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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/12/2025, n. 2772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2772 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 18.12.2025 nel procedimento iscritto al n. 2760/2022 R.G., promosso da Parte_1
nei confronti di , Controparte_1 Controparte_2
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Sono comparsi:
- per parte attrice nessuno;
Parte_1
- per parte convenuta l'avv. Daniela Boni Controparte_3
che conclude come da comparsa di costituzione e da memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1, c.p.c., discute come da note conclusive depositate il 4.12.2025, dichiara di rinunciare alla domanda riconvenzionale da sé spiegata.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione, dando atto che parte convenuta si allontana.
Verona, 18.12.2025
Il Giudice (dott. Pierangela Bellingeri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pierangela
Bellingeri, all'esito della Camera di Consiglio, dato atto che le parti si sono allontanate, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
1 nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 2760/2022 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
LA AM e RI RB, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-parte attrice-
contro
:
(C.F. ), in proprio e quale Controparte_1 C.F._2
legale rappresentante di (P.I. ), Controparte_2 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Daniela Boni, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-parte convenuta- avente ad oggetto: occupazione senza titolo di immobile
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione con cui , nel convenire in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1 [...]
, in proprio e quale legale rappresentante di CP_1 Controparte_2
- ha premesso di avere acquistato il 30.11.1981, insieme alla moglie
[...]
ed al fratello , gli immobili siti in Grezzana, frazione CP_4 Controparte_1
Stallavena, via Tessare n. 5, consistenti in un appezzamento di terreno su parte del quale insiste un capannone di mq 240 con uffici di mq 164, censito al Catasto Terreni del predetto Comune alla partita 9290, sezione C, foglio 12, mappali 108/A e 32/E;
- ha esposto di avere utilizzato fino al 2012 l'immobile insieme al convenuto, avendovi posto la sede e gli uffici di di CP_2 Controparte_5
e , mentre in data 1.03.2013 ha Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
costituito di cui è legale rappresentante, avendone fissato la Controparte_2
sede sociale presso il medesimo immobile;
- ha lamentato che dal 2013 occupa tramite Tecniche Contabili s.r.l. Controparte_1
2 l'immobile di Grezzana in modo esclusivo e senza il previo consenso dei restanti comproprietari, nonostante le diffide al rilascio e risarcimento danni da sé inoltrategli nel marzo 2019 e nell'aprile 2021;
- ha dedotto circa la natura illegittima dell'occupazione per violazione dell'art. 1102
c.c., venendo impedito agli altri comunisti il pari godimento del bene, nonché circa la riconoscibilità del danno in re ipsa ragguagliabile al valore locativo del bene;
- ha chiesto, accertata e dichiarata l'illegittimità dell'occupazione del citato immobile da parte dei convenuti, ordinarne l'immediato rilascio in proprio favore, con condanna degli stessi alla corresponsione sempre in favore dell'attore dell'indennità di occupazione quantificata in complessivi € 54.000,00 dal 27.03.2013 alla data di proposizione della domanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese di lite;
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa con cui i convenuti, nel costituirsi tempestivamente:
- hanno rappresentato come da sempre l'attore abbia ricevuto la clientela presso gli uffici di Verona, mentre il convenuto ha sempre operato presso il capannone di
Grezzana, il quale tra l'altro fino al 31.10.2017 è stato occupato anche da
[...]
(avente sede legale proprio in Controparte_6
Grezzana via Tessare n. 5, dove sono state anche depositate le scritture contabili);
- hanno precisato che le chiavi di accesso agli uffici in Grezzana sono ancora quelle originarie in possesso di tutti i comproprietari;
- hanno richiamato il contratto di comodato verbale gratuito intercorso tra
[...]
, quale comproprietario al 50% del bene, e CP_1 Controparte_2
- hanno eccepito l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 1102 c.c.;
- hanno chiesto, pertanto, il rigetto integrale delle pretese avversarie e
[...]
ha spiegato domanda riconvenzionale di rilascio e corresponsione CP_1
3 dell'indennità da occupazione sine titulo (quantificata in € 228.000,00 stante il valore locativo del bene) in relazione all'immobile (parimenti in comproprietà tra
[...]
al 50%, al 25% e al 25%) sito in Verona, CP_1 Parte_1 Controparte_4
circonvallazione Raggio di Sole n. 9, occupato in via esclusiva dall'attore a fare data dal 27.03.2013 ad oggi;
§.III. Dato atto che la causa, concessi alle parti i chiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (cfr. il verbale d'udienza del 24.01.2023) e depositate dalle stesse le relative memorie, ha subito un rinvio in ragione della rinuncia al mandato dei difensori dell'attore (cfr. il verbale d'udienza del 29.06.2023), dopo di che è stata istruita oltre che tramite i documenti ritualmente prodotti, anche mediante prova orale testimoniale (cfr. l'ordinanza istruttoria emessa il 21.11.2023 ed i verbali delle udienze tenutesi il 6.06.2024, il 15.10.2024 ed il 4.03.2025);
§.IV. Preso atto che all'odierna udienza, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c., il convenuto ha Controparte_1
dichiarato di rinunciare alla domanda riconvenzionale da sé spiegata ed ha insistito per il rigetto delle pretese attoree, mentre nessuno è comparso per l'attore, il cui difensore ha peraltro rinunciato al mandato in data 13.01.2025;
§.V. Ritenuto che le domande formulate con l'atto di citazione non siano fondate e vadano rigettate sulla scorta del compendio probatorio in atti, dalla cui unitaria ponderazione non sono emersi elementi sufficienti a sostegno della ricostruzione attorea;
Invero, le tre testimoni escusse, ivi inclusa quella indicata dall'attore, hanno confermato che fino al 2017 il capannone di Grezzana è stato occupato anche da
(cfr. la visura di cui al Controparte_6
doc. 2 fasc. convenuti e la dichiarazione della teste attorea , oltre a Testimone_1
quelle delle testimoni dei convenuti e , ma soprattutto Tes_2 Tes_3
4 hanno riferito di come le serrature di accesso all'immobile stesso siano rimaste inalterate e le chiavi siano sempre state in possesso anche dell'attore (cfr. le deposizioni di e;
Tes_2 Tes_3
Ora, a fronte di tale ricostruzione fattuale, non possono dirsi integrati i presupposti di cui all'art. 1102 c.c., non essendo risultata provata né l'esclusione dal godimento del bene del comproprietario , né il mutamento della destinazione d'uso Parte_1
del compendio (sin dall'acquisto destinato ad uso uffici, circostanza di cui dà conto lo stesso attore nel proprio atto introduttivo);
Ne discende che, in ragione dei rilievi e considerata che precedono, assorbita ogni ulteriore questione, le domande formulate in citazione vanno integralmente rigettate;
§.VI. Ritenuto che le spese processuali – liquidate come da dispositivo, in ragione del valore della causa e di natura e quantità dell'attività difensiva svolta – seguano la soccombenza dell'attore per un mezzo e vadano compensate per il restante mezzo in ragione della rinuncia alla domanda riconvenzionale del convenuto avvenuta unicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni;
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita:
- respinge le domande avanzate da parte attrice;
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta un mezzo delle spese processuali, liquidate quanto alla predetta quota di un mezzo in € 4.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed oltre i.v.a. e c.p.a., ove dovute, come per legge.
Verona, 18.12.2025
Il Giudice (dott. Pierangela Bellingeri)
5
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 18.12.2025 nel procedimento iscritto al n. 2760/2022 R.G., promosso da Parte_1
nei confronti di , Controparte_1 Controparte_2
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Sono comparsi:
- per parte attrice nessuno;
Parte_1
- per parte convenuta l'avv. Daniela Boni Controparte_3
che conclude come da comparsa di costituzione e da memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1, c.p.c., discute come da note conclusive depositate il 4.12.2025, dichiara di rinunciare alla domanda riconvenzionale da sé spiegata.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione, dando atto che parte convenuta si allontana.
Verona, 18.12.2025
Il Giudice (dott. Pierangela Bellingeri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pierangela
Bellingeri, all'esito della Camera di Consiglio, dato atto che le parti si sono allontanate, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
1 nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 2760/2022 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
LA AM e RI RB, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-parte attrice-
contro
:
(C.F. ), in proprio e quale Controparte_1 C.F._2
legale rappresentante di (P.I. ), Controparte_2 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Daniela Boni, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-parte convenuta- avente ad oggetto: occupazione senza titolo di immobile
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione con cui , nel convenire in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1 [...]
, in proprio e quale legale rappresentante di CP_1 Controparte_2
- ha premesso di avere acquistato il 30.11.1981, insieme alla moglie
[...]
ed al fratello , gli immobili siti in Grezzana, frazione CP_4 Controparte_1
Stallavena, via Tessare n. 5, consistenti in un appezzamento di terreno su parte del quale insiste un capannone di mq 240 con uffici di mq 164, censito al Catasto Terreni del predetto Comune alla partita 9290, sezione C, foglio 12, mappali 108/A e 32/E;
- ha esposto di avere utilizzato fino al 2012 l'immobile insieme al convenuto, avendovi posto la sede e gli uffici di di CP_2 Controparte_5
e , mentre in data 1.03.2013 ha Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
costituito di cui è legale rappresentante, avendone fissato la Controparte_2
sede sociale presso il medesimo immobile;
- ha lamentato che dal 2013 occupa tramite Tecniche Contabili s.r.l. Controparte_1
2 l'immobile di Grezzana in modo esclusivo e senza il previo consenso dei restanti comproprietari, nonostante le diffide al rilascio e risarcimento danni da sé inoltrategli nel marzo 2019 e nell'aprile 2021;
- ha dedotto circa la natura illegittima dell'occupazione per violazione dell'art. 1102
c.c., venendo impedito agli altri comunisti il pari godimento del bene, nonché circa la riconoscibilità del danno in re ipsa ragguagliabile al valore locativo del bene;
- ha chiesto, accertata e dichiarata l'illegittimità dell'occupazione del citato immobile da parte dei convenuti, ordinarne l'immediato rilascio in proprio favore, con condanna degli stessi alla corresponsione sempre in favore dell'attore dell'indennità di occupazione quantificata in complessivi € 54.000,00 dal 27.03.2013 alla data di proposizione della domanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese di lite;
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa con cui i convenuti, nel costituirsi tempestivamente:
- hanno rappresentato come da sempre l'attore abbia ricevuto la clientela presso gli uffici di Verona, mentre il convenuto ha sempre operato presso il capannone di
Grezzana, il quale tra l'altro fino al 31.10.2017 è stato occupato anche da
[...]
(avente sede legale proprio in Controparte_6
Grezzana via Tessare n. 5, dove sono state anche depositate le scritture contabili);
- hanno precisato che le chiavi di accesso agli uffici in Grezzana sono ancora quelle originarie in possesso di tutti i comproprietari;
- hanno richiamato il contratto di comodato verbale gratuito intercorso tra
[...]
, quale comproprietario al 50% del bene, e CP_1 Controparte_2
- hanno eccepito l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 1102 c.c.;
- hanno chiesto, pertanto, il rigetto integrale delle pretese avversarie e
[...]
ha spiegato domanda riconvenzionale di rilascio e corresponsione CP_1
3 dell'indennità da occupazione sine titulo (quantificata in € 228.000,00 stante il valore locativo del bene) in relazione all'immobile (parimenti in comproprietà tra
[...]
al 50%, al 25% e al 25%) sito in Verona, CP_1 Parte_1 Controparte_4
circonvallazione Raggio di Sole n. 9, occupato in via esclusiva dall'attore a fare data dal 27.03.2013 ad oggi;
§.III. Dato atto che la causa, concessi alle parti i chiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (cfr. il verbale d'udienza del 24.01.2023) e depositate dalle stesse le relative memorie, ha subito un rinvio in ragione della rinuncia al mandato dei difensori dell'attore (cfr. il verbale d'udienza del 29.06.2023), dopo di che è stata istruita oltre che tramite i documenti ritualmente prodotti, anche mediante prova orale testimoniale (cfr. l'ordinanza istruttoria emessa il 21.11.2023 ed i verbali delle udienze tenutesi il 6.06.2024, il 15.10.2024 ed il 4.03.2025);
§.IV. Preso atto che all'odierna udienza, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c., il convenuto ha Controparte_1
dichiarato di rinunciare alla domanda riconvenzionale da sé spiegata ed ha insistito per il rigetto delle pretese attoree, mentre nessuno è comparso per l'attore, il cui difensore ha peraltro rinunciato al mandato in data 13.01.2025;
§.V. Ritenuto che le domande formulate con l'atto di citazione non siano fondate e vadano rigettate sulla scorta del compendio probatorio in atti, dalla cui unitaria ponderazione non sono emersi elementi sufficienti a sostegno della ricostruzione attorea;
Invero, le tre testimoni escusse, ivi inclusa quella indicata dall'attore, hanno confermato che fino al 2017 il capannone di Grezzana è stato occupato anche da
(cfr. la visura di cui al Controparte_6
doc. 2 fasc. convenuti e la dichiarazione della teste attorea , oltre a Testimone_1
quelle delle testimoni dei convenuti e , ma soprattutto Tes_2 Tes_3
4 hanno riferito di come le serrature di accesso all'immobile stesso siano rimaste inalterate e le chiavi siano sempre state in possesso anche dell'attore (cfr. le deposizioni di e;
Tes_2 Tes_3
Ora, a fronte di tale ricostruzione fattuale, non possono dirsi integrati i presupposti di cui all'art. 1102 c.c., non essendo risultata provata né l'esclusione dal godimento del bene del comproprietario , né il mutamento della destinazione d'uso Parte_1
del compendio (sin dall'acquisto destinato ad uso uffici, circostanza di cui dà conto lo stesso attore nel proprio atto introduttivo);
Ne discende che, in ragione dei rilievi e considerata che precedono, assorbita ogni ulteriore questione, le domande formulate in citazione vanno integralmente rigettate;
§.VI. Ritenuto che le spese processuali – liquidate come da dispositivo, in ragione del valore della causa e di natura e quantità dell'attività difensiva svolta – seguano la soccombenza dell'attore per un mezzo e vadano compensate per il restante mezzo in ragione della rinuncia alla domanda riconvenzionale del convenuto avvenuta unicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni;
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita:
- respinge le domande avanzate da parte attrice;
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta un mezzo delle spese processuali, liquidate quanto alla predetta quota di un mezzo in € 4.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed oltre i.v.a. e c.p.a., ove dovute, come per legge.
Verona, 18.12.2025
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