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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 9587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9587 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 22978 2020 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
a via E. De Deo n. 10, rapp.to e i Caiazzo (C.F. ), presso il quale elett.te domicilia in CodiceFiscale_2
Napoli alla P.t n atti.
ATTRICE CONTRO in persona del Sindaco p.t. (P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 come in atti dall'Avv. Irene Ia .
), come in atti. C.F._3
CONVENUTO
Conclusioni parte attrice: Accertamento della esclusiva responsabilità del in persona del e legale rapp.te pro tempore, ai sensi Controparte_1 CP_2 ovvero dell'a c.c., dell'evento per cui è causa e condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti dall'attore da liquidarsi, in base agli esiti della CTU, nell'importo di € 16.768,48, di cui € 9.712,61 per danno biologico permanente nella misura dell'8%, € 189,96 per 4 giorni di I.T.T., € 926,06 per 26 giorni di I.T.P. al 75%, € 712,35 per 30 giorni di I.T.P. al 50%, € 356,18 per 30 giorni di I.T.P. al 25%, oltre € 3.965,32 per danno morale nella misura di un terzo del danno biologico ed € 906,00 per spese mediche documentate, come da conclusioni rassegnate dal CTU dott.
[...]
nella relazione tecnica del 06/10/2023, con condanna del Per_1 to delle spese e competenze di lite, ed al rimborso delle spese di CTU.
Conclusioni parte convenuta:
1. rigettare la domanda attrice in quanto inammissibile, improponibile, generica ed infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
2. in via gradata e sempre nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, riconoscere il concorso di colpa di parte attrice nella produzione dell'evento dannoso, ex art. 1227 c.c.; 3. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio. PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.10.2020 adiva questo Parte_1
Giudice per accertare la responsabilità del per i danni causati Controparte_1 dalla caduta occorsagli su pubblica via. A sostegno della domanda riferiva che in data 26.05.2019, alle ore 8.45 circa, mentre camminava in Piazza Vanvitelli
“scivolava sulla griglia di copertura di una canaletta in pendenza per il deflusso delle acque meteoriche – con superficie liscia in luogo di quella antiscivolo prescritta dalle norme di riferimento e dalla comune diligenza – perdendo l'equilibrio e rovinando al suolo”. In conseguenza dell'evento veniva condotto al Pronto Soccorso del C.T.O., dove gli veniva diagnosticata “frattura scomposta collo omerale”. Tanto premesso, chiedeva all'Ente il pagamento di una somma complessiva inferiore ad €. 26.000,00 per il risarcimento dei danni a vario titolo patiti, il rimborso delle spese mediche sostenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Iscritta la causa a ruolo, si costituiva il convenuto che impugnava la CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto.
Successivamente, ammessa ed espletata prova testimoniale e CTU medica, all'udienza del 07.10.2025 la causa era assegnata a sentenza con termine per note di giorni quindici.
*****
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Va preliminarmente rilevato che dagli atti e fatti di causa risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali attrice e convenuta. La legittimazione attiva non è stata contestata;
quella passiva del CP_1
è determinata dalla circostanza che trattasi di strada comunale, e
[...] pertanto ricadente sotto la responsabilità dell' convenuto, che è tenuto alla CP_3 sua manutenzione.
La prova testimoniale ha confermato solo parzialmente i fatti di cui all'atto di citazione. In particolare, il teste ha riferito: “non ho visto la Testimone_1 persona cadere ma l'ho vista che stava già a terra”; vaga appare poi la dichiarazione rilasciata dall'altro teste escusso, il quale Testimone_2 riferisce che stava uscendo da un bar, quando vedeva una persona che camminava dal lato dove si trova il bar scivolare improvvisamente. Di tale caduta però non ci sono altri particolari;
non indica a che distanza si trovava, cosa stava facendo il passante, con quali modalità è avvenuta la caduta.
L'unica cosa che risulta confermata, quindi, è il fatto storico che parte attrice sia caduto sulla strada pubblica, riportando dei danni;
ciò solo tuttavia non è sufficiente a supportare validamente la richiesta di risarcimento, occorrendo invece valutare, specificamente, nel caso concreto, la situazione fattuale con i caratteri propri dell'insidia.
II pericolo, definito insidia e/o trabocchetto, ovvero il pericolo improvviso, inaspettato e occulto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 cc e dell'art. 2043 c.c. nei confronti dell'Ente proprietario delle strade, deve essere caratterizzato, come ormai è pacifico in Giurisprudenza, dalla coesistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità e dell'elemento soggettivo della imprevedibilità. Ed in simili fattispecie, il Giudicante non può esimersi dall'applicazione del generale principio di auto - responsabilità dei privati ex art. 1227 cc per il quale va imputata, in via esclusiva, all'utente la responsabilità dell'evento che si sarebbe potuto evitare con l'uso della ordinaria diligenza.
Or bene, nel caso in esame emerge con chiarezza che la grata in ferro era pienamente visibile, quindi parte attrice ha mostrato scarsa diligenza ed avventatezza nel calpestarla. Ancor di più, ove si consideri che la difesa di parte attrice rimarca che tale grata era liscia e bagnata;
ma ciò rende ancora più avventata la condotta dell'infortunato, essendo esperienza comune che non si cammina su superfici lisce e bagnate, proprio perché sono scivolose. Si aggiunga che il sinistro si sarebbe verificato alle 08,45 del mattino, in condizioni di piena luce, e quindi con la possibilità di bene esaminare il tratto di strada percorso, ponendo in essere le opportune e dovute cautele.
Infine, la stessa documentazione fotografica prodotta da parte attrice, non mostra alcun visibile tratto di strada che possa essere serenamente definito insidia o trabocchetto. La griglia in esame è ben visibile e per nulla occultata.
Per tali ragioni, la domanda andrà rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento fino ad € 26.000,00, liquidando le stesse secondo i valori minimi, stante la non complessità delle questioni giuridiche affrontate. Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 24.10.2023 (Cass. civ., sent. n. 28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-a) Rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
CP_1
-b) Condanna esso al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 del liquidate come segue (valore della causa Controparte_1 da ): fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00; fase decisionale, valore minimo: € 851,00 e così in totale € 2.540,00 oltre rimborso forf. 15%, oltre cassa e accessori come per legge.
-c) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, come in motivazione.
Napoli, 23.10.2025
Il Giudice
(dott. Michele D'Auria)