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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/12/2025, n. 4153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4153 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1981 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato in [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Firenze, Via Senese n. 86 rosso presso lo studio degli avv.ti
AO RE e DO AG dai quali è rappresentato e difeso;
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
c.f./p.iva , P.IVA_1
CONVENUTO- CONTUMACE
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Controparte_2
, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Francesca Palagi e Chiara Canuti, P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Firenze, Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio),
CONVENUTO avente per OGGETTO: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalita
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione il 17/02/2024 ha convenuto in Parte_1
giudizio e Il al fine di far accertare Controparte_1 Controparte_2
l'illegittimità del provvedimento di cancellazione della residenza adottato dal Comune di
Firenze. TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
In particolare ha di aver risieduto in via continuativa sin dal 2017 nell'immobile sito in Via Francesco Morlacchi n.14 in Firenze e che durante tutto l'anno 2022 (cfr. Doc. 8) ha ininterrottamente lavorato in Firenze e, finito il proprio turno di lavoro, abitava nell'immobile di propria residenza (dormendoci ovviamente), sito in Firenze, Via Francesco Morlacchi n.
14. Per tale ragione ha ritenuto illegittimo il provvedimento del CP_2
Non si costituiva in giudizio la , e la causa veniva istruita mediante Controparte_1
prova testi. Rilevato il mancato deposito della notifica dell'atto introduttivo al il CP_2 giudice ne ordinava la rinnovazione e costituitosi in giudizio il si Controparte_2 opponeva alla domanda attorea.
Svolta la prova orale in contradditorio la causa veniva rinviata per discussione orale all'udienza del 16.12.2025 ove il giudice riservava il deposito della sentenza ex art. 281 sexies c.3 c.p.c.
Orbene la procedura di cancellazione anagrafica è stata avviata a seguito di un controllo negativo in data 09/04/2022 all'indirizzo di residenza in Via Francesco Morlacchi
n. 14, controllo durante il quale l'interessato non è stato trovato presente e ove quello che secondo il comune era un familiare dichiarava che si trovava in Albania. Parte_1
Da ciò è derivato il provvedimento di cancellazione anagrafica per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale che il ricorrente straniero avrebbe dovuto fare in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.
Ciò premesso per risolvere la presente controversia occorre considerare che ai sensi dell'art. 11 del D. P.R. 30/05/1989, n. 223: “La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: (…) c) “(…) per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.”
Ora nel caso di specie è fatto pacifico che l'odierno ricorrente non abbia rinnovato la dichiarazione di cui all'art. 7 comma 3.
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Infatti a fronte di detta contestazione svolta dal convenuto parte ricorrente CP_2 sostiene che “Rispetto alla dichiarazione di dimora abituale anzitutto si sottolinea come
l'odierno ricorrente fosse legittimamente residente in [...], da tempo Via Francesco
Morlacchi n. 14, e dunque titolare di un diritto (residenza) rispetto a quello invocato da controparte (dimora abituale), in secondo luogo si rischia la contraddizione in termini per cui da un lato, secondo controparte il percorso che avrebbe condotto alla cancellazione iniziava con quella comunicazione che l non avrebbe ritirato (solo perché in quel Pt_1 momento magari non si trovava in casa perché si trovava a lavoro (vd. note conclusive, documentazione allegata ed esiti testimoniali) e pertanto rispetto ad una comunicazione legittimamente non ricevuta, come può sostenersi che il soggetto che appunto non l'ha ricevuta possa dirsi obbligato a rendere appunto tale comunicazione? Come forse già detto in precedenti scritti pare calzante a proposito il brocardo ad impossibilia nemo tenetur” (Cfr. note conclusive parte ricorrente).
Le osservazioni conclusive di parte ricorrente non meritano accoglimento. Era infatti onere del ricorrente confermare la propria dimora abituale indipendentemente dall'avvenuto controllo da parte della P.A.
In tal senso la norma è chiara nell'onerare il ricorrente ogni scadenza del permesso di soggiorno di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale. L'omessa dichiarazione poi determina automaticamente l'inizio del procedimento di cancellazione che nel caso di specie il comune risulta avere svolto diligentemente e nel rispetto delle norme anagrafiche.
Ne consegue quindi il rigetto del ricorso.
CONDANNA ALLE SPESE.
In ragione della sussistenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”(cfr. Corte
Costituzionale, Sentenza n. 77 del 19/04/2018) consistenti nel fatto che dalla prova orale è emerso che il ricorrente era effettivamente residente in [...]ritiene il Tribunale di disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio alla luce del disposto dell'art. 92 c.p.c., ivi comprese le spese di C.T.U. e del giudizio cautelare infra causam.
P.Q.M.
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro e Parte_1 Controparte_1 CP_2
:
[...]
1. Rigetta le domande proposte da contro Parte_1 CP_1
e per le motivazioni esposte in parte narrativa;
[...] Controparte_2
2. Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 20/12/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
4
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1981 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato in [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Firenze, Via Senese n. 86 rosso presso lo studio degli avv.ti
AO RE e DO AG dai quali è rappresentato e difeso;
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
c.f./p.iva , P.IVA_1
CONVENUTO- CONTUMACE
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Controparte_2
, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Francesca Palagi e Chiara Canuti, P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Firenze, Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio),
CONVENUTO avente per OGGETTO: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalita
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione il 17/02/2024 ha convenuto in Parte_1
giudizio e Il al fine di far accertare Controparte_1 Controparte_2
l'illegittimità del provvedimento di cancellazione della residenza adottato dal Comune di
Firenze. TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
In particolare ha di aver risieduto in via continuativa sin dal 2017 nell'immobile sito in Via Francesco Morlacchi n.14 in Firenze e che durante tutto l'anno 2022 (cfr. Doc. 8) ha ininterrottamente lavorato in Firenze e, finito il proprio turno di lavoro, abitava nell'immobile di propria residenza (dormendoci ovviamente), sito in Firenze, Via Francesco Morlacchi n.
14. Per tale ragione ha ritenuto illegittimo il provvedimento del CP_2
Non si costituiva in giudizio la , e la causa veniva istruita mediante Controparte_1
prova testi. Rilevato il mancato deposito della notifica dell'atto introduttivo al il CP_2 giudice ne ordinava la rinnovazione e costituitosi in giudizio il si Controparte_2 opponeva alla domanda attorea.
Svolta la prova orale in contradditorio la causa veniva rinviata per discussione orale all'udienza del 16.12.2025 ove il giudice riservava il deposito della sentenza ex art. 281 sexies c.3 c.p.c.
Orbene la procedura di cancellazione anagrafica è stata avviata a seguito di un controllo negativo in data 09/04/2022 all'indirizzo di residenza in Via Francesco Morlacchi
n. 14, controllo durante il quale l'interessato non è stato trovato presente e ove quello che secondo il comune era un familiare dichiarava che si trovava in Albania. Parte_1
Da ciò è derivato il provvedimento di cancellazione anagrafica per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale che il ricorrente straniero avrebbe dovuto fare in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.
Ciò premesso per risolvere la presente controversia occorre considerare che ai sensi dell'art. 11 del D. P.R. 30/05/1989, n. 223: “La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: (…) c) “(…) per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.”
Ora nel caso di specie è fatto pacifico che l'odierno ricorrente non abbia rinnovato la dichiarazione di cui all'art. 7 comma 3.
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Infatti a fronte di detta contestazione svolta dal convenuto parte ricorrente CP_2 sostiene che “Rispetto alla dichiarazione di dimora abituale anzitutto si sottolinea come
l'odierno ricorrente fosse legittimamente residente in [...], da tempo Via Francesco
Morlacchi n. 14, e dunque titolare di un diritto (residenza) rispetto a quello invocato da controparte (dimora abituale), in secondo luogo si rischia la contraddizione in termini per cui da un lato, secondo controparte il percorso che avrebbe condotto alla cancellazione iniziava con quella comunicazione che l non avrebbe ritirato (solo perché in quel Pt_1 momento magari non si trovava in casa perché si trovava a lavoro (vd. note conclusive, documentazione allegata ed esiti testimoniali) e pertanto rispetto ad una comunicazione legittimamente non ricevuta, come può sostenersi che il soggetto che appunto non l'ha ricevuta possa dirsi obbligato a rendere appunto tale comunicazione? Come forse già detto in precedenti scritti pare calzante a proposito il brocardo ad impossibilia nemo tenetur” (Cfr. note conclusive parte ricorrente).
Le osservazioni conclusive di parte ricorrente non meritano accoglimento. Era infatti onere del ricorrente confermare la propria dimora abituale indipendentemente dall'avvenuto controllo da parte della P.A.
In tal senso la norma è chiara nell'onerare il ricorrente ogni scadenza del permesso di soggiorno di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale. L'omessa dichiarazione poi determina automaticamente l'inizio del procedimento di cancellazione che nel caso di specie il comune risulta avere svolto diligentemente e nel rispetto delle norme anagrafiche.
Ne consegue quindi il rigetto del ricorso.
CONDANNA ALLE SPESE.
In ragione della sussistenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”(cfr. Corte
Costituzionale, Sentenza n. 77 del 19/04/2018) consistenti nel fatto che dalla prova orale è emerso che il ricorrente era effettivamente residente in [...]ritiene il Tribunale di disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio alla luce del disposto dell'art. 92 c.p.c., ivi comprese le spese di C.T.U. e del giudizio cautelare infra causam.
P.Q.M.
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro e Parte_1 Controparte_1 CP_2
:
[...]
1. Rigetta le domande proposte da contro Parte_1 CP_1
e per le motivazioni esposte in parte narrativa;
[...] Controparte_2
2. Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 20/12/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
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