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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/03/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO SEZIONE LAVORO Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 25.3.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 3349 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
T R A
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Cosimo Mancino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Battipaglia, alla via Briga e Tenda n. 6;
Ricorrente
E
in persona Controparte_1
del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, con il quale
è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione avverso estratto di ruolo.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.6.2024 , premesso che gli erano state Parte_1
notificate (in epoca imprecisata) le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito n.
100 2002 00544160 91 000, n. 100 2006 00385349 14 000, n. 100 2008
00011220 83 000, n. 100 2008 00435711 29 000, n. 100 2008 00602172 20
000, n. 400 2013 00077380 26 000, n. 400 2016 00005610 01 000, n. 400 2016
00046255 05 000 e n. 400 2016 00076836 82 000 e che “alcun riscontro” era stato fornito “alla istanza di sgravio preventivamente inoltrata all'ente impositore titolare del credito”, adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno al fine di sentir accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia dei
“provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti”, con conseguente declaratoria di “nullità dei titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c.”.
Con provvedimento reso in data 21.6.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in giudizio ed CP_1
evidenziava l'infondatezza dell'avversa pretesa, della quale invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
Indi, il giudice, ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, decideva la controversia dando comunicazione ai procuratori costituiti, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da dev'essere dichiarato inammissibile per le Parte_1
ragioni che saranno di seguito illustrate.
Osserva in via preliminare il giudicante che le argomentazioni addotte dal ricorrente a sostegno dell'intrapresa azione giudiziaria appaiono ictu oculi
2 nebulose e, per alcuni versi, intrinsecamente contraddittorie.
Il , invero, pur avendo asserito di aver ricevuto la notifica degli atti Parte_1
impositivi sopra indicati, precisando che “nessun atto è stato notificato successivamente alla predetta cartella” e che la sua richiesta di “sgravio” e/o
“annullamento in autotutela”, presentata sul presupposto della prescrizione maturata “successivamente alla notifica della cartella di pagamento”, era rimasta priva di riscontro, e pur avendo espressamente invocato una
“pronuncia ex art. 615 c.p.c. sulla prescrizione post notifica delle cartelle esattoriali sottese all'atto opposto”, ha poi chiesto che fosse accertata e dichiarata la “nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia dei provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica”.
Tale ultima domanda, siccome palesemente incompatibile con le premesse
(molteplici e reiterate) contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, non può che essere considerata alla stregua di un'erronea trasposizione nell'atto de quo di conclusioni non pertinenti e, pertanto, insuscettibili di scrutinio nella presente sede.
Tanto doverosamente chiarito, osserva ora il decidente che l'azione intrapresa dal , volta ad ottenere una declaratoria di estinzione, per intervenuta Parte_1
prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito in precedenza indicati (originata dall'inerzia serbata dal creditore in epoca successiva alla notifica degli atti impositivi), dev'essere qualificata come un'azione di accertamento negativo del diritto vantato dall' . CP_1
Orbene, è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, tanto da costituire ius receptum, il principio secondo cui integra una condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un diritto l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del
(disconosciuto) titolare che ha posto in essere tale attività (cfr., sul punto, tra le
3 più recenti, Cass. Civ., Sez. III, 12 settembre 2024, n. 24552, che ha affermato l'originaria inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, dell'opposizione a diverse ingiunzioni di pagamento per violazioni del codice della strada, conosciute dall'opponente a seguito di una spontanea verifica della propria posizione debitoria presso l'agente della riscossione incaricato dal CP_2
creditore; v., negli stessi termini, Cass. Civ., Sez. III, 7 marzo 2022, n. 7353, che ha precisato – recte: ribadito – che l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore, è ammissibile soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria;
diversamente opinando,
e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi egli fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza).
Esigenze di completezza espositiva impongono di precisare, a questo punto, che già in passato la Corte di Cassazione, con una serie di pronunce di identico tenore, aveva affermato la non impugnabilità, in via autonoma, dell'estratto di ruolo cui fossero sottesi atti impositivi ritualmente notificati (cfr., al riguardo, le ordinanze della Sezione VI n. 6166 del 1° marzo 2019, n. 6723 del 7 marzo
2019 e n. 21289 del 5 ottobre 2020, nonché la sentenza della Sez. III n. 10807 del 5 giugno 2020).
Con tali pronunce, in particolare, i giudici della nomofilachia, dopo aver manifestato l'intento di “dare continuità al principio, affermato … anche con riferimento a crediti diversi da quelli tributari, secondo il quale l'estratto di ruolo non è di per sé autonomamente impugnabile”, essendo “di norma atto interno all'amministrazione, privo di effetti nella sfera del destinatario, il quale può
4 impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge”, hanno con chiarezza evidenziato che, in caso di rituale notifica dell'atto presupposto, “difetta nel ricorrente l'interesse ad agire, considerato che l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. si contesti il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva”.
L'approdo ermeneutico testè illustrato ha trovato conferma anche nella previsione normativa introdotta dal decreto legge n. 146 del 21.10.2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 17.12.2021, il cui art. 3 bis ha così statuito: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma
4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La norma in esame, nel ribadire che l'estratto di ruolo, in via generale, non è impugnabile, ha espressamente circoscritto i casi di impugnabilità alle sole ipotesi in cui la cartella di pagamento sia stata “invalidamente notificata”
(ovvero, a fortiori, non sia stata affatto notificata) e l'opponente dimostri in giudizio che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio connesso a una delle fattispecie ivi elencate.
5 Analoga disposizione è stata di recente emanata con il decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, il cui art. 4 bis così statuisce: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Nella vicenda per cui è causa, essendo stati gli atti impositivi ritualmente notificati (per ammissione dello stesso opponente) e, peraltro, non avendo questi prospettato, neppure con le note di trattazione scritta, l'esistenza di un pregiudizio del tipo di quelli indicati dalla norma da ultimo citata, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione proposta con il ricorso depositato il
20.6.2024.
È sufficiente rimarcare – in proposito – che è del tutto irrilevante, in ragione della sua estrema genericità, il richiamo, operato dal ricorrente, ad una presunta impossibilità di “ricevere pagamenti dalla P.A. e di compensare i propri crediti, per via dei ruoli scaduti”.
Tale apodittico assunto, infatti, è rimasto sfornito di qualsivoglia elemento e/o riscontro (di carattere documentale) atto a corroborarne la veridicità, sicchè si
6 rivela ictu oculi inconferente e inidoneo a comprovare la sussistenza di un concreto ed effettivo interesse ad agire in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di estinzione dei crediti portati dalle cartelle esattoriali e dagli avvisi di addebito indicati in parte motiva.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91, 1° comma, cod. proc. civ., e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (€ 143.281,74).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 3349 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da contro l' Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) condanna il al pagamento, in favore dell' , delle spese del Parte_1 CP_1
giudizio, che liquida in € 6.115,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge.
Salerno, 25.3.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO SEZIONE LAVORO Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 25.3.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 3349 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
T R A
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Cosimo Mancino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Battipaglia, alla via Briga e Tenda n. 6;
Ricorrente
E
in persona Controparte_1
del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, con il quale
è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione avverso estratto di ruolo.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.6.2024 , premesso che gli erano state Parte_1
notificate (in epoca imprecisata) le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito n.
100 2002 00544160 91 000, n. 100 2006 00385349 14 000, n. 100 2008
00011220 83 000, n. 100 2008 00435711 29 000, n. 100 2008 00602172 20
000, n. 400 2013 00077380 26 000, n. 400 2016 00005610 01 000, n. 400 2016
00046255 05 000 e n. 400 2016 00076836 82 000 e che “alcun riscontro” era stato fornito “alla istanza di sgravio preventivamente inoltrata all'ente impositore titolare del credito”, adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno al fine di sentir accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia dei
“provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti”, con conseguente declaratoria di “nullità dei titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c.”.
Con provvedimento reso in data 21.6.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in giudizio ed CP_1
evidenziava l'infondatezza dell'avversa pretesa, della quale invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
Indi, il giudice, ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, decideva la controversia dando comunicazione ai procuratori costituiti, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da dev'essere dichiarato inammissibile per le Parte_1
ragioni che saranno di seguito illustrate.
Osserva in via preliminare il giudicante che le argomentazioni addotte dal ricorrente a sostegno dell'intrapresa azione giudiziaria appaiono ictu oculi
2 nebulose e, per alcuni versi, intrinsecamente contraddittorie.
Il , invero, pur avendo asserito di aver ricevuto la notifica degli atti Parte_1
impositivi sopra indicati, precisando che “nessun atto è stato notificato successivamente alla predetta cartella” e che la sua richiesta di “sgravio” e/o
“annullamento in autotutela”, presentata sul presupposto della prescrizione maturata “successivamente alla notifica della cartella di pagamento”, era rimasta priva di riscontro, e pur avendo espressamente invocato una
“pronuncia ex art. 615 c.p.c. sulla prescrizione post notifica delle cartelle esattoriali sottese all'atto opposto”, ha poi chiesto che fosse accertata e dichiarata la “nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia dei provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica”.
Tale ultima domanda, siccome palesemente incompatibile con le premesse
(molteplici e reiterate) contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, non può che essere considerata alla stregua di un'erronea trasposizione nell'atto de quo di conclusioni non pertinenti e, pertanto, insuscettibili di scrutinio nella presente sede.
Tanto doverosamente chiarito, osserva ora il decidente che l'azione intrapresa dal , volta ad ottenere una declaratoria di estinzione, per intervenuta Parte_1
prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito in precedenza indicati (originata dall'inerzia serbata dal creditore in epoca successiva alla notifica degli atti impositivi), dev'essere qualificata come un'azione di accertamento negativo del diritto vantato dall' . CP_1
Orbene, è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, tanto da costituire ius receptum, il principio secondo cui integra una condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un diritto l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del
(disconosciuto) titolare che ha posto in essere tale attività (cfr., sul punto, tra le
3 più recenti, Cass. Civ., Sez. III, 12 settembre 2024, n. 24552, che ha affermato l'originaria inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, dell'opposizione a diverse ingiunzioni di pagamento per violazioni del codice della strada, conosciute dall'opponente a seguito di una spontanea verifica della propria posizione debitoria presso l'agente della riscossione incaricato dal CP_2
creditore; v., negli stessi termini, Cass. Civ., Sez. III, 7 marzo 2022, n. 7353, che ha precisato – recte: ribadito – che l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore, è ammissibile soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria;
diversamente opinando,
e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi egli fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza).
Esigenze di completezza espositiva impongono di precisare, a questo punto, che già in passato la Corte di Cassazione, con una serie di pronunce di identico tenore, aveva affermato la non impugnabilità, in via autonoma, dell'estratto di ruolo cui fossero sottesi atti impositivi ritualmente notificati (cfr., al riguardo, le ordinanze della Sezione VI n. 6166 del 1° marzo 2019, n. 6723 del 7 marzo
2019 e n. 21289 del 5 ottobre 2020, nonché la sentenza della Sez. III n. 10807 del 5 giugno 2020).
Con tali pronunce, in particolare, i giudici della nomofilachia, dopo aver manifestato l'intento di “dare continuità al principio, affermato … anche con riferimento a crediti diversi da quelli tributari, secondo il quale l'estratto di ruolo non è di per sé autonomamente impugnabile”, essendo “di norma atto interno all'amministrazione, privo di effetti nella sfera del destinatario, il quale può
4 impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge”, hanno con chiarezza evidenziato che, in caso di rituale notifica dell'atto presupposto, “difetta nel ricorrente l'interesse ad agire, considerato che l'azione con la quale ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. si contesti il diritto di procedere all'esecuzione forzata presuppone l'esistenza quantomeno della minaccia attuale di atti esecutivi, minaccia che nel caso difetta, e che è ben possibile che, considerato il lungo tempo intercorso dopo la notifica della cartella, intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva e l'ente impositore non proceda alla riscossione coattiva”.
L'approdo ermeneutico testè illustrato ha trovato conferma anche nella previsione normativa introdotta dal decreto legge n. 146 del 21.10.2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 17.12.2021, il cui art. 3 bis ha così statuito: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma
4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La norma in esame, nel ribadire che l'estratto di ruolo, in via generale, non è impugnabile, ha espressamente circoscritto i casi di impugnabilità alle sole ipotesi in cui la cartella di pagamento sia stata “invalidamente notificata”
(ovvero, a fortiori, non sia stata affatto notificata) e l'opponente dimostri in giudizio che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio connesso a una delle fattispecie ivi elencate.
5 Analoga disposizione è stata di recente emanata con il decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, il cui art. 4 bis così statuisce: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Nella vicenda per cui è causa, essendo stati gli atti impositivi ritualmente notificati (per ammissione dello stesso opponente) e, peraltro, non avendo questi prospettato, neppure con le note di trattazione scritta, l'esistenza di un pregiudizio del tipo di quelli indicati dalla norma da ultimo citata, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione proposta con il ricorso depositato il
20.6.2024.
È sufficiente rimarcare – in proposito – che è del tutto irrilevante, in ragione della sua estrema genericità, il richiamo, operato dal ricorrente, ad una presunta impossibilità di “ricevere pagamenti dalla P.A. e di compensare i propri crediti, per via dei ruoli scaduti”.
Tale apodittico assunto, infatti, è rimasto sfornito di qualsivoglia elemento e/o riscontro (di carattere documentale) atto a corroborarne la veridicità, sicchè si
6 rivela ictu oculi inconferente e inidoneo a comprovare la sussistenza di un concreto ed effettivo interesse ad agire in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di estinzione dei crediti portati dalle cartelle esattoriali e dagli avvisi di addebito indicati in parte motiva.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91, 1° comma, cod. proc. civ., e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (€ 143.281,74).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 3349 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da contro l' Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) condanna il al pagamento, in favore dell' , delle spese del Parte_1 CP_1
giudizio, che liquida in € 6.115,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge.
Salerno, 25.3.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
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