TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 4073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4073 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 60330/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 60330/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Alessandro Ardizzi, in virtù di procura speciale in Parte_1
atti, elettivamente domiciliata in Roma, via Golametto, n. 4, presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE contro
, nella persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., con il patrocinio dell'avv. Monica Fedeli, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in Roma, via Simone De Saint Bon, n. 42, presso lo studio del difensore;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 2 febbraio 2024.
pagina 1 di 5 Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , quale proprietaria del locale su strada Parte_1
facente parte del Condominio di via Marcantonio Bragadin, n. 125 – in Roma, ha dedotto che l'immobile di sua proprietà, condotto in locazione ad uso negozio, era stato oggetto di allagamento di acque reflue provenienti dallo stabile di a causa dell'ostruzione e Controparte_1
conseguente rottura della condotta di scarico condominiale e ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 Cod. Civ., del convenuto, , in persona dell'Amministratrice pro tempore Controparte_2
Avv. Monica Fedeli, nella causa dell'allagamento che la Signora ha subito all'interno Parte_1
del locale di sua proprietà in Roma alla Via Marcantonio Bragadin n.125, P.T e S.1; 2) per l'effetto condannare , in persona dell'Amministratrice pro tempore Controparte_2
Avv. Monica Fedeli a risarcire alla Signora tutti i danni subiti e cagionati al locale di Parte_1
proprietà dell'attrice, in conseguenza del dedotto allagamento nella misura di € 6.703,20 oltre IVA, ovvero in quell'altra che, in misura maggiore o minore, sarà ritenuta di giustizia, con interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento sino al soddisfo, oppure anche da determinare in via equitativa. Con vittoria delle spese, compensi professionali, spese anche generali oltre accessori come per legge.”.
Si è costituito in giudizio il che, Controparte_3
contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “1) Fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo a norma dell'art. 269 c.p.c. 2) In via preliminare: accertare l'errata citazione innanzi al Tribunale non compente per valore e la necessità di una mediazione;
3) in via istruttoria ammettere CTU per valutare l'entità del danno;
4) nel merito condannare alle spese, competenze e onorari di causa parte attrice.”.
Il convenuto, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in CP_2
causa tutti i comproprietari del tratto fognario.
Sulla base di quanto disposto dall'art. 2055 c.c., il giudice ha rigettato la richiesta, non sussistendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, di cui all'art. 102 c.p.c..
Invero, è stata rigetta anche l'istanza afferente all'autorizzazione alla chiamata in causa dell'assicuratore: ciò per l'assenza in atti della polizza atta a provare la sussistenza dell'obbligazione di garanzia della specifica compagnia.
pagina 2 di 5 Nel corso del giudizio, dopo essere stati assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma nn. 1,2,3,
c.p.c., è stato conferito l'incarico peritale all'Arch. . Persona_1
All'esito, ritenuta irrilevante ai fini del decidere l'ammissione e dunque l'assunzione di mezzi di prova costituenda, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 2 febbraio 2024 sulla base delle conclusioni formulate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 + 20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, la domanda formulata da parte attrice è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
Va rammentato che la responsabilità ex art. 2051 c.c., come responsabilità da custodia delle res dannose, sussiste a titolo oggettivo, per il solo fatto del nesso di causalità tra res custodita e danni determinatisi (cfr. Cass. n. 2660/2013), salvo prova del fortuito. È onere del custode dedurre e dimostrare il fortuito (quale fattore interruttivo del legame causale fra res custodita ed evento dannoso), che deve costituire un fattore estraneo alla sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, mentre al danneggiato basta dimostrare la derivazione causale dell'evento dannoso dalla res in altrui custodia (cfr. Cass. n. 20619/2014).
Nel caso di specie, il danneggiato ha dimostrato l'esistenza del danno ed il nesso causale con la cosa, mentre il non ha fornito prova alcuna che la condotta dell'attrice abbia apportato un CP_2
contributo causale ai danni lamentati.
Ed invero, come rilevato da parte attrice, non è in contestazione da parte del convenuto la CP_2 realizzazione dell'evento di danno, posto che la linea difensiva del si fonda sull'asserita CP_2
imprevedibilità della rottura della fognatura condominiale – evento pacificamente avvenuto nel mese di marzo 2021 – e sulla tempestività dell'intervento su incarico del nella Controparte_4
risoluzione degli inconvenienti lamentati.
La consulenza peritale ha consentito di confermare la sussistenza del danno e l'efficacia causale dell'evento nella verificazione del danno medesimo.
Dall'esame della relazione peritale risulta che il CTU ha svolto un lavoro completo ed accurato, procedendo a sopralluogo, ad una puntuale illustrazione e rappresentazione dei luoghi e dei danni, ad un ragionevole e motivato computo dei danni medesimi, alla stesura di una relazione congruamente argomentata, le cui risultanze sono, dunque, integralmente recepite dal giudicante.
Nel corso delle ispezioni effettuate il CTU incaricato ha osservato “diffusa presenza di umidità di risalita lungo le pareti, sino ad arrivare in alcuni punti ad una quota di cica 70 cm, con evidente pagina 3 di 5 distaccamento di vernice ed intonaco che risulta ammalorato unitamente al sollevamento della pavimentazione in ceramica più punti [...] Tali accadimenti sono da attribuirsi all'allagamento avvenuto il giorno 08/03/2021 come anche risulta dalla relazione tecnica dell'impresa Marco
Andreangeli, intervenuta sul posto il giorno stesso, il quale constatava l'occlusione dell'impianto fognario con conseguente presenza di spandimento di acque nere di almeno 25 cm dei sotto negozi posti ai civici n. 133, 131, 123 e 125 di ed alcuni locali adiacenti.” (pag. 3 Controparte_1
relazione peritale).
Il CTU ha altresì dato atto della tempestività degli interventi delle maestranze condominiali al fine di porre rimedio ai danni occorsi nell'immobile di parte attrice.
In verità, la tempestività dell'intervento delle ditte incaricate dal non vale ad escludere la CP_2
responsabilità della cosa in custodia.
Non pare altresì escludere la responsabilità del Controparte_3
l'eccezione da questi sollevata in ordine all'imprevedibilità degli inconvenienti verificatisi nel locale dell'attrice.
In proposito si osserva che il consulente di parte convenuta, Arch. al punto n. 3 delle Persona_2
proprie osservazioni ha contestato la quantificazione delle spese per i lavori di ripristino suggerita dal consulente d'ufficio, giacché parte delle opere indicate dal CTU sarebbero “da addebitare alla vetustà dell'immobile ed allo stato di conservazione dello stesso”: invero, l'eventuale vetustà dell'immobile dell'attrice permette di ipotizzare una vetustà analoga delle tubature di scarico del Condominio in causa. Peraltro, la natura risalente dell'impianto di scarico è stata confermata dalla perizia della ditta incaricata dal per il ripristino dei luoghi in seguito all'evento dannoso (cfr. all. 01 alla CP_2
comparsa di costituzione del , nel quale si legge che, Controparte_3 pur valutata l'illogicità generale della disposizione dell'impianto fognario, “il tempo” e “l'incuria” hanno concorso ad impedire la manutenzione e la pulizia dell'impianto) e, comunque, non costituirebbe un'esimente alla responsabilità del bensì di fatto rafforzerebbe l'onere di manutenzione in CP_2 capo a quest'ultimo.
Del pari, alla luce della documentazione in atti e dei rilievi del consulente d'ufficio, non si ritiene di avallare l'osservazione del CTP Arch. circa l'incidenza di un ulteriore fattore eziologico Per_2 nella produzione degli inconvenienti nell'immobile di proprietà consistente nell'“umidità Pt_1
costante di risalita” cui sarebbe sottoposto il locale a causa del posizionamento a 3,50 metri dal piano stradale.
pagina 4 di 5 Va, dunque, accertata la responsabilità della verificazione degli inconvenienti lamentati in capo
, il quale sarà tenuto a corrispondere a titolo Controparte_3 risarcitorio alla signora l'importo quantificato dal CTU pari ad € 5.949,99; su tale Parte_1
importo rivalutato di anno in anno dal marzo 2021 sino alla data della presente pronunzia andranno calcolati gli interessi legali.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo sulla base del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022.
Tra le spese di lite vanno considerate anche quelle sostenute per la CTU, liquidate con separato provvedimento, da porre a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice a titolo risarcitorio l'importo di €
5.949,99: su tale importo, rivalutato di anno in anno dal marzo 2021 sino alla data della presente pronunzia andranno calcolati gli interessi legali;
b) condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per onorari di avvocato, € 271,73 per esborsi, più spese generali, c.p.a. ed i.v.a secondo le aliquote vigenti. Pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU.
Così deciso in Roma, li 17 di marzo 2025.
Il giudice
Lucio Fredella
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 60330/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Alessandro Ardizzi, in virtù di procura speciale in Parte_1
atti, elettivamente domiciliata in Roma, via Golametto, n. 4, presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE contro
, nella persona Controparte_1 dell'amministratore p.t., con il patrocinio dell'avv. Monica Fedeli, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in Roma, via Simone De Saint Bon, n. 42, presso lo studio del difensore;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 2 febbraio 2024.
pagina 1 di 5 Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , quale proprietaria del locale su strada Parte_1
facente parte del Condominio di via Marcantonio Bragadin, n. 125 – in Roma, ha dedotto che l'immobile di sua proprietà, condotto in locazione ad uso negozio, era stato oggetto di allagamento di acque reflue provenienti dallo stabile di a causa dell'ostruzione e Controparte_1
conseguente rottura della condotta di scarico condominiale e ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 Cod. Civ., del convenuto, , in persona dell'Amministratrice pro tempore Controparte_2
Avv. Monica Fedeli, nella causa dell'allagamento che la Signora ha subito all'interno Parte_1
del locale di sua proprietà in Roma alla Via Marcantonio Bragadin n.125, P.T e S.1; 2) per l'effetto condannare , in persona dell'Amministratrice pro tempore Controparte_2
Avv. Monica Fedeli a risarcire alla Signora tutti i danni subiti e cagionati al locale di Parte_1
proprietà dell'attrice, in conseguenza del dedotto allagamento nella misura di € 6.703,20 oltre IVA, ovvero in quell'altra che, in misura maggiore o minore, sarà ritenuta di giustizia, con interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento sino al soddisfo, oppure anche da determinare in via equitativa. Con vittoria delle spese, compensi professionali, spese anche generali oltre accessori come per legge.”.
Si è costituito in giudizio il che, Controparte_3
contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “1) Fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo a norma dell'art. 269 c.p.c. 2) In via preliminare: accertare l'errata citazione innanzi al Tribunale non compente per valore e la necessità di una mediazione;
3) in via istruttoria ammettere CTU per valutare l'entità del danno;
4) nel merito condannare alle spese, competenze e onorari di causa parte attrice.”.
Il convenuto, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in CP_2
causa tutti i comproprietari del tratto fognario.
Sulla base di quanto disposto dall'art. 2055 c.c., il giudice ha rigettato la richiesta, non sussistendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, di cui all'art. 102 c.p.c..
Invero, è stata rigetta anche l'istanza afferente all'autorizzazione alla chiamata in causa dell'assicuratore: ciò per l'assenza in atti della polizza atta a provare la sussistenza dell'obbligazione di garanzia della specifica compagnia.
pagina 2 di 5 Nel corso del giudizio, dopo essere stati assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma nn. 1,2,3,
c.p.c., è stato conferito l'incarico peritale all'Arch. . Persona_1
All'esito, ritenuta irrilevante ai fini del decidere l'ammissione e dunque l'assunzione di mezzi di prova costituenda, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 2 febbraio 2024 sulla base delle conclusioni formulate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 + 20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, la domanda formulata da parte attrice è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
Va rammentato che la responsabilità ex art. 2051 c.c., come responsabilità da custodia delle res dannose, sussiste a titolo oggettivo, per il solo fatto del nesso di causalità tra res custodita e danni determinatisi (cfr. Cass. n. 2660/2013), salvo prova del fortuito. È onere del custode dedurre e dimostrare il fortuito (quale fattore interruttivo del legame causale fra res custodita ed evento dannoso), che deve costituire un fattore estraneo alla sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, mentre al danneggiato basta dimostrare la derivazione causale dell'evento dannoso dalla res in altrui custodia (cfr. Cass. n. 20619/2014).
Nel caso di specie, il danneggiato ha dimostrato l'esistenza del danno ed il nesso causale con la cosa, mentre il non ha fornito prova alcuna che la condotta dell'attrice abbia apportato un CP_2
contributo causale ai danni lamentati.
Ed invero, come rilevato da parte attrice, non è in contestazione da parte del convenuto la CP_2 realizzazione dell'evento di danno, posto che la linea difensiva del si fonda sull'asserita CP_2
imprevedibilità della rottura della fognatura condominiale – evento pacificamente avvenuto nel mese di marzo 2021 – e sulla tempestività dell'intervento su incarico del nella Controparte_4
risoluzione degli inconvenienti lamentati.
La consulenza peritale ha consentito di confermare la sussistenza del danno e l'efficacia causale dell'evento nella verificazione del danno medesimo.
Dall'esame della relazione peritale risulta che il CTU ha svolto un lavoro completo ed accurato, procedendo a sopralluogo, ad una puntuale illustrazione e rappresentazione dei luoghi e dei danni, ad un ragionevole e motivato computo dei danni medesimi, alla stesura di una relazione congruamente argomentata, le cui risultanze sono, dunque, integralmente recepite dal giudicante.
Nel corso delle ispezioni effettuate il CTU incaricato ha osservato “diffusa presenza di umidità di risalita lungo le pareti, sino ad arrivare in alcuni punti ad una quota di cica 70 cm, con evidente pagina 3 di 5 distaccamento di vernice ed intonaco che risulta ammalorato unitamente al sollevamento della pavimentazione in ceramica più punti [...] Tali accadimenti sono da attribuirsi all'allagamento avvenuto il giorno 08/03/2021 come anche risulta dalla relazione tecnica dell'impresa Marco
Andreangeli, intervenuta sul posto il giorno stesso, il quale constatava l'occlusione dell'impianto fognario con conseguente presenza di spandimento di acque nere di almeno 25 cm dei sotto negozi posti ai civici n. 133, 131, 123 e 125 di ed alcuni locali adiacenti.” (pag. 3 Controparte_1
relazione peritale).
Il CTU ha altresì dato atto della tempestività degli interventi delle maestranze condominiali al fine di porre rimedio ai danni occorsi nell'immobile di parte attrice.
In verità, la tempestività dell'intervento delle ditte incaricate dal non vale ad escludere la CP_2
responsabilità della cosa in custodia.
Non pare altresì escludere la responsabilità del Controparte_3
l'eccezione da questi sollevata in ordine all'imprevedibilità degli inconvenienti verificatisi nel locale dell'attrice.
In proposito si osserva che il consulente di parte convenuta, Arch. al punto n. 3 delle Persona_2
proprie osservazioni ha contestato la quantificazione delle spese per i lavori di ripristino suggerita dal consulente d'ufficio, giacché parte delle opere indicate dal CTU sarebbero “da addebitare alla vetustà dell'immobile ed allo stato di conservazione dello stesso”: invero, l'eventuale vetustà dell'immobile dell'attrice permette di ipotizzare una vetustà analoga delle tubature di scarico del Condominio in causa. Peraltro, la natura risalente dell'impianto di scarico è stata confermata dalla perizia della ditta incaricata dal per il ripristino dei luoghi in seguito all'evento dannoso (cfr. all. 01 alla CP_2
comparsa di costituzione del , nel quale si legge che, Controparte_3 pur valutata l'illogicità generale della disposizione dell'impianto fognario, “il tempo” e “l'incuria” hanno concorso ad impedire la manutenzione e la pulizia dell'impianto) e, comunque, non costituirebbe un'esimente alla responsabilità del bensì di fatto rafforzerebbe l'onere di manutenzione in CP_2 capo a quest'ultimo.
Del pari, alla luce della documentazione in atti e dei rilievi del consulente d'ufficio, non si ritiene di avallare l'osservazione del CTP Arch. circa l'incidenza di un ulteriore fattore eziologico Per_2 nella produzione degli inconvenienti nell'immobile di proprietà consistente nell'“umidità Pt_1
costante di risalita” cui sarebbe sottoposto il locale a causa del posizionamento a 3,50 metri dal piano stradale.
pagina 4 di 5 Va, dunque, accertata la responsabilità della verificazione degli inconvenienti lamentati in capo
, il quale sarà tenuto a corrispondere a titolo Controparte_3 risarcitorio alla signora l'importo quantificato dal CTU pari ad € 5.949,99; su tale Parte_1
importo rivalutato di anno in anno dal marzo 2021 sino alla data della presente pronunzia andranno calcolati gli interessi legali.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza regola le spese, che si liquidano come da dispositivo sulla base del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022.
Tra le spese di lite vanno considerate anche quelle sostenute per la CTU, liquidate con separato provvedimento, da porre a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice a titolo risarcitorio l'importo di €
5.949,99: su tale importo, rivalutato di anno in anno dal marzo 2021 sino alla data della presente pronunzia andranno calcolati gli interessi legali;
b) condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per onorari di avvocato, € 271,73 per esborsi, più spese generali, c.p.a. ed i.v.a secondo le aliquote vigenti. Pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU.
Così deciso in Roma, li 17 di marzo 2025.
Il giudice
Lucio Fredella
pagina 5 di 5