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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/04/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7796 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, rimessa al Collegio per la decisione il 22/04/2025 tra
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. GAETANO MADONNA ( ) presso cui è elettivamente C.F._2
domiciliato
RICORRENTE
e
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 CodiceFiscale_3 atti, dall'avv. NUNZIO MAZZOCCHI ( presso cui è elettivamente C.F._4
domiciliata
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio (contenzioso)
CONCLUSIONI: All'udienza del 22/04/20245 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 30/12/2024, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 06/09/1980 dal quale erano nati tre figli Per_1 Per_2
e , maggiorenni ed economicamente indipendenti, e di essersi separato con Persona_3
1 decreto di omologa del 17/03/2014. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa di risposta, depositata in data 07/03/2025, si costituiva la resistente, la quale, contestando le allegazioni di parte ricorrente, riferiva che quest'ultimo non aveva adempiuto gli accordi di separazione, in particolare, al punto c) ove era stato previsto il riconoscimento della partecipazione agli utili nella misura dell'80% dell'impresa avente ad oggetto l'attività di farmacia in Recale. Rappresentava che, a causa della fideiussione prestata in favore dell'attività del ricorrente, le erano stati notificati due decreti ingiuntivi (uno da Hoist Italia S.r.l. e uno dal
Banco di Napoli) e che, pertanto, aveva diritto a una somma non inferiore a € 100.000,00 da parte del ricorrente a parziale compensazione di quanto le sarebbe spettato in relazione agli accordi della separazione. La resistente, non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva quindi il pagamento da parte del ricorrente di una somma non inferiore a € 100.000,00 o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 22/04/2025, il Giudice relatore, sentite le parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 17/03/2014 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Va dichiarata inammissibile la domanda della resistente volta ad ottenere il pagamento di una somma, a titolo di compensazione per l'inadempimento del ricorrente agli obblighi previsti in sede di separazione consensuale, in quanto fuoriuscente dalla cognizione del presente giudizio.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CASERTA (CE) il
06/09/1980 da , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...]; CP_1
2 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 175,
Parte II, Serie A, Anno 1980);
3. dichiara inammissibile la domanda della resistente volta ad ottenere il pagamento della somma non inferiore a € 100.000,00 ovvero quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 22/04/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7796 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, rimessa al Collegio per la decisione il 22/04/2025 tra
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. GAETANO MADONNA ( ) presso cui è elettivamente C.F._2
domiciliato
RICORRENTE
e
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 CodiceFiscale_3 atti, dall'avv. NUNZIO MAZZOCCHI ( presso cui è elettivamente C.F._4
domiciliata
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio (contenzioso)
CONCLUSIONI: All'udienza del 22/04/20245 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 30/12/2024, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 06/09/1980 dal quale erano nati tre figli Per_1 Per_2
e , maggiorenni ed economicamente indipendenti, e di essersi separato con Persona_3
1 decreto di omologa del 17/03/2014. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa di risposta, depositata in data 07/03/2025, si costituiva la resistente, la quale, contestando le allegazioni di parte ricorrente, riferiva che quest'ultimo non aveva adempiuto gli accordi di separazione, in particolare, al punto c) ove era stato previsto il riconoscimento della partecipazione agli utili nella misura dell'80% dell'impresa avente ad oggetto l'attività di farmacia in Recale. Rappresentava che, a causa della fideiussione prestata in favore dell'attività del ricorrente, le erano stati notificati due decreti ingiuntivi (uno da Hoist Italia S.r.l. e uno dal
Banco di Napoli) e che, pertanto, aveva diritto a una somma non inferiore a € 100.000,00 da parte del ricorrente a parziale compensazione di quanto le sarebbe spettato in relazione agli accordi della separazione. La resistente, non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva quindi il pagamento da parte del ricorrente di una somma non inferiore a € 100.000,00 o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 22/04/2025, il Giudice relatore, sentite le parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 17/03/2014 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Va dichiarata inammissibile la domanda della resistente volta ad ottenere il pagamento di una somma, a titolo di compensazione per l'inadempimento del ricorrente agli obblighi previsti in sede di separazione consensuale, in quanto fuoriuscente dalla cognizione del presente giudizio.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CASERTA (CE) il
06/09/1980 da , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...]; CP_1
2 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 175,
Parte II, Serie A, Anno 1980);
3. dichiara inammissibile la domanda della resistente volta ad ottenere il pagamento della somma non inferiore a € 100.000,00 ovvero quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 22/04/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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