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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/07/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, nella persona del dott. Antonio Converti – g.o.t.c. -, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1327/2022, promossa da: nata a [...] il [...] e residente a [...], C.da Controparte_1
Salara n. 94, in proprio, quale obbligato in solido, e nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappn.te pro tempore della società Parte_1
(cod. fisc./partita IVA n. ), corrente in Teramo (TE), Via del
[...] P.IVA_1
Mulino s.n.c. - Villa Vomano, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessio De Iuliis e dall'Avv. Mario Casolani, entrambi del foro di Teramo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Teramo, C.so de Michetti n. 67, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo.
RICORRENTE
CONTRO
l' , sede territoriale di Teramo, in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede di Teramo, via F. Franchi n. 37
e rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dalla dott.ssa Alfonsina Palmieri, funzionario in servizio presso la stessa sede.
CONVENUTO
Co Oggetto: annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 150/2022 del 15 giugno 2022 (prot. n. 7257), notificata in data 28 giugno 2022, dell'importo di euro 7.240,90.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE Con Con ricorso dep. in data 27/07/2022, ha opposto ordinanza ingiunzione Controparte_1
n. 150/2022 del 15 giugno 2022 (prot. n. 7257), notificata in data 28 giugno 2022, dell'importo di euro 7.240,90 per aver utilizzato i sig.ri e il giorno 18 Parte_2 Parte_3 marzonella giornata del 18/03/2021 in difetto di preventiva comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego. In ragione di ciò, all'opponente, della descritta qualità, veniva contestata la violazione dell'art. 3 co. 3 del DL n. 12 del 2002, conv. con mod. nella legge n. 73 del 2002, come sostituito dall'art. 22 co. 1 DL n. 151 del 2015. Con L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, ritenendola infondata in fatto e in diritto.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale ed escussione di testimoni, è pervenuta, per la discussione con termine per note, all'udienza del 16/04/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
L'opposizione è fondata. Con Invero, l' , su cui grava l'onere di provare la fondatezza dell'accertamento, non ha adempiuto a tale onere.
I militari della Guardia di Finanza, infatti, hanno dedotto che il giorno 18/03/2021 i sig.ri e fossero stati impiegati dalla ditta Pt_2 Parte_3 Parte_1 di cui all'epoca dei fatti risultava essere la l.r.p.t., dalla circostanza di aver visto Controparte_1
i suddetti intenti a pranzare presso l'agriturismo “Tenuta Villa Verde”, sito nei pressi della carrozzeria, dove erano soliti pranzare i dipendenti della carrozzeria, in virtù di una convenzione esistente tra le due aziende.
Al di fuori di tale circostanza, fondata su valutazioni personali degli operanti e, dunque, non Con fornite di alcuna efficacia probatoria, l' non ha dimostrato l'esistenza di un rapporto di lavoro tra e da un lato, e la dall'altro, ovvero la c.d. Pt_2 Parte_3 Parte_1 subordinazione tecnico funzionale, unico elemento fondante la fattispecie di cui all'art. 2094 c.c., così come non ha provato l'esistenza dei c.d. elementi sussidiari, in particolare la prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e, perciò,
l'inserimento nell'organizzazione di questo (Cass. Civ. sez. lav., 2/10/2020, n. 21194). A tal riguardo, , escusso all'udienza del 20/10/2024 e , escusso Parte_3 Parte_2 all'udienza del 24/01/2024, hanno entrambi dichiarato che all'arrivo dei militari della G.d.F. stavano pranzando presso il richiamato agriturismo in attesa del l'apertura pomeridiana degli uffici della carrozzeria, dovendosi ivi recare per effettuare un primo colloquio di lavoro con la signora finalizzato ad una futura ed eventuale assunzione (dep. “il Controparte_1 Parte_3
18 marzo nel pomeriggio io e il ci siamo recati in officina per un sopralluogo e per parlare con la signora Pt_2
(legale rapp.nte p.t. della cooperativa) di quelle che sarebbero state le mansioni da svolgere. In CP_1 quell'occasione non è venuta in officina la GdF e neppure il 25, primo giorno di lavoro”; di analogo tenore è la deposizione del . Pt_2
Tale circostanza è stata confermata anche dagli altri testi escussi. , socio della CP_4
, all'udienza del 24/01/2024, ha dichiarato che l'appuntamento al lo Parte_1 Pt_2 aveva dato lui stesso;
, impiegata amministrativa della società, all'udienza del Controparte_5
22/05/2024 ha confermato che e si sono presentati in officina nel primo Pt_2 Parte_3 pomeriggio del 18/03/2021 per sostenere un colloquio con la legale rappresentanza e in tale occasione hanno fatto un giro in azienda per vedere le postazioni del loro futuro lavoro di carrozziere. , operaio della cooperativa ricorrente, escusso all'udienza del Persona_1
9/02/2023, ha dichiarato di aver visto il e il in officina quando gli facevamo Pt_2 Parte_3 vedere i luoghi di lavoro, aggiungendo: “… il 18 lavoravo e vennero nel primo pomeriggio”.
Con riferimento alla dichiarazione resa dal e dal agli operanti della G.d.F. Parte_3 Pt_2 circa il fatto che il 18 marzo gli stessi avrebbero svolto una giornata di prova, il in Parte_3 sede testimoniale, ha precisato che quando ebbe a dire che in tale giorno avrebbe svolto una prova, si riferiva al fatto che in sede di sopralluogo aveva provato il funzionamento di qualche attrezzo;
analoga precisazione è stata resa dal Dunque, non si reputa che vi sia una Pt_2 contraddizione tra dichiarazioni rese in sede ispettiva e deposizioni testimoniali da parte di e non potendosi escludere che gli stessi, per formazione ed esperienze Pt_2 Parte_3 lavorative, non abbiano piena cognizione del concetto giuridico di “periodo di prova”.
Conclusivamente, l'opposizione va accolta e l'ordinanza ingiunzione annullata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando: Con
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 150/2022 del 15 giugno 2022 (prot. n. 7257), notificata in data 28 giugno 2022, dell'importo di euro 7.240,90; Con
- Condanna l' alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, nella qualità in epigrafe descritta, liquidate in euro 3.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali (15%),
IVA e CPA come per legge;
Visto l'art. 429 comma 1 secondo periodo c.p.c., indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Teramo lì 16/04/2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
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