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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 11/12/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE
(art. 429 c.p.c.) _________________ definitiva nella causa iscritta al n. 95/2025 R.G. Lav. promossa da:
Parte_1
Avv. Paola SI
Ricorrente contro
Controparte_1
Avv. Loretta CLERICO
Resistente
CP_2
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 18.4.2025, RT AL adiva il Tribunale di Aosta, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir condannare l' all'erogazione dei benefici Controparte_1 di legge dovuti sulla base di un infortunio sul lavoro patito il 27.4.2022, quando rimaneva schiacciato all'interno dell'abitacolo di una pala meccanica, ribaltatasi mentre era azionata dall'attore; in particolare, sosteneva che, a seguito dell'evento, fossero residuati postumi permanenti in misura pari al 7% per Cervicalgia e lombalgia ricorrenti, in trattamento farmacologico, condizionanti limitazione funzionale riflessa del rachide;
Disturbi radicolari intercorrenti di natura sensitiva agli arti inferiori;
Disturbi dell'equilibrio; Stipsi persistente, come da consulenza di parte che depositava;
CP_
- che l' resisteva al ricorso, contestando la quantificazione dei postumi effettuata dal ricorrente, ritenendo corretta quella svolta in via amministrativa;
- che, disposta C.T.U medico legale, la causa veniva, quindi, discussa e decisa all'odierna udienza, con contestuale lettura della motivazione ex art. 429 C.P.C;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Invero, il C.T.U. nominato dott.ssa , con ampie e condivisibili motivazioni Persona_1 che, scevre da ogni vizio logico giuridico, debbono intendersi quivi integralmente richiamate, ha concluso il proprio elaborato sostenendo che l'attore “a seguito di infortunio del lavoro del
27.04.2022 …. conduttore di mezzi pesanti movimentazione terra, di anni 57, riportò un trauma cervicale ad elevata dinamica, con quadro di shock midollare con allodinia ai quattro
1 arti, trattato in ambiente specialistico sia neurologico, che riabilitativo, in paziente obeso ed affetto da rachiartrosi, con discopatie multiple, con discreta evoluzione clinica, in soggetto a modo e collaborante, pur in presenza di persistente sintomatologia algico-disfunzionale clinicamente significativa…. Il quadro clinico attuale, sostanzialmente stabile nel tempo in paziente collaborante, è da riferirsi ad esiti di trauma del rachide prevalentemente cervicale ad elevata dinamica, in preesistenze degenerative, complicato da stupor midollare ed ileo paralitico, in soggetto obeso ed affetto da rachiartrosi, con discopatie multiple. Si ritiene equa una valutazione del danno biologico nella misura del 6%, ai sensi dell'art. 13 L. 38/2000.”.
Tali conclusioni, che traggono origine da una meditata valutazione di elementi anamnestici e clinici e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali per quel che riguarda le alterazioni morbose riscontrate, sono pienamente convincenti e non sono state neppure contestate dalle parti, tanto che i CC.TT.PP. hanno aderito alle valutazioni della C.T.U. .
Non sussistendo, dunque, alcuna ragione per discostarsi da dette conclusioni, dal comprovato nesso causale tra infortunio e diminuzione della capacità lavorativa del ricorrente consegue, quindi, la condanna dell' alla corresponsione del trattamento economico previsto per una CP_3 inabilità del 6%, cui devono aggiungersi gli interessi al tasso legale dal 2.11.2022 (giorno successivo al provvedimento amministrativo depositato sub 7 dall' ) fino al saldo. CP_1
La soccombenza dell' giustifica la condanna dell' al pagamento delle spese CP_3 CP_1 processuali, liquidate come in dispositivo in misura di poco inferiore ai minimi ministeriali, in ragione della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e della limitata istruttoria;
vanno, infine, poste definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. come già liquidate in corso CP_3 di causa.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo di cui all'art. 13 D. L.vo Parte_1
38/2000 e, per l'effetto,
b) condanna l' alla corresponsione dell'indennizzo de quo, oltre eventuali aumenti CP_3 straordinari previsti con specifici decreti ministeriali ed interessi legali come per legge dal
2.11.2022 fino al saldo;
b) condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di , che liquida in CP_3 Parte_1 complessivi euro 2.300,00 per compensi ed euro 43,00 per spese, oltre 15% per spese generali I.V.A. e C.P.A come per legge, con distrazione delle stesse in favore dell'avv. Paola
SI dichiaratasi antistataria;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, così come provvisoriamente CP_3 liquidate in corso di causa.
(così deciso in Aosta l'11/12/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
2
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE
(art. 429 c.p.c.) _________________ definitiva nella causa iscritta al n. 95/2025 R.G. Lav. promossa da:
Parte_1
Avv. Paola SI
Ricorrente contro
Controparte_1
Avv. Loretta CLERICO
Resistente
CP_2
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 18.4.2025, RT AL adiva il Tribunale di Aosta, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir condannare l' all'erogazione dei benefici Controparte_1 di legge dovuti sulla base di un infortunio sul lavoro patito il 27.4.2022, quando rimaneva schiacciato all'interno dell'abitacolo di una pala meccanica, ribaltatasi mentre era azionata dall'attore; in particolare, sosteneva che, a seguito dell'evento, fossero residuati postumi permanenti in misura pari al 7% per Cervicalgia e lombalgia ricorrenti, in trattamento farmacologico, condizionanti limitazione funzionale riflessa del rachide;
Disturbi radicolari intercorrenti di natura sensitiva agli arti inferiori;
Disturbi dell'equilibrio; Stipsi persistente, come da consulenza di parte che depositava;
CP_
- che l' resisteva al ricorso, contestando la quantificazione dei postumi effettuata dal ricorrente, ritenendo corretta quella svolta in via amministrativa;
- che, disposta C.T.U medico legale, la causa veniva, quindi, discussa e decisa all'odierna udienza, con contestuale lettura della motivazione ex art. 429 C.P.C;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Invero, il C.T.U. nominato dott.ssa , con ampie e condivisibili motivazioni Persona_1 che, scevre da ogni vizio logico giuridico, debbono intendersi quivi integralmente richiamate, ha concluso il proprio elaborato sostenendo che l'attore “a seguito di infortunio del lavoro del
27.04.2022 …. conduttore di mezzi pesanti movimentazione terra, di anni 57, riportò un trauma cervicale ad elevata dinamica, con quadro di shock midollare con allodinia ai quattro
1 arti, trattato in ambiente specialistico sia neurologico, che riabilitativo, in paziente obeso ed affetto da rachiartrosi, con discopatie multiple, con discreta evoluzione clinica, in soggetto a modo e collaborante, pur in presenza di persistente sintomatologia algico-disfunzionale clinicamente significativa…. Il quadro clinico attuale, sostanzialmente stabile nel tempo in paziente collaborante, è da riferirsi ad esiti di trauma del rachide prevalentemente cervicale ad elevata dinamica, in preesistenze degenerative, complicato da stupor midollare ed ileo paralitico, in soggetto obeso ed affetto da rachiartrosi, con discopatie multiple. Si ritiene equa una valutazione del danno biologico nella misura del 6%, ai sensi dell'art. 13 L. 38/2000.”.
Tali conclusioni, che traggono origine da una meditata valutazione di elementi anamnestici e clinici e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali per quel che riguarda le alterazioni morbose riscontrate, sono pienamente convincenti e non sono state neppure contestate dalle parti, tanto che i CC.TT.PP. hanno aderito alle valutazioni della C.T.U. .
Non sussistendo, dunque, alcuna ragione per discostarsi da dette conclusioni, dal comprovato nesso causale tra infortunio e diminuzione della capacità lavorativa del ricorrente consegue, quindi, la condanna dell' alla corresponsione del trattamento economico previsto per una CP_3 inabilità del 6%, cui devono aggiungersi gli interessi al tasso legale dal 2.11.2022 (giorno successivo al provvedimento amministrativo depositato sub 7 dall' ) fino al saldo. CP_1
La soccombenza dell' giustifica la condanna dell' al pagamento delle spese CP_3 CP_1 processuali, liquidate come in dispositivo in misura di poco inferiore ai minimi ministeriali, in ragione della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e della limitata istruttoria;
vanno, infine, poste definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. come già liquidate in corso CP_3 di causa.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo di cui all'art. 13 D. L.vo Parte_1
38/2000 e, per l'effetto,
b) condanna l' alla corresponsione dell'indennizzo de quo, oltre eventuali aumenti CP_3 straordinari previsti con specifici decreti ministeriali ed interessi legali come per legge dal
2.11.2022 fino al saldo;
b) condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di , che liquida in CP_3 Parte_1 complessivi euro 2.300,00 per compensi ed euro 43,00 per spese, oltre 15% per spese generali I.V.A. e C.P.A come per legge, con distrazione delle stesse in favore dell'avv. Paola
SI dichiaratasi antistataria;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, così come provvisoriamente CP_3 liquidate in corso di causa.
(così deciso in Aosta l'11/12/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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