Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/05/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
769/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n.
769/2023 R.G
Promosso da
(C.F.: ) residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
NO, Via S. Colomba 50, in proprio e quale amministratore unico della (C.F.: ), corrente in NO, Via CP_1 P.IVA_1
S. Colomba 50, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Gianfelici
Appellanti
Contro
con sede legale in Conegliano (TV) via Vittorio Alfieri Controparte_2
1, capitale sociale i.v. euro 10.000,00, c.f. e n. di iscrizione al R.I. di
VI , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Fabrizio Panzavuota
Appellata
161/2023 del 21.02.2023
CONCLUSIONI:
per gli appellanti:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame, riformare l'impugnata sentenza revocandola e respingendo la domanda attrice.
Con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfetario spese, CPA ed IVA come per legge.”
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis:
In via preliminare:
Dichiarare l'estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio come disposta dalla Ecc.ma Corte di Appello di Ancona.
Nel merito:
Rigettare l'avverso appello, giacché inammissibile e/o infondato, in fatto e/o in diritto, o con qualsivoglia altra statuizione, di rito e/o di merito.
Con vittoria di spese e compensi di lite.”
FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Macerata, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda proposta da (che ha poi ceduto il Controparte_3 proprio credito all'odierna appellata), dichiarando l'inefficacia, ex art
2901 c.c., nei confronti della stessa dei seguenti atti:
a) dell'atto a rogito Notaio di Civitanova Marche in data Persona_1
26.01.2015 (rep. 34607 e racc. 15398), trascritto presso la CRRII di Macerata il 29.1.2015 al reg. gen. 1093 e reg. part. 853, con cui
[...]
, previa costituzione della con sede in NO Parte_1 CP_1
(MC), via Colomba 50 (c.f. ), conferiva in detta società P.IVA_1
“l'azienda avente ad oggetto l'attività immobiliare ed edilizia, corrente in NO (MC), via S. Colomba 50”, comprensiva della “Porzione ad uso negozio al piano terra in corso di costruzione, con annessa corte al piano terra e magazzino in corso di costruzione al piano seminterrato, facente parte del complesso edilizio sito in Porto Recanati (MC), via G.
Brodolini n. 14/B (catastalmente via del Sole), censita al Catasto
Fabbricati di detto Comune al foglio 10, particella n. 548 sub. 4, piani
T-S1, piva di categoria, classe, consistenza e rendita poiché in corso di costruzione, confinante con via Brodolini, parti comuni, porzione sub.
5, salvi altri”: attualmente, per effetto di intervenute variazioni catastali, censita al foglio 10 part. 548 sub. 32 e sub. 31;
b) dell'atto a rogito Notaio di Civitanova Marche in data Persona_1
2.1.2015 – rep. 34630, racc. 15420 – nella parte in cui Parte_1 ha ceduto a titolo gratuito la propria intera quota di partecipazione della unipersonale alla moglie , nata a CP_1 Controparte_4
NO (MC) il 5.5.1947 (c.f. ) ed ivi residente C.F._2 alla via Santa Colomba 50.
, anche quale amministratore unico della società Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza sopra indicata, CP_1 articolando i motivi di gravame di seguito illustrati, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva l'appellata, contestando, nel merito, le doglianze avversarie, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. Con provvedimento del 9.5.2024, il Consigliere istruttore designato, rilevava che non risultava eseguita la notifica dell'appello ad CP
, parte del giudizio di primo grado e concedeva termine sino al
[...]
14.06.2024 per integrazione del contraddittorio nei confronti di CP
.
[...]
Gli appellanti non procedevano in tal senso ed il collegio, preso atto delle note di trattazione scritta e delle comparse conclusionali depositate dalle parti, riservava la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha rilevato la carenza dell'elemento psicologico in capo ad esso appellante, dal momento che, quando esso stesso ha conferito nella “l'azienda avente ad oggetto l'attività CP_1 immobiliare ed edilizia, corrente in NO (MC), via S. Colomba 50”, tra cui era compresa “Porzione ad uso negozio al piano terra in corso di costruzione, con annessa corte al piano terra e magazzino in corso di costruzione al piano seminterrato, facente parte del complesso edilizio sito in Porto Recanati (MC), via G. Brodolini n. 14/B
(catastalmente via del Sole), censita al Catasto Fabbricati di detto
Comune al foglio 10, particella n. 548 sub. 4, piani T-S1, piva di categoria, classe, consistenza e rendita poiché in corso di costruzione, confinante con via Brodolini, parti comuni, porzione sub. 5, salvi altri”, la situazione della società garantita, TECNO PARK S.r.l., era in attivo e mai nessuno e, tantomeno esso appellante, avrebbe potuto immaginare una situazione di disagio, non avendo neppure avuto contezza da parte dell'istituto di credito di un anomalo andamento del rapporto, con la conseguenza che difettava la consapevolezza di recare pregiudizio al creditore. Con il secondo motivo di appello viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente un danno per la banca creditrice, atteso che, a fronte del credito erogato, la banca era garantita anche da altri fideiussori e da una garanzia ipotecaria.
Censuravano, poi, la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva ritenuto la nullità della fidejussione prestata dal Pt_1 trattandosi di garanzia più onerosa dell'obbligazione principale.
Orbene, prima di esaminare la fondatezza nel merito della proposta impugnazione, deve rilevarsi che gli appellanti, non hanno provveduto all'integrazione del contraddittorio come correttamente disposta dal
Consigliere istruttore con provvedimento del 9.5.2024.
Invero, è pacifico che l'omessa notifica dell'impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso di litisconsorzio sostanziale, sia nel caso di litisconsorzio processuale, non si riflette sull'ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della parte pretermessa, anche laddove, come nel caso in esame, il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell'atto di impugnazione.
(cfr. Cass., 29 ottobre 2021, n. 30711; Cass., 21 marzo 2019, n.
8065; Cass., 27 luglio 2018, n. 19910; Cass., 31 luglio 2013, n.
18364).
E' pacifico che nel giudizio in cui sia stata esercitata l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. il debitore alienante è litisconsorte necessario del convenuto terzo acquirente, per cui, se il giudizio non è stato introdotto nei confronti di tutte le parti necessarie, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie pretermesse anche se siano rimaste contumaci nel giudizio a quo.(cfr Cass civ
16137/2023)
Ne discende che, quando il giudice d'appello ordina l'integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili, fissa un termine che è perentorio, «non prorogabile neppure sull'accordo delle parti (oltre a non essere sanabile per effetto della tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio)».
L'inosservanza di detto termine deve essere rilevata d'ufficio, «sicché la sua violazione determina, per ragioni d'ordine pubblico processuale,
l'inammissibilità dell'impugnazione» (Corte di Cassazione, civile,
Sentenza|4 dicembre 2024| n. 31065; Cass. n. 7528/2007, n.
17416/2010, richiamate da Cass. civ., n. 31316/2018), giacché il difetto di integrità del contraddittorio impedisce all'impugnazione di conseguire il proprio scopo. (Sez. 2, n. 7998 del 21 maggio 2012).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, con riduzione rispetto ai valori medi, stante la definizione in rito della controversia, seguono la soccombenza solidale degli appellanti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, in proprio e quale amministratore unico della Parte_1 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Macerata N. 161/2023 del
21.02.2023, così provvede:
dichiara inammissibile l'appello. Pone a carico degli appellanti, in solido tra loro, tutte le spese anticipate dall'appellata per la difesa nel presente grado di giudizio, liquidate nell'importo pari ad euro 5077,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Da' atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi
1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 30.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico