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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 21/07/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 105/2023
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 105 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa
Da
- 1 - p.iva in Liquidazione giudiziale (sent. Parte_1 P.IVA_1
11/2023) - curatore dott. elettivamente domiciliata in Siderno Persona_1
(RC), al C.so Garibaldi n. 368, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Falduto, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
ATTRICE
Contro
, nato a [...] il [...], nella qualità di titolare CP
dell'omonima Officina Meccanica, con sede in Siderno (RC) alla via delle Industrie, elettivamente domiciliato a Siderno (RC), alla via Roma n.12, presso lo studio dell'Avv. Antonio Caccamo, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: inadempimento contrattuale e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 23 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione in riassunzione, a convenuto Parte_1
in giudizio deducendo: - di aver proposto opposizione, davanti al CP
Giudice di Pace di Locri, in relazione a due decreti ingiuntivi ottenuti da CP
, proponendo domanda riconvenzionale;
- che, a seguito di riunione dei due
[...]
procedimenti di opposizione ai decreti ingiuntivi suddetti, con sentenza n.
1003/2022 del 18.10.2022, il Giudice di Pace ha revocato i decreti ingiuntivi opposti e ha dichiarato, relativamente alla domanda riconvenzionale, la propria incompetenza per valore in favore del tribunale Civile di Locri, assegnando alle parti il termine per la riassunzione della domanda riconvenzionale davanti all'autorità ritenuta competente;
- che è illegittima l'attività di ritenzione esercitata da parte della ditta sui tre automezzi Iveco 150 COMPATTATORE, tg. ET023EE, CP Controparte_2
, tg. FF996KP, e , tg. FM088HA,
[...] Controparte_2
e su tutti i pezzi di ricambio forniti;
- che a causa dell'illegittima ritenzione dei suddetti
- 2 - mezzi ha subito dei danni per il mancato utilizzo dei mezzi trattenuti, nonché per la perdita di appalti per la gestione dei rifiuti. L'attrice, pertanto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la Parte_1
è proprietaria dei mezzi, tg. ET023EE, tg. FF996KP e tg. FM088HA, trattenuti in
[...]
modo illegittimo e senza titolo dalla ditta;
accertare e dichiarare che CP Parte_1
ha diritto alla restituzione dei suddetti mezzi e, per l'effetto, condannare la ditta
[...] Pt_2
alla restituzione dei mezzi tg ET023EE, tg. FF996KP e tg. FM088HA di proprietà della
[...]
e di tutti i pezzi di ricambio forniti alla ditta;
accertare e Parte_1 CP
dichiarare che la ha diritto al risarcimento del danno subito in Parte_1
conseguenza del mancato utilizzo dei mezzi trattenuti illegittimamente dalla ditta , CP
nonché per la perdita di appalti per la gestione dei rifiuti;
condannare la ditta al CP
pagamento del risarcimento del danno, quantificato ad oggi in € 98.627,76, soggetto a successive modificazioni sino all'accoglimento della domanda riconvenzionale;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi”.
All'udienza del 05.06.2023, il Giudice ha assegnato i termini per le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori. Con ordinanza del 12.12.2023, emessa a seguito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha ammesso i mezzi istruttori richiesti da parte attrice rinviando la causa per l'escussione testimoniale all'udienza del giorno
08.04.2024.
Nelle more del giudizio, e precisamente in data 14.12.2023, la Parte_1
con sentenza n. 11/2023 è stata posta in liquidazione giudiziale, con la nomina
[...]
del curatore dott. il quale, previa autorizzazione del G.D. a Persona_1
subentrare nel presente giudizio, si è costituito in giudizio con atto depositato in data
01.03.2024.
Con comparsa di costituzione e risposta del 07.03.2024, si è costituito nel giudizio riassunto , il quale ha eccepito, in primo luogo, la sussistenza CP
di un giudicato penale preclusivo all'accertamento del presente giudizio, atteso che in seguito alla denuncia querela di parte attrice, il GUP del Tribunale di Locri con provvedimento del 17.01.2023, condividendo le motivazioni del P.M, ha emesso decreto di archiviazione del procedimento, poi passato in giudicato, nei confronti del
- 3 - convenuto, spiegando “che il comportamento di di ritenere i beni a garanzia del CP
credito per le riparazioni effettuate non risulta illecito né sul piano oggettivo, avendo trattenuto la cosa in attesa del pagamento, né su quello soggettivo, non avendo mai inteso invertire il possesso dei mezzi che, in effetti, sono sempre restati a disposizione della Parte_1
il cui diritto di proprietà non è stato mai posto in discussione”. Il convenuto, altresì,
[...]
ha ribadito la legittimità della ritenzione dei mezzi per cui è causa, stante il mancato pagamento da parte dell'attrice delle fatture riguardanti riparazioni effettuate sugli automezzi suddetti. Per cui, il convenuto ha concluso chiedendo “in via preliminare, voglia il Giudice adito, ex art. 654 c.p.p., rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni in quanto il giudicato penale ha effetto preclusivo nel giudizio civile, poiché il Decreto di
Archiviazione contiene uno specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto, conseguentemente, voglia condannare la alle spese e competenze del giudizio, Parte_1
nonché al risarcimento danni per gli atteggiamenti fraudolenti e persecutorie ai danni del sig.
; nel merito, in accoglimento delle eccezioni eccepite da parte resistente, voglia CP
dichiarare legittimo il diritto di ritenzione da parte resistente per le motivazioni esposte dal sostituto procuratore, dott.ssa Marzia CURRAU nella richiesta al GUP del decreto di
Archiviazione; conseguentemente, condannare la – oggi in Liquidazione Parte_1
Giudiziale – al pagamento delle spese e compensi processuali, con distrazione”.
All'udienza del giorno 08.04.2024 sono stati escussi i testi ammessi e il Giudice si è riservato sulle richieste del convenuto. A scioglimento della riserva, disattese le richieste istruttorie di parte convenuta, attesa la tardività della costituzione, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.12.2024.
Con ordinanza del 20.01.2025 il giudizio, trattato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
è stato trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c..
Con ordinanza del giorno 08.05.2025, il Giudice ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio al fine di permettere a parte attrice la regolarizzazione della costituzione in giudizio, rinviando la stessa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.06.2025, sostituita con lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
- 4 - § 2. Giova premettere, in relazione alla valenza della statuizione contenuta nel decreto penale di archiviazione, alla sua idoneità a far stato tra le parti e a produrre effetti preclusivi nel presente giudizio (eccezione proposta in corso di causa, valutabile attesa la rilevabilità d'ufficio della stessa – cfr. Cass. Sez. L., 21/04/2022, n. 12754), che la Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che «Il decreto di archiviazione emesso dal giudice penale ex art. 409 cod. proc. pen., pur non rientrando tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata e non costituendo vincolo in sede civile o amministrativa, può contenere elementi che, in quanto negazione di quelli sui quali il giudice civile ha fondato la propria decisione, siano potenzialmente idonei a condurre ad una diversa decisione. Tuttavia, per la sua natura di atto giudiziale non definitivo, esso non integra accertamento della falsità di una deposizione che possa dare luogo al giudizio di revocazione ex art. 395, n. 2, cod. proc. civ.» (Cass. Sez. L., 06/07/2002, n. 9834) e ancora «(…) Il decreto di archiviazione, infatti, non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perché a differenza di quest'ultima presuppone la mancanza di un processo, non determina preclusioni di nessun genere né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata» (Cass. Sez. 3, 02/07/2010, n. 15699).
In tali pronunce, dunque, la Corte di Cassazione, seppur affrontando questioni diverse da quelle in rilievo nel caso in esame, ha preso le mosse dall'inidoneità del decreto di archiviazione adottato dal giudice penale a passare in giudicato al pari della sentenza irrevocabile;
invero, l'adozione del decreto di archiviazione attesta l'assenza di qualsiasi forma di contraddittorio tra i soggetti variamente interessati agli esiti della regiudicanda, atteso che il procedimento si riduce alla sola dialettica cartolare tra il P.M. e il giudice, fondata sulle due condizioni che legittimano l'adozione del provvedimento: la sussistenza dei presupposti per archiviare e la mancanza di un'opposizione ammissibile della persona offesa.
La Corte di legittimità ha poi ribadito che il provvedimento di archiviazione non rientra tra quelli che possono vincolare il giudice civile, con la conseguenza che quest'ultimo può procedere a un'autonoma valutazione, potendo al più tenere conto degli elementi che emergono dal decreto penale di archiviazione.
Tale conclusione, del resto, si spiega volgendo l'attenzione alla funzione del decreto di archiviazione e alla valutazione sottesa allo stesso. Infatti, il giudice è chiamato a valutare la sussistenza o meno di elementi che possano fondare l'esercizio
- 5 - dell'azione penale e, quindi, l'archiviazione si fonda sull'inesistenza di elementi acquisiti nelle indagini preliminari sufficienti al fine della condanna degli imputati.
Non v'è chi non veda che l'esclusione di elementi che appaiono sufficienti alla condanna degli imputati non possa assumere rilevanza circa la fondatezza o meno della diversa azione civile, che richiede la valutazione di presupposti del tutto eterogenei.
§ 3. Ciò posto e chiarita l'irrilevanza e vincolatività nel presente giudizio della motivazione adottata dal P.M. nella richiesta di archiviazione, recepita dal GIP, va osservato che la domanda volta alla restituzione degli automezzi ritenuti dalla convenuta è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
§ 3.1 La domanda di restituzione dei veicoli va posta nell'ambito della responsabilità contrattuale.
Con riguardo al riparto dell'onere della prova, giova ricordare il noto principio affermato dalle Sezioni Unite e ribadito in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, per cui «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso
- 6 - trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per
l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)» (Sez. U, Sentenza n. 13533 del
30/10/2001, conf. ex plurimis Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22777 del 25/09/2018).
Nel caso in esame, dunque, spetta all'attrice, che ha allegato l'inadempimento della controparte, provare l'esistenza del contratto per la riparazione dei propri mezzi con l'officina , nonché la consegna dei mezzi da riparare, mentre ricade sul CP
convenuto l'onere di provare l'avvenuto esatto adempimento (riparazione e restituzione dei mezzi) o l'esistenza di una causa estintiva dell'obbligazione diversa dall'adempimento.
Orbene, tra le odierne parti in giudizio non è contestata l'esistenza del rapporto contrattuale. Invero, la domanda in esame è stata avanzata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da , nella qualità di titolare dell'omonima CP
officina meccanica, il quale ha agito per ottenere il pagamento delle fatture per l'attività di riparazione di mezzi di proprietà della dallo stesso espletata. Parte_1
Entrambe le parti in giudizio allegano l'esistenza di un rapporto continuativo tra le stesse, atteso che la era solita rivolgersi all'officina meccanica del Parte_1
convenuto per la riparazione dei propri mezzi. Tale circostanza è emersa CP
altresì dalla prova testimoniale espletata, in quanto entrambi i testi escussi, Tes_1
e entrambi ex dipendenti dell'attrice (della cui
[...] Testimone_2
attendibilità, attese le dichiarazioni rilasciate dagli stessi, non vi è motivo di dubitare, nonostante l'esistenza al momento dell'escussione di controversie, definite per il primo e in corso per l'altro, per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'attività lavorativa espletata), hanno riferito che i mezzi della venivano condotti Parte_1
per le riparazioni presso l'officina meccanica convenuta.
L'esistenza del rapporto contrattuale, pertanto, può ritenersi provata, così come può dirsi provata la circostanza che il contratto aveva ad oggetto la riparazione dei mezzi Iveco 150 COMPATTATORE, tg. ET023EE, GG S90CGW CP_2
, tg. FF996KP, GG Porter S90CGW , tg. FM088HA, che sono CP_2 CP_2
stati consegnati all'officina convenuta (cfr. deposizione del teste Testimone_1
resa all'udienza del giorno 08.04.2024).
- 7 - Quanto invece alla prova ricadente sull'officina convenuta, si deve osservare che quest'ultima non ha provato di aver correttamente adempiuto alla propria attività di riparazione e riconsegna dei beni oggetto di causa, ma si è limitata ad affermare di aver trattenuto tali beni nell'esercizio del diritto di ritenzione.
Giova rilevare che il diritto di ritenzione è una forma di autotutela unilaterale, eccezionalmente consentita dall'ordinamento, in forza della quale il creditore, in presenza di determinate condizioni, può legittimamente trattenere il bene oggetto della prestazione effettuata sino all'ottenimento della relativa controprestazione da parte del debitore proprietario del bene stesso. Le norme che prevedono il diritto di ritenzione hanno natura eccezionale e non sono perciò suscettibili di applicazione analogica (cfr. Cass. n. 19162/2005).
In particolare, i presupposti per l'esercizio del diritto di ritenzione di cui all'art. 2756 c.c., rilevante nel caso in esame, sono: a) la detenzione della res da parte del creditore iniziata con il consenso del debitore;
b) l'esistenza del credito (maturato alla luce di prestazioni e spese relative alla conservazione o al miglioramento del bene); c) lo stretto collegamento tra il credito e il bene detenuto.
La ratio dell'istituto è quella di garantire l'equilibrio delle posizioni giuridiche delle parti: qualora il prestatore d'opera - che vanta un credito per i miglioramenti apportati al bene ovvero per le spese sostenute per la sua conservazione - fosse tenuto alla sua restituzione senza poter esercitare il predetto diritto di ritenzione, verrebbe realizzato un ingiusto vantaggio a favore del proprietario-debitore (a questi, infatti, sarebbe restituito il bene pur non risultando adempiente).
Traslando quanto osservato al caso di specie, deve rilevarsi che non ricorrono tutti i requisiti di cui all'art. 2756 c.c., atteso che, sebbene abbia la CP
disponibilità materiale dei beni - circostanza invero da cui muovono le doglianze del ricorrente - quest'ultimo afferma di avere un credito per attività pregresse e non per la riparazione dei mezzi oggetto di ritenzione. Invero, dalla stessa prospettazione di
(cfr. pag. 5 dell'atto di costituzione nel giudizio in riassunzione) emerge CP
che gli automezzi ritenuti non sono funzionanti in quanto egli non ha provveduto
- 8 - alla loro riparazione (giustificata dalla mancata fornitura dei ricambi da parte della e ha sospeso la riparazione dei mezzi in attesa del Parte_1
pagamento delle fatture pregresse o del rilascio di un dichiarazione ricognitiva del debito da parte dell'odierna attrice (cfr. anche messaggio di posta elettronica del
19.11.2020 - all. 7 al fascicolo del Giudice di Pace prodotto unitamente all'atto di riassunzione - per la cui valenza probatoria si richiama Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
11606 del 14/05/2018).
In definitiva, deve affermarsi che non sussiste il diritto di ritenzione sui mezzi
Iveco 150 COMPATTATORE, tg. ET023EE, , tg. Controparte_2
FF996KP e S90CGW VASCA, tg. FM088HA, per cui gli stessi devono CP_2
essere restituiti alla Parte_1
Non può invece trovare accoglimento la domanda di restituzione di tutti i pezzi di ricambio forniti alla ditta , genericamente formulata, atteso che non ha CP
trovato riscontro in giudizio la circostanza che tali beni siano stati consegnati dalla e che gli stessi siano stati illegittimamente trattenuti dalla Parte_1
ditta convenuta.
§ 4. Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dalla va Parte_1
osservato che l'attrice ha allegato di aver subito un danno “per le conseguenze negative derivate dall'ingiusto fermo macchina patito” aggiungendo che “il pregiudizio arrecato è da individuare sia nel mancato guadagno, dovuto alla carenza di attività e conseguente perdita di appalti, che alle sanzioni derivanti da parte dei Comuni, per l'omesso, ma certamente non voluto, espletamento dell'attività di raccolta rifiuti”.
Quanto al danno da fermo macchina, si deve osservare che «Il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo» (cfr. Cass. Sez. 2, n. 32946 del
17.12.2024).
- 9 - Nel caso in esame, parte attrice si è limitata ad allegare il danno da fermo dei veicoli ritenuti dall'officina convenuta, quantificando lo stesso in base al costo orario di noleggio dei mezzi in questione, senza tuttavia offrire la prova di aver sostenuto la spesa per il noleggio di un mezzo sostitutivo, né dimostrando di aver subito, a causa della mancata disponibilità dei mezzi in questione, la perdita di appalti ovvero l'irrogazione di sanzioni per il mancato espletamento dell'attività di raccolta di rifiuti.
Ne consegue che la domanda risarcitoria, non essendo sorretta da adeguata prova del danno subito, deve essere rigettata.
§ 5. Le spese di giudizio, stante la reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di , in qualità di titolare dell'omonima Parte_1 CP
officina meccanica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda di accertamento del diritto della Parte_1
alla restituzione dei mezzi ritenuti da , in qualità di
[...] CP
titolare dell'omonima officina meccanica, e, per l'effetto, condanna quest'ultimo alla restituzione degli automezzi Iveco 150 COMPATTATORE, tg. ET023EE; GG , tg. FF996KP e Controparte_2 Controparte_2
, tg. FM088HA;
[...]
2. Rigetta le ulteriori domande avanzate dalla Parte_1
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Locri il 21 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
- 10 -
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 105 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa
Da
- 1 - p.iva in Liquidazione giudiziale (sent. Parte_1 P.IVA_1
11/2023) - curatore dott. elettivamente domiciliata in Siderno Persona_1
(RC), al C.so Garibaldi n. 368, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Falduto, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
ATTRICE
Contro
, nato a [...] il [...], nella qualità di titolare CP
dell'omonima Officina Meccanica, con sede in Siderno (RC) alla via delle Industrie, elettivamente domiciliato a Siderno (RC), alla via Roma n.12, presso lo studio dell'Avv. Antonio Caccamo, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: inadempimento contrattuale e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 23 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione in riassunzione, a convenuto Parte_1
in giudizio deducendo: - di aver proposto opposizione, davanti al CP
Giudice di Pace di Locri, in relazione a due decreti ingiuntivi ottenuti da CP
, proponendo domanda riconvenzionale;
- che, a seguito di riunione dei due
[...]
procedimenti di opposizione ai decreti ingiuntivi suddetti, con sentenza n.
1003/2022 del 18.10.2022, il Giudice di Pace ha revocato i decreti ingiuntivi opposti e ha dichiarato, relativamente alla domanda riconvenzionale, la propria incompetenza per valore in favore del tribunale Civile di Locri, assegnando alle parti il termine per la riassunzione della domanda riconvenzionale davanti all'autorità ritenuta competente;
- che è illegittima l'attività di ritenzione esercitata da parte della ditta sui tre automezzi Iveco 150 COMPATTATORE, tg. ET023EE, CP Controparte_2
, tg. FF996KP, e , tg. FM088HA,
[...] Controparte_2
e su tutti i pezzi di ricambio forniti;
- che a causa dell'illegittima ritenzione dei suddetti
- 2 - mezzi ha subito dei danni per il mancato utilizzo dei mezzi trattenuti, nonché per la perdita di appalti per la gestione dei rifiuti. L'attrice, pertanto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la Parte_1
è proprietaria dei mezzi, tg. ET023EE, tg. FF996KP e tg. FM088HA, trattenuti in
[...]
modo illegittimo e senza titolo dalla ditta;
accertare e dichiarare che CP Parte_1
ha diritto alla restituzione dei suddetti mezzi e, per l'effetto, condannare la ditta
[...] Pt_2
alla restituzione dei mezzi tg ET023EE, tg. FF996KP e tg. FM088HA di proprietà della
[...]
e di tutti i pezzi di ricambio forniti alla ditta;
accertare e Parte_1 CP
dichiarare che la ha diritto al risarcimento del danno subito in Parte_1
conseguenza del mancato utilizzo dei mezzi trattenuti illegittimamente dalla ditta , CP
nonché per la perdita di appalti per la gestione dei rifiuti;
condannare la ditta al CP
pagamento del risarcimento del danno, quantificato ad oggi in € 98.627,76, soggetto a successive modificazioni sino all'accoglimento della domanda riconvenzionale;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi”.
All'udienza del 05.06.2023, il Giudice ha assegnato i termini per le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori. Con ordinanza del 12.12.2023, emessa a seguito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha ammesso i mezzi istruttori richiesti da parte attrice rinviando la causa per l'escussione testimoniale all'udienza del giorno
08.04.2024.
Nelle more del giudizio, e precisamente in data 14.12.2023, la Parte_1
con sentenza n. 11/2023 è stata posta in liquidazione giudiziale, con la nomina
[...]
del curatore dott. il quale, previa autorizzazione del G.D. a Persona_1
subentrare nel presente giudizio, si è costituito in giudizio con atto depositato in data
01.03.2024.
Con comparsa di costituzione e risposta del 07.03.2024, si è costituito nel giudizio riassunto , il quale ha eccepito, in primo luogo, la sussistenza CP
di un giudicato penale preclusivo all'accertamento del presente giudizio, atteso che in seguito alla denuncia querela di parte attrice, il GUP del Tribunale di Locri con provvedimento del 17.01.2023, condividendo le motivazioni del P.M, ha emesso decreto di archiviazione del procedimento, poi passato in giudicato, nei confronti del
- 3 - convenuto, spiegando “che il comportamento di di ritenere i beni a garanzia del CP
credito per le riparazioni effettuate non risulta illecito né sul piano oggettivo, avendo trattenuto la cosa in attesa del pagamento, né su quello soggettivo, non avendo mai inteso invertire il possesso dei mezzi che, in effetti, sono sempre restati a disposizione della Parte_1
il cui diritto di proprietà non è stato mai posto in discussione”. Il convenuto, altresì,
[...]
ha ribadito la legittimità della ritenzione dei mezzi per cui è causa, stante il mancato pagamento da parte dell'attrice delle fatture riguardanti riparazioni effettuate sugli automezzi suddetti. Per cui, il convenuto ha concluso chiedendo “in via preliminare, voglia il Giudice adito, ex art. 654 c.p.p., rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni in quanto il giudicato penale ha effetto preclusivo nel giudizio civile, poiché il Decreto di
Archiviazione contiene uno specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto, conseguentemente, voglia condannare la alle spese e competenze del giudizio, Parte_1
nonché al risarcimento danni per gli atteggiamenti fraudolenti e persecutorie ai danni del sig.
; nel merito, in accoglimento delle eccezioni eccepite da parte resistente, voglia CP
dichiarare legittimo il diritto di ritenzione da parte resistente per le motivazioni esposte dal sostituto procuratore, dott.ssa Marzia CURRAU nella richiesta al GUP del decreto di
Archiviazione; conseguentemente, condannare la – oggi in Liquidazione Parte_1
Giudiziale – al pagamento delle spese e compensi processuali, con distrazione”.
All'udienza del giorno 08.04.2024 sono stati escussi i testi ammessi e il Giudice si è riservato sulle richieste del convenuto. A scioglimento della riserva, disattese le richieste istruttorie di parte convenuta, attesa la tardività della costituzione, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.12.2024.
Con ordinanza del 20.01.2025 il giudizio, trattato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
è stato trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c..
Con ordinanza del giorno 08.05.2025, il Giudice ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio al fine di permettere a parte attrice la regolarizzazione della costituzione in giudizio, rinviando la stessa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.06.2025, sostituita con lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
- 4 - § 2. Giova premettere, in relazione alla valenza della statuizione contenuta nel decreto penale di archiviazione, alla sua idoneità a far stato tra le parti e a produrre effetti preclusivi nel presente giudizio (eccezione proposta in corso di causa, valutabile attesa la rilevabilità d'ufficio della stessa – cfr. Cass. Sez. L., 21/04/2022, n. 12754), che la Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che «Il decreto di archiviazione emesso dal giudice penale ex art. 409 cod. proc. pen., pur non rientrando tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata e non costituendo vincolo in sede civile o amministrativa, può contenere elementi che, in quanto negazione di quelli sui quali il giudice civile ha fondato la propria decisione, siano potenzialmente idonei a condurre ad una diversa decisione. Tuttavia, per la sua natura di atto giudiziale non definitivo, esso non integra accertamento della falsità di una deposizione che possa dare luogo al giudizio di revocazione ex art. 395, n. 2, cod. proc. civ.» (Cass. Sez. L., 06/07/2002, n. 9834) e ancora «(…) Il decreto di archiviazione, infatti, non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perché a differenza di quest'ultima presuppone la mancanza di un processo, non determina preclusioni di nessun genere né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata» (Cass. Sez. 3, 02/07/2010, n. 15699).
In tali pronunce, dunque, la Corte di Cassazione, seppur affrontando questioni diverse da quelle in rilievo nel caso in esame, ha preso le mosse dall'inidoneità del decreto di archiviazione adottato dal giudice penale a passare in giudicato al pari della sentenza irrevocabile;
invero, l'adozione del decreto di archiviazione attesta l'assenza di qualsiasi forma di contraddittorio tra i soggetti variamente interessati agli esiti della regiudicanda, atteso che il procedimento si riduce alla sola dialettica cartolare tra il P.M. e il giudice, fondata sulle due condizioni che legittimano l'adozione del provvedimento: la sussistenza dei presupposti per archiviare e la mancanza di un'opposizione ammissibile della persona offesa.
La Corte di legittimità ha poi ribadito che il provvedimento di archiviazione non rientra tra quelli che possono vincolare il giudice civile, con la conseguenza che quest'ultimo può procedere a un'autonoma valutazione, potendo al più tenere conto degli elementi che emergono dal decreto penale di archiviazione.
Tale conclusione, del resto, si spiega volgendo l'attenzione alla funzione del decreto di archiviazione e alla valutazione sottesa allo stesso. Infatti, il giudice è chiamato a valutare la sussistenza o meno di elementi che possano fondare l'esercizio
- 5 - dell'azione penale e, quindi, l'archiviazione si fonda sull'inesistenza di elementi acquisiti nelle indagini preliminari sufficienti al fine della condanna degli imputati.
Non v'è chi non veda che l'esclusione di elementi che appaiono sufficienti alla condanna degli imputati non possa assumere rilevanza circa la fondatezza o meno della diversa azione civile, che richiede la valutazione di presupposti del tutto eterogenei.
§ 3. Ciò posto e chiarita l'irrilevanza e vincolatività nel presente giudizio della motivazione adottata dal P.M. nella richiesta di archiviazione, recepita dal GIP, va osservato che la domanda volta alla restituzione degli automezzi ritenuti dalla convenuta è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
§ 3.1 La domanda di restituzione dei veicoli va posta nell'ambito della responsabilità contrattuale.
Con riguardo al riparto dell'onere della prova, giova ricordare il noto principio affermato dalle Sezioni Unite e ribadito in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, per cui «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso
- 6 - trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per
l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)» (Sez. U, Sentenza n. 13533 del
30/10/2001, conf. ex plurimis Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22777 del 25/09/2018).
Nel caso in esame, dunque, spetta all'attrice, che ha allegato l'inadempimento della controparte, provare l'esistenza del contratto per la riparazione dei propri mezzi con l'officina , nonché la consegna dei mezzi da riparare, mentre ricade sul CP
convenuto l'onere di provare l'avvenuto esatto adempimento (riparazione e restituzione dei mezzi) o l'esistenza di una causa estintiva dell'obbligazione diversa dall'adempimento.
Orbene, tra le odierne parti in giudizio non è contestata l'esistenza del rapporto contrattuale. Invero, la domanda in esame è stata avanzata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da , nella qualità di titolare dell'omonima CP
officina meccanica, il quale ha agito per ottenere il pagamento delle fatture per l'attività di riparazione di mezzi di proprietà della dallo stesso espletata. Parte_1
Entrambe le parti in giudizio allegano l'esistenza di un rapporto continuativo tra le stesse, atteso che la era solita rivolgersi all'officina meccanica del Parte_1
convenuto per la riparazione dei propri mezzi. Tale circostanza è emersa CP
altresì dalla prova testimoniale espletata, in quanto entrambi i testi escussi, Tes_1
e entrambi ex dipendenti dell'attrice (della cui
[...] Testimone_2
attendibilità, attese le dichiarazioni rilasciate dagli stessi, non vi è motivo di dubitare, nonostante l'esistenza al momento dell'escussione di controversie, definite per il primo e in corso per l'altro, per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'attività lavorativa espletata), hanno riferito che i mezzi della venivano condotti Parte_1
per le riparazioni presso l'officina meccanica convenuta.
L'esistenza del rapporto contrattuale, pertanto, può ritenersi provata, così come può dirsi provata la circostanza che il contratto aveva ad oggetto la riparazione dei mezzi Iveco 150 COMPATTATORE, tg. ET023EE, GG S90CGW CP_2
, tg. FF996KP, GG Porter S90CGW , tg. FM088HA, che sono CP_2 CP_2
stati consegnati all'officina convenuta (cfr. deposizione del teste Testimone_1
resa all'udienza del giorno 08.04.2024).
- 7 - Quanto invece alla prova ricadente sull'officina convenuta, si deve osservare che quest'ultima non ha provato di aver correttamente adempiuto alla propria attività di riparazione e riconsegna dei beni oggetto di causa, ma si è limitata ad affermare di aver trattenuto tali beni nell'esercizio del diritto di ritenzione.
Giova rilevare che il diritto di ritenzione è una forma di autotutela unilaterale, eccezionalmente consentita dall'ordinamento, in forza della quale il creditore, in presenza di determinate condizioni, può legittimamente trattenere il bene oggetto della prestazione effettuata sino all'ottenimento della relativa controprestazione da parte del debitore proprietario del bene stesso. Le norme che prevedono il diritto di ritenzione hanno natura eccezionale e non sono perciò suscettibili di applicazione analogica (cfr. Cass. n. 19162/2005).
In particolare, i presupposti per l'esercizio del diritto di ritenzione di cui all'art. 2756 c.c., rilevante nel caso in esame, sono: a) la detenzione della res da parte del creditore iniziata con il consenso del debitore;
b) l'esistenza del credito (maturato alla luce di prestazioni e spese relative alla conservazione o al miglioramento del bene); c) lo stretto collegamento tra il credito e il bene detenuto.
La ratio dell'istituto è quella di garantire l'equilibrio delle posizioni giuridiche delle parti: qualora il prestatore d'opera - che vanta un credito per i miglioramenti apportati al bene ovvero per le spese sostenute per la sua conservazione - fosse tenuto alla sua restituzione senza poter esercitare il predetto diritto di ritenzione, verrebbe realizzato un ingiusto vantaggio a favore del proprietario-debitore (a questi, infatti, sarebbe restituito il bene pur non risultando adempiente).
Traslando quanto osservato al caso di specie, deve rilevarsi che non ricorrono tutti i requisiti di cui all'art. 2756 c.c., atteso che, sebbene abbia la CP
disponibilità materiale dei beni - circostanza invero da cui muovono le doglianze del ricorrente - quest'ultimo afferma di avere un credito per attività pregresse e non per la riparazione dei mezzi oggetto di ritenzione. Invero, dalla stessa prospettazione di
(cfr. pag. 5 dell'atto di costituzione nel giudizio in riassunzione) emerge CP
che gli automezzi ritenuti non sono funzionanti in quanto egli non ha provveduto
- 8 - alla loro riparazione (giustificata dalla mancata fornitura dei ricambi da parte della e ha sospeso la riparazione dei mezzi in attesa del Parte_1
pagamento delle fatture pregresse o del rilascio di un dichiarazione ricognitiva del debito da parte dell'odierna attrice (cfr. anche messaggio di posta elettronica del
19.11.2020 - all. 7 al fascicolo del Giudice di Pace prodotto unitamente all'atto di riassunzione - per la cui valenza probatoria si richiama Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
11606 del 14/05/2018).
In definitiva, deve affermarsi che non sussiste il diritto di ritenzione sui mezzi
Iveco 150 COMPATTATORE, tg. ET023EE, , tg. Controparte_2
FF996KP e S90CGW VASCA, tg. FM088HA, per cui gli stessi devono CP_2
essere restituiti alla Parte_1
Non può invece trovare accoglimento la domanda di restituzione di tutti i pezzi di ricambio forniti alla ditta , genericamente formulata, atteso che non ha CP
trovato riscontro in giudizio la circostanza che tali beni siano stati consegnati dalla e che gli stessi siano stati illegittimamente trattenuti dalla Parte_1
ditta convenuta.
§ 4. Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dalla va Parte_1
osservato che l'attrice ha allegato di aver subito un danno “per le conseguenze negative derivate dall'ingiusto fermo macchina patito” aggiungendo che “il pregiudizio arrecato è da individuare sia nel mancato guadagno, dovuto alla carenza di attività e conseguente perdita di appalti, che alle sanzioni derivanti da parte dei Comuni, per l'omesso, ma certamente non voluto, espletamento dell'attività di raccolta rifiuti”.
Quanto al danno da fermo macchina, si deve osservare che «Il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo» (cfr. Cass. Sez. 2, n. 32946 del
17.12.2024).
- 9 - Nel caso in esame, parte attrice si è limitata ad allegare il danno da fermo dei veicoli ritenuti dall'officina convenuta, quantificando lo stesso in base al costo orario di noleggio dei mezzi in questione, senza tuttavia offrire la prova di aver sostenuto la spesa per il noleggio di un mezzo sostitutivo, né dimostrando di aver subito, a causa della mancata disponibilità dei mezzi in questione, la perdita di appalti ovvero l'irrogazione di sanzioni per il mancato espletamento dell'attività di raccolta di rifiuti.
Ne consegue che la domanda risarcitoria, non essendo sorretta da adeguata prova del danno subito, deve essere rigettata.
§ 5. Le spese di giudizio, stante la reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di , in qualità di titolare dell'omonima Parte_1 CP
officina meccanica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda di accertamento del diritto della Parte_1
alla restituzione dei mezzi ritenuti da , in qualità di
[...] CP
titolare dell'omonima officina meccanica, e, per l'effetto, condanna quest'ultimo alla restituzione degli automezzi Iveco 150 COMPATTATORE, tg. ET023EE; GG , tg. FF996KP e Controparte_2 Controparte_2
, tg. FM088HA;
[...]
2. Rigetta le ulteriori domande avanzate dalla Parte_1
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Locri il 21 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
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