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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/07/2025, n. 2980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2980 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice -
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 12981/2024 R.G.
T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Maria Raffaella Parte_1
Matera;
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Maria Schima;
Controparte_1
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con ricorso depositato il 06.12.2024 premesso che: Parte_1
1. aveva intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale in Controparte_1 data 14.07.2012 era nata , che entrambi avevano riconosciuto;
Persona_1
2. la loro relazione era terminata;
chiedeva al Tribunale di Bari disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento materno presso l'abitazione della ricorrente sita in Monopoli alla via F.lli Bandiera n. 70, porsi a carico del € 600,00 mensili a titolo di contributo paterno al mantenimento della CP_1 figlia a partire da ottobre 2016, oppure in subordine, dalla data del ricorso, oltre aggiornamenti Istat ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del vigente Protocollo del Tribunale di Bari, disporsi l'assegno unico in favore della , regolamentarsi il diritto di visita paterno Parte_1 secondo le modalità individuate nel ricorso.
In data 19.05.2025 si costituiva in giudizio il resistente chiedendo Controparte_1 disporsi l'affido condiviso della figlia con loro collocamento materno e regolamentazione libera del diritto di visita paterno, dichiarandosi disponibile a versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia complessivi € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del vigente Protocollo del Tribunale di Bari ed al 100% dell'assegno unico, rigettandosi ogni ulteriore domanda avversa, con condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria”, col favore delle spese.
All'udienza figurata del 09.07.2025, previo deposito delle note scritte d'udienza e della convenzione nonchè dell'allegato piano genitoriale sottoscritti in data del 24.06.2025, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Il P.M. con nota del 16.12.2024 interveniva nel giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, giacché esse vivono ormai in luoghi diversi, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla figlia.
2.- Premesso che l'accordo raggiunto tra le parti e contenuto nella convenzione e nell'allegato piano genitoriale recanti la data del 24.06.2025 determina la competenza del Tribunale in composizione collegiale, va osservato che la regolamentazione tra di loro concordata in ordine sia all'affidamento della figlia , da loro generata fuori dal matrimonio, sia in ordine al diritto di visita Persona_1 paterno che in ordine alla disciplina economica dei loro rapporti rispetto alla figlia può essere condiviso e recepito nella presente sentenza.
Nel caso di specie, infatti, le parti:
1. hanno pattuito l'affidamento condiviso della minore con loro collocamento Persona_1 prevalente presso la madre;
2. hanno regolamentato il diritto di visita paterno in termini compatibili con il rafforzamento tra il padre e la figlia di un significativo rapporto affettivo;
3. hanno stabilito l'importo del contributo paterno al mantenimento della minore
[...]
della coppia in misura congrua rispetto alle esigenze di vita della figlia;
Per_1
4. hanno pattuito che le spese straordinarie relative alla figlia saranno regolamentate in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019.
Tali accordi sono conformi all'interesse della minore e possono essere recepiti. 3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione personale ed economica dei loro rapporti con la figlia . Persona_1
4.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 06.12.2024 da nei riguardi di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. prende atto che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente alla figlia
[...]
, da loro generata fuori dal matrimonio, siano regolati in conformità alla convenzione Per_1 ed all'allegato piano genitoriale datati 24.06.2025, che qui devono intendersi pedissequamente richiamati;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 24.07.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice -
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 12981/2024 R.G.
T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Maria Raffaella Parte_1
Matera;
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Maria Schima;
Controparte_1
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con ricorso depositato il 06.12.2024 premesso che: Parte_1
1. aveva intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale in Controparte_1 data 14.07.2012 era nata , che entrambi avevano riconosciuto;
Persona_1
2. la loro relazione era terminata;
chiedeva al Tribunale di Bari disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento materno presso l'abitazione della ricorrente sita in Monopoli alla via F.lli Bandiera n. 70, porsi a carico del € 600,00 mensili a titolo di contributo paterno al mantenimento della CP_1 figlia a partire da ottobre 2016, oppure in subordine, dalla data del ricorso, oltre aggiornamenti Istat ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del vigente Protocollo del Tribunale di Bari, disporsi l'assegno unico in favore della , regolamentarsi il diritto di visita paterno Parte_1 secondo le modalità individuate nel ricorso.
In data 19.05.2025 si costituiva in giudizio il resistente chiedendo Controparte_1 disporsi l'affido condiviso della figlia con loro collocamento materno e regolamentazione libera del diritto di visita paterno, dichiarandosi disponibile a versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia complessivi € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del vigente Protocollo del Tribunale di Bari ed al 100% dell'assegno unico, rigettandosi ogni ulteriore domanda avversa, con condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria”, col favore delle spese.
All'udienza figurata del 09.07.2025, previo deposito delle note scritte d'udienza e della convenzione nonchè dell'allegato piano genitoriale sottoscritti in data del 24.06.2025, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Il P.M. con nota del 16.12.2024 interveniva nel giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, giacché esse vivono ormai in luoghi diversi, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla figlia.
2.- Premesso che l'accordo raggiunto tra le parti e contenuto nella convenzione e nell'allegato piano genitoriale recanti la data del 24.06.2025 determina la competenza del Tribunale in composizione collegiale, va osservato che la regolamentazione tra di loro concordata in ordine sia all'affidamento della figlia , da loro generata fuori dal matrimonio, sia in ordine al diritto di visita Persona_1 paterno che in ordine alla disciplina economica dei loro rapporti rispetto alla figlia può essere condiviso e recepito nella presente sentenza.
Nel caso di specie, infatti, le parti:
1. hanno pattuito l'affidamento condiviso della minore con loro collocamento Persona_1 prevalente presso la madre;
2. hanno regolamentato il diritto di visita paterno in termini compatibili con il rafforzamento tra il padre e la figlia di un significativo rapporto affettivo;
3. hanno stabilito l'importo del contributo paterno al mantenimento della minore
[...]
della coppia in misura congrua rispetto alle esigenze di vita della figlia;
Per_1
4. hanno pattuito che le spese straordinarie relative alla figlia saranno regolamentate in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019.
Tali accordi sono conformi all'interesse della minore e possono essere recepiti. 3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione personale ed economica dei loro rapporti con la figlia . Persona_1
4.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 06.12.2024 da nei riguardi di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. prende atto che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente alla figlia
[...]
, da loro generata fuori dal matrimonio, siano regolati in conformità alla convenzione Per_1 ed all'allegato piano genitoriale datati 24.06.2025, che qui devono intendersi pedissequamente richiamati;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 24.07.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera