenza dei benefici richiesti da ricondurre al 02.11.2022 (cfr. CTU in atti).
Da qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese (sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione), vista la decorrenza del beneficio (02.11.2022) presente all'epoca del deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo (16.12.2022) seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo ponendo il pagamento in favore CP_1
dell'Erario essendo parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Infine, si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CP_1
CTU liquidate con separato decreto.
Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della
3 parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio,
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che era in possesso Parte_1
del requisito sanitario per avere diritto ad essere riconosciuta invalida con percentuale dell'82% e portatrice di handicap grave con decorrenza dei benefici richiesti dal 02.11.2022;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
1.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, ponendo il pagamento in favore dell'Erario essendo parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le CTU liquidate con CP_1
separato decreto.
Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio
Così deciso in Termini Imerese il 23 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in
4 conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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