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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 14523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14523 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale Ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Manuela
EN, nell'udienza del 15/10/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti presenti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. 1 comma, la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo nella causa iscritta al n. 72489 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 tra
, rappresentato e difeso – giusta procura – Parte_1 dall'avv. CIANCA ORIANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA C. RASPONI 40 ROMA
attore e rappresentato e difeso – giusta procura – Controparte_1 dall'avv. BRAGAGLIA ROBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA ROBERTO ADRIGO' 42 ROMA
Convenuto difeso e rappresentato dall'avv. Controparte_2
NI LA in indirizzo telematico
Convenuto chiamato in causa
Conclusioni: come in atti
Opposizione a decreto ingiuntivo n.17535/2019
FATTO
Con ricorso notificato e depositato nei termini di legge la Sig.ra Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17535
[...] emesso il 31 agosto 2019 e pubblicato il 2 settembre 2019 dal Tribunale
Civile di Roma, per la somma di Euro 3.750,00, oltre gli interessi, come da domanda, e spese di procedura liquidate. LE ricorso veniva proposto avverso la signora e veniva fatta istanza per la chiamata di terzo CP_1 indicato nel Condominio . Controparte_2
1 2
Il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla proprietaria dell'immobile, la signora la quale aveva dedotto la morosità della parte CP_1 conduttrice nel pagamento dei canoni di locazione di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2019 in virtù di contratto stipulato il 14 aprile 2014
e registrato in pari data, per l'immobile situato in Roma alla Via Antonino
Pio n. 40, ed. B, scala D, int. 18.
L'opponente deduceva che in data 3 luglio 2019 l'immobile Parte_2 condotto in locazione era stato riconsegnato dalla alla proprietaria e che era stato omesso il pagamento dei canoni di locazione suddetti per via dei danni e disagi subiti nell'immobile a seguito delle infiltrazioni che lo avevano interessato, provenienti dal terrazzo condominiale, come era emerso in corso di una CTU espletata durante un altro giudizio promosso dalla , dinanzi a questo Tribunale. Pt_1
La opponente dichiarava di avere subito le infiltrazioni dal febbraio 2017
(data in cui aveva rappresentato la problematica) sino al maggio 2018, e concludeva chiedendo: “nel merito, dichiarare insussistente e/o infondata la pretesa e il credito fatto valere dalla Signora e, per l'effetto, Controparte_1 annullare e/o revocare e/o dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
- in via riconvenzionale accertare e dichiarare che la Signora LE ha subito, a seguito delle infiltrazioni, danni patrimoniali per un ammontare pari ad Euro
6.300,00 nonché danni non patrimoniali per mancato godimento del bene da quantificarsi in euro 20.000,00 e danni per il pregiudizio all'integrità in tutti i suoi aspetti dinamico-relazionali, sia come danno da peggioramento della qualità di vita, che sotto il profilo della lesione dei diritti inviolabili della persona alla serenità e tranquillità familiare (art. 2, 29 e 30 cost.) euro 10.000,00;e per effetto condannare la Signora in solido con il Controparte_1 Controparte_3
, per i motivi di cui in narrativa, al pagamento della somma di
[...]
Euro 6.300,00 a titolo di danno patrimoniale nonché danni non patrimoniali per mancato godimento del bene da quantificarsi in euro 20.000,00 e danni per i pregiudizio all'integrità in tutti i suoi aspetti dinamico-relazionali, sia come danno da peggioramento della qualità di vita, che sotto il profilo della lesione dei diritti inviolabili della persona alla serenità e tranquillità familiare (art. 2, 29 e 30 cost.) euro 10.000,00; Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”; chiedeva altresì di essere autorizzata alla chiamata in causa del condominio.”
Si costituiva in giudizio la locatrice, la sig.ra che chiedeva CP_1 anche essa di essere autorizzata a chiamare in causa il Condominio in manleva.
Nel merito contestava le avverse deduzioni e declinava ogni responsabilità in ordine ai rilievi enunciati dalla opponente essendo danni provocati
2 3
dalle tubature condominiali e dal terrazzo che erano stati prontamente risolti.
Concludeva chiedendo che, previa concessione della provvisoria esecuzione, fosse confermato il decreto opposto per la somma di euro
3.750,00 e proponeva domanda riconvenzionale chiedendo la restituzione di oneri condominiali dovuti dalla conduttrice e pagati dalla locatrice per euro 1.250,97.
Il giudice all'udienza del 13.10.20 ammetteva la chiamata in causa del che veniva notificata al predetto dalla opposta in CP_2 CP_1 manleva della stessa. La difesa della ometteva la notifica al Pt_1
CP_2
Il condominio si costituiva in giudizio e deduceva di essersi prontamente attivato per risolvere gli inconvenienti lamentati dalla conduttrice, avendo indetto immediatamente una con assemblea straordinaria ove erano stati deliberati i fondi necessari per i lavori, ma che la realizzazione degli stessi era avvenuta non appena possibile, anche tenuto conto degli eventi atmosferici, necessitando il tempo asciutto per la loro esecuzione.
Eccepiva che si erano risolte le infiltrazioni lamentate e le cause delle predette come constatato dallo stesso CTU nella relazione in atti.
Concludeva chiedendo che venissero dichiarate inammissibili ed improcedibili le domande della sig.ra in quanto in via preliminare Pt_1 aveva omesso la notifica del ricorso introduttivo nei confronti del e nel merito perché sfornita di ogni prova. CP_2
Chiedeva altresì il rigetto delle domande di cui alla chiamata in causa in manleva della in quanto inammissibile, non fondata in fatto e CP_1 diritto e comunque non provata.
Il giudice negava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e veniva esperita negativamente la mediazione.
Venivano sentiti i testimoni ammessi e la causa giungeva all'odierna udienza per la decisione.
DIRITTO
L'opposizione può essere accolta in parte per i motivi di seguito indicati. A) Parte conduttrice non ha provveduto al pagamento di cinque canoni di locazione (da febbraio a giugno 2019) per la complessiva somma di euro 3.750,00 ritenendo non dovuto tale pagamento per le infiltrazioni che avrebbero limitato il godimento dell'immobile e procurato vari danni nei periodi precedenti.
Si rileva che effettivamente risulta dalla relazione tecnica un limitato godimento dell'immobile da parte della inquilina per le zone del soggiorno, del disimpegno, della cucina e del bagno i cui fenomeni risultavano essere localizzati nei rispettivi soffitti.
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LE circostanza risulta comprovata dalla CTU, così come il fatto che nell'unità immobiliare si sia verificato, in ragione delle percolazioni, un utilizzo parziale, avendo interessato più locali;
è possibile infatti verificare tali circostanze anche dalle foto prodotte in atti ed anche nella relazione della CTU.
Il consulente del Tribunale ha, infatti, constatato la presenza di ampie aeree danneggiate sui soffitti dell'immobile.
Si osserva che la CTU è stata effettuata successivamente agli interventi di ripristino da parte del , ed ha quindi anche CP_2 verificato che non sussistevano più i fenomeni percolatori lamentati dalla sig.ra e, che, gli interventi di ripristino della copertura Pt_1 del tetto del fabbricato B, posti in essere dal CP_4
da cui provenivano le infiltrazioni, erano stati CP_2 risolutivi.
Il periodo interessato dalle infiltrazioni e dalla limitazione della fruizione dell'immobile risulta individuabile dal febbraio 2017
(data di invio di una diffida e messa in mora della conduttrice) al maggio 2018 data di esecuzione dei lavori da parte del peraltro la CTU evidenzia che già nel 2017 il CP_2 aveva fatto eseguire degli interventi sulle tubazioni CP_2 dell'impianto termico ed in alcuni tratti della guaina a copertura e che posi successivamente, all'assemblea straordinaria del gennaio
2018, erano stati deliberati i lavori volti alla eliminazione definitiva delle cause dei fenomeni infiltrativi, con uno stanziamento di euro
300.000,00, per l' impermeabilizzazione dei tetti di copertura e delle terrazze annesse alle mansarde, nonché era stato stabilito che gli interventi sarebbero stati eseguiti non appena le condizioni atmosferiche lo avessero consentito.
Tali lavori venivano assegnati in appalto il 26 marzo 2018 e completati il 19 maggio 2018.
Tuttavia la CTU ha dichiarato che il rapporto causa/effetto per i danni riscontrati nell'immobile della conduttrice, “non è accertabile e valutabile” essendo già stati eseguiti i lavori di ripristino, ma che il degrado che ha interessato l'unità immobiliare fosse
“ragionevolmente identificabile con il cattivo stato del sistema di impermeabilizzazione precedente all'esecuzione dei lavori di ripristino”, evidenziando che, in ogni caso, i lavori avevano eliminato le cause delle infiltrazioni e risolto le problematiche lamentate.
Concludendo, visto l'interessamento del salone, bagno e cucina e disimpegno, l'inutilizzo parziale può essere indicato nel 30% dell'immobile e per tale ragione può essere diminuito il canone in
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tale misura (unificando la medesima percentuale in compensazione sia per i mesi invernali, notoriamente più piovosi, che ugualmente per quelli estivi, solitamente con meno precipitazioni e pertanto un disagio inferiore) per i mesi dal febbraio 2017 al maggio 2018, pari a complessive 15 mensilità.
Pertanto a fronte di un canone mensile di 750,00 euro, il 30% del canone è di euro 225,00 che, moltiplicato per le 15 mensilità, è pari a complessive £ 3375,00 oltre interessi dalla domanda del 10.11.19 alla data odierna (pari a complessivi 3729,61).
LE importo dovrà essere restituito da parte della proprietà alla opponente, con manleva del CP_2
Alcuna riduzione deve essere invece prevista per i cinque canoni oggetto del decreto ingiuntivo in quanto le cause delle infiltrazioni nel 2019 erano state risolte, come evidenziato dalla CTU.
1) Pertanto il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la parte opponente deve essere condannata a versare in favore della parte opposta, la somma di euro 3750,00, oltre interessi dalla domanda dell'11.07.19 alla data odierna (pari a complessivi euro 4154,05).
2) Deve inoltre essere operata la compensazione tra i dare ed avere delle parti, (4154,05-3729,61), e per l'effetto la parte opposta dovrà versare all'opponente la differenza pari alla minore somma di euro
424,44 oltre interessi al saggio legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data odierna al saldo effettivo. 3) Inoltre deve essere dichiarata estinta la domanda dell'opponente di condanna in via solidale della proprietà con il atteso CP_2 che parte opponente non ha notificato il ricorso in opposizione al stesso. CP_2
4) Le ulteriori domande riconvenzionali di danni non patrimoniali non possono essere accolte non essendo state provate le limitazioni alla vita sociale e nemmeno articolati i capitoli di prova in ordine a tali asseriti danni.
5) Infine non può accogliersi la domanda di risarcimento danni di euro 6.300,00 per danni alla mobilia, atteso che nulla è stato provato in giudizio in tal senso, infatti dalla documentazione prodotta in atti non risultano né danni alla mobilia, né sono state prodotte fatture per spese per acquisti di nuovi mobili per la somma richiesta (tantomeno della cucina e del condizionatore citate da uno dei testimoni). B) Deve infine essere accolta la domanda riconvenzionale della della condanna dell'opponente al pagamento in suo CP_1 favore degli oneri condominiali di cui ha fornito sia la prova del
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pagamento con bonifico del 24.08.20 che la richiesta del dovuto da parte del condominio per il periodo di competenza della conduttrice (allegati in atti doc nn.3 e 4); pertanto la Parte_1 deve essere condannata al pagamento di euro 1250,97, oltre interessi di legge dalla domanda al soddisfo per oneri, e di euro
424,44 quale differenza dovuta per canoni, oltre interessi come sopra indicati, in favore di ed oltre spese ed Controparte_1 onorari liquidati in dispositivo. C) In virtù della domanda di manleva spiegata, atteso che la responsabilità delle infiltrazioni è addebitabile indiscutibilmente al
, lo stesso dovrà manlevare la dalle CP_2 Controparte_1 condanne a lei ascritte.
Il governo delle spese segue la soccombenza effettiva di parte opponente, nonostante la soccombenza reciproca sulle domande principali.
La presente pronuncia assorbe e travolge in se ogni altra questione sollevata dalle parti.
PQM
Il Tribunale di Roma, sez.VI^ civile, in persona del giudice, dott.ssa
Manuela EN, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.17535/19 proposta da Parte_1 nel contraddittorio di e Controparte_1 Controparte_2 così decide:
1) accoglie l'opposizione in parte per le ragioni di cui in motivazione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 17535/19;
2) accoglie la domanda della parte opposta e per l'effetto dichiara l'opponente dovuta al pagamento della somma di euro 3750,00 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi dalla domanda dell'11.07.19 alla data odierna, pari a complessivi euro 4154,05; 3) accoglie la domanda di riduzione del canone, individuata nel 30% nel godimento dell'immobile per i mesi dal febbraio 2017 al maggio
2018 e, per l'effetto, dichiara la parte locatrice Controparte_1 tenuta a restituire alla parte conduttrice il 30% del canone riscosso per complessive euro 3375,00, oltre interessi dalla domanda del
10.11.19 alla data odierna. pari a complessivi 3729,61 euro;
4) previo accertamento della compensazione tra gli importi di cui ai punti 2 e 3 del dispositivo condanna la parte opponente al versamento in favore della parte opposta della differenza che residua pari ad euro 424,44 oltre interessi al saggio legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data odierna al saldo effettivo;
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5) rigetta per le ragioni di cui in motivazione nel resto la domanda risarcitoria di parte opponente nei confronti di parte opposta;
6) dichiara estinta la domanda dell'opponente nei confronti del condominio per omessa notifica (ex art. 307 cpc comma 3);
7) accoglie la domanda riconvenzionale di e per Controparte_1
l'effetto condanna al pagamento in favore della Parte_1 locatrice della somma di euro 1250,97 per oneri condominiali insoluti oltre interessi di legge dalla data della costituzione con comparsa di costituzione al soddisfo;
8) accoglie la domanda trasversale della parte opposta e per l'effetto condanna il tenuto a manlevare Controparte_3 la prima per il credito accertato al punto 3 del presente dispositivo pari 3375,00 euro, oltre interessi dalla domanda del 10.11.19 alla data odierna in euro 3729,61;
9) condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta dell'importo di euro 1700,00 per onorari, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%;
10) condanna il a corrispondere all'opposto le spese di lite CP_2 liquidate in euro 1200,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 15/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Manuela EN
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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale Ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Manuela
EN, nell'udienza del 15/10/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti presenti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. 1 comma, la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo nella causa iscritta al n. 72489 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 tra
, rappresentato e difeso – giusta procura – Parte_1 dall'avv. CIANCA ORIANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA C. RASPONI 40 ROMA
attore e rappresentato e difeso – giusta procura – Controparte_1 dall'avv. BRAGAGLIA ROBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA ROBERTO ADRIGO' 42 ROMA
Convenuto difeso e rappresentato dall'avv. Controparte_2
NI LA in indirizzo telematico
Convenuto chiamato in causa
Conclusioni: come in atti
Opposizione a decreto ingiuntivo n.17535/2019
FATTO
Con ricorso notificato e depositato nei termini di legge la Sig.ra Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17535
[...] emesso il 31 agosto 2019 e pubblicato il 2 settembre 2019 dal Tribunale
Civile di Roma, per la somma di Euro 3.750,00, oltre gli interessi, come da domanda, e spese di procedura liquidate. LE ricorso veniva proposto avverso la signora e veniva fatta istanza per la chiamata di terzo CP_1 indicato nel Condominio . Controparte_2
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Il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla proprietaria dell'immobile, la signora la quale aveva dedotto la morosità della parte CP_1 conduttrice nel pagamento dei canoni di locazione di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2019 in virtù di contratto stipulato il 14 aprile 2014
e registrato in pari data, per l'immobile situato in Roma alla Via Antonino
Pio n. 40, ed. B, scala D, int. 18.
L'opponente deduceva che in data 3 luglio 2019 l'immobile Parte_2 condotto in locazione era stato riconsegnato dalla alla proprietaria e che era stato omesso il pagamento dei canoni di locazione suddetti per via dei danni e disagi subiti nell'immobile a seguito delle infiltrazioni che lo avevano interessato, provenienti dal terrazzo condominiale, come era emerso in corso di una CTU espletata durante un altro giudizio promosso dalla , dinanzi a questo Tribunale. Pt_1
La opponente dichiarava di avere subito le infiltrazioni dal febbraio 2017
(data in cui aveva rappresentato la problematica) sino al maggio 2018, e concludeva chiedendo: “nel merito, dichiarare insussistente e/o infondata la pretesa e il credito fatto valere dalla Signora e, per l'effetto, Controparte_1 annullare e/o revocare e/o dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
- in via riconvenzionale accertare e dichiarare che la Signora LE ha subito, a seguito delle infiltrazioni, danni patrimoniali per un ammontare pari ad Euro
6.300,00 nonché danni non patrimoniali per mancato godimento del bene da quantificarsi in euro 20.000,00 e danni per il pregiudizio all'integrità in tutti i suoi aspetti dinamico-relazionali, sia come danno da peggioramento della qualità di vita, che sotto il profilo della lesione dei diritti inviolabili della persona alla serenità e tranquillità familiare (art. 2, 29 e 30 cost.) euro 10.000,00;e per effetto condannare la Signora in solido con il Controparte_1 Controparte_3
, per i motivi di cui in narrativa, al pagamento della somma di
[...]
Euro 6.300,00 a titolo di danno patrimoniale nonché danni non patrimoniali per mancato godimento del bene da quantificarsi in euro 20.000,00 e danni per i pregiudizio all'integrità in tutti i suoi aspetti dinamico-relazionali, sia come danno da peggioramento della qualità di vita, che sotto il profilo della lesione dei diritti inviolabili della persona alla serenità e tranquillità familiare (art. 2, 29 e 30 cost.) euro 10.000,00; Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”; chiedeva altresì di essere autorizzata alla chiamata in causa del condominio.”
Si costituiva in giudizio la locatrice, la sig.ra che chiedeva CP_1 anche essa di essere autorizzata a chiamare in causa il Condominio in manleva.
Nel merito contestava le avverse deduzioni e declinava ogni responsabilità in ordine ai rilievi enunciati dalla opponente essendo danni provocati
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dalle tubature condominiali e dal terrazzo che erano stati prontamente risolti.
Concludeva chiedendo che, previa concessione della provvisoria esecuzione, fosse confermato il decreto opposto per la somma di euro
3.750,00 e proponeva domanda riconvenzionale chiedendo la restituzione di oneri condominiali dovuti dalla conduttrice e pagati dalla locatrice per euro 1.250,97.
Il giudice all'udienza del 13.10.20 ammetteva la chiamata in causa del che veniva notificata al predetto dalla opposta in CP_2 CP_1 manleva della stessa. La difesa della ometteva la notifica al Pt_1
CP_2
Il condominio si costituiva in giudizio e deduceva di essersi prontamente attivato per risolvere gli inconvenienti lamentati dalla conduttrice, avendo indetto immediatamente una con assemblea straordinaria ove erano stati deliberati i fondi necessari per i lavori, ma che la realizzazione degli stessi era avvenuta non appena possibile, anche tenuto conto degli eventi atmosferici, necessitando il tempo asciutto per la loro esecuzione.
Eccepiva che si erano risolte le infiltrazioni lamentate e le cause delle predette come constatato dallo stesso CTU nella relazione in atti.
Concludeva chiedendo che venissero dichiarate inammissibili ed improcedibili le domande della sig.ra in quanto in via preliminare Pt_1 aveva omesso la notifica del ricorso introduttivo nei confronti del e nel merito perché sfornita di ogni prova. CP_2
Chiedeva altresì il rigetto delle domande di cui alla chiamata in causa in manleva della in quanto inammissibile, non fondata in fatto e CP_1 diritto e comunque non provata.
Il giudice negava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e veniva esperita negativamente la mediazione.
Venivano sentiti i testimoni ammessi e la causa giungeva all'odierna udienza per la decisione.
DIRITTO
L'opposizione può essere accolta in parte per i motivi di seguito indicati. A) Parte conduttrice non ha provveduto al pagamento di cinque canoni di locazione (da febbraio a giugno 2019) per la complessiva somma di euro 3.750,00 ritenendo non dovuto tale pagamento per le infiltrazioni che avrebbero limitato il godimento dell'immobile e procurato vari danni nei periodi precedenti.
Si rileva che effettivamente risulta dalla relazione tecnica un limitato godimento dell'immobile da parte della inquilina per le zone del soggiorno, del disimpegno, della cucina e del bagno i cui fenomeni risultavano essere localizzati nei rispettivi soffitti.
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LE circostanza risulta comprovata dalla CTU, così come il fatto che nell'unità immobiliare si sia verificato, in ragione delle percolazioni, un utilizzo parziale, avendo interessato più locali;
è possibile infatti verificare tali circostanze anche dalle foto prodotte in atti ed anche nella relazione della CTU.
Il consulente del Tribunale ha, infatti, constatato la presenza di ampie aeree danneggiate sui soffitti dell'immobile.
Si osserva che la CTU è stata effettuata successivamente agli interventi di ripristino da parte del , ed ha quindi anche CP_2 verificato che non sussistevano più i fenomeni percolatori lamentati dalla sig.ra e, che, gli interventi di ripristino della copertura Pt_1 del tetto del fabbricato B, posti in essere dal CP_4
da cui provenivano le infiltrazioni, erano stati CP_2 risolutivi.
Il periodo interessato dalle infiltrazioni e dalla limitazione della fruizione dell'immobile risulta individuabile dal febbraio 2017
(data di invio di una diffida e messa in mora della conduttrice) al maggio 2018 data di esecuzione dei lavori da parte del peraltro la CTU evidenzia che già nel 2017 il CP_2 aveva fatto eseguire degli interventi sulle tubazioni CP_2 dell'impianto termico ed in alcuni tratti della guaina a copertura e che posi successivamente, all'assemblea straordinaria del gennaio
2018, erano stati deliberati i lavori volti alla eliminazione definitiva delle cause dei fenomeni infiltrativi, con uno stanziamento di euro
300.000,00, per l' impermeabilizzazione dei tetti di copertura e delle terrazze annesse alle mansarde, nonché era stato stabilito che gli interventi sarebbero stati eseguiti non appena le condizioni atmosferiche lo avessero consentito.
Tali lavori venivano assegnati in appalto il 26 marzo 2018 e completati il 19 maggio 2018.
Tuttavia la CTU ha dichiarato che il rapporto causa/effetto per i danni riscontrati nell'immobile della conduttrice, “non è accertabile e valutabile” essendo già stati eseguiti i lavori di ripristino, ma che il degrado che ha interessato l'unità immobiliare fosse
“ragionevolmente identificabile con il cattivo stato del sistema di impermeabilizzazione precedente all'esecuzione dei lavori di ripristino”, evidenziando che, in ogni caso, i lavori avevano eliminato le cause delle infiltrazioni e risolto le problematiche lamentate.
Concludendo, visto l'interessamento del salone, bagno e cucina e disimpegno, l'inutilizzo parziale può essere indicato nel 30% dell'immobile e per tale ragione può essere diminuito il canone in
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tale misura (unificando la medesima percentuale in compensazione sia per i mesi invernali, notoriamente più piovosi, che ugualmente per quelli estivi, solitamente con meno precipitazioni e pertanto un disagio inferiore) per i mesi dal febbraio 2017 al maggio 2018, pari a complessive 15 mensilità.
Pertanto a fronte di un canone mensile di 750,00 euro, il 30% del canone è di euro 225,00 che, moltiplicato per le 15 mensilità, è pari a complessive £ 3375,00 oltre interessi dalla domanda del 10.11.19 alla data odierna (pari a complessivi 3729,61).
LE importo dovrà essere restituito da parte della proprietà alla opponente, con manleva del CP_2
Alcuna riduzione deve essere invece prevista per i cinque canoni oggetto del decreto ingiuntivo in quanto le cause delle infiltrazioni nel 2019 erano state risolte, come evidenziato dalla CTU.
1) Pertanto il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la parte opponente deve essere condannata a versare in favore della parte opposta, la somma di euro 3750,00, oltre interessi dalla domanda dell'11.07.19 alla data odierna (pari a complessivi euro 4154,05).
2) Deve inoltre essere operata la compensazione tra i dare ed avere delle parti, (4154,05-3729,61), e per l'effetto la parte opposta dovrà versare all'opponente la differenza pari alla minore somma di euro
424,44 oltre interessi al saggio legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data odierna al saldo effettivo. 3) Inoltre deve essere dichiarata estinta la domanda dell'opponente di condanna in via solidale della proprietà con il atteso CP_2 che parte opponente non ha notificato il ricorso in opposizione al stesso. CP_2
4) Le ulteriori domande riconvenzionali di danni non patrimoniali non possono essere accolte non essendo state provate le limitazioni alla vita sociale e nemmeno articolati i capitoli di prova in ordine a tali asseriti danni.
5) Infine non può accogliersi la domanda di risarcimento danni di euro 6.300,00 per danni alla mobilia, atteso che nulla è stato provato in giudizio in tal senso, infatti dalla documentazione prodotta in atti non risultano né danni alla mobilia, né sono state prodotte fatture per spese per acquisti di nuovi mobili per la somma richiesta (tantomeno della cucina e del condizionatore citate da uno dei testimoni). B) Deve infine essere accolta la domanda riconvenzionale della della condanna dell'opponente al pagamento in suo CP_1 favore degli oneri condominiali di cui ha fornito sia la prova del
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pagamento con bonifico del 24.08.20 che la richiesta del dovuto da parte del condominio per il periodo di competenza della conduttrice (allegati in atti doc nn.3 e 4); pertanto la Parte_1 deve essere condannata al pagamento di euro 1250,97, oltre interessi di legge dalla domanda al soddisfo per oneri, e di euro
424,44 quale differenza dovuta per canoni, oltre interessi come sopra indicati, in favore di ed oltre spese ed Controparte_1 onorari liquidati in dispositivo. C) In virtù della domanda di manleva spiegata, atteso che la responsabilità delle infiltrazioni è addebitabile indiscutibilmente al
, lo stesso dovrà manlevare la dalle CP_2 Controparte_1 condanne a lei ascritte.
Il governo delle spese segue la soccombenza effettiva di parte opponente, nonostante la soccombenza reciproca sulle domande principali.
La presente pronuncia assorbe e travolge in se ogni altra questione sollevata dalle parti.
PQM
Il Tribunale di Roma, sez.VI^ civile, in persona del giudice, dott.ssa
Manuela EN, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.17535/19 proposta da Parte_1 nel contraddittorio di e Controparte_1 Controparte_2 così decide:
1) accoglie l'opposizione in parte per le ragioni di cui in motivazione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 17535/19;
2) accoglie la domanda della parte opposta e per l'effetto dichiara l'opponente dovuta al pagamento della somma di euro 3750,00 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi dalla domanda dell'11.07.19 alla data odierna, pari a complessivi euro 4154,05; 3) accoglie la domanda di riduzione del canone, individuata nel 30% nel godimento dell'immobile per i mesi dal febbraio 2017 al maggio
2018 e, per l'effetto, dichiara la parte locatrice Controparte_1 tenuta a restituire alla parte conduttrice il 30% del canone riscosso per complessive euro 3375,00, oltre interessi dalla domanda del
10.11.19 alla data odierna. pari a complessivi 3729,61 euro;
4) previo accertamento della compensazione tra gli importi di cui ai punti 2 e 3 del dispositivo condanna la parte opponente al versamento in favore della parte opposta della differenza che residua pari ad euro 424,44 oltre interessi al saggio legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data odierna al saldo effettivo;
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5) rigetta per le ragioni di cui in motivazione nel resto la domanda risarcitoria di parte opponente nei confronti di parte opposta;
6) dichiara estinta la domanda dell'opponente nei confronti del condominio per omessa notifica (ex art. 307 cpc comma 3);
7) accoglie la domanda riconvenzionale di e per Controparte_1
l'effetto condanna al pagamento in favore della Parte_1 locatrice della somma di euro 1250,97 per oneri condominiali insoluti oltre interessi di legge dalla data della costituzione con comparsa di costituzione al soddisfo;
8) accoglie la domanda trasversale della parte opposta e per l'effetto condanna il tenuto a manlevare Controparte_3 la prima per il credito accertato al punto 3 del presente dispositivo pari 3375,00 euro, oltre interessi dalla domanda del 10.11.19 alla data odierna in euro 3729,61;
9) condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta dell'importo di euro 1700,00 per onorari, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%;
10) condanna il a corrispondere all'opposto le spese di lite CP_2 liquidate in euro 1200,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 15/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Manuela EN
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