Articolo 2 della Legge 2 dicembre 1994, n. 689
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 dicembre 1994
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 308 della convenzione e dall'articolo 6 dell'accordo.
Entrata in vigore il 20 dicembre 1994