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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 165/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1987/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia - Palazzo San Giorgio 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 50906 TARI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7596/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.3.2025 alla Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria., NUCERA Ricorrente_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 e domiciliata nel di lui studio in Reggio Calabria, alla Indirizzo_1, impugnava l'avviso di accertamento in liquidazione esecutivo, n. 50906 del 29/10/2024 – Anno Imposta 2024, notificato in data 27/12/2025 a mezzo del servizio reso da Banca_1., con raccomandata A/R n. 386366476999, relativo a mancato pagamento TARI 2024, sostenendo: difetto del presupposto impositivo non abitando più dal 2023 nell'immobile indicato e concludeva chiedendo in via principale a questa Corte la sospensione dell'atto e comunque l'annullamento dello stesso.
Con atto in data 6.5.2025 si costituiva in giudizio il Comune di Reggio Calabria, rilevando l'erronea emissione dell'avviso e la fondatezza delle argomentazioni della ricorrente, e pertanto di aver provveduto all'annullamento in autotutela dell'atto, pertanto concludeva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione di spese;
All'udienza del 12.12.2025 in camera di consiglio, il giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla scorta della documentazione prodotta in atti, il Comune di Reggio Calabria, dopo la notifica del ricorso, ha proceduto a verificare e rettificare l'atto impugnato, procedendo al suo annullamento in autotutela, avendo verificato la correttezza del motivo addotto dal ricorrente, per cui ha proceduto allo sgravio e annullamento in autotutela;
va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere ex art. 46 dlgs 546/92, e quindi la causa estinta con compensazione delle spese processuali tra le parti, ex art. 46 co.3 dlgs 546/'92.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione V^, prende atto dell'annullamento del titolo in autotutela, dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
spese compensate tra le parti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1987/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia - Palazzo San Giorgio 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 50906 TARI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7596/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.3.2025 alla Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria., NUCERA Ricorrente_1 (C.F.: CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 e domiciliata nel di lui studio in Reggio Calabria, alla Indirizzo_1, impugnava l'avviso di accertamento in liquidazione esecutivo, n. 50906 del 29/10/2024 – Anno Imposta 2024, notificato in data 27/12/2025 a mezzo del servizio reso da Banca_1., con raccomandata A/R n. 386366476999, relativo a mancato pagamento TARI 2024, sostenendo: difetto del presupposto impositivo non abitando più dal 2023 nell'immobile indicato e concludeva chiedendo in via principale a questa Corte la sospensione dell'atto e comunque l'annullamento dello stesso.
Con atto in data 6.5.2025 si costituiva in giudizio il Comune di Reggio Calabria, rilevando l'erronea emissione dell'avviso e la fondatezza delle argomentazioni della ricorrente, e pertanto di aver provveduto all'annullamento in autotutela dell'atto, pertanto concludeva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione di spese;
All'udienza del 12.12.2025 in camera di consiglio, il giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla scorta della documentazione prodotta in atti, il Comune di Reggio Calabria, dopo la notifica del ricorso, ha proceduto a verificare e rettificare l'atto impugnato, procedendo al suo annullamento in autotutela, avendo verificato la correttezza del motivo addotto dal ricorrente, per cui ha proceduto allo sgravio e annullamento in autotutela;
va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere ex art. 46 dlgs 546/92, e quindi la causa estinta con compensazione delle spese processuali tra le parti, ex art. 46 co.3 dlgs 546/'92.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione V^, prende atto dell'annullamento del titolo in autotutela, dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
spese compensate tra le parti.