Cass. pen., sez. III, sentenza 14/10/2015, n. 9147
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Sentenza 14 ottobre 2015

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Ai fini della individuazione del termine per la proposizione dell'impugnazione, la trasmissione al PM dell'ordinanza cautelare ai fini della sua esecuzione equivale, ad ogni effetto, alla sua comunicazione. (In motivazione, la Corte ha altresì ribadito che, attesa la natura impersonale dell'ufficio del PM, le comunicazioni si intendono per eseguite mediante consegna di copia dell'atto nella segreteria, a nulla rilevando che non siano specificamente effettuate al magistrato titolare del procedimento).

Dopo la chiusura delle indagini preliminari, l'autorità giudiziaria competente a dare esecuzione all'ordinanza di dissequestro è, ai sensi degli artt. 92 e 104 disp. att. cod. proc. pen., il giudice che l'ha adottata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto competente il Tribunale che aveva revocato due decreti di sequestro preventivo emessi dal Gip e non il PM, cui era stato trasmesso il provvedimento di revoca per l'esecuzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/10/2015, n. 9147
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9147
    Data del deposito : 14 ottobre 2015

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