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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 30/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1313/2022
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 5.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Giugliano, presso il cui studio sito in San Gennaro Vesuviano (NA), alla Via Campioni n. 73, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , nella persona del Controparte_1 P.IVA_1
e Controparte_2 [...]
, in persona del suo Controparte_3
Dirigente pro-tempore, rappresentati e difesi dai dott.ri Domenica Togo e Vincenzo Baldacchino, quali funzionari delegati dell' resistente ed elettivamente domiciliati Controparte_4
CP_ presso il convenuto , sito in , alla Via G. Pascoli n. 8 Controparte_3
RESISTENTI
OGGETTO: congedo parentale.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 5.11.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso, depositato in data 27.12.2022, ha chiesto al Giudice del Lavoro Parte_1 del Tribunale di Pisa di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione per intero, ai sensi dell'art. 12 CCNL Comparto Scuola, per il periodo di congedo parentale dalla data del 01.04.2022 al 30.04.2022 e nella misura del 30% dall'01.05.2022 al 10.06.2022; per l'effetto condannare le amministrazioni convenute al pagamento dell'importo di euro 2.114,03 e all'adeguamento e pagamento delle ferie, tredicesima mensilità, dei relativi emolumenti, oltre interessi;
in via gradata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione per intero, ai sensi dell'art. 12 CCNL Comparto Scuola, per il periodo di congedo parentale dalla data del 01.04.2022 al 30.04.2022 e per l'effetto condannare le amministrazioni convenute al pagamento dell'importo di euro 1294,00, come da CCNL allegato, e all'adeguamento e pagamento delle ferie, tredicesima mensilità, dei relativi emolumenti, oltre interessi;
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con il favore delle spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”.
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) aveva prestato attività di lavoro subordinato presso l'Istituto scolastico I.C. Paolo Borsellino, sito alla Via Pastore, 32, in Navacchio (PI), in qualità di personale ATA con profilo professionale di
Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3), a partire dal 01.10.2021 al 10.06.2022, in virtù di tre contratti di lavoro a tempo determinato;
b) in data 01.04.2022, aveva presentato domanda volta ad usufruire del congedo parentale per la figlia nata il [...], per due mesi e dieci giorni, in particolare dal 01.04.2022 al Persona_1
10.06.2022;
c) aveva attestato di non aver usufruito prima di tale beneficio e aveva allegato la dichiarazione dell'altro genitore, la quale non aveva usufruito del congedo parentale facoltativo CP_5
e non intendeva usufruirne per lo stesso periodo;
d) il dirigente scolastico, in data 06.07.2022, con proprio decreto, prot. 0006532/U del 06.07.2022,
lo aveva posto in congedo parentale per il periodo 01.04.2022 - 10.06.2022, per due mesi e 10 giorni, non riconoscendo però alcun assegno, nonché con riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità in misura proporzionale alla retribuzione corrisposta;
e) il provvedimento prot. 0006532/U del 06/07/2022 adottato dal dirigente scolastico appariva illegittimo, in quanto violava le norme di legge e del contratto collettivo di settore, che regolavano la disciplina dei congedi parentali.
1.2. Con memoria depositata il 4.10.2023 si sono costituiti i resistenti, opponendosi all'accoglimento del ricorso ed eccependo che:
a) i primi trenta giorni avrebbero potuto essere retribuiti per intero soltanto se fruiti dal lavoratore prima del compimento del sesto anno di vita del bambino, mentre se i giorni fossero stati richiesti per la prima volta dal genitore dopo il sesto anno il trattamento economico pari al 100% della retribuzione avrebbe potuto essere riconosciuto fino all'ottavo anno di età del bambino solo in presenza delle condizioni di reddito previste dalla legge;
b) dopo l'ottavo anno di vita del bambino non era prevista nessuna retribuzione;
c) la disciplina di miglior favore si applicava sempre nella cornice legale del D. Lgs. n. 151/2001 che all'art. 34 ne stabiliva le relative regole, in quanto “la disciplina del Contratto Collettivo Scuola 2007/09 non poteva in alcun modo derogare le disposizioni di legge (D. Lgs. 151/2001 e Legge n.
80/2015), in particolar modo se quest'ultima risultasse posteriore e in contrasto con il CCNL stesso”;
d) questa interpretazione era stata sostenuta anche dall'orientamento ARAN SCU_098_ del 5/4/2016
e dal parere ARAN RAL 1909 del 09.02.2017.
2. Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto nei limiti di quanto infra specificato.
2.1. In via preliminare, è opportuno ricostruire la normativa vigente al momento della richiesta, nei limiti di quanto pertinente al caso in esame.
Il congedo parentale è un istituto finalizzato all'assistenza e all'educazione dei figli, che trova la sua disciplina negli articoli 32 e ss. del d.lgs. 151/2001, in forza dei quali, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita.
Tale facoltà compete alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, e al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette.
Per quanto riguarda poi il trattamento retributivo spettante ai lavoratori che usufruiscono del congedo parentale, l'art 34 del citato decreto, nella sua forma vigente al momento della domanda, disponeva che fino al sesto anno di vita del bambino, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, spettasse un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione.
Il comma 5 dell'articolo esaminato, inoltre, specificava che i “periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia”.
Sulla regolamentazione dell'istituto in esame è intervenuta anche la contrattazione collettiva del comparto scuola 2006-2009, la quale all'articolo 12 ha previsto che “nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.
Si tratta di una norma di favore, che attribuisce il diritto a ricevere l'intera retribuzione nei primi trenta giorni del congedo, invocabile nel periodo indicato dall'articolo 32, ossia nei primi dodici anni di vita del bambino.
2.2. Ciò premesso, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, l'articolo 12 CCNL comparto scuola 2006-2009 è la disposizione da applicare al caso concreto, posto che l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 151/2001, fa salvi i trattamenti più favorevoli stabiliti nei contratti collettivi.
Come già anticipato, la contrattazione collettiva, per effetto del richiamo all'art. 32 del d.lgs.
151/2001 cit., fa riferimento al periodo di astensione usufruibile nei primi dodici anni di vita del bambino e non specifica alcun diverso limite di tempo per giovare dei relativi benefici, ponendo così delle condizioni di maggior favore che derogano al regime previsto dall'articolo 34 del d.lgs.
151/2001.
Di conseguenza, dato il tenore letterale dell'articolo 12 CCNL comparto scuola 2006-2009, deve ritenersi che il diritto alla retribuzione integrale nei primi trenta giorni sussiste se la richiesta di astensione facoltativa viene avanzata entro i dodici anni di vita del bambino.
A tale conclusione interpretativa era già giunta la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, pronunciatasi su casi analoghi a quello in esame (cfr. Cass. sez.
6 - L, Ordinanza n. 3606 del
07/03/2012; Tribunale di Grosseto, sentenza n. 216/2018; Tribunale di Foggia, sentenza n.
6422/2016; Tribunale di Sassari, sentenza n. 1424/2011).
2.3. Entrando nel merito della controversia, il provvedimento di collocazione in congedo parentale (Prot.
0006532/U del 06/07/2022) è illegittimo, in quanto ha negato la retribuzione nel periodo di congedo e ha ridotto, in misura proporzionale alla retribuzione corrisposta, l'anzianità di servizio, le ferie e la tredicesima mensilità, ponendosi così in contrasto con l'articolo 12 CCNL comparto scuola 2006-
2009 e con l'art 32 del d.lgs. 151/2001.
Per le ragioni esposte, deve essere affermato il diritto del ricorrente alla fruizione dell'intera retribuzione per i primi trenta giorni di congedo parentale goduto dal 01/04/2022 al 30/04/2022, come stabilito dall'articolo 12 CCNL comparto scuola 2006-2009.
Data la mancata contestazione del quantum della pretesa, si può accogliere la richiesta avanzata dal ricorrente di condanna al pagamento della somma di € 1.294,00 a titolo di retribuzione non corrisposta, oltre accessori di legge.
Infine, merita accoglimento anche la richiesta di adeguamento delle ferie, della tredicesima mensilità
e dei relativi emolumenti, oltre interessi, che vanno riconosciuti in modo pieno nel primo mese di congedo, ovvero dal 1.4.2022 al 30.4.2022, ad eccezione di quei componenti della retribuzione connessi all'effettiva presenza in servizio.
Invece, solo per il periodo di congedo successivo al primo mese, ovvero dal 1.4.2022 al 30.4.2022, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del d.lgs. 151/2001 cit., ratione temporis vigente, non possono essere computati nell'anzianità di servizio gli effetti relativi alle ferie, alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
3. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
dichiara il diritto di alla fruizione dell'intera retribuzione per i primi trenta Parte_1
giorni di godimento del congedo parentale, con il riconoscimento e l'adeguamento, solo per tale limitato periodo di trenta giorni, della corrispondente anzianità di servizio, del TFR e delle ferie, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio;
condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 1.294,00, oltre accessori di legge, a titolo di mancata Parte_1
retribuzione; compensa le spese di lite.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1313/2022
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 5.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Giugliano, presso il cui studio sito in San Gennaro Vesuviano (NA), alla Via Campioni n. 73, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , nella persona del Controparte_1 P.IVA_1
e Controparte_2 [...]
, in persona del suo Controparte_3
Dirigente pro-tempore, rappresentati e difesi dai dott.ri Domenica Togo e Vincenzo Baldacchino, quali funzionari delegati dell' resistente ed elettivamente domiciliati Controparte_4
CP_ presso il convenuto , sito in , alla Via G. Pascoli n. 8 Controparte_3
RESISTENTI
OGGETTO: congedo parentale.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 5.11.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso, depositato in data 27.12.2022, ha chiesto al Giudice del Lavoro Parte_1 del Tribunale di Pisa di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione per intero, ai sensi dell'art. 12 CCNL Comparto Scuola, per il periodo di congedo parentale dalla data del 01.04.2022 al 30.04.2022 e nella misura del 30% dall'01.05.2022 al 10.06.2022; per l'effetto condannare le amministrazioni convenute al pagamento dell'importo di euro 2.114,03 e all'adeguamento e pagamento delle ferie, tredicesima mensilità, dei relativi emolumenti, oltre interessi;
in via gradata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione per intero, ai sensi dell'art. 12 CCNL Comparto Scuola, per il periodo di congedo parentale dalla data del 01.04.2022 al 30.04.2022 e per l'effetto condannare le amministrazioni convenute al pagamento dell'importo di euro 1294,00, come da CCNL allegato, e all'adeguamento e pagamento delle ferie, tredicesima mensilità, dei relativi emolumenti, oltre interessi;
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con il favore delle spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”.
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) aveva prestato attività di lavoro subordinato presso l'Istituto scolastico I.C. Paolo Borsellino, sito alla Via Pastore, 32, in Navacchio (PI), in qualità di personale ATA con profilo professionale di
Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3), a partire dal 01.10.2021 al 10.06.2022, in virtù di tre contratti di lavoro a tempo determinato;
b) in data 01.04.2022, aveva presentato domanda volta ad usufruire del congedo parentale per la figlia nata il [...], per due mesi e dieci giorni, in particolare dal 01.04.2022 al Persona_1
10.06.2022;
c) aveva attestato di non aver usufruito prima di tale beneficio e aveva allegato la dichiarazione dell'altro genitore, la quale non aveva usufruito del congedo parentale facoltativo CP_5
e non intendeva usufruirne per lo stesso periodo;
d) il dirigente scolastico, in data 06.07.2022, con proprio decreto, prot. 0006532/U del 06.07.2022,
lo aveva posto in congedo parentale per il periodo 01.04.2022 - 10.06.2022, per due mesi e 10 giorni, non riconoscendo però alcun assegno, nonché con riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità in misura proporzionale alla retribuzione corrisposta;
e) il provvedimento prot. 0006532/U del 06/07/2022 adottato dal dirigente scolastico appariva illegittimo, in quanto violava le norme di legge e del contratto collettivo di settore, che regolavano la disciplina dei congedi parentali.
1.2. Con memoria depositata il 4.10.2023 si sono costituiti i resistenti, opponendosi all'accoglimento del ricorso ed eccependo che:
a) i primi trenta giorni avrebbero potuto essere retribuiti per intero soltanto se fruiti dal lavoratore prima del compimento del sesto anno di vita del bambino, mentre se i giorni fossero stati richiesti per la prima volta dal genitore dopo il sesto anno il trattamento economico pari al 100% della retribuzione avrebbe potuto essere riconosciuto fino all'ottavo anno di età del bambino solo in presenza delle condizioni di reddito previste dalla legge;
b) dopo l'ottavo anno di vita del bambino non era prevista nessuna retribuzione;
c) la disciplina di miglior favore si applicava sempre nella cornice legale del D. Lgs. n. 151/2001 che all'art. 34 ne stabiliva le relative regole, in quanto “la disciplina del Contratto Collettivo Scuola 2007/09 non poteva in alcun modo derogare le disposizioni di legge (D. Lgs. 151/2001 e Legge n.
80/2015), in particolar modo se quest'ultima risultasse posteriore e in contrasto con il CCNL stesso”;
d) questa interpretazione era stata sostenuta anche dall'orientamento ARAN SCU_098_ del 5/4/2016
e dal parere ARAN RAL 1909 del 09.02.2017.
2. Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto nei limiti di quanto infra specificato.
2.1. In via preliminare, è opportuno ricostruire la normativa vigente al momento della richiesta, nei limiti di quanto pertinente al caso in esame.
Il congedo parentale è un istituto finalizzato all'assistenza e all'educazione dei figli, che trova la sua disciplina negli articoli 32 e ss. del d.lgs. 151/2001, in forza dei quali, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita.
Tale facoltà compete alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, e al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette.
Per quanto riguarda poi il trattamento retributivo spettante ai lavoratori che usufruiscono del congedo parentale, l'art 34 del citato decreto, nella sua forma vigente al momento della domanda, disponeva che fino al sesto anno di vita del bambino, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, spettasse un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione.
Il comma 5 dell'articolo esaminato, inoltre, specificava che i “periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia”.
Sulla regolamentazione dell'istituto in esame è intervenuta anche la contrattazione collettiva del comparto scuola 2006-2009, la quale all'articolo 12 ha previsto che “nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.
Si tratta di una norma di favore, che attribuisce il diritto a ricevere l'intera retribuzione nei primi trenta giorni del congedo, invocabile nel periodo indicato dall'articolo 32, ossia nei primi dodici anni di vita del bambino.
2.2. Ciò premesso, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, l'articolo 12 CCNL comparto scuola 2006-2009 è la disposizione da applicare al caso concreto, posto che l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 151/2001, fa salvi i trattamenti più favorevoli stabiliti nei contratti collettivi.
Come già anticipato, la contrattazione collettiva, per effetto del richiamo all'art. 32 del d.lgs.
151/2001 cit., fa riferimento al periodo di astensione usufruibile nei primi dodici anni di vita del bambino e non specifica alcun diverso limite di tempo per giovare dei relativi benefici, ponendo così delle condizioni di maggior favore che derogano al regime previsto dall'articolo 34 del d.lgs.
151/2001.
Di conseguenza, dato il tenore letterale dell'articolo 12 CCNL comparto scuola 2006-2009, deve ritenersi che il diritto alla retribuzione integrale nei primi trenta giorni sussiste se la richiesta di astensione facoltativa viene avanzata entro i dodici anni di vita del bambino.
A tale conclusione interpretativa era già giunta la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, pronunciatasi su casi analoghi a quello in esame (cfr. Cass. sez.
6 - L, Ordinanza n. 3606 del
07/03/2012; Tribunale di Grosseto, sentenza n. 216/2018; Tribunale di Foggia, sentenza n.
6422/2016; Tribunale di Sassari, sentenza n. 1424/2011).
2.3. Entrando nel merito della controversia, il provvedimento di collocazione in congedo parentale (Prot.
0006532/U del 06/07/2022) è illegittimo, in quanto ha negato la retribuzione nel periodo di congedo e ha ridotto, in misura proporzionale alla retribuzione corrisposta, l'anzianità di servizio, le ferie e la tredicesima mensilità, ponendosi così in contrasto con l'articolo 12 CCNL comparto scuola 2006-
2009 e con l'art 32 del d.lgs. 151/2001.
Per le ragioni esposte, deve essere affermato il diritto del ricorrente alla fruizione dell'intera retribuzione per i primi trenta giorni di congedo parentale goduto dal 01/04/2022 al 30/04/2022, come stabilito dall'articolo 12 CCNL comparto scuola 2006-2009.
Data la mancata contestazione del quantum della pretesa, si può accogliere la richiesta avanzata dal ricorrente di condanna al pagamento della somma di € 1.294,00 a titolo di retribuzione non corrisposta, oltre accessori di legge.
Infine, merita accoglimento anche la richiesta di adeguamento delle ferie, della tredicesima mensilità
e dei relativi emolumenti, oltre interessi, che vanno riconosciuti in modo pieno nel primo mese di congedo, ovvero dal 1.4.2022 al 30.4.2022, ad eccezione di quei componenti della retribuzione connessi all'effettiva presenza in servizio.
Invece, solo per il periodo di congedo successivo al primo mese, ovvero dal 1.4.2022 al 30.4.2022, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del d.lgs. 151/2001 cit., ratione temporis vigente, non possono essere computati nell'anzianità di servizio gli effetti relativi alle ferie, alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
3. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
dichiara il diritto di alla fruizione dell'intera retribuzione per i primi trenta Parte_1
giorni di godimento del congedo parentale, con il riconoscimento e l'adeguamento, solo per tale limitato periodo di trenta giorni, della corrispondente anzianità di servizio, del TFR e delle ferie, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio;
condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 1.294,00, oltre accessori di legge, a titolo di mancata Parte_1
retribuzione; compensa le spese di lite.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli