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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 24/12/2025, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1626/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'esito della trattazione scritta esperita il 22.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Luciano Parte_1
(PEC: ; Email_1
OPPONENTE E
Controparte_1
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Iaria (PEC: . Email_2
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 15/7/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver ricevuto, il 4/6/2024 il decreto ingiuntivo n. 44/2024 – emesso da questo Ufficio il 23/4/2024 – con cui veniva richiesto il pagamento di 35.272,41€ a titolo di contributi, non versati, nel periodo intercorrente fra il 2009 e il 2018. Parte opponente deduceva l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione e la non debenza delle pretese relative agli anni 2017 e 2018 in ragione della richiesta, ed ottenuta, cancellazione dall'apposito Albo, con decorrenza dall'8/9/2017. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via preliminare revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo. - Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
1 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio
[...]
contestando le avverse pretese e chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'esito della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione non è fondata.
2. Parte opponente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate da Decreto ingiuntivo n. 44/2024, in ragione dell'estinzione dei crediti e, con esclusivo riguardo agli anni 2017 e 2017, in ragione dell'avvenuta cancellazione dall'Albo dei Geometri con decorrenza dall'8/9/2017.
3. Si segnala preliminarmente che parte ricorrente non è incorsa in alcuna decadenza di impugnazione del Decreto ingiuntivo, stante l'avvenuta iscrizione a ruolo del fascicolo nella data del 15/7/2024, entro i quaranta giorni dalla notifica del decreto medesimo (avvenuta il
4/6/2024), stante la coincidenza del 14/7/2024 con la giornata di domenica.
4. Deve osservarsi, inoltre, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
4.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
5. Poiché, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 773/1982 la decorrenza del quinquennio di prescrizione deve ravvisarsi nella data di trasmissione alla – quale Ente impositore – della CP_1
2 comunicazione reddituale e del volume di affari, come si evince dall'allegato E della memoria di costituzione, parte ricorrente ha dichiarato tempestivamente i redditi, sebbene comunque si evinca che vi sono state anche specifiche verifiche ispettive da parte della Guardia di Finanza, in merito all'asserita infedele dichiarazione.
6. Ad ogni modo, come si evince dalla documentazione versata in atti, non contestata da Pt_1 parte opponente ha inoltrato diversi solleciti di pagamento dei contributi omessi, a cui hanno fatto seguito anche delle cartelle di pagamento – spedite dall' – e Controparte_2 successive intimazioni di pagamento, tali da intendersi quali atti interruttivi della prescrizione diretti a mettere in mora il debitore.
6.1. Essi sono:
- la comunicazione inerente al mancato versamento contributivo dell'anno 2012, notificata il 3.12.2014;
- comunicazione di sollecito inerente al mancato versamento contributivo nell'anno 2012, notificata l'8.1.2019;
- comunicazione di sollecito inerente al mancato versamento contributivo negli anni 2013 e 2014, notificata il 3.7.2020;
- comunicazione inerente al mancato versamento contributivo negli anni 2015 e 2016, notificata il 21.3.2022;
- cartella di pagamento n. 13920140001587549000, relativa a contributi non versati negli anni 2009, 2010 e 2011 e notificata il 27.2.2015;
- cartella di pagamento n. 13920150000629733000, relativa a contributi non versati nell'anno 2012 e notificata l'8.5.2015;
- intimazione di pagamento n. 139201690020877820000, contenente le cartelle di pagamento n. 13920140001587549000 e n. 13920150000629733000, notificata il 21.4.2017;
- cartella di pagamento n. 139201700004584530000, relativa a contributi non versati nell'anno 2014, notificata il 26.11.2017;
- cartella di pagamento n. 13920180000773020000, relativa a contributi non versati nell'anno 2015, notificata il 29.5.2018;
- cartella di pagamento n. 1392019000001282172000, relativa a contributi non versati nell'anno 2016, notificata il 21.5.2019;
- intimazione di pagamento n. 13920229000065750000, contenente le cartelle di pagamento n. 13920140001587549000 e n. 13920150000629733000, 139201700004584530000, 13920180000773020000, 1392019000001282172000, notificata il 1°.7.2022;
- cartella di pagamento n. 13920160000945815000, relativa a contributi non versati nell'anno 2013, notificata il 27.6.2016;
- intimazione di pagamento n. 13920229000747361000, contenente la cartella di pagamento n. 13920160000945815000, notificata il 3.8.2022;
- cartella di pagamento n. 139202000011451544000, relativa a contributi non versati nell'anno 2017, notificata il 10.1.2023.
7. Secondo quanto fin qui detto, pertanto, nessuna estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti può ravvisarsi nel caso di specie.
8. Peraltro, sebbene parte opponente abbia ottenuto la cancellazione dall'Albo dei Geometri con decorrenza dall'8/9/2017, è comunque tenuto a versare i contributi omessi per l'anno 2017 e fino al momento della cancellazione suddetta.
3 9. Come ha anche dimostrato parte opposta, il pagamento preteso con riguardo all'anno 2018 non riguarda contributi omessi, quanto mera pretesa per omessa dichiarazione relativa all'anno 2017, di importo pari a 33,00€.
10. Per tutto quanto fin qui detto, il ricorso deve essere rigettato.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione avverso al Decreto Ingiuntivo n. 44/2024, emesso dal Tribunale di Vibo Valentia Settore Lavorativo e Previdenziale il 23/4/2024 e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il Decreto Ingiuntivo n. 44/2024;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
2.600,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di Parte_2
[...]
Vibo Valentia, 24/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'esito della trattazione scritta esperita il 22.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Luciano Parte_1
(PEC: ; Email_1
OPPONENTE E
Controparte_1
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Iaria (PEC: . Email_2
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 15/7/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver ricevuto, il 4/6/2024 il decreto ingiuntivo n. 44/2024 – emesso da questo Ufficio il 23/4/2024 – con cui veniva richiesto il pagamento di 35.272,41€ a titolo di contributi, non versati, nel periodo intercorrente fra il 2009 e il 2018. Parte opponente deduceva l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione e la non debenza delle pretese relative agli anni 2017 e 2018 in ragione della richiesta, ed ottenuta, cancellazione dall'apposito Albo, con decorrenza dall'8/9/2017. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In via preliminare revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo. - Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
1 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio
[...]
contestando le avverse pretese e chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'esito della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione non è fondata.
2. Parte opponente agisce per l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie richiamate da Decreto ingiuntivo n. 44/2024, in ragione dell'estinzione dei crediti e, con esclusivo riguardo agli anni 2017 e 2017, in ragione dell'avvenuta cancellazione dall'Albo dei Geometri con decorrenza dall'8/9/2017.
3. Si segnala preliminarmente che parte ricorrente non è incorsa in alcuna decadenza di impugnazione del Decreto ingiuntivo, stante l'avvenuta iscrizione a ruolo del fascicolo nella data del 15/7/2024, entro i quaranta giorni dalla notifica del decreto medesimo (avvenuta il
4/6/2024), stante la coincidenza del 14/7/2024 con la giornata di domenica.
4. Deve osservarsi, inoltre, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
4.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
5. Poiché, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 773/1982 la decorrenza del quinquennio di prescrizione deve ravvisarsi nella data di trasmissione alla – quale Ente impositore – della CP_1
2 comunicazione reddituale e del volume di affari, come si evince dall'allegato E della memoria di costituzione, parte ricorrente ha dichiarato tempestivamente i redditi, sebbene comunque si evinca che vi sono state anche specifiche verifiche ispettive da parte della Guardia di Finanza, in merito all'asserita infedele dichiarazione.
6. Ad ogni modo, come si evince dalla documentazione versata in atti, non contestata da Pt_1 parte opponente ha inoltrato diversi solleciti di pagamento dei contributi omessi, a cui hanno fatto seguito anche delle cartelle di pagamento – spedite dall' – e Controparte_2 successive intimazioni di pagamento, tali da intendersi quali atti interruttivi della prescrizione diretti a mettere in mora il debitore.
6.1. Essi sono:
- la comunicazione inerente al mancato versamento contributivo dell'anno 2012, notificata il 3.12.2014;
- comunicazione di sollecito inerente al mancato versamento contributivo nell'anno 2012, notificata l'8.1.2019;
- comunicazione di sollecito inerente al mancato versamento contributivo negli anni 2013 e 2014, notificata il 3.7.2020;
- comunicazione inerente al mancato versamento contributivo negli anni 2015 e 2016, notificata il 21.3.2022;
- cartella di pagamento n. 13920140001587549000, relativa a contributi non versati negli anni 2009, 2010 e 2011 e notificata il 27.2.2015;
- cartella di pagamento n. 13920150000629733000, relativa a contributi non versati nell'anno 2012 e notificata l'8.5.2015;
- intimazione di pagamento n. 139201690020877820000, contenente le cartelle di pagamento n. 13920140001587549000 e n. 13920150000629733000, notificata il 21.4.2017;
- cartella di pagamento n. 139201700004584530000, relativa a contributi non versati nell'anno 2014, notificata il 26.11.2017;
- cartella di pagamento n. 13920180000773020000, relativa a contributi non versati nell'anno 2015, notificata il 29.5.2018;
- cartella di pagamento n. 1392019000001282172000, relativa a contributi non versati nell'anno 2016, notificata il 21.5.2019;
- intimazione di pagamento n. 13920229000065750000, contenente le cartelle di pagamento n. 13920140001587549000 e n. 13920150000629733000, 139201700004584530000, 13920180000773020000, 1392019000001282172000, notificata il 1°.7.2022;
- cartella di pagamento n. 13920160000945815000, relativa a contributi non versati nell'anno 2013, notificata il 27.6.2016;
- intimazione di pagamento n. 13920229000747361000, contenente la cartella di pagamento n. 13920160000945815000, notificata il 3.8.2022;
- cartella di pagamento n. 139202000011451544000, relativa a contributi non versati nell'anno 2017, notificata il 10.1.2023.
7. Secondo quanto fin qui detto, pertanto, nessuna estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti può ravvisarsi nel caso di specie.
8. Peraltro, sebbene parte opponente abbia ottenuto la cancellazione dall'Albo dei Geometri con decorrenza dall'8/9/2017, è comunque tenuto a versare i contributi omessi per l'anno 2017 e fino al momento della cancellazione suddetta.
3 9. Come ha anche dimostrato parte opposta, il pagamento preteso con riguardo all'anno 2018 non riguarda contributi omessi, quanto mera pretesa per omessa dichiarazione relativa all'anno 2017, di importo pari a 33,00€.
10. Per tutto quanto fin qui detto, il ricorso deve essere rigettato.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione avverso al Decreto Ingiuntivo n. 44/2024, emesso dal Tribunale di Vibo Valentia Settore Lavorativo e Previdenziale il 23/4/2024 e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il Decreto Ingiuntivo n. 44/2024;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
2.600,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di Parte_2
[...]
Vibo Valentia, 24/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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