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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 09/04/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 7 aprile 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 9 aprile 2025
Si comunichi.
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1476 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Santa Marina Parte_1
(SA), via Nazionale, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Nicola SUADONI e Ciro Ingmar CUSATI ed è elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pierfrancesco VALLONE sito in
Sapri (SA), via Umberto I n. 21
OPPONENTE
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in Montesilvano (PE), via Verrotti c/o Espansione 2 s.n.c., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano DELL'OSA, presso il cui studio sito in Pescara, c.so Vittorio Emanuele II n.161, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto (art. 615, 1 comma c.p.c.)
Conclusioni: come da atti e verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III,
19 ottobre 2006, n° 22409).
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lagonegro
[...] CP_1
proponendo opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 07/11/2019
[...]
per la somma di € 23.864,93 in forza di decreto ingiuntivo divenuto esecutivo n
897/2019 emesso dal Tribunale di Pescara.
A fondamento dell'opposizione la predetta opponente ha innanzitutto dedotto la carenza di legittimazione attiva e/o processuale della società esecutante in quanto dalla visura camerale, allegata in atti, la società risultava inattiva e che Controparte_1
dietro tale società operasse , società dichiarata fallita con Controparte_2
sentenza del tribunale di Pescara.
Essa ha poi dedotto la nullità del titolo esecutivo e del conseguente atto di precetto in quanto si fondavano su documenti falsi e illegittimi. In relazione a detta circostanza, essa proponeva querela di falso avverso l'assegno bancario n 0032322176-00 emesso dalla Banca popolare di Bari in data 03/05/19 di € 22.519,00 sostenendo che la sottoscrizione sul già menzionato assegno era falsa e disconosceva altresì la sottoscrizione apposta in calce alla lettera inviata in data 24 aprile 2019 dalla società
e firmata presuntivamente per accettazione dalla sig.ra Controparte_1 Pt_1
titolare della
[...] Parte_1
Inoltre, la predetta opponente sosteneva l'estinzione del rapporto contrattuale su cui si fondava il decreto ingiuntivo e la conseguente esecuzione per intervenuta novazione.
Ancora, la ditta di sosteneva di aver Parte_1 Parte_1
saldato ampiamente le somme relative ai voli 18 e 28 aprile 2019, oggetto del giudizio monitorio ed in virtù dell'art.
9.2. del contratto n 100/ s 18, entro i trenta giorni previsti, aveva comunicato la volontà di recedere dal contratto, con conseguente esclusione di qualsiasi voglia addebito di penali e oneri, atteso che le partenze successive erano previste per il 20 giugno 2019.
Inoltre, l'opponente sosteneva la nullità del precetto opposto in quanto le parti avevano novato con scrittura privata di transazione il rapporto obbligatorio su cui si fondava il decreto ingiuntivo e il successivo atto di precetto.
Infine, essa eccepiva la nullità del precetto perché non teneva in considerazione che aveva versato a titolo di acconto la somma di € 7.500,00 sull'importo di € 24.751,35 né tale somma di 7.500 poteva imputarsi a titolo di penale, come previsto alla lettera
E) della scrittura di transazione.
Per tutti questi motivi, l'opponente ha chiesto all'adito Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di accogliere la spiegata opposizione. Il tutto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Con ordinanza del 14.11.2019, il Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo limitatamente alla somma di € 7.500,00. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 05.02.2020, si è costituita in giudizio la convenuta in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
contestando le avverse pretese poiché infondate in fatto ed in diritto.
Innanzitutto, la predetta società ha eccepito l'inammissibilità della domanda in quanto la società debitrice rimasta silente alla notifica del decreto ingiuntivo, ha irritualmente sollevato eccezioni attinenti al merito del credito dell'opposta che ben avrebbe potuto sollevare con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Relativamente alla carenza di legittimazione attiva e/o processuale, la società opposta riteneva che lo status di società inattiva non comportasse l'incapacità giuridica della società, ma eventualmente l'applicazione delle sanzioni amministrative in capo al legale rappresentante e che fossero infondati i collegamenti tra la società
[...]
e la società CP_1 Controparte_3
Relativamente alla falsità della documentazione su cui si fondava il decreto ingiuntivo, la società opponente rilevava innanzitutto che la ditta Controparte_1 [...]
Pa di avrebbe dovuto sollevare il Parte_1 Parte_1
disconoscimento dell'assegno e la conseguente querela di falso, in seno al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto attinenti a fatti antecedenti alla formazione del decreto ingiuntivo.
Inoltre, si precisava che il decreto ingiuntivo non era fondato sul richiamato assegno, bancario bensì sulle ragioni di credito nascenti dal rapporto contrattuale intercorso.
Eccepiva che anche il disconoscimento della sottoscrizione per accettazione dell'e- mail del 24.04.2019 era tardivo, non potendo essere sollevata nel giudizio di opposizione a precetto. Inoltre, si evidenziava che la proposta contenuta nella suddetta e-mail, recante timbro e firma per accettazione era stata inviata dall'indirizzo e-mail della debitrice alla società opponente con e-mail del 24.04.19 e all'accordo parte opponente aveva dato parziale esecuzione consegnando il predetto assegno.
Relativamente alla presunta estinzione del contratto n 100/S18 del 14.02.2019 per novazione con il contratto n 10/s19 del 07.03.2019, la società opposta CP_1
evidenziava che i due contratti avevano finalità differenti in quanto il contratto n
[...] 10/S19 aveva ad oggetto la messa a disposizione di posti su aeromobili, mentre il contratto n 100 / S18 era un contratto charter avente ad oggetto la disponibilità di un intero aeromobile. Il fatto che non vi fosse stata novazione si desumeva anche dalla pec del 29.04.2019 con la quale il legale dell'opponente Parte_1
di riferiva che la somma richiesta era bonificata, che
[...] Parte_1
l'opponente nulla doveva in relazione al contratto 100/S18 e che avrebbe esercitato il diritto di recesso.
Sull'eccezione di estinzione del debito, la società opposta Controparte_1
rilevava che l'intento della controparte era quello di voler confondere l'imputazione dei pagamenti eseguiti in parziale esecuzione dei due contratti e che i bonifici prodotti dalla controparte erano antecedenti all'emissione e alla notifica del decreto ingiuntivo.
Infine, sull'eccezione di novazione del rapporto contrattuale con la scrittura privata successiva al decreto ingiuntivo, la società opposta sottolineava Controparte_1
che con la scrittura privata, le parti espressamente si erano limitate a dilazionare l'intero credito portato dal primo precetto notificato in data 17/07/2019 in uno al decreto ingiuntivo n.897/2019 del Tribunale di Pescara.
Sulla base di tali premesse, la società hiedeva all'adito Tribunale Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
-“ in via cautelare, revocare il decreto reso inaudita altera parte in data 14.11.2019 di sospensione della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 897/2019 per la somma di € 7.500,00;
-nel merito, rigettare l'opposizione perché inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
-condannare l'opponente alla refusione delle spese di lite nonché al risarcimento del danno in favore della per la lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 Controparte_1
c.p.c., con ammontare da determinarsi a cura del Tribunale adito, secondo equità “.
All'udienza del 25 febbraio 2020, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma
6 c.p.c.. Il 12.1.2021 il Giudice rinviava la causa per la discussione orale concedendo termine per note conclusive.
Mutata la persona fisica del giudicante, dopo alcuni rinvii, visto il carico del ruolo, la stessa veniva fissata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 7 aprile
2025.
In diritto si osserva che l'opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. si sostanzia in una domanda di accertamento negativo del diritto a procedere a esecuzione forzata, mediante la quale l'opponente contesta il diritto della parte istante ad agire in via esecutiva.
Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, qualora con l'atto di precetto sia azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale, in sede di opposizione all'esecuzione il giudice non può essere effettuato alcun controllo intrinseco sul titolo stesso, un controllo diretto cioè ad invalidare l'efficacia in base ad eccezioni o difese da dedursi nel giudizio preordinato alla formazione di quel titolo, potendo controllare unicamente la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza a fatti estintivi o modificativi della pretesa del creditore alla sua formazione ( in tal senso Cass. 17 febbraio 2011, n 3850; Cass. 13 novembre 2009, n
24027; Cass. 30 novembre 2005, n. 26089; Cass. 28 agosto 1999, n 9061; Cass. 25 marzo 1999, n.2822).
In questa prospettiva, la Corte di Cassazione ha evidenziato come in caso di decreto ingiuntivo non opposto- valga la regola per cui debbono essere fatte valere mediante opposizione al decreto le ragioni di nullità del decreto stesso, mentre non debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che avrebbe potuto e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma si possano far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti (Cass. 25 maggio 2007 n
12551; Cass. 19 dicembre 2006 n 21759; Cass. 25 settembre 2000 n 12664).
Del pari, la Corte ha escluso che – in caso di precetto basato su decreto provvisoriamente esecutivo – la parte debitrice non possa proporre l'opposizione all'esecuzione per le medesime ragioni fondanti l'opposizione a decreto ingiuntivo, salvo in cui il caso in cui la contestazione si risolva nella deduzione dell'inesistenza giuridica del titolo giudiziale (Cass. 25 febbraio 1994 n. 3995)
Tale principio si ricava, tradizionalmente, dal principio del ne bis in idem, di cui è espressione – quanto al titolo esecutivo giudiziale definitivo- la regola della preclusione del giudicato (sul punto, Cass. 30 novembre 2005, n. 26089; nonché la citata Cass. 28 agosto 1999, n. 9061) nonché – quanto al titolo esecutivo giudiziale provvisorio (come la sentenza dichiarata provvisoriamente esecutiva e oggetto di impugnazione) -la regola della litispendenza (parimenti riconducibile al medesimo principio).
Orbene, per costante insegnamento della Corte di Cassazione, non è possibile dedurre in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titoli di formazione giudiziale fatti estintivi, impeditivi o modificativi, del diritto azionato anteriori alla formazione del titolo stesso e segnatamente fatti anteriori alla formazione del titolo stesso e segnatamente fatti anteriori al maturarsi delle preclusioni processuali per la loro allegazione nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione del titolo stesso
(in tal senso sent. Cass. n. 3716/2020; ord. Cass. n. 3277/2015, sent. Cass. 3667/2013; sent. Cass. n. 12911/2012; sent. Cass. n. 9347/2009; sent. Cass. n. 22402/2008; sent.
Cass. n. 8928/2006; sent. Cass. n. 26089/2005; sent. Cass. n. 7637/2004; sent. Cass. n.
12664/2000).
Tali coordinate ermeneutiche devono intendersi applicabili al caso di specie atteso che le contestazioni sollevate dall'opponente riguardanti la falsità della sottoscrizione dell'assegno bancario e della nota del 24/04/2019, la dedotta estinzione del rapporto contrattuale su cui si fondava il decreto ingiuntivo e il dedotto pagamento dell'importo del decreto ingiuntivo quali fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale (i bonifici prodotti sono antecedenti all'emissione e alla notifica del decreto ingiuntivo), attengono al merito di una pretesa consacrata in un titolo giudiziale.
Ne deriva che tali eccezioni e richieste (anche in riferimento alla proposta querela di falso) andavano presentate con opposizione al decreto ingiuntivo e sono tutte inammissibili in questa sede. Quanto al difetto di legittimazione attiva, la permanenza dell'iscrizione nel registro delle imprese della società di cui sia attestata la sola inattività non comporta né il difetto di legittimazione attiva o passiva rispetto alla titolarità delle sue situazioni né la carenza della sua legittimazione a stare in giudizio (Cassazione, ordinanza 16 marzo 2023, n.
7642, sez. II civile).
Quanto ai collegamenti tra la società e la società Controparte_1 [...]
tale contestazione è rimasta del tutto sfornita di prova. CP_3
Ultima contestazione sollevata dall'opponente è l'intervenuta novazione del rapporto contrattuale su cui si fondava il decreto ingiuntivo con la scrittura privata di transazione del 24/07/2019.
Quanto alla novazione oggettiva, essa ricorre quando “le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso “.
Il Codice civile individua quali requisiti della novazione: il mutamento dell'oggetto o del titolo dell'obbligazione c.d. aliquid novi e la volontà di estinguere il precedente rapporto c.d. animus novandi.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “ la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove
e autonome situazioni giuridiche;
di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'animus novandi consistenti nella inequivoca comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludere che la semplice regolare pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione” (Cass. n 27028/2022; Cass. n 6550/2017).
Nel caso di specie, nella scrittura privata di transazione del 24.07.2019 le parti sembrano pattuire una novazione del rapporto con pagamento dilazionato della somma pattuita e rinuncia ad azionare il decreto ingiuntivo. L'accordo, però, prevede espressamente che in caso di mancato pagamento anche di una sola rata o di ritardo la parte potrà azionare il decreto ingiuntivo e trattenere l'eventuale somma corrisposta a titolo di penale.
La novazione può, come qualsiasi contratto, essere sottoposta a condizione, ma se l'evento dedotto in condizione è l'adempimento della nuova obbligazione, non si sarà in presenza di novazione, bensì di datio in solutum ai sensi dell'art. 1197 c.c.
Stante il mancato pagamento di tutte le rate per come pattuito è chiaro che alcuna estinzione dell'obbligazione sia intervenuta e che tale somma sia stata trattenuta quale penale come espressamente pattuito tra le parti.
Ed, infatti, la dedotta forza maggiore del mancato pagamento non veniva in alcun modo provata dalla parte.
Quanto alla richiesta di riduzione della stessa per eccessiva onerosità va menzionata la giurisprudenza sul punto.
Il criterio cui il giudice deve fare riferimento per esercitare il potere di riduzione della penale è rappresentato dall'interesse che la parte, secondo le circostanze, ha all'adempimento della prestazione cui ha diritto. Inoltre, si deve tener conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della effettiva incidenza dell'inadempimento sulla realizzazione dell'interesse della parte, riferita non al solo momento della conclusione del contratto, ma anche a quello in cui la prestazione attesa è stata, sia pure in ritardo, eseguita, o è rimasta definitivamente ineseguita (Corte di cassazione, sezione VI 1 civile, ordinanza 25 febbraio 2020 n. 4942).
Il potere del giudice di ridurre l'importo della penale prevista in un contratto, ex art. 1384 cod civ., può essere esercitato solo se la parte obbligata al pagamento abbia correttamente allegato e provato i fatti dai quali risulti l'eccessività della penale stessa
(Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 4 ottobre 2013 n. 22747).
Il potere di diminuire equamente la penale, attribuito dall'art. 1384 c.c. al giudice, può essere esercitato anche d'ufficio, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché
l'obbligazione principale è stata in parte eseguita, giacché in quest'ultimo caso, la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte dell'obbligazione, si traduce comunque in una eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta (Corte di cassazione, Sezioni
Unite civili, sentenza 13 settembre 2005 n. 18128).
Nel caso di specie se pur si potrebbe effettuare una valutazione di eccessività rispetto all'ipotesi in cui fossero stati versati tutti gli acconti, in realtà la parte ha trattenuto solo uno degli acconti tenuto conto del totale inadempimento delle ulteriori rate.
L'opposta ha, inoltre, indicato la non solvibilità della debitrice, dimostrata dall'esito pressoché infruttuoso dei pignoramenti eseguiti dall'opposta in forza del titolo esecutivo e del precetto opposto per l'importo non oggetto di sospensione dell'efficacia esecutiva e tale circostanza non è stata in alcun modo contestata
Per tutte queste ragioni, l'opposizione va interamente rigettata.
Non merita accoglimento, invece, la richiesta di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. formulata da parte opposta, non sussistendone i presupposti e difettando, in particolare, la prova del danno, dimostrazione richiesta quando la relativa istanza è formulata dalla parte.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha precisato che “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, c.p.c., richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante sia dell'”an” che del “quantum debeatur”, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass. civ., sez. lav., n 9080/2013).
Per altro verso, non si ritiene di dover applicare neanche il terzo comma dell'art 96
c.p.c. in base al quale “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo
91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Sulla differenza di presupposti di cui al primo comma dell'art 96 c.p.c. le Sezioni Unite della Corte di Cassazione precisano che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art
96 ,III comma c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza anche manifesta delle tesi prospettate; peraltro sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte
e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”( Cass.
S.U. n 9912 /2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M n. 147 2022 con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione;
• Condanna in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della liquidate in euro 3397,00 per compensi Controparte_1
professionali oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
Lagonegro, 9 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 7 aprile 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 9 aprile 2025
Si comunichi.
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1476 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Santa Marina Parte_1
(SA), via Nazionale, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Nicola SUADONI e Ciro Ingmar CUSATI ed è elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pierfrancesco VALLONE sito in
Sapri (SA), via Umberto I n. 21
OPPONENTE
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in Montesilvano (PE), via Verrotti c/o Espansione 2 s.n.c., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano DELL'OSA, presso il cui studio sito in Pescara, c.so Vittorio Emanuele II n.161, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto (art. 615, 1 comma c.p.c.)
Conclusioni: come da atti e verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III,
19 ottobre 2006, n° 22409).
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lagonegro
[...] CP_1
proponendo opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 07/11/2019
[...]
per la somma di € 23.864,93 in forza di decreto ingiuntivo divenuto esecutivo n
897/2019 emesso dal Tribunale di Pescara.
A fondamento dell'opposizione la predetta opponente ha innanzitutto dedotto la carenza di legittimazione attiva e/o processuale della società esecutante in quanto dalla visura camerale, allegata in atti, la società risultava inattiva e che Controparte_1
dietro tale società operasse , società dichiarata fallita con Controparte_2
sentenza del tribunale di Pescara.
Essa ha poi dedotto la nullità del titolo esecutivo e del conseguente atto di precetto in quanto si fondavano su documenti falsi e illegittimi. In relazione a detta circostanza, essa proponeva querela di falso avverso l'assegno bancario n 0032322176-00 emesso dalla Banca popolare di Bari in data 03/05/19 di € 22.519,00 sostenendo che la sottoscrizione sul già menzionato assegno era falsa e disconosceva altresì la sottoscrizione apposta in calce alla lettera inviata in data 24 aprile 2019 dalla società
e firmata presuntivamente per accettazione dalla sig.ra Controparte_1 Pt_1
titolare della
[...] Parte_1
Inoltre, la predetta opponente sosteneva l'estinzione del rapporto contrattuale su cui si fondava il decreto ingiuntivo e la conseguente esecuzione per intervenuta novazione.
Ancora, la ditta di sosteneva di aver Parte_1 Parte_1
saldato ampiamente le somme relative ai voli 18 e 28 aprile 2019, oggetto del giudizio monitorio ed in virtù dell'art.
9.2. del contratto n 100/ s 18, entro i trenta giorni previsti, aveva comunicato la volontà di recedere dal contratto, con conseguente esclusione di qualsiasi voglia addebito di penali e oneri, atteso che le partenze successive erano previste per il 20 giugno 2019.
Inoltre, l'opponente sosteneva la nullità del precetto opposto in quanto le parti avevano novato con scrittura privata di transazione il rapporto obbligatorio su cui si fondava il decreto ingiuntivo e il successivo atto di precetto.
Infine, essa eccepiva la nullità del precetto perché non teneva in considerazione che aveva versato a titolo di acconto la somma di € 7.500,00 sull'importo di € 24.751,35 né tale somma di 7.500 poteva imputarsi a titolo di penale, come previsto alla lettera
E) della scrittura di transazione.
Per tutti questi motivi, l'opponente ha chiesto all'adito Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di accogliere la spiegata opposizione. Il tutto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Con ordinanza del 14.11.2019, il Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo limitatamente alla somma di € 7.500,00. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 05.02.2020, si è costituita in giudizio la convenuta in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
contestando le avverse pretese poiché infondate in fatto ed in diritto.
Innanzitutto, la predetta società ha eccepito l'inammissibilità della domanda in quanto la società debitrice rimasta silente alla notifica del decreto ingiuntivo, ha irritualmente sollevato eccezioni attinenti al merito del credito dell'opposta che ben avrebbe potuto sollevare con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Relativamente alla carenza di legittimazione attiva e/o processuale, la società opposta riteneva che lo status di società inattiva non comportasse l'incapacità giuridica della società, ma eventualmente l'applicazione delle sanzioni amministrative in capo al legale rappresentante e che fossero infondati i collegamenti tra la società
[...]
e la società CP_1 Controparte_3
Relativamente alla falsità della documentazione su cui si fondava il decreto ingiuntivo, la società opponente rilevava innanzitutto che la ditta Controparte_1 [...]
Pa di avrebbe dovuto sollevare il Parte_1 Parte_1
disconoscimento dell'assegno e la conseguente querela di falso, in seno al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto attinenti a fatti antecedenti alla formazione del decreto ingiuntivo.
Inoltre, si precisava che il decreto ingiuntivo non era fondato sul richiamato assegno, bancario bensì sulle ragioni di credito nascenti dal rapporto contrattuale intercorso.
Eccepiva che anche il disconoscimento della sottoscrizione per accettazione dell'e- mail del 24.04.2019 era tardivo, non potendo essere sollevata nel giudizio di opposizione a precetto. Inoltre, si evidenziava che la proposta contenuta nella suddetta e-mail, recante timbro e firma per accettazione era stata inviata dall'indirizzo e-mail della debitrice alla società opponente con e-mail del 24.04.19 e all'accordo parte opponente aveva dato parziale esecuzione consegnando il predetto assegno.
Relativamente alla presunta estinzione del contratto n 100/S18 del 14.02.2019 per novazione con il contratto n 10/s19 del 07.03.2019, la società opposta CP_1
evidenziava che i due contratti avevano finalità differenti in quanto il contratto n
[...] 10/S19 aveva ad oggetto la messa a disposizione di posti su aeromobili, mentre il contratto n 100 / S18 era un contratto charter avente ad oggetto la disponibilità di un intero aeromobile. Il fatto che non vi fosse stata novazione si desumeva anche dalla pec del 29.04.2019 con la quale il legale dell'opponente Parte_1
di riferiva che la somma richiesta era bonificata, che
[...] Parte_1
l'opponente nulla doveva in relazione al contratto 100/S18 e che avrebbe esercitato il diritto di recesso.
Sull'eccezione di estinzione del debito, la società opposta Controparte_1
rilevava che l'intento della controparte era quello di voler confondere l'imputazione dei pagamenti eseguiti in parziale esecuzione dei due contratti e che i bonifici prodotti dalla controparte erano antecedenti all'emissione e alla notifica del decreto ingiuntivo.
Infine, sull'eccezione di novazione del rapporto contrattuale con la scrittura privata successiva al decreto ingiuntivo, la società opposta sottolineava Controparte_1
che con la scrittura privata, le parti espressamente si erano limitate a dilazionare l'intero credito portato dal primo precetto notificato in data 17/07/2019 in uno al decreto ingiuntivo n.897/2019 del Tribunale di Pescara.
Sulla base di tali premesse, la società hiedeva all'adito Tribunale Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
-“ in via cautelare, revocare il decreto reso inaudita altera parte in data 14.11.2019 di sospensione della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 897/2019 per la somma di € 7.500,00;
-nel merito, rigettare l'opposizione perché inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
-condannare l'opponente alla refusione delle spese di lite nonché al risarcimento del danno in favore della per la lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 Controparte_1
c.p.c., con ammontare da determinarsi a cura del Tribunale adito, secondo equità “.
All'udienza del 25 febbraio 2020, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma
6 c.p.c.. Il 12.1.2021 il Giudice rinviava la causa per la discussione orale concedendo termine per note conclusive.
Mutata la persona fisica del giudicante, dopo alcuni rinvii, visto il carico del ruolo, la stessa veniva fissata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 7 aprile
2025.
In diritto si osserva che l'opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. si sostanzia in una domanda di accertamento negativo del diritto a procedere a esecuzione forzata, mediante la quale l'opponente contesta il diritto della parte istante ad agire in via esecutiva.
Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, qualora con l'atto di precetto sia azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale, in sede di opposizione all'esecuzione il giudice non può essere effettuato alcun controllo intrinseco sul titolo stesso, un controllo diretto cioè ad invalidare l'efficacia in base ad eccezioni o difese da dedursi nel giudizio preordinato alla formazione di quel titolo, potendo controllare unicamente la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza a fatti estintivi o modificativi della pretesa del creditore alla sua formazione ( in tal senso Cass. 17 febbraio 2011, n 3850; Cass. 13 novembre 2009, n
24027; Cass. 30 novembre 2005, n. 26089; Cass. 28 agosto 1999, n 9061; Cass. 25 marzo 1999, n.2822).
In questa prospettiva, la Corte di Cassazione ha evidenziato come in caso di decreto ingiuntivo non opposto- valga la regola per cui debbono essere fatte valere mediante opposizione al decreto le ragioni di nullità del decreto stesso, mentre non debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che avrebbe potuto e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma si possano far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti (Cass. 25 maggio 2007 n
12551; Cass. 19 dicembre 2006 n 21759; Cass. 25 settembre 2000 n 12664).
Del pari, la Corte ha escluso che – in caso di precetto basato su decreto provvisoriamente esecutivo – la parte debitrice non possa proporre l'opposizione all'esecuzione per le medesime ragioni fondanti l'opposizione a decreto ingiuntivo, salvo in cui il caso in cui la contestazione si risolva nella deduzione dell'inesistenza giuridica del titolo giudiziale (Cass. 25 febbraio 1994 n. 3995)
Tale principio si ricava, tradizionalmente, dal principio del ne bis in idem, di cui è espressione – quanto al titolo esecutivo giudiziale definitivo- la regola della preclusione del giudicato (sul punto, Cass. 30 novembre 2005, n. 26089; nonché la citata Cass. 28 agosto 1999, n. 9061) nonché – quanto al titolo esecutivo giudiziale provvisorio (come la sentenza dichiarata provvisoriamente esecutiva e oggetto di impugnazione) -la regola della litispendenza (parimenti riconducibile al medesimo principio).
Orbene, per costante insegnamento della Corte di Cassazione, non è possibile dedurre in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titoli di formazione giudiziale fatti estintivi, impeditivi o modificativi, del diritto azionato anteriori alla formazione del titolo stesso e segnatamente fatti anteriori alla formazione del titolo stesso e segnatamente fatti anteriori al maturarsi delle preclusioni processuali per la loro allegazione nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione del titolo stesso
(in tal senso sent. Cass. n. 3716/2020; ord. Cass. n. 3277/2015, sent. Cass. 3667/2013; sent. Cass. n. 12911/2012; sent. Cass. n. 9347/2009; sent. Cass. n. 22402/2008; sent.
Cass. n. 8928/2006; sent. Cass. n. 26089/2005; sent. Cass. n. 7637/2004; sent. Cass. n.
12664/2000).
Tali coordinate ermeneutiche devono intendersi applicabili al caso di specie atteso che le contestazioni sollevate dall'opponente riguardanti la falsità della sottoscrizione dell'assegno bancario e della nota del 24/04/2019, la dedotta estinzione del rapporto contrattuale su cui si fondava il decreto ingiuntivo e il dedotto pagamento dell'importo del decreto ingiuntivo quali fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale (i bonifici prodotti sono antecedenti all'emissione e alla notifica del decreto ingiuntivo), attengono al merito di una pretesa consacrata in un titolo giudiziale.
Ne deriva che tali eccezioni e richieste (anche in riferimento alla proposta querela di falso) andavano presentate con opposizione al decreto ingiuntivo e sono tutte inammissibili in questa sede. Quanto al difetto di legittimazione attiva, la permanenza dell'iscrizione nel registro delle imprese della società di cui sia attestata la sola inattività non comporta né il difetto di legittimazione attiva o passiva rispetto alla titolarità delle sue situazioni né la carenza della sua legittimazione a stare in giudizio (Cassazione, ordinanza 16 marzo 2023, n.
7642, sez. II civile).
Quanto ai collegamenti tra la società e la società Controparte_1 [...]
tale contestazione è rimasta del tutto sfornita di prova. CP_3
Ultima contestazione sollevata dall'opponente è l'intervenuta novazione del rapporto contrattuale su cui si fondava il decreto ingiuntivo con la scrittura privata di transazione del 24/07/2019.
Quanto alla novazione oggettiva, essa ricorre quando “le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso “.
Il Codice civile individua quali requisiti della novazione: il mutamento dell'oggetto o del titolo dell'obbligazione c.d. aliquid novi e la volontà di estinguere il precedente rapporto c.d. animus novandi.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “ la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove
e autonome situazioni giuridiche;
di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'animus novandi consistenti nella inequivoca comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludere che la semplice regolare pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione” (Cass. n 27028/2022; Cass. n 6550/2017).
Nel caso di specie, nella scrittura privata di transazione del 24.07.2019 le parti sembrano pattuire una novazione del rapporto con pagamento dilazionato della somma pattuita e rinuncia ad azionare il decreto ingiuntivo. L'accordo, però, prevede espressamente che in caso di mancato pagamento anche di una sola rata o di ritardo la parte potrà azionare il decreto ingiuntivo e trattenere l'eventuale somma corrisposta a titolo di penale.
La novazione può, come qualsiasi contratto, essere sottoposta a condizione, ma se l'evento dedotto in condizione è l'adempimento della nuova obbligazione, non si sarà in presenza di novazione, bensì di datio in solutum ai sensi dell'art. 1197 c.c.
Stante il mancato pagamento di tutte le rate per come pattuito è chiaro che alcuna estinzione dell'obbligazione sia intervenuta e che tale somma sia stata trattenuta quale penale come espressamente pattuito tra le parti.
Ed, infatti, la dedotta forza maggiore del mancato pagamento non veniva in alcun modo provata dalla parte.
Quanto alla richiesta di riduzione della stessa per eccessiva onerosità va menzionata la giurisprudenza sul punto.
Il criterio cui il giudice deve fare riferimento per esercitare il potere di riduzione della penale è rappresentato dall'interesse che la parte, secondo le circostanze, ha all'adempimento della prestazione cui ha diritto. Inoltre, si deve tener conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della effettiva incidenza dell'inadempimento sulla realizzazione dell'interesse della parte, riferita non al solo momento della conclusione del contratto, ma anche a quello in cui la prestazione attesa è stata, sia pure in ritardo, eseguita, o è rimasta definitivamente ineseguita (Corte di cassazione, sezione VI 1 civile, ordinanza 25 febbraio 2020 n. 4942).
Il potere del giudice di ridurre l'importo della penale prevista in un contratto, ex art. 1384 cod civ., può essere esercitato solo se la parte obbligata al pagamento abbia correttamente allegato e provato i fatti dai quali risulti l'eccessività della penale stessa
(Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 4 ottobre 2013 n. 22747).
Il potere di diminuire equamente la penale, attribuito dall'art. 1384 c.c. al giudice, può essere esercitato anche d'ufficio, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché
l'obbligazione principale è stata in parte eseguita, giacché in quest'ultimo caso, la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte dell'obbligazione, si traduce comunque in una eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta (Corte di cassazione, Sezioni
Unite civili, sentenza 13 settembre 2005 n. 18128).
Nel caso di specie se pur si potrebbe effettuare una valutazione di eccessività rispetto all'ipotesi in cui fossero stati versati tutti gli acconti, in realtà la parte ha trattenuto solo uno degli acconti tenuto conto del totale inadempimento delle ulteriori rate.
L'opposta ha, inoltre, indicato la non solvibilità della debitrice, dimostrata dall'esito pressoché infruttuoso dei pignoramenti eseguiti dall'opposta in forza del titolo esecutivo e del precetto opposto per l'importo non oggetto di sospensione dell'efficacia esecutiva e tale circostanza non è stata in alcun modo contestata
Per tutte queste ragioni, l'opposizione va interamente rigettata.
Non merita accoglimento, invece, la richiesta di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. formulata da parte opposta, non sussistendone i presupposti e difettando, in particolare, la prova del danno, dimostrazione richiesta quando la relativa istanza è formulata dalla parte.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha precisato che “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, c.p.c., richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante sia dell'”an” che del “quantum debeatur”, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (Cass. civ., sez. lav., n 9080/2013).
Per altro verso, non si ritiene di dover applicare neanche il terzo comma dell'art 96
c.p.c. in base al quale “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo
91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Sulla differenza di presupposti di cui al primo comma dell'art 96 c.p.c. le Sezioni Unite della Corte di Cassazione precisano che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art
96 ,III comma c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza anche manifesta delle tesi prospettate; peraltro sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte
e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”( Cass.
S.U. n 9912 /2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M n. 147 2022 con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione;
• Condanna in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della liquidate in euro 3397,00 per compensi Controparte_1
professionali oltre 15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
Lagonegro, 9 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco