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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 14/11/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. MB RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 407\2024 R.G. avente ad oggetto:
RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) , e vertente
T R A
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e
[...] C.F._2 Parte_3
in qualità di genitore esercente in via C.F._3 esclusiva la potestà genitoriale sulla minore Persona_1
), rapp.te e difese dall'avv. TESTARMATA C.F._4
LUCIA, giusta procura alle liti in atti;
-Attrici-
E
e per essa quale mandataria CP_1 [...]
) rapp.ta e Parte_4 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Andrea e renato PERTICARARI, giusta procura in atti;
-Convenuta- conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c., comparse conclusionali e memorie di replica depositaste per l'udienza di rimessione in decisione del
16.10.2025,
ragioni di fatto e di diritto della decisione Nr. 407\2024 R.G.
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09).
L'opposta ha agito nei confronti di , Parte_1
e (rappresentata dal Parte_2 Persona_1 genitore in qualità di genitore esercente in via esclusiva Parte_3 la potestà genitoriale), tutte eredi beneficiati del fideiussore Per_2
(deceduto il 12.05.2020) per il pagamento (in solido con gli
[...] altri soggetti indicati nel decreto ingiuntivo) della somma ingiunta (euro 484.248,13).
L'opponente ha sollevato plurime eccezioni in merito al diritto azionato da parte opposta, nello specifico, ha contestato, nell'ordine:
1) la carenza di legittimazione processuale per mancata prova della titolarità soggettiva del credito azionato;
2) la mancata trasmissione della fideiussione rilasciata dal con la cessione del Persona_2 credito in questione e 3) il difetto di rappresentanza sostanziale e processuale in capo alla Parte_4
Ciò premesso le opponenti hanno chiesto, previa sospensione della provvisoria esecuzione, di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo 880\2023 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalle odierne opponenti alla società opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione.
E' pacifico ed incontroverso che la “ il Controparte_2
14.10.2010 ha assunto l'obbligo di restituire, nei tempi e nelle forme concordate, la somma di ero 1.960.000,00 in virtù del finanziamento fondiario ricevuto da Banca delle Merche contratto ( v. atto del Notaio di Corridonia rep. 207426 a doc. n. 7 del fascicolo Persona_3 monitorio di parte convenuta).
E' pacifico che detto finanziamento era garantito da ipoteca e, sottoscrivendo lo stesso mutuo, dalla garanzia personale prestata da
2 Nr. 407\2024 R.G.
e e . Parte_5 Parte_6 Per_2 Per_2
è deceduto a Camerino il 12.05.2020 e suoi eredi sono
[...]
, e . Parte_1 Parte_2 Persona_1
E' altresì pacifico e incontroverso che il debito per capitale residuo non restituito e interessi ammonta, al 15.09.23, ad euro 484.248,13.
Nessuna censura sul punto è stata sollevata dagli opponenti.
Premesso che l'opposizione spiegata da è tardiva e Parte_1 inammissibile in quanto il decreto ingiuntivo è stato notificato a mani della stessa il 7.12.2023 mentre l'atto di citazione in opposizione è stato notificato il 21.2.2024, per il resto l'opposizione è infondata.
Sussiste legittimazione processuale e sostanziale di CP_3
L'opposta possiede il titolo contrattuale da cui deriva la pretesa creditoria, ossia il contratto di mutuo contenente la fideiussione concessa dagli opponenti, nonchè la raccomandata inviata da Banca Marche il 9.3.2015 con cui si comunica la risoluzione del mutuo.
Possiede altresì il saldaconto;
un corredo documentale la cui disponibilità non si giustifica se non per l'intervenuta cessione della specifica posizione creditoria riferibile agli opponenti.
Inoltre l'opposta ha prodotto:
1- l'avvio di cessione pubblicato nella
G.U. che contiene una dettagliata descrizione dei crediti ceduti che consente di individuare i rapporti oggetto di cessione, considerato che il al 9.3.2015 il credito garantivo dagli opponenti era già in sofferenza;
2- le certificazioni notarili attestanti le cessioni da Nuova CP_4 Contr a e da quest'ultima a (v. doc. 15 e 16) e detta
[...] CP_1 documentazione costituisce ulteriore elemento fattuale attestante l'intervenuta successione delle cessioni in blocco e, all'interno delle stessa, della cessione del credito per cui è causa.
ha comprovato di aver conferito l'incarico per la CP_6 riscossione a un soggetto iscritto all'albo ex art. 106 TUB, sotto la cui responsabilità l'odierna mandataria agisce secondo i principi di esternalizzazione previsti dalla Banca d'Italia con la Circolare n. 288 del 3 aprile 2015.
3 Nr. 407\2024 R.G.
La garanzia prestata dagli opponenti è una fideiussione non un contratto autonomo di garanzia come emerge incontrovertibilmente dalla previsione del vincolo solidale della parte mutuataria e dalla rinuncia al beneficio d'escussione. Di contro non vi è nessun impegno a pagare “a prima richiesta e senza eccezioni” e la rinuncia alla surroga (come la deroga al 1957 c.c.) è compatibile con la fideiussione.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. MB RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando cosi provvede:
dichiara inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo 880\2023 spiegata da . Parte_1
Rigetta l'opposizione al predetto decreto ingiuntivo e tutte le domande formulate da e , quale Parte_2 Parte_3 genitore esercente in via esclusiva la potestà genitoriale sulla minore
, con l'atto di citazione notificato il 21.2.2024. Persona_1
Condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 8.000,00 a titolo di compensi oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, il 14/11/2025
Il Giudice est.
MB NA
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. MB RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 407\2024 R.G. avente ad oggetto:
RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) , e vertente
T R A
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e
[...] C.F._2 Parte_3
in qualità di genitore esercente in via C.F._3 esclusiva la potestà genitoriale sulla minore Persona_1
), rapp.te e difese dall'avv. TESTARMATA C.F._4
LUCIA, giusta procura alle liti in atti;
-Attrici-
E
e per essa quale mandataria CP_1 [...]
) rapp.ta e Parte_4 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Andrea e renato PERTICARARI, giusta procura in atti;
-Convenuta- conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c., comparse conclusionali e memorie di replica depositaste per l'udienza di rimessione in decisione del
16.10.2025,
ragioni di fatto e di diritto della decisione Nr. 407\2024 R.G.
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09).
L'opposta ha agito nei confronti di , Parte_1
e (rappresentata dal Parte_2 Persona_1 genitore in qualità di genitore esercente in via esclusiva Parte_3 la potestà genitoriale), tutte eredi beneficiati del fideiussore Per_2
(deceduto il 12.05.2020) per il pagamento (in solido con gli
[...] altri soggetti indicati nel decreto ingiuntivo) della somma ingiunta (euro 484.248,13).
L'opponente ha sollevato plurime eccezioni in merito al diritto azionato da parte opposta, nello specifico, ha contestato, nell'ordine:
1) la carenza di legittimazione processuale per mancata prova della titolarità soggettiva del credito azionato;
2) la mancata trasmissione della fideiussione rilasciata dal con la cessione del Persona_2 credito in questione e 3) il difetto di rappresentanza sostanziale e processuale in capo alla Parte_4
Ciò premesso le opponenti hanno chiesto, previa sospensione della provvisoria esecuzione, di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo 880\2023 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalle odierne opponenti alla società opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione.
E' pacifico ed incontroverso che la “ il Controparte_2
14.10.2010 ha assunto l'obbligo di restituire, nei tempi e nelle forme concordate, la somma di ero 1.960.000,00 in virtù del finanziamento fondiario ricevuto da Banca delle Merche contratto ( v. atto del Notaio di Corridonia rep. 207426 a doc. n. 7 del fascicolo Persona_3 monitorio di parte convenuta).
E' pacifico che detto finanziamento era garantito da ipoteca e, sottoscrivendo lo stesso mutuo, dalla garanzia personale prestata da
2 Nr. 407\2024 R.G.
e e . Parte_5 Parte_6 Per_2 Per_2
è deceduto a Camerino il 12.05.2020 e suoi eredi sono
[...]
, e . Parte_1 Parte_2 Persona_1
E' altresì pacifico e incontroverso che il debito per capitale residuo non restituito e interessi ammonta, al 15.09.23, ad euro 484.248,13.
Nessuna censura sul punto è stata sollevata dagli opponenti.
Premesso che l'opposizione spiegata da è tardiva e Parte_1 inammissibile in quanto il decreto ingiuntivo è stato notificato a mani della stessa il 7.12.2023 mentre l'atto di citazione in opposizione è stato notificato il 21.2.2024, per il resto l'opposizione è infondata.
Sussiste legittimazione processuale e sostanziale di CP_3
L'opposta possiede il titolo contrattuale da cui deriva la pretesa creditoria, ossia il contratto di mutuo contenente la fideiussione concessa dagli opponenti, nonchè la raccomandata inviata da Banca Marche il 9.3.2015 con cui si comunica la risoluzione del mutuo.
Possiede altresì il saldaconto;
un corredo documentale la cui disponibilità non si giustifica se non per l'intervenuta cessione della specifica posizione creditoria riferibile agli opponenti.
Inoltre l'opposta ha prodotto:
1- l'avvio di cessione pubblicato nella
G.U. che contiene una dettagliata descrizione dei crediti ceduti che consente di individuare i rapporti oggetto di cessione, considerato che il al 9.3.2015 il credito garantivo dagli opponenti era già in sofferenza;
2- le certificazioni notarili attestanti le cessioni da Nuova CP_4 Contr a e da quest'ultima a (v. doc. 15 e 16) e detta
[...] CP_1 documentazione costituisce ulteriore elemento fattuale attestante l'intervenuta successione delle cessioni in blocco e, all'interno delle stessa, della cessione del credito per cui è causa.
ha comprovato di aver conferito l'incarico per la CP_6 riscossione a un soggetto iscritto all'albo ex art. 106 TUB, sotto la cui responsabilità l'odierna mandataria agisce secondo i principi di esternalizzazione previsti dalla Banca d'Italia con la Circolare n. 288 del 3 aprile 2015.
3 Nr. 407\2024 R.G.
La garanzia prestata dagli opponenti è una fideiussione non un contratto autonomo di garanzia come emerge incontrovertibilmente dalla previsione del vincolo solidale della parte mutuataria e dalla rinuncia al beneficio d'escussione. Di contro non vi è nessun impegno a pagare “a prima richiesta e senza eccezioni” e la rinuncia alla surroga (come la deroga al 1957 c.c.) è compatibile con la fideiussione.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. MB RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando cosi provvede:
dichiara inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo 880\2023 spiegata da . Parte_1
Rigetta l'opposizione al predetto decreto ingiuntivo e tutte le domande formulate da e , quale Parte_2 Parte_3 genitore esercente in via esclusiva la potestà genitoriale sulla minore
, con l'atto di citazione notificato il 21.2.2024. Persona_1
Condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 8.000,00 a titolo di compensi oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, il 14/11/2025
Il Giudice est.
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