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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 24/10/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
In persona della dott. Gabriella Canto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2216/2024 R.G., avente per oggetto diritti della cittadinanza, promossa
DA
nato a [...], Pennsylvania (Stati Uniti d'America), il 5 marzo Parte_1
1986, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Permunian ed Andrea Permunian.
RICORRENTE
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, c.f. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti.
Per il ricorrente: “(…)Voglia contrariis rejectis :
1 - accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nato ad [...], Pennsylvania (Stati Uniti Parte_1
d'America) il 05.03.1986 è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di Per_1
, cittadino italiano che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
2-
[...] ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di RO (EN) quale Comune di riferimento per l'immigrante italiano , di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni Persona_1 nei Registri dello Stato Civile della popolazione di RO (EN). Con vittoria di spese e compensi”. Per il resistente: “Il (…) chiede: 19 in via preliminare la verifica Controparte_1 della completezza della documentazione depositata;
in difetto, si vorrà provvedere come da sentenze che si allegano;
2)in via subordinata, l'accoglimento delle difese rassegnate con la comparsa di costituzione”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono trasmessi gli atti, nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi degli artt. 3, DL n. 13/2017, convertito con modificazioni nella Legge 17/4/2017, n. 46, e 281 decies c.p.c, il ricorrente esponeva:
- di essere discendente di , nato a [...] in data [...], Persona_1 ivi coniugatosi, il 3.12.1909, con e naturalizzatosi cittadino statunitense il Parte_2
21.05.1940;
- che, dal suddetto matrimonio, il 17.05.1914, era nata a [...], Pennsylvania (Stati Uniti
d'America) la figlia;
Persona_2
- che, in data 06.07.1932, aveva contratto matrimonio a Erie, Persona_2
Pennsylvania (Stati Uniti d'America,) con nato il [...] a Persona_3
AN (Agrigento), il quale si era naturalizzato cittadino statunitense in virtù della naturalizzazione del padre, avvenuta il 22.11.1919 a Erie, Pennsylvania, Persona_4 quando il figlio non aveva ancora raggiunto la maggiore età;
- che, dal matrimonio tra e il 18.02.1952, era Persona_2 Persona_3 nato a [...], Pennsylvania, Pt_1 Controparte_2
- che quest'ultimo, in data 04.10.1975, aveva contratto matrimonio ad Allison Park, in
Pennsylvania, con e dalla loro unione, il 05.03.1986 era nato a [...] Persona_5
(Pennsylvania), il ricorrente Pt_1 Parte_1
La difesa deduceva che , figlia dell'avo , alla nascita Persona_2 Persona_1 aveva acquisito, sia la cittadinanza statunitense, jure soli, ai sensi e per gli effetti delle leggi in tema di cittadinanza all'epoca in vigore negli Stati Uniti d'America, sia la cittadinanza italiana, jure sanguinis, in quanto figlia di cittadino italiano;
aggiungeva che la predetta non aveva perso la cittadinanza italiana per effetto della naturalizzazione del padre, in quanto avvenuta quando la figlia era maggiorenne. Per_2
Pertanto, la difesa concludeva chiedendo che venisse accertato e dichiarato che il ricorrente era cittadino italiano, per avere acquisito del relativo stato jure sanguinis.
Al ricorso erano allegati l'albero genealogico ed i seguenti documenti, tradotti in italiano ed apostillati: -certificati di nascita, di matrimonio e di naturalizzazione statunitense dell'avo Per_1
;
[...]
-certificati di nascita e di matrimonio di , figlia dell'avo; Persona_2
-certificati di nascita e di matrimonio di figlio di Persona_6 [...]
, nonché certificato di naturalizzazione di padre di Per_2 Persona_4 [...]
con la relativa istanza;
Persona_7
- certificato di nascita di ricorrente, figlio della predetta. Persona_8
Costituitosi, il , preliminarmente, proponeva istanza di sospensione Controparte_1 del processo, in attesa della pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale proposta dal
Tribunale di Bologna in analogo giudizio e riguardante l'art. 1, L. 5 febbraio 1992, n. 91, in riferimento agli artt. 1 e 117 Cost, quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali, ed agli artt. 9 del Trattato U.E. e 20 del Trattato dell'Unione Europea. Nel merito, l'Avvocatura dello
Stato, dopo avere evidenziato la complessità del procedimento amministrativo, connessa all'enorme numero di istanze presentate ed alla mole di documenti da esaminare, oltre che alla insufficienza del personale amministrativo preposto presso le ed i , CP_3 Parte_3 chiedeva che, non avendo l'interessato avviato il suddetto procedimento amministrativo, fosse eseguito un rigoroso accertamento della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del suo diritto alla cittadinanza italiana, attraverso la verifica della documentazione prodotta, della sussistenza, o meno, della linea di discendenza diretta, nonché di cause di perdita della cittadinanza, con compensazione delle spese di lite.
Con ordinanza del 24 aprile 2025, respinta l'istanza di sospensione del processo, la causa era rinviata all'udienza del 7 ottobre 2025, in cui, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, era posta in decisione.
Il Pubblico Ministero, al quale gli atti erano stati trasmessi, nulla osservava.
Preliminarmente, appare opportuno svolgere brevi considerazioni sulla disciplina normativa nella materia della cittadinanza.
Nel sistema delineato dal Codice Civile del 1865, dalla Legge n. 555/1912 e dalla Legge
n. 91/1992 - applicabili ratione temporis alla fattispecie in esame - la cittadinanza per fatto di nascita si acquisisce a titolo originario, jure sanguinis, in conseguenza della nascita da cittadino italiano;
lo status di cittadino ha natura permanente, è imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo. Colui che chiede l'accertamento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo, ossia la nascita da cittadino italiano, e la linea di trasmissione della cittadinanza, essendo a carico del l'onere di eccepire e comprovare la ricorrenza di eventuali cause interruttive. Ciò, CP_1 come ritenuto dalla giurisprudenza consolidata sotto la vigenza della richiamata, pregressa, disciplina normativa (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317).
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione prodotta, debitamente tradotta ed apostillata, si evince che la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta dall'avo, Per_1
, il quale, come si ricava dal relativo certificato, si è naturalizzato cittadino statunitense
[...] quando la figlia aveva già raggiunto la maggiore età e, quindi, senza alcun effetto nei Per_2 confronti della predetta. La linea di discendenza è proseguita attraverso : Persona_2 quest'ultima non ha perso la cittadinanza italiana in conseguenza delle nozze con
[...]
in quanto il predetto all'epoca del matrimonio aveva già perso la cittadinanza Persona_3 italiana per via della naturalizzazione del padre, avvenuta quando lui Persona_7 era ancora minorenne, senza una sua successiva dichiarazione di volontà, una volta divenuto maggiorenne, di volere conservare la cittadinanza italiana. Ciò, come allegato dalla parte ricorrente e comprovato mediante il certificato di nascita che riguarda Persona_3 ed il certificato di naturalizzazione del padre, Persona_7
Al riguardo, va richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 87/1975, con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost, l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva che il matrimonio con cittadino straniero comportasse per la donna la perdita automatica della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà.
Neppure, costituisce ostacolo alla trasmissione della cittadinanza jure sangiunis, il fatto che la linea di trasmissione sia proseguita dal ramo femminile, in quanto l'art. 1, primo comma,
n. 1, della suddetta L. n. 555/1912 - ai sensi del quale era cittadino italiano per nascita il figlio di padre cittadino - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sentenza della Corte
Costituzionale, n. 30/1983).
Il fatto che le suddette norme siano anteriori all'entrata in vigore della Costituzione e che, in conseguenza, la incostituzionalità sia sopravvenuta, non assume rilievo, alla luce dei principi espressi dalla S.C. di Corte di Cassazione, secondo cui: “per effetto delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”
(Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, si ritiene che sia stata fornita la prova che il ricorrente è figlio di cittadino italiano, essendone stata comprovata la discendenza da avo cittadino italiano, ed in mancanza di cause interruttive, non risultanti dagli atti e neppure dedotte dalla parte convenuta.
In considerazione della non univocità degli indirizzi giurisprudenziali nella materia a seguito della entrata in vigore della nuova disciplina normativa, ma anche delle difese svolte dal
, si ravvisano i presupposti per la integrale compensazione delle spese del giudizio. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che è cittadino Parte_1 italiano;
ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni ed annotazioni nei registri dello stato civile;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Caltanissetta, 22 ottobre 2025.
Il giudice
Dott. Gabriella Canto