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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 10378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10378 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente relatore dr. Adriano Del Bene Giudice dr. Arminio Salvatore Rabuano Giudice all'esito dell'udienza del 28.10.2025, fissata ex art. 275 bis c.p.c. e tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 26142/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, pendente
TRA
nata a [...] il Parte_1
22.4.1969 ( ) e nato a C.F._1 Parte_2
Roma il 15.7.1952 ( ), in proprio e quali eredi di C.F._2 Persona_1
nata a [...] il [...] e deceduta il 3.6.2022, rappresentati e difesi
[...]
dall'avv. Gerardo Romano Cesareo ( ), con studio in Roma, C.F._3
alla Via Oslavia n. 12.
- ATTORI -
E
, nato a [...] il [...] ( ), in CP_1 C.F._4
proprio e quale titolare dell'impresa individuale “OT e PP di PA
AR” ( ), con sede in Cellole (CE), Via Raffaello n. 20 P.IVA_1
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle rispettive difese, ossia: REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa parte attrice: «in accoglimento della spiegata domanda (…): A) accertato quanto in narrativa, dichiarare l'illegittimità dell'utilizzo, da parte del Sig.
[...]
, nato a [...] il [...] (CF ) residente in [...]C.F._4
Via Freda 19 – 81030 Cellole (CE) in proprio e quale titolare della ditta individuale
OT e PP di PA AR (P.IVA. ) con sede in Via Raffaello P.IVA_1
20 – 81030 Cellole (CE) dell'immagine, anche stilizzata, di (in Parte_2
arte OT) e del nome OT, nonché dei segni distintivi riferibili al celebre attore, nelle più varie forme sopra illustrate, ed anche a fini pubblicitari, per l'esercizio dell'attività di impresa “OT e PP di PA AR”; e, per l'effetto, condannare il Sig. , nato a [...] il [...] (CF CP_1
) residente in [...] – 81030 Cellole (CE) in proprio e C.F._4
quale titolare della ditta individuale OT e PP di PA AR (P.IVA.
) con sede in Via Raffaello 20 – 81030 Cellole (CE), al risarcimento P.IVA_1
del danno per detto indebito utilizzo in misura non inferiore ad euro 25.000.00, o nella misura che sarà determinata da codesto Ill.mo Tribunale anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. e 158 L.D.A. B) condannare la resistente al ristoro delle spese di difesa».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso, depositato il 2.12.2024 e notificato in data 26.3.2025 con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione,
[...]
e quali unici eredi legittimi Parte_1 Parte_2
ed universali di , figlia e unica erede di (in arte Persona_1 Parte_2
OT), convenivano in giudizio innanzi a questo Tribunale. CP_1
Gli attori premettevano di essere titolari iure proprio del diritto alla tutela della stessa immagine e del nome del nonno, oltre che di tutti i diritti di autore connessi alla sua immensa produzione teatrale, scenografica, poetica e musicale (nonché del diritto di sfruttamento, eventualmente anche commerciale, di detti nome, immagine e opere). Lamentavano che il convenuto sfruttasse commercialmente il nome e l'immagine di OT, anche sui profili social e tramite siti internet, per la
Pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa propria attività di pizzeria con insegna “OT e PP Pizzeria da asporto” in
Cellole. Deducevano che tale uso, a scopi pubblicitari e commerciali, era gravemente illegittimo in quanto eseguito senza alcun consenso degli eredi ed era produttivo di danno in re ipsa. Affermavano che tale sfruttamento abusivo aveva anche pregiudicato la possibilità di concludere una lettera d'intenti finalizzata alla creazione di una catena di alberghi e attività di ristorazione basata sull'immagine e sul nome di OT. Segnalavano di aver precedentemente promosso un procedimento di negoziazione assistita, ma che l'iniziativa si era conclusa con esito negativo per la mancata adesione della controparte.
2. Il convenuto non si costituiva.
3. All'esito dell'udienza del 27.5.2025 il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la discussione, disponendo che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per una migliore comprensione delle questioni di cui è causa, oltre a quanto già esposto, occorre sinteticamente dar conto solo di quanto segue.
A fondamento delle proprie domande, gli attori hanno premesso in punto di fatto: - che nel corso dei negoziati avviati con operatore professionale, finalizzati alla creazione di un brand e di un Format di ristoranti - pizzerie che sfruttassero il richiamo pubblicitario derivante dal nome e dall'immagine del noto attore OT,
è stata accertata esistenza di numerose attività di ristorazione sul territorio nazionale, che utilizzano, pubblicizzano e, di fatto, promuovono la propria attività utilizzando illecitamente, e quindi senza autorizzazione alcuna da parte dei
[...]
il nome e l'immagine del ovvero opere o parti Pt_1 Parte_3
di opere soggette a tutela di autore esclusiva;
- che le ricerche avviate prima sul web e poi direttamente svolte presso i singoli locali, hanno confermato che il convenuto sfrutta commercialmente il nome e l'immagine di OT per la propria attività di pizzeria con insegna “OT e PP Pizzeria da asporto” in Cellole (CE),
Via Raffaello n. 20, come si evince dalla documentazione fotografica prodotta;
-
Pagina 3 di 6 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa che le ricerche eseguite sul web hanno consentito di scoprire, poi, che il convenuto pubblicizza ancora la propria attività tramite i più noti siti del settore.
Tanto premesso, gli attori hanno chiesto, come già anticipato, la condanna del convenuto al risarcimento del danno.
2. Non è revocabile in dubbio la sussistenza della competenza, a norma dell'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, di questa Sezione specializzata in materia d'impresa, avendo gli attori dedotto di agire a tutela dell'immagine del proprio avo richiamando la disciplina di cui agli artt. 96 e 97 della legge n. 633/1941 sul diritto di autore ed avendo, in particolare, rivendicato il diritto all'esclusivo sfruttamento commerciale e all'utilizzazione economica del nome d'arte, del ritratto e delle immagini di OT, lamentando il cd. annacquamento anche in vista della possibile concessione esclusiva a terzi del diritto all'uso dell'immagine e del nome nei settori alberghiero e della ristorazione. Il diritto all'immagine dedotto viene in rilievo, quindi, non tanto per il contenuto cd. morale di tutela della persona e della riservatezza, quanto piuttosto in funzione del suo contenuto patrimoniale di sfruttamento a fini commerciali e pubblicitari (cfr. Cass. n. 36754/2021).
3. Neanche è dubbio che gli attori, quali discendenti ed eredi della figlia di OT
(a sua volta sua unica erede), possano esercitare l'azione risarcitoria derivante dall'abusiva e dannosa usurpazione dei diritti di utilizzazione economica del nome
(rectius del nome d'arte) e del ritratto, in forza delle norme di cui agli artt. 7, 9 e
10 c.c., 96, 156 e 158 e ss. L.d.A., 8 e ss. e 124 e ss. C.P.I.
4. In punto di diritto, è pacifico che la notorietà del personaggio oggetto di violazione non può consentire l'utilizzo del nome e/o del ritratto per un fine esclusivo o preminente di lucro, senza il consenso degli aventi diritto.
Nel caso in esame, della utilizzazione, da parte del convenuto, del nome d'arte e del ritratto dell'attore OT per fini pubblicitari e commerciali dell'attività di bar sono stati offerti ampi riscontri documentali (cfr. la visura camerale, la documentazione fotografica, etc.).
Accertata l'illegittimità dell'utilizzo dell'immagine e del nome di OT da parte
Pagina 4 di 6 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa del convenuto (in quanto non autorizzata), è indiscutibile il pregiudizio subito dagli attori, che hanno dedotto e documentato di aver perso la chance di cedere il diritto di sfruttamento economico dell'immagine per attività pubblicitarie/commerciali nello stesso settore merceologico (con l'interruzione dei negoziati per la creazione di un Franchising Format nel settore della ristorazione a causa della preesistenza di attività abusive come quella del convenuto).
Il danno può essere liquidato in via equitativa sulla base del compenso che il titolare avrebbe richiesto per consentire l'uso (il cd. "prezzo del consenso"), tenendo conto della notorietà del personaggio (che è indubbiamente molto elevata nella specie) e della durata e intensità della diffusione (risalendo al
7.6.2023 l'inizio dell'attività del , giusta quanto risulta dalla visura CP_1
camerale, ed essendo l'esercizio commerciale ubicato in una strada non centrale di un piccolo Comune), oltre che della condotta del convenuto (che ha interdetto il proprio profilo Facebook a terzi dopo la ricezione dell'invito alla negoziazione assistita, ossia già dal 24.9.2024), anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali specifici per abusi commerciali dell'immagine di OT (cfr. il provvedimento in atti del Tribunale di Napoli, del 2022, che ha liquidato il danno in € 8.000,00, per una violazione limitata sotto il profilo sia spaziale che temporale, trattandosi dell'affissione di un poster per due o tre giorni nel febbraio del 2018).
Pertanto, alla stregua di tutte le svolte considerazioni, il danno va liquidato in via equitativa in € 10.000,00 (somma già comprensiva di interessi e rivalutazione all'attualità).
Il convenuto va, quindi, condannato al pagamento della somma di € 10.000,00 in favore degli attori, pro quota in parti uguali.
5. Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto secondo il criterio della soccombenza, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (€ 10.000,00) e liquidando valori prossimi ai minimi tabellari.
Pagina 5 di 6 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) dichiara contumace;
CP_1
2) accoglie le domande attoree e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento della somma di € 10.000,00 (già comprensiva di interessi e rivalutazione all'attualità) in favore degli attori, pro quota in parti uguali;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, pro quota in parti uguali, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi ed in € 501,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)
Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente relatore dr. Adriano Del Bene Giudice dr. Arminio Salvatore Rabuano Giudice all'esito dell'udienza del 28.10.2025, fissata ex art. 275 bis c.p.c. e tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 26142/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, pendente
TRA
nata a [...] il Parte_1
22.4.1969 ( ) e nato a C.F._1 Parte_2
Roma il 15.7.1952 ( ), in proprio e quali eredi di C.F._2 Persona_1
nata a [...] il [...] e deceduta il 3.6.2022, rappresentati e difesi
[...]
dall'avv. Gerardo Romano Cesareo ( ), con studio in Roma, C.F._3
alla Via Oslavia n. 12.
- ATTORI -
E
, nato a [...] il [...] ( ), in CP_1 C.F._4
proprio e quale titolare dell'impresa individuale “OT e PP di PA
AR” ( ), con sede in Cellole (CE), Via Raffaello n. 20 P.IVA_1
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle rispettive difese, ossia: REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa parte attrice: «in accoglimento della spiegata domanda (…): A) accertato quanto in narrativa, dichiarare l'illegittimità dell'utilizzo, da parte del Sig.
[...]
, nato a [...] il [...] (CF ) residente in [...]C.F._4
Via Freda 19 – 81030 Cellole (CE) in proprio e quale titolare della ditta individuale
OT e PP di PA AR (P.IVA. ) con sede in Via Raffaello P.IVA_1
20 – 81030 Cellole (CE) dell'immagine, anche stilizzata, di (in Parte_2
arte OT) e del nome OT, nonché dei segni distintivi riferibili al celebre attore, nelle più varie forme sopra illustrate, ed anche a fini pubblicitari, per l'esercizio dell'attività di impresa “OT e PP di PA AR”; e, per l'effetto, condannare il Sig. , nato a [...] il [...] (CF CP_1
) residente in [...] – 81030 Cellole (CE) in proprio e C.F._4
quale titolare della ditta individuale OT e PP di PA AR (P.IVA.
) con sede in Via Raffaello 20 – 81030 Cellole (CE), al risarcimento P.IVA_1
del danno per detto indebito utilizzo in misura non inferiore ad euro 25.000.00, o nella misura che sarà determinata da codesto Ill.mo Tribunale anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. e 158 L.D.A. B) condannare la resistente al ristoro delle spese di difesa».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso, depositato il 2.12.2024 e notificato in data 26.3.2025 con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione,
[...]
e quali unici eredi legittimi Parte_1 Parte_2
ed universali di , figlia e unica erede di (in arte Persona_1 Parte_2
OT), convenivano in giudizio innanzi a questo Tribunale. CP_1
Gli attori premettevano di essere titolari iure proprio del diritto alla tutela della stessa immagine e del nome del nonno, oltre che di tutti i diritti di autore connessi alla sua immensa produzione teatrale, scenografica, poetica e musicale (nonché del diritto di sfruttamento, eventualmente anche commerciale, di detti nome, immagine e opere). Lamentavano che il convenuto sfruttasse commercialmente il nome e l'immagine di OT, anche sui profili social e tramite siti internet, per la
Pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa propria attività di pizzeria con insegna “OT e PP Pizzeria da asporto” in
Cellole. Deducevano che tale uso, a scopi pubblicitari e commerciali, era gravemente illegittimo in quanto eseguito senza alcun consenso degli eredi ed era produttivo di danno in re ipsa. Affermavano che tale sfruttamento abusivo aveva anche pregiudicato la possibilità di concludere una lettera d'intenti finalizzata alla creazione di una catena di alberghi e attività di ristorazione basata sull'immagine e sul nome di OT. Segnalavano di aver precedentemente promosso un procedimento di negoziazione assistita, ma che l'iniziativa si era conclusa con esito negativo per la mancata adesione della controparte.
2. Il convenuto non si costituiva.
3. All'esito dell'udienza del 27.5.2025 il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la discussione, disponendo che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per una migliore comprensione delle questioni di cui è causa, oltre a quanto già esposto, occorre sinteticamente dar conto solo di quanto segue.
A fondamento delle proprie domande, gli attori hanno premesso in punto di fatto: - che nel corso dei negoziati avviati con operatore professionale, finalizzati alla creazione di un brand e di un Format di ristoranti - pizzerie che sfruttassero il richiamo pubblicitario derivante dal nome e dall'immagine del noto attore OT,
è stata accertata esistenza di numerose attività di ristorazione sul territorio nazionale, che utilizzano, pubblicizzano e, di fatto, promuovono la propria attività utilizzando illecitamente, e quindi senza autorizzazione alcuna da parte dei
[...]
il nome e l'immagine del ovvero opere o parti Pt_1 Parte_3
di opere soggette a tutela di autore esclusiva;
- che le ricerche avviate prima sul web e poi direttamente svolte presso i singoli locali, hanno confermato che il convenuto sfrutta commercialmente il nome e l'immagine di OT per la propria attività di pizzeria con insegna “OT e PP Pizzeria da asporto” in Cellole (CE),
Via Raffaello n. 20, come si evince dalla documentazione fotografica prodotta;
-
Pagina 3 di 6 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa che le ricerche eseguite sul web hanno consentito di scoprire, poi, che il convenuto pubblicizza ancora la propria attività tramite i più noti siti del settore.
Tanto premesso, gli attori hanno chiesto, come già anticipato, la condanna del convenuto al risarcimento del danno.
2. Non è revocabile in dubbio la sussistenza della competenza, a norma dell'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, di questa Sezione specializzata in materia d'impresa, avendo gli attori dedotto di agire a tutela dell'immagine del proprio avo richiamando la disciplina di cui agli artt. 96 e 97 della legge n. 633/1941 sul diritto di autore ed avendo, in particolare, rivendicato il diritto all'esclusivo sfruttamento commerciale e all'utilizzazione economica del nome d'arte, del ritratto e delle immagini di OT, lamentando il cd. annacquamento anche in vista della possibile concessione esclusiva a terzi del diritto all'uso dell'immagine e del nome nei settori alberghiero e della ristorazione. Il diritto all'immagine dedotto viene in rilievo, quindi, non tanto per il contenuto cd. morale di tutela della persona e della riservatezza, quanto piuttosto in funzione del suo contenuto patrimoniale di sfruttamento a fini commerciali e pubblicitari (cfr. Cass. n. 36754/2021).
3. Neanche è dubbio che gli attori, quali discendenti ed eredi della figlia di OT
(a sua volta sua unica erede), possano esercitare l'azione risarcitoria derivante dall'abusiva e dannosa usurpazione dei diritti di utilizzazione economica del nome
(rectius del nome d'arte) e del ritratto, in forza delle norme di cui agli artt. 7, 9 e
10 c.c., 96, 156 e 158 e ss. L.d.A., 8 e ss. e 124 e ss. C.P.I.
4. In punto di diritto, è pacifico che la notorietà del personaggio oggetto di violazione non può consentire l'utilizzo del nome e/o del ritratto per un fine esclusivo o preminente di lucro, senza il consenso degli aventi diritto.
Nel caso in esame, della utilizzazione, da parte del convenuto, del nome d'arte e del ritratto dell'attore OT per fini pubblicitari e commerciali dell'attività di bar sono stati offerti ampi riscontri documentali (cfr. la visura camerale, la documentazione fotografica, etc.).
Accertata l'illegittimità dell'utilizzo dell'immagine e del nome di OT da parte
Pagina 4 di 6 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa del convenuto (in quanto non autorizzata), è indiscutibile il pregiudizio subito dagli attori, che hanno dedotto e documentato di aver perso la chance di cedere il diritto di sfruttamento economico dell'immagine per attività pubblicitarie/commerciali nello stesso settore merceologico (con l'interruzione dei negoziati per la creazione di un Franchising Format nel settore della ristorazione a causa della preesistenza di attività abusive come quella del convenuto).
Il danno può essere liquidato in via equitativa sulla base del compenso che il titolare avrebbe richiesto per consentire l'uso (il cd. "prezzo del consenso"), tenendo conto della notorietà del personaggio (che è indubbiamente molto elevata nella specie) e della durata e intensità della diffusione (risalendo al
7.6.2023 l'inizio dell'attività del , giusta quanto risulta dalla visura CP_1
camerale, ed essendo l'esercizio commerciale ubicato in una strada non centrale di un piccolo Comune), oltre che della condotta del convenuto (che ha interdetto il proprio profilo Facebook a terzi dopo la ricezione dell'invito alla negoziazione assistita, ossia già dal 24.9.2024), anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali specifici per abusi commerciali dell'immagine di OT (cfr. il provvedimento in atti del Tribunale di Napoli, del 2022, che ha liquidato il danno in € 8.000,00, per una violazione limitata sotto il profilo sia spaziale che temporale, trattandosi dell'affissione di un poster per due o tre giorni nel febbraio del 2018).
Pertanto, alla stregua di tutte le svolte considerazioni, il danno va liquidato in via equitativa in € 10.000,00 (somma già comprensiva di interessi e rivalutazione all'attualità).
Il convenuto va, quindi, condannato al pagamento della somma di € 10.000,00 in favore degli attori, pro quota in parti uguali.
5. Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto secondo il criterio della soccombenza, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (€ 10.000,00) e liquidando valori prossimi ai minimi tabellari.
Pagina 5 di 6 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'impresa
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) dichiara contumace;
CP_1
2) accoglie le domande attoree e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento della somma di € 10.000,00 (già comprensiva di interessi e rivalutazione all'attualità) in favore degli attori, pro quota in parti uguali;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, pro quota in parti uguali, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi ed in € 501,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)
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