CA
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/11/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
dott. Giuseppe Minutoli consigliere rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 590/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza del 9
aprile 2025, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'8 aprile precedente, vertente
TRA
, nato a [...] P.G. (ME) il 29 aprile 1963 (c.f. Parte_1
, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Calderone (c.f.
) del Foro di Barcellona P.G., giusta procura rilasciata su C.F._2
foglio separato, allegato all'appello, ammesso al patrocinio a spese dello Stato,
appellante contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità Controparte_1
di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 45, C.F. P. IVA , P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione dall'avv. Luciano Troja (C.F.: ), del Foro di Messina, C.F._3
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. 21 giugno
2023, n. 626 - “lesione personale”.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata l'11 agosto 2016 il signor ha Parte_2
convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. la Controparte_1
quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al fine di accertare la responsabilità esclusiva del conducente della vettura, rimasta ignota, per il sinistro occorsogli in data 4 giugno 2014 lungo la Via Statale 113
del Comune di Terme Vigliatore, quando, a bordo del ciclomotore Yamaha
Majesty 400 cc, targato CP53576, di proprietà della propria convivente CP_2
mentre stava superando una fila di auto, era stato investito da una di
[...]
queste che, spostandosi repentinamente sulla sinistra, lo aveva speronato,
facendolo cadere a terra. Ha dedotto di aver subìto “frattura estremità distale tibia
destra con interessamento del malleolo mediale e posteriore;
frattura scomposta
malleolo peroneale omolaterale”, residuandogli esiti permanenti che hanno influito negativamente sul suo stile di vita, non riuscendo più a deambulare rapidamente, a giocare a calcio e a fare altri sport, prima abitualmente praticati a livello hobbistico, né l'attività di ballo. Ha, pertanto, chiesto il risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non (per spese mediche e per farmaci, danno alla salute e alla vita di relazione) quantificati nella complessiva somma di €
200.000,00, ad integrazione della somma di € 17.620,00, già corrisposta, applicando un concorso colposo pari al 50%, ovvero al pagamento di quell'altra somma determinanda maggiore o minore.
2. Nella resistenza della società assicuratrice, espletata prova testimoniale e disposta c.t.u. medico-legale, il Tribunale adìto, con sentenza 21 giugno 2023,
n. 626, previo riconoscimento del concorso di colpa dell'attore al 50 % e di una invalidità permanente del 12 %, ha rigettato la domanda risarcitoria: infatti,
riconoscendo un danno complessivo di € 31.859,25 (€ 9.776,25 a titolo di danno biologico temporaneo ed € 22.083,00 per esiti permanenti al 12 %), ha liquidato nella metà, pari ad € 15.929,62, il danno spettante all'attore, negando il chiesto danno morale, l'invocata personalizzazione del danno alla salute, il danno patrimoniale (non risultando in atti documentazione attestante spese mediche e farmacologiche sostenute) e il c.d. danno da capacità lavorativa, generica e specifica, non avendo l'istante assolto al proprio onere di allegazione e prova;
quindi, essendo tale somma ampiamente coperta dall'importo di € 17.615,09 a titolo di ristoro per il danno biologico già pagato dalla convenuta, ha ritenuto insussistente qualsiasi altra pretesa.
2.1 – Le spese sono state regolate secondo il principio della soccombenza e,
quindi, poste a carico del . Pt_1
3. Quest'ultimo, con citazione notificata il 26 luglio 2023, ha proposto appello
avverso la sentenza in esame, deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma,
per i motivi di seguito esaminati, ed insistendo, comunque, nell'accoglimento dell'integrale domanda, anche quanto alle voci di danno rigettate.
Nel contraddittorio della società appellata, che ha chiesto il rigetto del gravame, la causa è stata riservata per la decisione.
4. Con il primo motivo di appello, il signor si duole che il Tribunale, Pt_1
male interpretando il compendio probatorio acquisito, abbia riconosciuto un concorso di colpa a suo carico nella misura del 50% ex art. 2054, comma 2, c.c.,
invocando, al contrario, una pronuncia di accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'ignoto investitore e, in subordine, una sua corresponsabilità in misura minima: ciò in quanto “tutta la ricostruzione “accusatoria” circa l'asserita
imprudente condotta di guida che il avrebbe tenuto in occasione del Pt_1
sinistro si basa sul fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dal teste Tes_1
(il quale ha dichiarato che “sul luogo dell'accaduto non vi sono strisce
[...]
continue né tratteggiate che delimitano le corsie”), nel punto di impatto,
corrispondente al civico n. 206 della S.S. 113 di Terme Vigliatore, vi era la linea
continua di delimitazione tra le due corsie di marcia;
ciò, a detta del Giudice,
sarebbe provato per tabulas dal rapporto dei vigili urbani intervenuti sul luogo del
sinistro, depositato in atti”. A sostegno della sua pretesa, l'appellante produce anche nuova copia del rapporto dei VU (rilasciatagli nel luglio 2023) con allegata una foto dei luoghi che era mancante nella produzione di primo grado e dalla quale si evincerebbe che sul luogo del sinistro non vi erano strisce di mezzeria della carreggiata, né continue né discontinue, così come correttamente dichiarato dal predetto teste;
ed a giustificazione della produzione, assume che tale foto non era presente nel rapporto ufficialmente rilasciatogli subito dopo l'incidente, in quanto, evidentemente, all'epoca ancora non era stata sviluppata.
4.1 – Ritiene la Corte, con ciò accogliendo l'eccezione della società appellata,
che tale produzione sia inammissibile, incorrendo nel divieto di cui all'art. 345, co. 2, c.p.c.: infatti, non è in alcun modo provata la giustificazione addotta, che rimane a livello di affermazione labiale e, per il vero, poco verosimile, posto che nella copia del verbale dei Vigili Urbani prodotta nel giudizio di primo grado a pagina 3 sono presenti due foto, ma non quella oggi depositata;
sicché non è
plausibile che solo questa non era allegata al verbale o non piuttosto che l'originario attore non l'abbia prodotta. Sicché non ricorre il presupposto normativo della deroga (“salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o
produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Va
aggiunto che l'attore/appellante ben avrebbe comunque potuto produrre nei termini di legge una propria documentazione fotografica rappresentativa dei luoghi.
4.2 – In ogni caso, la censura relativa all'erronea valutazione da parte del
Tribunale delle prove testimoniali impone di analizzare le stesse, ai fini dell'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro e delle condotte del e dell'ignoto Pt_1
investitore.
Va premesso che il Tribunale, sulla base della stessa narrazione dell'attore
(che, come detto, ha affermato di essere stato investito mentre stava effettuando una manovra di sorpasso di una fila di auto che procedevano nel suo senso di marcia), ha ritenuto imprudente quella condotta, in un tratto di strada (per il vero,
neanche particolarmente larga) a doppio senso di circolazione e in cui la linea di delimitazione tra le due corsie di marcia, disegnata sull'asfalto, da discontinua diveniva continua, così come emerge incontestabilmente dallo schizzo planimetrico redatto dai Vigili Urbani intervenuti sul posto nell'immediatezza.
Pertanto, il Tribunale ha affermato che, ferma restando la condotta negligente dell'autovettura rimasta ignota, stante “il divieto assoluto di sorpasso delle autovetture incolonnate dinanzi a sé (…) il non si è pienamente Pt_1
uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza,
ponendo in essere una condotta di guida non consentita e, comunque,
imprudente e pericolosa per la sicurezza stradale”. Conseguentemente, ha affermato che “non si evince la possibilità di attribuire la responsabilità esclusiva
dello stesso al conducente dell'auto pirata e superare la presunzione di cui all'art.
2054, comma 2, c.c.”.
4.3 – Ciò premesso, il teste ha dichiarato che “ero incolonnato con Tes_1
diverse macchine e procedevamo lentamente …” e che “… mentre eravamo
incolonnati ho visto passare uno scooter nero a sinistra con la freccia azionata
… e nel suo percorso non vi erano ostacoli, quando all'altezza delle Fontanelle
una macchina bianca forse una Punto incolonnata si spostava improvvisamente
al centro della carreggiata investendo lo scooter che era accanto alla stessa che
sopraggiungeva buttandolo per terra” ... “La macchina bianca non ha azionato
alcun segnale di spostamento della sua traiettoria. ...” … “La strada è a doppio
senso di marcia e dalla corsia opposta non proveniva alcuna macchina”. Sul
luogo dell'incidente non vi sono strisce continue nè tratteggiate che delimitano le
corsie”.
La teste , anche lei presente sui luoghi, ha dichiarato Testimone_2
che “… ho visto uno scooter che mi è passato sul lato mio sinistro quando dalle
macchine incolonnate davanti a me ho visto una Fiat Punto ma non sono
completamente sicura, sicuramente era bianca, che senza mettere l'indicatore di
direzione si è spostata sulla sinistra e ha colpito lo scooter che sopraggiungeva
condotto dal sig. che cadeva a terra, gridava chiamando il conduttore Pt_1
della macchina bianca che invece accelerando se ne era andato via”. … “In quei momenti non provenivano macchine nel senso opposto di marcia”. “Lo scooter
nel sorpassare procedeva ad andatura normale e il conducente aveva il casco e
ricordo pure che lo stesso aveva azionato l'indicatore di direzione mentre la
macchina bianca è uscita senza segnalatore di direzione”.
4.4 – Ritiene la Corte che la dinamica del sinistro sia chiara dal punto di vista fattuale, non avendo neppure l'appellante avanzato al riguardo contestazioni,
essendo stato acclarato che, mentre il predetto era in fase di sorpasso di una fila di auto, una macchina, staccatasi dalla fila stessa, ha urtato il motociclo su cui viaggiava l'attore, facendolo cadere per terra. Sicché è palese ed incontestabile la responsabilità dell'ignoto conducente.
4.5 - La controversia riguarda, come detto, la valutazione della condotta del
, che a sua volta era in fase di sorpasso. Pt_1
La doglianza dell'appellante sull'attendibilità del teste in ordine Tes_3
all'assenza di una linea divisoria continua nel punto dell'urto è priva di pregio,
avendo il Tribunale condivisibilmente ritenuto che la dichiarazione testimoniale sul punto è smentita in maniera obiettiva proprio dalla summenzionata planimetria, redatta nell'immediatezza dei fatti e nella quale è inequivocabilmente rappresentata quella linea di delimitazione tra le due corsie di marcia.
Ne consegue che, a giudizio della Corte, non può dubitarsi del fatto che
(anche) la condotta dell'appellante non si sottrae ad una valutazione negativa di negligenza.
4.5 – Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi considerando l'affermazione del secondo cui, premesso che “la linea continua di Pt_1
mezzeria, così come chiarito dall'art. 40 del C.d.S., implica non il divieto assoluto
di sorpasso, bensì il divieto del suo superamento con conseguente sconfinamento nell'opposta corsia di marcia”, è un dato di fatto che di tale
(ipotetico) superamento non vi sia traccia negli atti di causa, con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, la ricostruzione fatta dal Giudice di prime cure non regge.
Ritiene la Corte che tale deduzione non colga nel segno, in quanto una manovra di sorpasso di una fila di auto incolonnate, in un tratto di strada che,
dalla foto in atti e dalla planimetria allegata al rapporto dei VU (ritualmente prodotta), non risultava particolarmente largo (m. 5,60, con la semicarreggiata di pertinenza di m. 2,80) ha certamente determinato un “allargamento” del ciclomotore verso la sinistra, per operare il sorpasso ad una distanza laterale di sicurezza con le auto stesse: in tal senso, il superamento della linea di mezzeria
è logicamente ipotizzabile.
4.6 - Non può, quindi, che confermarsi quanto affermato in sentenza e cioè “il
, nel tratto di strada percorsa, non poteva effettuare una manovra di Pt_1
sorpasso così ampia in quanto è accertato in giudizio che l'attore sorpassava più
di un'autovettura incolonnata;
egli avrebbe dovuto arrestare la manovra
quantomeno nel punto in cui nella strada percorsa, a doppio senso di
circolazione, la linea di delimitazione tra le due corsie di marcia, disegnata
sull'asfalto, da discontinua diveniva continua, così indicando all'utente il divieto
assoluto di sorpasso delle autovetture incolonnate dinanzi a sé. All'evidenza,
quindi, anche il non si è pienamente uniformato alle norme sulla Pt_1
circolazione ed a quelle di comune prudenza, ponendo in essere una condotta di
guida non consentita e, comunque, imprudente e pericolosa per la sicurezza
stradale”. In tal senso, e condivisibilmente, il Tribunale ha contestato al Pt_1
– senza che questi abbia svolto censure al riguardo - anche la violazione delle norme che impongono a chi voglia effettuare un sorpasso la massima cautela e,
quindi, “l'art. 140 C.d.S. (che sancisce l'obbligo di comportarsi in modo da non
costituire pericolo o intralcio per la circolazione e comunque in maniera che sia
salvaguardata la sicurezza stradale”), ma anche “l'art. 148 C.d.S. che prevede
che il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi – tra
l'altro – che la visibilita' sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa
compiersi senza costituire pericolo o intralcio, che nessun conducente che segue
abbia iniziato il sorpasso, che la strada sia libera per uno spazio tale da
consentire la completa esecuzione del sorpasso, che il conducente che sorpassa
un veicolo che lo precede sulla stessa corsia, dopo avere fatto l'apposita
segnalazione, deve portarsi alla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente
tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale, riportandosi a destra
appena possibile, senza creare pericolo o intralcio”.
4.7 – Quanto alla censura subordinata, l'appellante assume che la condotta da lui posta in essere sarebbe, in ogni caso, molto meno grave di quella commessa dal conducente il veicolo rimasto non identificato, atteso che sono a quest'ultimo addebitabili una serie di infrazioni del C.d.S., compreso il superamento della striscia continua di mezzeria, ovverosia la stessa infrazione ipotizzata per il , in violazione dell'art. 40 comma 3 del C.d.S. Pt_1
Ritiene la Corte che anche tale motivo di appello vada rigettato, posto che il
Tribunale ha correttamente posto a confronto le contrapposte condotte dell'ignoto conducente e del , affermando che le risultanze probatorie non Pt_1
consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro: in tal modo dovendosi applicare presunzione – sussidiaria - di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c.
(Cass. 4 aprile 2019, n. 9353).
4.8 – Il motivo di appello, pertanto, va rigettato nella sua totalità, dovendosi confermare l'affermato concorso di pari colpa anche del . Pt_1
5. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere erroneamente dichiarato inutilizzabili le testimonianze dei testi e (che hanno riferito del tenore Testimone_4 Testimone_5
e stile di vita del prima e dopo l'incidente) rese alle udienze, Pt_1
rispettivamente, del 27 giugno 2019 e dell'8 ottobre 2020: il Tribunale, infatti, ha evidenziato che con ordinanza del 9/12 settembre 2017 era stata ammessa la prova testimoniale con i soli testi indicati dall'attore nell'atto di citazione ( Tes_6
, e ), implicitamente rigettando
[...] Testimone_2 Controparte_2
la richiesta di sentire altri due testi (per l'appunto, e ) indicati in Tes_4 Tes_5
aggiunta soltanto all'udienza del 17 luglio 2017 precedente.
Assume l'appellante che quella udienza “era di prima comparizione delle parti
e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., nella quale la parte ben può
perfezionare la richiesta di prova mediante l'indicazione di ulteriori testimoni
rispetto a quelli già indicati nell'atto introduttivo contestualmente alla
formulazione dei capitolati”.
5.1 – Osserva la Corte che dal fascicolo telematico di primo grado effettivamente risulta che effettivamente l'udienza del 17 luglio 2017 era la prima del procedimento, mentre non risultano chiesti e concessi i termini ex art. 183
c.p.c.: ne consegue che l'indicazione dei nuovi testimoni non è da considerare intempestiva, essendo stata fatta prima ancora della astratta concedibilità dei termini suddetti.
Va, poi, aggiunto che all'udienza del 27 giugno 2019, nel corso della quale è
stato sentito il primo dei due testi, il legale della i è opposto all'escussione CP_3
non perché gli stessi erano stati tardivamente indicati, ma perché chiamati a rispondere su capitolati asseritamente valutativi: eccezione rigettata dal giudice istruttore. Alla successiva udienza dell'8 ottobre 2020 (di escussione del secondo nuovo teste) nessuna contestazione è stata sollevata, ed anzi in conclusionale la a contestato nel merito (e non in rito) quelle deposizioni. CP_3
Ogni altra eccezione della viene assorbita dalla ritenuta CP_4
ammissibilità dei testi in questione.
5.2 – Passando, quindi, ad esaminare le dichiarazioni di quei testi, sia
[...]
(genero della compagna dell'attore) che (figlia Testimone_5 Testimone_4
della compagna dell'attore) hanno riferito che prima dell'incidente erano soliti con l'odierno appellante organizzare delle partite a calcetto e delle serate in locali nei quali erano soliti ballare, mentre dopo quell'evento ciò non è stato più possibile,
dolendosi il delle sue condizioni motorie, che gli impedivano anche di Pt_1
salire agevolmente le scale o di guidare senza problemi Dichiarazioni, queste,
che confermano anche quanto dichiarato dalla teste . Controparte_2
5.3 – Non essendovi motivi di dubitare della attendibilità dei testi, che, per il rapporto di sostanziale affinità e frequentazione familiare ben possono avere avuto diretta cognizione dei fatti riferiti, può affermarsi che l'appellante ha dato prova sufficiente che dall'evento lesivo sono derivare, oltreché le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi al bene salute dello stesso grado sofferti da persone della stessa età anche conseguenze anomale o del tutto peculiari,
adeguatamente allegate e dimostrate (v. Cass. 9 dicembre 2024, n. 31681). Sussistono, quindi, i presupposti per andare – motivatamente e con specifica enunciazione delle ragioni ritenute - oltre la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi), attraverso un incremento (la c.d.
personalizzazione: Cass. 6 marzo 2025, n. 5984) che tenga conto della documentata variazione dello stile di vita del danneggiato, in conseguenza deìgli
esiti permanenti accertati. E l'impossibilità o difficoltà a curare interessi e abitudini pregresse, quali l'attività sportiva dilettantistica (cfr. Cass. 27 luglio 2015, n.
15733) o momenti di svago, costituenti esplicazione della personalità umana.
Né a ciò ostano le conclusioni del c.t.u., che comunque ha accertato che “dalle
suddette lesioni (frattura del 3° distale della tibia e del perone gamba dx). residua,
oltre a riduzione dell'articolarità di circa 1/3, riferito dolore e limitazione funzionale
con riferita difficoltà alla corsa e nel sali/scendi”. E', quindi, del tutto plausibile che l'accertata riduzione funzionale e i riferiti dolori rendano più difficile (se non impossibile) svolgere come prima le predette attività.
5.4 – Pertanto, ritiene la Corte che, accogliendo parzialmente l'appello, possa riconoscersi una personalizzazione prudenziale del 25 % della quantificazione del danno da esiti permanenti base (escludendosi un aumento a tal titolo ella inabilità temporanea, perché già la misura standard copre tutti i pregiudizi di carattere non permanente), a fronte di una richiesta della misura massima del
47% che sarebbe eccessiva, in rapporto alle condotte in questione.
6. Con il terzo motivo di appello, il signor contesta l'erronea Pt_1
quantificazione del danno biologico da invalidità permanente, non avendo fatto corretta e completa applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano. Assume, infatti, che, a fronte di una liquidazione del danno da invalidità permanente del 12
% in misura di € 22.083,00 in ragione dell'età del danneggiato al momento del sinistro (51 anni), il Tribunale, applicando le Tabelle del Tribunale di Milano 2021,
ha riconosciuto soltanto la somma per danno biologico/dinamico-relazionale e non l'ulteriore somma di € 6.184,00 per “sofferenza soggettiva interiore”,
nonostante abbia precisato che si doveva tener “conto di tutte le componenti non
patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di danno morale”.
6.1 - La censura coglie nel segno, essendo evidente la svista del Tribunale,
che ha dimenticato di aggiungere al valore della lesione del bene salute in sé (€
22.083,00) quella seconda voce, di cui aveva declamato la riconoscibilità. Quindi,
compete al la somma di € 28.267,00 in luogo di € 22.083,00. Pt_1
Aggiungendo la personalizzazione del 25 % su € 22.083,00 si ha la somma di €
27.603,00, ala quale va aggiunta la monetizzazione della “sofferenza” per €
6.184,00 e la somma per invalidità temporanea di € 9.776,25, con un totale di €
43.563,25.
In ragione del concorso di colpa del 50 %, spetta in conclusione al la Pt_1
somma di € 21.781,62, che è superiore all'importo di € 17.615,09 a titolo di ristoro per il danno biologico già pagato dalla convenuta.
6.2 – In tal senso, la domanda risarcitoria originaria andava accolta, sia pure non nella ingente misura richiesta, ma condannando la nella Controparte_5
qualità a pagare al la differenza, pari ad € 4.166,53. Pt_1
In ossequio a Cass. 31 ottobre 2017, n. 25817, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, la liquidazione del danno deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa (e nel caso di specie: il saggio legale), da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.
7. Il quarto motivo di appello (mancato riconoscimento del c.d. “danno morale”, inteso come “danno da sofferenza soggettiva interiore”), essendo subordinato al mancato accoglimento del terzo motivo d'appello, deve ritenersi assorbito.
8. Sul quinto motivo (mancato riconoscimento della “personalizzazione” del danno) si è già deciso.
9. Il sesto motivo di gravame attiene alla contestata regolamentazione delle spese di lite in primo grado.
9.1 - La censura è fondata, stante l'accoglimento dell'appello e, quindi, della domanda originaria, in misura pur ampiamente ridotta.
Ne consegue che, in ossequio al principio di soccombenza, le spese di lite del primo grado e di questa fase di appello, vanno poste a carico dell'appellata e liquidate, in base al decisum (e, quindi, alla somma oggetto di condannatorio):
a) Per il primo grado in € 2.552,00 per compensi (fase di studio € 425,00, fase introduttiva € 425,00, fase di trattazione € 851,00, fase decisoria € 851,00),
oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
a) Per il secondo grado in € 2.915,00 per compensi (fase di studio € 536,00, fase introduttiva € 536,00, fase di trattazione € 992,00, fase decisoria €
851,00), oltre spese generali,c.p.a. ed iva.
9.2 - Le spese di c.t.u. vanno definitivamente poste a carico dell'appellata.
9.3 - Essendo il stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, le Pt_1
spese di lite andranno pagate all'Erario, mentre con separato decreto si provvederà a liquidare i compensi al difensore.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 590/2023 R.G., sull'appello proposto da contro nella qualità di gestore del Fondo di Parte_1 Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada, avverso la sentenza del Tribunale di
Barcellona P.G. 21 giugno 2023, n. 626:
1. Accoglie l'appello nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie parzialmente la domanda originaria proposta dal e, riconosciuto un risarcimento del danno pari ad € Pt_1
21.781,62 e tenendo conto dell'acconto di € € 17.615,09 pagato dalla l
[...]
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della CP_5
strada, condanna quest'ultima a pagare al stesso la somma risultante Pt_1
dal seguente conteggio: a) devalutando alla data dell'illecito l'acconto ed il credito riconosciuto;
b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi al saggio legale, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, e con interessi legali dalla data odierna al soddisfo;
2. Condanna l'appellata a pagare all'appellante (e, per esso, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, all'Erario) le spese di lite, liquidate per il primo grado in € 2.552,00 per compensi e per il secondo grado in € 2.915,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, oltre al rimborso del contributo unificato, posto a debito;
3. Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'appellata.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 25 novembre 2025. .
Il consigliere rel.
(dott. Giuseppe Minutoli)
Il Presidente
(dott.ssa Vincenza Randazzo)