Versione
1 agosto 1965
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Versione
27 novembre 1988
27 novembre 1988
Art. 40. Trattamento per il personale cessato dal servizio dopo aver compiuto quindici anni di contribuzione.
L'iscritto per il quale sia cessato l'obbligo della contribuzione al Fondo, a seguito di cessazione o trasformazione del rapporto di lavoro, prima di aver raggiunto il diritto a pensione, e che possa far valere un periodo utile ai fini della pensione stessa di almeno quindici anni, qualora non chieda di continuare volontariamente la contribuzione, resta iscritto al Fondo senza corrispondere i relativi contributi, mantenendo il diritto a conseguire le prestazioni previste per il personale in servizio.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 31 OTTOBRE 1988, N. 480))
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli iscritti che sospendono il versamento del contributo volontario prima di aver conseguito diritto a pensione e dopo aver compiuto un periodo di contribuzione al Fondo di almeno 15 anni.
L'iscritto per il quale sia cessato l'obbligo della contribuzione al Fondo, a seguito di cessazione o trasformazione del rapporto di lavoro, prima di aver raggiunto il diritto a pensione, e che possa far valere un periodo utile ai fini della pensione stessa di almeno quindici anni, qualora non chieda di continuare volontariamente la contribuzione, resta iscritto al Fondo senza corrispondere i relativi contributi, mantenendo il diritto a conseguire le prestazioni previste per il personale in servizio.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 31 OTTOBRE 1988, N. 480))
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli iscritti che sospendono il versamento del contributo volontario prima di aver conseguito diritto a pensione e dopo aver compiuto un periodo di contribuzione al Fondo di almeno 15 anni.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2013, n. 352Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido - Presidente - Dott. STILE Paolo - Consigliere - Dott. MANNA Antonio - Consigliere - Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere - Dott. GARRI Fabrizia - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 30044/2010 proposto da: NA AO OV HE RI [...], OS UI, CA IO, NÒ AN, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BOER Paolo, che li rappresenta e difende giusta delega in atti; - ricorrenti - contro I.N.P.D.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 97095380586, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA …Leggi di più...
- opzione per il nuovo regime·
- termine perentorio·
- regime previdenziale dei dirigenti dell'e.n.e.a·
- applicabilità ai soli nuovi assunti·
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