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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/02/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Angela Giunta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3328 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi,
e vertente: tra
(C.F. ), quale titolare dell'Impresa Individuale Parte_1 C.F._1
“Villaggio Turistico Alberghiero Stalla Marina di CI AV” con sede in Melito Porto
Salvo, in via Lungomare dei Mille,132 rappresentata e difesa, dall'avv. Massimiliano Pantano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Messina, Corso Cavour, 95, come da procura in atti;
- Parte opponente -
contro
(C.F. e P.I.: in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Galletta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bagnara Calabra, Via Giovanni XXIII, 3;
- Parte opposta -
Motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, , Parte_2 quale titolare dell'impresa individuale “Villaggio Turistico Alberghiero Stella Marina di
CI AV” propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 639/2016, emesso dal
Tribunale di Reggio Calabria in data 07.07.2016 e notificato in data 13.07.2016, mediante il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 64.657,93 oltre interessi convenzionali e spese della procedura come ivi liquidate. Parte opponente, in punto di fatto, premette che, con ricorso per decreto ingiuntivo del
20.06.2016 deduceva di essere creditrice della sig.ra Controparte_1 Parte_1 della somma di € 64.657,93 oltre interessi convenzionali in forza del c/c n. 1056/0022/2287
(ora partita a sofferenza n. 9501/00000185).
L'odierna opponente, quale titolare dell'impresa individuale “Villaggio Turistico Alberghiero
Stella MA di CI AV” eccepisce di aver disconosciuto il credito nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 54/2015 avendo corrisposto quanto dovuto in forza del rapporto bancario. A tal fine, deduce di aver aperto il c/c n. 2287 con il Controparte_1
richiedendo la concessione di una apertura di credito che sarebbe stata da essa interamente saldata. Per tale ragione, in tesi di parte opponente, la somma oggetto del decreto ingiuntivo sarebbe esclusivamente costituita da interessi anatocistici ed usurari non dovuti.
In tesi di parte opponente, l'Istituto di Credito nel corso del rapporto intrattenuto con l'impresa individuale “Villaggio Turistico Alberghiero Stella MA di CI AV” ha applicato tassi di interesse ultralegali palesemente illegittimi, mediante il mero rinvio ai c.d. “usi su piazza” e comunque, poiché pattuiti, in violazione degli artt. 1284 e 1346 del c.c., nulli ex artt. 1418 e
1419 c.c.
Richiamato il tenore dell'art. 1284 c.c., l'opponente evidenzia che in virtù di tale disposizione normativa la pattuizione di interessi ultralegali può avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto, o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti;
l'approvazione ancorché ripetuta di estratti di conto corrente in cui siano stati conteggiati interessi superiori al tasso legale non potrebbe supplire alla mancanza dell'atto scritto.
L'opponente aggiunge che il rinvio agli usi praticati sulla piazza è legittimo soltanto nel caso in cui la relatio consenta di determinare in concreto i tassi applicati.
eccepisce, inoltre, che nell'ambito rapporto oggetto di causa, l'Istituto di Credito Parte_1
ha anche applicato la chiusura delle partite debitorie ad ogni trimestre ed ha, altresì, fissato che gli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito producano a loro volta interessi nella stessa misura.
Parte opponente eccepisce, pertanto, che la chiusura trimestrale con la corresponsione di interessi su interessi, costituisce una palese violazione del divieto di anatocismo secondo la disciplina codicistica, ex art. 1283 c.c., che espressamente statuisce che gli interessi scaduti possono produrre, a loro volta, interessi, soltanto: a) dal giorno della domanda giudiziale;
b) per l'effetto di convenzione posteriore alla scadenza purché si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi. In tal senso, evidenzia che la ha sempre richiesto all'odierna opponente, nel corso del CP_2
rapporto, il pagamento degli interessi di mora non semestralmente, bensì trimestralmente, applicando un vero e proprio anatocismo, vietato nel nostro ordinamento.
Parte opponente eccepisce che l'Istituto di Credito da quando il conto corrente ha presentato saldi passivi, ha illegittimamente capitalizzato, tra l'altro, interessi (ultralegali, commissioni e competenze varie) in violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c.
osserva che a seguito della erronea ed illegittima capitalizzazione applicata dalla Parte_1
banca, dovranno essere rideterminati tutti i rapporti di dare ed avere tra le parti, con esclusione anche della capitalizzazione semestrale o annuale.
Illegittima sarebbe stata, inoltre, anche la pretesa dell'Istituto di Credito di incassare la c.d. commissione di massimo scoperto, nonché ulteriori e variamente denominate spese e commissioni non validamente pattuite e non dovute.
A tal fine, parte opponente richiama l'orientamento della giurisprudenza secondo cui ove detta remunerazione, pure se prevista in astratto da una clausola contrattuale imposta dalla banca al cliente, non sia stata determinata nel suo esatto ammontare e sia stata rimessa al puro arbitrio della banca, mediante il rinvio agli usi su piazza ovvero a non meglio precisati criteri concordati tra le parti, deve essere ritenuta e dichiarata non dovuta in ragione della nullità assoluta ed insanabile della clausola che la prevede, a cagione della sua indeterminatezza/indeterminabilità.
Ciò a maggior ragione laddove, come nel caso di specie, la commissione di massimo scoperto non sia stata neppure espressamente prevista.
Ma a prescindere dall'inesistenza di un patto di determinazione della misura della commissione, quanto contabilizzato, incassato e preteso dalla a titolo di commissione di massimo CP_2
scoperto sarebbe del tutto illegittimo ed indebito, poiché il relativo patto sarebbe affetto da radicale nullità. A tal fine, parte opponente rileva che la commissione di massimo scoperto non può essere considerata né un interesse, né un accessorio dell'interesse, in quanto, se l'interesse compensativo è – come enuncia l'art. 820 c.c., 3° comma – il corrispettivo del godimento del denaro altrui, esso non può che far riferimento giorno per giorno (art. 821, 3° comma cod. civ.) al capitale effettivamente prestato dalla banca al cliente (vedi Trib. Vibo Valentia, 16.1.2006).
L'opponente eccepisce, pertanto, come tali clausole siano da considerare affette da nullità radicali.
Parte opponente osserva, inoltre, che l'Istituto di Credito ha, nel corso dei rapporti intrattenuti con la correntista, conteggiato ed incassato spese e commissioni illegittime, non dovute né pattuite, in particolare oltre alle spese di “tenuta del conto”, eccessive e non provate, ha preteso ed incassato inintelligibili spese c.d. “non documentate” che hanno contribuito a fare lievitare le voci a credito della banca sempre a discapito della cliente, per di più operandone la capitalizzazione con cadenza trimestrale, unitamente agli interessi passivi ed alla commissione di massimo scoperto.
Parimenti illegittime sarebbero le valute che la banca ha applicato ai rapporti oggetto del giudizio.
eccepisce che i c.d. “giorni banca”, non sono stati oggetto di valida pattuizione Parte_1
tra le parti - ai sensi dell'art. 1284, 3° comma, c.c. norma che si estende anche alla pattuizione relativa alla decorrenza della valuta, e comunque non sono mai stati corrispondenti ai giorni in cui la banca acquistava o perdeva la disponibilità giuridica delle somme versate o prelevate dai conti correnti.
L'opponente eccepisce, ulteriormente che deve essere considerata e ritenuta nulla, ex art.1346
c.c., la pattuizione con cui la banca impone al correntista le c.d. “valute d'uso”, poiché l'oggetto di essa resta indeterminato ed indeterminabile.
In mancanza di valida pattuizione delle valute, alla correntista dovrebbe essere riconosciuto, in via giudiziale, di vedere rideterminati i rapporti di dare - avere con la banca, con applicazione a tutta la movimentazione contabile della valuta pari al giorno in cui l'operazione di prelievo o deposito è stata effettuata e cioè al giorno in cui la banca ha acquistato o perduto la giuridica disponibilità delle somme.
L'odierna opponente contesta che gli interessi ultralegali applicati dalla banca, hanno in concreto portato la ad applicare un tasso di interessi superiore a quello soglia di cui alla CP_2
legge n. 108/96, con la conseguenza che, per i trimestri in cui ciò si è verificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 c.c., nessun interesse è dovuto.
Parte opponente chiede, quindi, che i rapporti per cui è causa vengano rideterminati con conseguente diritto della correntista alla ripetizione di quanto indebitamente contabilizzato dall'Istituto di Credito, con interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo.
Tutto quanto sopra premesso, formula le seguenti conclusioni: Parte_1
“1) In via preliminare, in caso di richiedenda provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo non concedere la stessa per i motivi infra dedotti;
2) Ammettere nella forma e nel rito la presente opposizione e conseguentemente in accoglimento della stessa dichiarare nullo, revocare e/o annullare e/o privare di efficacia con qualunque statuizione il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte in premessa;
3) Ritenere e dichiarare che la signora titolare del Villaggio Turistico Parte_1
Alberghiero Stella MA di CI AV non ha alcun debito con la in quanto ha già CP_2
provveduto a rimborsare le somme ricevute per sorte capitale ed interessi dovuti;
4) Ritenere e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1482
c.c., delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente azionato in quanto mai correttamente sottoscritte dalle parti, relative alla capitalizzazione trimestrale di interessi, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, competenze, spese ed oneri applicati nel corso dell'intero rapporto;
5) Condannare, per l'effetto, la alla restituzione alla istante della somme CP_2
illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori;
6) Ritenere e dichiarare la nullità assoluta ed insanabile e comunque l'inefficacia delle clausole, peraltro mai concordate per iscritto, applicate illegittimamente dalla Banca che ha operato l'anatocismo in danno della correntista, nonché applicato un tasso di interessi debitore assolutamente indeterminato e indeterminabile, mediante il rinvio agli usi praticati dalle aziende di credito sulla piazza, ovvero un tasso debitore comunque illegittimo anche perché non corrispondente con quello pubblicizzato, rispettivamente in forza delle norme di cui agli artt. 1283 e 1284, 2° comma, 1346, 1418, 1° comma, cod. civ., ovvero in forza della L. n. 154/92
e del T.U. n. 385/93;
7) Conseguentemente condannare la a rimborsare alla istante le maggiori somme CP_2
corrisposte con interessi e rivalutazione monetaria;
8) Ritenere e dichiarare la nullità assoluta ed insanabile delle clausole peraltro mai concordate per iscritto, applicate illegittimamente dalla apposte ai rapporti dedotti in causa, in CP_2
forza delle quali la banca tratteneva ed incassava la commissione di massimo scoperto e tutte le altre spese e commissioni non dovute ed illegittime ed in particolare la pattuizione sulle valute, il tutto anche ai sensi e per gli effetti degli artt.1284 e 1346 cod. civ.;
9) Conseguentemente condannare a rimborsare alla istante le maggiori somme CP_2
corrisposte con interessi e rivalutazione monetaria;
10) Ritenere e dichiarare che nel corso dei rapporti oggetto del giudizio la anche per CP_2 effetto della applicazione dell'anatocismo trimestrale, di interessi ultralegali illegittimi, di illegittime e non dovute spese, valute e commissioni (in particolare commissioni di massimo scoperto) ha di fatto applicato, contabilizzato e preteso un tasso di interesse effettivo globale che ha oltrepassato il tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996 successivamente alla sua entrata in vigore, con conseguente applicazione dell'art.1815 c.c. e non dovutezza di alcun interesse;
11) Conseguentemente condannare la Banca opposta a rimborsare alla istante le maggiori somme corrisposte con interessi e rivalutazione monetaria;
12) In via istruttoria disporre C.T.U. tecnico-contabile, al fine di accertare: a) le somme effettivamente corrisposte dalla signora quale titolare del Villaggio Turistico Pt_1
Alberghiero Stella MA di alla Banca per sorte capitale e le somme rimborsate Parte_1
dalla apertura del rapporto sino ad oggi e/o alla sua chiusura;
b) i tassi, condizioni, modalità di calcolo, costi di commissioni relativi al conto oggetto del rapporto, effettivamente applicati dalla CP_2
17) Condannare la opposta al pagamento delle spese e dei compensi professionali del CP_2 giudizio secondo legge da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituisce in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 25.02.2017,
deducendo che, con contratto sottoscritto in data 24/03/2001, ha Controparte_1
accordato alla sig.ra quale unica titolare e proprietaria dell'Impresa individuale Parte_1
“Villaggio Turistico Alberghiero Stella Marina di CI AV”, l'apertura di un conto corrente n. 1056/0022/2287, ora partita a sofferenza n. 9501/00000185.
La banca aggiunge che sul predetto conto in data 17/07/2007 veniva concessa un'apertura di credito di euro 50.000,00 e in data 14/02/2008 un'ulteriore apertura di credito di euro 50.000,00
e che in entrambe le aperture di credito, sottoscritte dalle parti, venivano espressamente pattuiti i tassi debitori e creditori da applicarsi al rapporto di conto corrente e la reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi. Alla data del 01/07/2015 il saldo passivo portato dal rapporto di conto corrente ammontava a € 64.657,93.
Parte opposta precisa che in forza del citato rapporto, il Tribunale di Reggio Calabria, con decreto ingiuntivo n. 639/2016, ha ingiunto alla debitrice di pagare all'esponente la somma di euro 64.657,93.
La banca opposta eccepisce in via preliminare l'intervenuta prescrizione delle domande di ripetizione delle rimesse effettuate dall'opponente nel periodo compreso dal 10/05/2001 (data di inizio del rapporto di conto corrente) al 08/09/2006 (oltre i dieci anni dalla domanda di restituzione avanzata con l'atto introduttivo del presente giudizio) in quanto si tratterebbe di rimesse tutte solutorie per mancanza di affidamento nel predetto periodo.
Inoltre, con riferimento alle rimesse effettuate in conto corrente successivamente alla concessione delle aperture di credito in data 17/07/2007 e in data 14/02/2008, la banca eccepisce l'inammissibilità delle relative domande di ripetizione, difettando in atti la prova della natura solutoria delle stesse. Ciò in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza, le rimesse intercorse in costanza di fido nel corso del rapporto, essendo meramente “ripristinatorie” (in mancanza di prova contraria), non costituiscono pagamenti e conseguentemente non sono ripetibili.
La loro irripetibilità, derivante dal fatto che non hanno natura di pagamenti, impedirebbe che le medesime possano andare a comporre il saldo finale del conto riquantificato attraverso CTU, trasformandole così in versamenti che diverrebbero “solutori” (cioè ripetibili) solo ex post, proprio a seguito del ricalcolo.
In tesi di parte opposta, l'opponente avrebbe potuto legittimamente proporre le domande di ripetizione solo nel caso in cui avesse pagato il saldo susseguente la chiusura del rapporto.
In ogni caso, eccepisce che le domande di ripetizione sono da ritenersi Controparte_1
inammissibili in quanto avrebbero dovuto formare oggetto di specifica domanda riconvenzionale che, nel caso di specie, non è stata proposta.
Parte opposta eccepisce, altresì, la nullità della citazione con riferimento a tutte le domande di restituzione, atteso che controparte non ha indicato espressamente le singole rimesse di cui chiede la restituzione, nonché la natura solutoria o ripristinatoria delle stesse.
Per quanto riguarda il contratto di conto corrente, a confutazione dell'affermazione dell'opponente secondo cui tra le parti non sarebbe stato stipulato un valido contratto di conto corrente, osserva che copia della lettera di richiesta di apertura del conto è stata Controparte_1
già prodotta dalla con la proposizione del ricorso monitorio. CP_2
In ogni caso, la banca osserva che se, con tale contestazione, controparte intende alludere alla mancata sottoscrizione del contratto da parte della è sufficiente rilevare che: CP_2
1. la previsione contenuta nell'art. 117 T.U.B. secondo la quale i contratti bancari devono essere redatti per iscritto non significa che gli stessi non possano perfezionarsi mediante atti successivi posti in essere dalle parti, non essendo prevista da alcuna norma la necessità della sottoscrizione contestuale.
2. secondo costante orientamento giurisprudenziale, il contratto di conto corrente è valido anche se sottoscritto dal solo cliente (Cfr., Cass. 22 marzo 2012 n. 4564, secondo la quale “anche quindi a voler ritenere che non risulti una copia firmata del contratto da parte della banca,
l'intento di questa di avvalersi del contratto risulterebbe comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto
(bastano a tal fine le comunicazioni degli estratti conto) con conseguente perfezionamento dello stesso”). Parte opposta evidenzia che, nel caso in cui il contratto sia stato predisposto dalla banca stessa e firmato dal correntista, non è necessaria la firma della banca.
Per quanto concerne l'anatocismo, la contestazione fondata sull'illegittima applicazione in conto corrente di interessi anatocistici, in tesi di parte opposta, dovrebbe essere rigettata, trattandosi di rapporto di conto aperto nel 2001 e quindi soggetto all'applicazione della norma di cui all'art. 120 T.U.B. (D. Lgs 1/9/93, n. 385), come modificato dall'art. 25 D. Lgs. 4.8.1999,
n. 242 e dalla successiva ed attuativa Delibera CICR del 9.2.2000.
Detta delibera ha stabilito (art. 2) la legittimità della capitalizzazione degli interessi nell'ambito dei rapporti bancari, alla sola condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca.
Nel caso di specie, la reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi risulterebbe dagli estratti conto allegati al ricorso per decreto ingiuntivo.
Parte opposta evidenzia, in ogni caso, che in data 17/07/2007 e in data 14/02/2008 sono stati sottoscritti due contratti di apertura di credito in conto corrente, entrambi contenenti la determinazione dei tassi di interesse, le spese di fido, la CMS, nonché la clausola della reciprocità della capitalizzazione trimestrale.
Pertanto, per il periodo successivo alle suddette aperture di credito non si porrebbe alcun problema in ordine al saggio degli interessi e alla loro capitalizzazione trimestrale.
Per quanto concerne la commissione di massimo scoperto, la banca evidenzia che dall'esame degli estratti conto, prodotti nella fase monitoria, risulta che detta commissione è stata applicata al rapporto in oggetto soltanto fino al 27.06.2009.
Invece, con decorrenza 28.06.2009, in conseguenza dell'entrata in vigore della Legge n. 2 del
28 febbraio 2009 (di conversione in legge del D.L. 29.11.2008 che ha abrogato la commissione di massimo scoperto sui conti affidati, offrendo la possibilità di prevedere, per tali conti, un corrispettivo per la messa a disposizione dei fondi), detta commissione non è stata più applicata.
In conseguenza di ciò, parte opposta rileva che il conto corrente è stato adeguato alle suindicate previsioni normative e, dal 31.12.2009 al 31.03.2011, è stata applicata unicamente la
“commissione di disponibilità fondi”.
Successivamente a tale data non è stata applicata neppure detta commissione.
Ciò chiarito, parte opposta osserva come le doglianze avanzate da parte opposta siano infondate atteso che in giurisprudenza si riconosce la compatibilità della in quanto espressione Pt_3 dell'autonomia contrattuale ex art 1322 c.c., la cui causa risiede nel fatto che è volta a
“remunerare l'onere della banca di essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto corrente” (Cfr. Tribunale di Milano 15/7/2013,
n. 9997 e 27/7/2013); Lo stesso legislatore, avendo regolamentato la commissione in questione con l'art. 2 bis, L.
2/2009, ne ha confermato la piena liceità nell'ordinamento giuridico.
Per quanto concerne il tasso effettivo globale e l'asserita violazione della L. 108/96, CP_1 contesta l'affermazione di parte opponente secondo cui, nel corso del rapporto, la
[...] CP_2
avrebbe applicato interessi, valute e commissioni illegittime che avrebbero comportato il superamento dei c.d. tassi soglia di cui alla Legge n. 108/96. L'odierna opposta afferma, invece, di avere applicato - nel corso dei rapporti contrattuali - le condizioni liberamente convenute tra le parti, ivi comprese quelle relative alla determinazione del tasso debitore ed alla capitalizzazione degli interessi secondo quanto previsto nel contratto e nei successivi contratti di apertura di credito.
Aggiunge che tutte le variazioni successive sono state comunicate con gli estratti conto, regolarmente inviati, nel rispetto delle disposizioni di legge, e mai oggetto di contestazione.
Il correntista-debitore sarebbe, quindi, ormai decaduto dal diritto di impugnativa previsto ex art. 1832 c.c. per i contratti di conto corrente, ma applicabile anche alle operazioni bancarie regolate in c/c per effetto del richiamo dell'art. 1857 c.c.
I tassi soglia, inoltre, non sarebbero mai stati superati in alcun trimestre.
Tanto premesso, , rassegna le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- in via preliminare, atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta, concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione di tutte le domande di restituzione delle somme riscosse dalla nel periodo che va dalla data di inizio del CP_2
rapporto di conto corrente (10/05/2001) alla data del 08/09/2006 (oltre i dieci anni dalla domanda proposta con l'atto introduttivo del presente giudizio) in quanto oggetto di rimesse solutorie per mancanza di affidamento nel predetto periodo;
- nel merito, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettarsi
l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, condannarsi l'opponente al pagamento delle somme effettivamente dovute;
- in ogni caso con vittoria e competenze di causa”.
A scioglimento della riserva assunta in prima udienza, il GI con ordinanza datata 11.05.2017 rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti termine per esperire il tentativo di mediazione che sortiva esito negativo. Successivamente, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., depositati gli atti e documenti della fase monitoria, la causa veniva istruita documentalmente e disponendo CTU contabile.
In data 01.06.21 il CTU depositava l'elaborato peritale. La causa veniva successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 03.07.24, assente parte opposta, parte opponente precisava le conclusioni ed il
GI concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c. riservando all'esito la decisione. Entrambe le parti si sono avvalse del termine concesso ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale osserva che l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo è da ritenersi parzialmente fondato, e pertanto, merita di trovare accoglimento nella misura che di seguito si indica, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Prima di tutto, occorre ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non
è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr.
Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
Nel caso all'odierna attenzione il creditore ha agito in via monitoria per Controparte_1
ottenere il pagamento della somma complessiva di euro 64.657,93 per l'esposizione debitoria del correntista, deducendo che in favore di , quale unica titolare e proprietaria Parte_1 dell'Impresa individuale “Villaggio Turistico Alberghiero Stella Marina di CI AV”, veniva aperto un conto corrente n. 1056/0022/2287 e che sul predetto conto in data 17/07/2007 veniva concessa un'apertura di credito di euro 50.000,00 e in data 14/02/2008 un'ulteriore apertura di credito di euro 50.000,00. In particolare, parte opposta ha provveduto a depositare in corso di causa il contratto di conto corrente n. 2287 sottoscritto dall'odierna opponente e l'ulteriore documentazione già allegata al fascicolo monitorio con relativi estratti conto. L'odierna opponente, invece, ha eccepito l'illegittima applicazione di interessi anatocistici relativa ai rapporti di c/c in esame, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e di interessi ultralegali, per come sopra dedotto nella superiore esposizione in fatto.
Tanto doverosamente premesso in ordine alla posizione processuale delle parti valgono le seguenti osservazioni.
Preliminarmente, si ritiene di dover rigettare la richiesta di supplemento e/o di integrazione di
CTU avanzata dalle parti in sede di comparsa conclusionale, atteso che la ctu è da ritenersi esaustiva e le obiezioni mosse alla ctu sia dall'opponente che dall'odierna opposta sono state ampiamente esaminate dal perito che ne ha tenuto conto nell'elaborazione dei conteggi definitivi.
Ciò premesso, all'esito dello svolgimento dell'odierno processo, il Tribunale, esaminate le domande, le eccezioni e le difese ivi svolte dalle parti, acquisiti i documenti prodotti, viste le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio espletata, osserva che l'opposizione è parzialmente fondata, per le motivazioni che seguono.
Rispetto alla CTU non possono sollevarsi dubbi riguardo alla correttezza dei calcoli e della metodologia seguita, in quanto l'elaborato appare immune da errori tecnici e da vizi logico- giuridici, presentando nel suo insieme i caratteri di affidabilità e coerenza rispetto agli elementi risultanti dagli atti del fascicolo ed essendosi, inoltre, fatto carico di esaminare le contestazioni svolte dalle parti e di replicare puntualmente alle stesse, ferma restando la soluzione delle questioni giuridiche rimesse esclusivamente al giudice.
Il CTU ha proceduto ad effettuare un'attenta analisi della documentazione versata in atti da parte opposta al fine di documentare l'esistenza del credito oggetto di pretesa monitoria ed ha, in conformità ai quesiti giudiziali ed ai principi normativi e giurisprudenziali in materia di anatociscmo, commissione di massimo scoperto, capitalizzazione degli interessi, rimesse solutorie etc…, provveduto al ricalcolo dei rapporti di dare e avere tra le parti.
In particolare, il perito ha, innanzitutto, enunciato i criteri seguiti nell'analisi del conto corrente, osservando che “L'analisi e la rielaborazione del rapporto di conto corrente n. 2287 intestato alla correntista signora è stata eseguita secondo le seguenti modalità: Parte_1
Tipologia di analisi
Ho imputato tutti i movimenti (oltre 6.000 movimenti) per data contabile e valuta, identificando la tipologia di operazione. Per ogni tipologia di operazione ed in base ai documenti contrattuali
a disposizione, ho determinato i corretti giorni valuta. Ho quindi ricostruito il saldo liquido disponibile per ogni operazione.
Clausola di reciprocità Nella fattispecie analizzata, per quanto concerne i criteri utilizzati per la capitalizzazione degli interessi, non si riscontra la presenza nel contratto di conto corrente della espressa accettazione della Clausola di reciprocità. Ciò comporta che l'applicazione dell'anatocismo bancario è illegittima e il ricalcolo ne terrà conto con la conseguenza che gli addebiti imposti dalla Banca a titolo di capitalizzazione degli interessi saranno sottratti al saldo debitorio per tutta la durata dei rapporti e dunque anche per il periodo successivo alla data del 30 giugno
2000, corrispondente al termine ultimo stabilito dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000
(''Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria'') per l'adeguamento, nei contratti a tale data già in essere, alle disposizioni contenute nella Delibera medesima.
Calcolo Interessi Anatocistici
Gli interessi anatocistici sono stati valutati considerando nella base di calcolo gli interessi, le commissioni di massimo scoperto e le spese. Dette competenze infatti hanno prodotto ulteriori interessi nei trimestri successivi, producendo l'effetto anatocistico. Per ogni trimestre è stato quindi rilevato il TAN netto e calcolata la quota parte di interessi anatocistici in relazione alla base di calcolo corrispondente.
Rimesse solutorie
L'individuazione della presenza di rimesse solutorie è importante al fine della determinazione del termine prescrizionale del diritto alla ripetizione da parte del correntista delle somme indebitamente versate dalla banca. A tal fine, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, ha distinto tra pagamenti solutori - ossia avvenuti nell'ipotesi di scoperto di conto corrente non oggetto di affidamento, o in presenza di superamento dell'affidamento concesso - per cui la prescrizione decennale inizia a decorrere da ogni singolo pagamento, e pagamenti ripristinatori - ossia tesi a reintegrare la provvista nei conti correnti oggetto di affidamento - per cui la prescrizione inizia a decorrere soltanto dalla chiusura definitiva del rapporto e/o dalla notifica dell'atto di citazione. Nella fattispecie si è scelto di verificare la presenza di rimesse solutorie.
Tale verifica in sede di elaborazione della bozza della relazione tecnica è stata effettuata sul saldo del rapporto di conto corrente ricalcolato, a seguito di osservazioni pervenute dal CTP di parte convenuta (che ha richiesto di eseguire il calcolo anche sul saldo di conto corrente della banca) come si vedrà nella parte successiva della presente relazione , la verifica è stata eseguita sia sul saldo banca che sul saldo del conto corrente ricalcolato, posto che il quesito posto dal sig. Giudice (al punto 2.E) non indica specificatamente su quale saldo intercettare le rimesse solutorie.
Prescrizione
In questa analisi si è scelto di considerare le rimesse solutorie ai fini della determinazione dei termini prescrizionali. Come detto precedentemente, si è proceduto, quindi, alla determinazione sia sul conto corrente ricalcolato che sul conto corrente considerando le annotazioni originarie della banca. Nella parte successiva della presente relazione verranno indicati i risultati finali ottenuti utilizzando un metodo o l'altro.
5. CRITERI DI RICALCOLO DEL CONTO CORRENTE
Sulla base dei risultati dell'analisi, che si riportano analiticamente nei successivi prospetti di riepilogo, ho ricostruito il rapporto di conto corrente in accordo alla seguente procedura:
Tipologia di capitalizzazione
Considerato che la banca ha applicato nel corso del rapporto la capitalizzazione trimestrali degli interessi passivi, la tipologia di capitalizzazione utilizzata per il ricalcolo del conto corrente è stata quella della capitalizzazione semplice.
Tasso d'interesse applicato
Per quanto concerne il tasso di interesse per il riconteggio si è scelto di diversificare la scelta
a seconda dei trimestri sulla base delle diverse condizioni applicate dalla Banca e dei risultati dell'analisi del conto corrente, a tal proposito, non essendo leggibile il contatto di apertura di conto corrente del 24.03. 2001 (per determinare le condizioni concordate tra le parti), e considerato che il rapporto di conto corrente ha avuto inizio nel periodo successivo all'entrata in vigore del
T.U.B., fino al 30.06.2007 è stato applicato il tasso previsto dall'art. 117 comma 7 del T.U.B.
(tasso nominale minimo dei BOT per le operazioni attive della banca –prestiti al cliente-, ed il tasso nominale massimo per le operazioni passive –annotazioni a credito del cliente-).
Dall'1.1.2007 è stato applicato il tasso di interesse passivo del 14,25% come previsto dal contratto di apertura credito del 17.7.2007 (ALLEGATO 7), mentre è rimasto invariato il tasso per gli interessi creditori.
Commissioni di Massimo Scoperto
Le commissioni di massimo scoperto sono state enucleate e completamente recuperate nel ricalcolo del conto corrente, in quanto, il contratto di apertura di credito del 17.7.2007
(ALLEGATO 7) prevede la sola aliquota percentuale della commissione (dello 0.75%) ma non anche i criteri di calcolo, la periodicità ecc. Come si vedrà nella parte successiva della presente relazione tecnica, Le commissioni di massimo scoperto recuperate ammontano ad euro 8.759,66.
Spese
Le spese (ad eccezione di imposte e/o tasse) addebitate nel corso del rapporto di conto corrente sono state completamente recuperate nel ricalcolo in quanto non risultanti nel contratto di conto corrente del 24.03.2001 (ALLEGATO 6), ad eccezione di quelle previste dal contratto del 17.7.2007 sottoscritto dalle parti (ALLEGATO 7), quest'ultime, in sede di redazione della bozza di relazione tecnica non erano state riconosciute per mero errore di elaborazione, tuttavia, a seguito delle osservazioni formulate dal CTP di parte convenuta (Dott. ), e riconosciuto Per_1
l'errore, sono state rielaborate e riconosciute alla banca”.
Il perito dopo aver graficamente rappresentato l'analisi del conto corrente ed il prospetto trimestrale del conto corrente con riepilogo delle competenze, ha proceduto ad effettuare il ricalcolo del conto corrente.
Orbene il suindicato ricalcolo è avvenuto seguendo il metodo sopra esposto e “sulla base dei risultati dell'analisi condotta al fine di rilevare effetti anatocistici, applicazione di interessi o aliquote CMS non concordate tra le parti, interessi ultralegali e competenze illegittime.
Il ricalcolo è stato effettuato rettificando per ogni trimestre tutte le componenti del conto ed in particolare:
1. Il saldo liquido è stato rettificato tenendo in considerazione gli effetti dei giorni di valuta, eventuali rettifiche di movimenti ed enucleazioni di competenze illegittime;
2. I numeri debitori, i numeri creditori e il valore del massimo scoperto sono stati ricalcolati tenendo in considerazione la differenza maturata nei trimestri precedenti tra il saldo banca e quello ricalcolato, nonché tutti i movimenti del conto, ove non enucleati;
3. Le competenze sono state ricalcolate, procedendo preliminarmente all'enucleazione delle stesse.
4. In riferimento alle spese, ove enucleate, sono da intendersi completamente recuperate e stornate dal conteggio (ad eccezione di quelle previste dal contratto del 17.7.2007 sottoscritto dalle parti (ALLEGATO 7);
Il prospetto riepilogativo del ricalcolo effettuato indica per ogni trimestre i valori salienti inerenti la procedura adottata.
In particolare per ogni trimestre si riportano:
1. : trimestre oggetto di ricalcolo;
CP_3 2. RETTIFICHE: eventuali rettifiche alle competenze ricalcolate;
3. NUMERI DEBITORI E CREDITORI: numeri debitori e numeri creditori ricalcolati;
4. TASSO DEBITO E CREDITO: tassi sostitutivi utilizzati per il ricalcolo dell'interesse debitore e creditore. Si dà inoltre indicazione dell'eventuale superamento della soglia usura da parte del tasso originariamente applicato (TEG);
5. INTERESSI CREDITORI E DEBITORI RICALCOLATI: calcolo degli interessi trimestrali come “(NUMERI *TASSO) / 36500”. Gli interessi creditori sono determinati al netto della ritenuta fiscale;
6. CMS APPLICATA DALLA BANCA:
7. CMS RICALCOLATA O RECUPERATA:
8. SPESE: spese addebitate dalla banca e ricalcolate e/o recuperato;
9. COMPETENZE CAPITALIZZATE: si fornisce dettaglio per ciascun trimestre delle competenze ricalcolate che vengono capitalizzate in conto;
10. SALDO RICALCOLATO: è il saldo liquido finale del trimestre relativo al conto ricalcolato, al lordo delle competenze eventualmente capitalizzate (di norma nell'ultimo giorno utile del trimestre).
11. SALDO BANCA: saldo originario del conto, così come indicato negli estratti conto agli atti.
12. DIFFERENZA: viene indicata la differenza tra il saldo ricalcolato e il saldo banca originario.
Si è proceduto con la quantificazione dell'indebito irripetibile anteriormente alla data dell'ultima rimessa solutoria valida ai fini prescrizionali. L'indebito è stato considerato come la differenza tra le competenze enucleate e quelle ricalcolate per ogni trimestre. Detto valore
è stato confrontato per ogni trimestre con la somma delle rimesse solutorie rilevate. L'indebito
è stato considerato irripetibile se coperto da rimesse solutorie nel trimestre. Nel caso il valore dell'indebito sia minore del valore delle rimesse solutorie, verrà interamente considerato come somma non più recuperabile. Viceversa sarà considerato irripetibile solo il valore coperto dalle rimesse solutorie. Il dettaglio dell'indebito irripetibile è stato riportato come rettifica trimestrale nel prospetto del ricalcolo.
A seguito delle osservazioni avanzate dalle parti, Il valore totale dell'indebito irripetibile rilevato è pari a € 11.385,09 (se calcolato sul saldo banca), ed € 7.986,57 (se determinato sul saldo ricalcolato). Il dettaglio dei conteggi effettuati in relazione all'indebito irripetibile è riportato nella tabella 3A e 3B” (cfr pagg. 17-28 dell'elaborato peritale cui si rinvia). Il CTU, inoltre, prima di procedere alle proprie determinazioni conclusive ha, correttamente ed esaurientemente risposto alle osservazioni formulate dalle parti, tenendo conto delle osservazioni formulate dalle parti nella determinazione finale dei conteggi e dei rapporti complessivi di dare e avere tra le parti. Trattasi di risposte che possono ritenersi esaustive e conformi ai principi normativi e giurisprudenziali che regolano la materia.
Sul punto è sufficiente ricordare che parte opponente che pur ritenendo sostanzialmente corretta la metodologia applicata dal CTU per la ricostruzione del conto corrente ha chiesto “(a causa dell'illeggibilità del contratto di conto corrente del 24.03.2001) che tutte le operazioni di versamento (assegni o altri similari) eseguiti dalla correntista sul conto corrente vengano considerate con valuta pari al giorno dell'operazione (data contabile), posto che tale trattamento, comporta un ricalcolo degli interessi anatocistici, e soprattutto rileva ai fini della determinazione delle c.d. rimesse solutorie”.
Il perito ha risposto che “a seguito delle osservazioni formulate dal CTP di parte attrice Avv.
, condivise le argomentazioni, lo scrivente CTU nel redigere la presente Persona_2
relazione definitiva ha tenuto conto di quanto sopra eccepito, a tal fine, le operazioni di versamento (di assegni o altri similari) sono state considerate attribuendo ad esse la data contabile dell'operazione”.
Il CTU ha poi tenuto debitamente conto delle osservazioni effettuate da parte opposta, secondo cui il risultato cui era giunto il perito non era condivisibile in quanto “
1. L'anatocismo è previsto ed accettato dalle parti con il contratto di conto corrente ed apertura di credito del
17/7/2007 e quindi da tale data non può essere eliminato:
2. Il contratto di cui sopra prevede anche le spese per la gestione del conto corrente e quindi dette spese non possono essere eliminate. Pertanto va riconosciuto al l'importo di Euro CP_1
15.342,46, eliminato dal CTU, al netto di quelle spese già prescritte.
3.
Considerato che
il contratto di affidamento parte dal 17/7/2007, tutte le competenze ( antecedenti tale data ed antecedenti il decennio data citazione) addebitate sul conto allo scoperto o creditore sono da considerarsi prescritte, come peraltro già fatto presente in sede di inizio delle operazioni peritali.
Dette competenze ammontano ad Euro 12.260,00 e sono analiticamente riportate nella tabella allegata alle osservazioni (ALLEGATO 11);
4. Il CTU ha riconosciuto a controparte interessi attivi modificando i tassi creditori applicati dalla banca. Tali interessi non possono essere riconosciuti in quanto non oggetto della domanda giudiziale.; Applicando correttamente i principi appena illustrati, la perizia dovrà chiudersi a debito di controparte per la somma di Euro 15.541,60 con valuta 31/8/2014 e non
a credito di Euro 940,73 come stabilito dal CTU”.
Orbene, con riguardo alle obiezioni svolte da parte opposta, il CTU ha del tutto correttamente osservato che: “Come detto nella parte precedente della presente relazione, nella fattispecie analizzata, per quanto concerne i criteri utilizzati per la capitalizzazione degli interessi, non è stata riscontrata la presenza nel contratto di conto corrente della espressa accettazione della
Clausola di reciprocità. Ciò ha comportato che l'applicazione dell'anatocismo bancario è illegittima e il ricalcolo ne ha tenuto conto con la conseguenza che gli addebiti imposti dalla
a titolo di capitalizzazione degli interessi sono stati sottratti al saldo debitorio per tutta CP_2
la durata del rapporto e dunque anche per il periodo successivo alla data del 30 giugno 2000, corrispondente al termine ultimo stabilito dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000 (''Modalità
e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria'') per l'adeguamento, nei contratti a tale data già in essere, alle disposizioni contenute nella Delibera medesima. Gli interessi anatocistici sono stati valutati considerando nella base di calcolo gli interessi, le commissioni di massimo scoperto e le spese. Dette competenze infatti hanno prodotto ulteriori interessi nei trimestri successivi, producendo l'effetto anatocistico. Per ogni trimestre è stato quindi rilevato il TAN netto e calcolata la quota parte di interessi anatocistici in relazione alla base di calcolo corrispondente. Con riferimento all'osservazione relativa al riconoscimento di interessi e spese previste nel contratto del 17.7.2007 (ALLEGATO 7), in realtà, nella prima versione della relazione tecnica (bozza) trasmessa alle parti non se ne era tenuto conto, considerato che il contratto risulta regolarmente sottoscritto dalle parti, nella stesura della presente relazione definitiva si è tenuto conto delle spese e degli interessi convenute nel contratto sopra menzionato (a decorrere dal III trimestre 2007 come si evince nelle tabelle precedentemente esposte). Con riferimento al tasso creditore riconosciuto a parte attrice, il quesito al punto 2°.i,
(tenuto conto della data di apertura del conto corrente – 24.3.2001) prevede espressamente in caso di mancata pattuizione dei tassi di interesse in contratto (il contratto di apertura del conto corrente del 24.03.2001 – ALLEGATO 6, è illeggibile) di applicare il tasso nominale massimo per le annotazioni a credito del cliente determinando tale tasso sui BOT a 12 mesi emessi nell'anno precedente a quelli di applicazione. Per quanto concerne infine, le rimesse solutorie al fine della determinazione del termine prescrizionale del diritto alla ripetizione da parte del correntista delle somme versate alla banca, si è tenuto conto della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24418 del 2 dicembre 2010, che ha distinto tra pagamenti solutori
- ossia avvenuti nell'ipotesi di scoperto di conto corrente non oggetto di affidamento, o in presenza di superamento dell'affidamento concesso - per cui la prescrizione decennale inizia a decorrere da ogni singolo pagamento, e pagamenti ripristinatori - ossia tesi a reintegrare la provvista nei conti correnti oggetto di affidamento - per cui la prescrizione inizia a decorrere soltanto dalla chiusura definitiva del rapporto e/o dalla notifica dell'atto di citazione. Nella fattispecie si è scelto di verificare la presenza di rimesse solutorie.
Tale verifica in sede di elaborazione della bozza della relazione tecnica è stata effettuata sul saldo del rapporto di conto corrente ricalcolato, a seguito di osservazioni pervenute dal CTP di parte convenuta (che ha richiesto di eseguire il calcolo anche sul saldo di conto corrente della banca), la verifica è stata eseguita sia sul saldo banca che sul saldo del conto corrente ricalcolato, posto che il quesito posto dal sig. Giudice (al punto 2.E) non indica specificatamente su quale saldo intercettare le rimesse solutorie. In questa analisi si è scelto di considerare le rimesse solutorie ai fini della determinazione dei termini prescrizionali. Come detto precedentemente, si è proceduto, quindi, alla determinazione sia sul conto corrente ricalcolato che sul conto corrente considerando le annotazioni originarie della banca”.
Il CTU ha, pertanto, concluso che “Dall'analisi effettuata, tenuto conto dei quesiti posti dal Sig.
Giudice, e considerate le osservazioni formulate dalle parti, si forniscono di seguito i risultati
a cui si è pervenuti, la prima tabella indica il risultato ottenuto a seguito dell'elaborazione considerando i saldi ricalcolati (con un importo a debito per il correntista pari ad euro -
4.224,33), la seconda tabella indica il risultato ottenuto mediante l'elaborazione considerando
i saldi riferiti alle originarie annotazioni della banca (con un importo a debito per il correntista pari ad euro -7.622,84)”.
Pertanto, tenuto conto delle operazioni di ricalcolo effettuate dal CTU al fine di tener conto delle rimesse solutorie per come sopra esposto, e tenuto conto dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica, di quali siano le rimesse solutorie che incidono sull'eccezione di prescrizione, deve essere operata non sul saldo banca ma su quello ricalcolato e rettificato (vds. Corte di Cassazione, n. 9141 del 19 maggio 2020 secondo cui “In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio”; Cass. n. 7721 del 16/03/2023 secondo cui “Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo”; vds. anche Cass. n. 3858 del 15 febbraio 2021), deve ritenersi che il saldo effettivo del rapporto bancario azionato in sede monitoria deve essere rideterminato in € 4.224,33 a carico del correntista opponente.
Ne deriva che, tenendo conto dell'analisi e dei conteggi effettuati dal CTU, il saldo finale è pari a € 4.224,33 e non al maggiore importo recato dal decreto ingiuntivo pari ad € 64.657,93.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo va revocato, ma l'opponente deve essere condannata al pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo di complessivi euro 4.224,33 oltre interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo al saldo.
Tanto si ritiene sufficiente ed assorbente ai fini della presente decisione.
Ogni altra istanza difensiva veicolata dalle parti nel presente giudizio va pertanto rigettata.
Per quanto riguarda le spese di lite esse devono essere compensate stante le ragioni della decisione e la parziale soccombenza reciproca.
Per quanto concerne le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, esse vanno poste definitivamente a carico di parte opposta.
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Angela
Giunta, definitivamente pronunciando nella causa n. 3328/2016 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− accoglie parzialmente l'opposizione proposta da quale titolare Parte_1 dell'Impresa Individuale “Villaggio Turistico Alberghiero Stalla Marina di CI
AV e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 639/2016 emesso in data
07.07.2016;
− condanna l'opponente quale titolare dell'Impresa Individuale Parte_1
“Villaggio Turistico Alberghiero Stalla Marina di CI AV, al pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 della somma di euro 4.224,33 oltre interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo al saldo;
− spese di lite compensate;
− pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte opposta.
Manda la cancelleria per le comunicazioni e quanto di competenza.
Reggio Calabria, 14.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Giunta