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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/09/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott.ssa Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1114/2022 R.G., promossa da:
(c.f. ), sito in L'Aquila, alla via Vincenzo Parte_1 P.IVA_1
Camerini, 5, in persona dell'amministratore pro tempore, (nato a Parte_2
L'Aquila, il 22 luglio 1967, c.f. ed ivi residente), CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in L'Aquila, in via Garibaldi, 62, presso lo studio dell'avv. Francesco Camerini (c.f. CodiceFiscale_2
fax 0862 421602), dal quale è Email_1 rappresentato e difeso in forza della delibera dell'assemblea condominiale del 27 ottobre 2022;
APPELLANTE
Contro
(p.i.v.a. ), corrente in Controparte_1 P.IVA_2
L'Aquila alla Via del Beato Cesidio n. 9, in persona del legale rappresentante pro Pers tempore Dott. Ing. , nonché per i soci Controparte_2 Parte_3 (C.F. ), nato a [...] l'[...] e residente in
[...] C.F._3
L'Aquila alla Via Antica Arischia n.1, , (C.F. Parte_4
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Peligna n. 6/8, DOTT. ARCH. , (C.F. ), nato CP_3 C.F._5
a Minturno (LT) il 18.12.1969 e residente in [...], DOTT.
ING. , (C.F. ), nato a [...] il CP_4 C.F._6
20.10.1963 e ivi residente in [...], DOTT. ING. PHD. CP_2
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Rosatelli n. 2/e, tutti elettivamente domiciliati in L'Aquila, Viale Corrado IV n.20, nello studio dell'Avv. Rosario Panebianco (C.F. – fax 0862/318934 – C.F._8 pec: che li rappresenta e difende;
Email_2
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
per la riforma della sentenza n. 600/2022 resa dal Tribunale di L'Aquila pubblicata in data 14 settembre 2022.
Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il 22.04.2025 ai sensi dell'art.127 ter, nella formulazione introdotta dall'art. 35 D.lgs. 149/22, che prevede la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e la
Corte con ordinanza del 23.04.2025 tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
1 Con sentenza pubblicata in data 14 settembre 2022 il Tribunale di L'Aquila decideva in ordine alla domanda proposta dalla società di ingegneria e dai Controparte_1 relativi soci nei confronti del volta alla richiesta, ai sensi dell'art. 10 Parte_1 comma 2 della legge n.143/1949, di risarcimento dei danni conseguenti alla revoca dell'incarico per essere la stessa colpevole e quindi illegittima.
1.1 A sostegno della domanda, gli attori riferivano:
• di essere stati incaricati dal Condominio di effettuare tutte le attività propedeutiche e necessarie ad ottenere il contributo pubblico per la riparazione pag. 2/18 dell'edificio condominiale, gravemente danneggiato dal noto sisma del 2009 con esito di agibilità, provvedendo a stesura del progetto, direzione lavori e contabilità;
• che in data 20.06.2011 veniva sottoposto all'assemblea il progetto di riparazione con miglioramento sismico, che permetteva di conseguire un livello di sicurezza pari al 60% di quello previsto dalla N.T.C. del 2008, il cui costo complessivo sarebbe stato eccedente l'indennizzo massimo ottenibile;
• che i condomini optavano quindi per la sostituzione edilizia, chiedendo ai progettisti di predisporre il relativo progetto ed assegnando loro un termine di trenta giorni a tal fine;
• che i tecnici rappresentavano che per poter accedere al contributo pubblico per la sostituzione, occorreva in ogni caso la previa presentazione del progetto di riparazione con miglioramento sismico, atteso che la qualità dei materiali dell'edificio esistente come risultante dalle prove eseguite non era tanto scadente da consentire di optare in via immediata per la demolizione e ricostruzione, tenuto anche conto della effettiva praticabilità di tale opzione per gli edifici quali il siti nel Centro Storico, stante il contrasto interpretativo Parte_1 insorto sul punto tra l' e l' Controparte_5 Controparte_6 ed esponevano che in ogni caso era stata predisposta un'ipotesi progettuale con particolare riguardo alla parte strutturale, già sottoposta alla ditta appaltatrice la quale aveva anticipato che avrebbe potuto realizzare il nuovo Parte_5 edificio con l'importo del contributo massimo erogabile per la riparazione.
Esponevano ancora:
• che il progetto di riparazione con miglioramento sismico veniva presentato al
Comune in data 26.08.2011 e che, tuttavia, a seguito dei rilevi presentati dalla
Commissione ristretta dei condomini all'assemblea del 12.102011, alla successiva assemblea del 24.10.2011, ove i progettisti depositavano una propria memoria, il deliberava la revoca dell'incarico in ragione del venir Parte_1 meno del rapporto fiduciario a seguito delle inadempienze dei professionisti e l'affidamento del progetto di demolizione e ricostruzione ad altro professionista;
pag. 3/18 • che la delibera non veniva revocata, nonostante la lettera con richiesta di risarcimento inviata il 03.11.2011;
• che con successiva delibera del 23.032012, il Condominio affidava ai progettisti l'incarico di redigere elaborati necessari per rispondere alle osservazioni della
P.A., la c.d. Filiera sul progetto di riparazione presentato;
• che le attività svolte (progetto di riparazione con miglioramento sismico e risposta alle osservazioni), venivano regolarmente remunerate con il compenso di € 146.796,54 ed accessori.
Chiedevano pertanto il risarcimento dei danni conseguenti alla revoca dell'incarico, ai sensi dell'art.10 comma 2 legge n.143/1949, evidenziando che non corrispondeva al vero quanto riportato dalle relazione della Commissione ristretta dei condomini del
12.102011 e posto a base del recesso, contestando, in particolare, l'assunto ivi contenuto in base al quale nonostante il avesse più volte manifestato la Parte_1 volontà di procedere alla demolizione e ricostruzione, i progettisti avevano predisposto unicamente un progetto di riparazione con miglioramento sismico con un livello di sicurezza pari al 60% di quello previsto dalla NTC 2008, che il aveva Parte_1 approvato e poi depositato in unicamente per l'imminente scadenza al CP_6
30.06.2011 del termine per il deposito;
parimenti reputavano infondato l'assunto secondo cui non sarebbe stato rispettato il termine di 30 giorni rilevando che la redazione del progetto di riparazione con miglioramento sismico dell'edificio era comunque necessaria per consentire alla P.A. di valutarne i costi e dunque il superamento o meno del limite di convenienza e determinare l'importo del contributo pubblico concedibile;
che la possibilità di accedere all'opzione di demolizione e ricostruzione nel caso del appariva all'epoca incerta, essendo Parte_1
l'edificio compreso nel Centro Storico, questione risolta positivamente solo con la
Circolare a firma congiunta dei Dirigenti dei Settori Ricostruzione e Urbanistico del
Comune del 31.12.2011.
Esponevano infine che alla citata assemblea del 20.06.2011 i condomini avevano potuto già visionare uno stralcio del progetto del nuovo edificio che i progettisti avevano già sottoposto alla impresa appaltatrice la quale aveva già esposto di poter Parte_5
pag. 4/18 demolire e ricostruire l'edificio con il contributo pubblico e senza chiedere costi aggiuntivi ai Condomini.
Chiedevano quindi il risarcimento del danno patrimoniale costituito dal lucro cessante, pari al compenso che avrebbe conseguito per il progetto di demolizione, ricostruzione, annesse pratiche catastali, determinato sulla base della Convenzione Ordini
Professionali e Dipartimento Protezione Civile, pari ad € 312.607,55 oltre oneri previdenziali ed iva nonché del danno non patrimoniale all'immagine professionale, quantificato in pari misura, essendo le delibere assembleari contenenti gli asseriti inadempimenti dei progettisti confluiti nel fascicolo del procedimento attinente l'erogazione del contributo, liberamente consultabili da tutti coloro - quali tecnici ed impiegati della Filiera – erano a vario titolo interessati all'appalto.
In subordine, in caso di reiezione della domanda risarcitoria, domandavano la maggiorazione del compenso in misura del 25% prevista a titolo indennitario dal combinato disposto degli art.10 comma 1, e 18 legge n.143/1949.
1.2Si costituiva in giudizio il contestando le avverse pretese e chiedendone Parte_1 il rigetto. Deduceva, in particolare, la carenza di legittimazione passiva degli attori
, , , e , per Parte_3 Parte_4 CP_4 Controparte_2 CP_3 essere i rapporti contrattuali del condominio intercorsi unicamente con CP_1
quantomeno a decorrere dal 09.04.2010, come risultante dal verbale di assemblea
[...] di pari data prodotto da parte attrice, sebbene lo stesso non era mai stato posto in forma scritta come più volte richiesto dall'assemblea e senza che la società avesse mai precisato la ripartizione degli incarichi e/o fornito le garanzia assicurative in punto di responsabilità professionale.
Eccepiva la nullità del contratto stipulato con per contrarietà al Controparte_1 divieto di svolgere tale attività nella forma delle società commerciali previsto dalla l. n.
1815/39 e succ.ve modificazioni, venuto meno solo con la legge n.183/11 art.10 comma
2 e con decorrenza dal 01.01.2012.
Nel merito, quanto all'oggetto del contratto, esponeva che dalla disamina delle delibere assembleari in atti emergeva come esso avesse avuto ad oggetto unicamente il progetto di riparazione con miglioramento sismico e successivamente la redazione delle osservazioni richieste nell'istruttoria amministrativa dello stesso, entrambi pag. 5/18 pacificamente retribuiti;
contestava che l'oggetto del contratto investisse anche il progetto per la demolizione e ricostruzione, posto che l'incarico a tal fine affidato all'assemblea del 20.06.2011 con termine di 30 giorni non era stato accettato dalla società – la quale ultima non aveva esibito in tale sede ai condomini alcun progetto di ricostruzione, essendo le e-mail prodotte in atti intercorse con soggetto diverso dal
Condominio - né mai predisposto, per cui ciò che era oggetto di successiva revoca il
20.11.2011 non era l'incarco bensì la mera proposta contrattuale, con conseguente inapplicabilità del disposto degli art.10 legge n.143/1949 sia con riguardo all'indennizzo che con riguardo al risarcimento;
evidenziava che l'incarico conferito nel caso di specie, ossia quello di progettazione della riparazione con miglioramento sismico, non aveva subito alcuna revoca o sospensione.
In ogni caso, rilevava l'infondatezza della domanda di risarcimento, difettando il carattere della colpevolezza del recesso, posto che le affermazioni contenute nella relazione dei condomini e contestate da controparte costituivano mere ricognizioni di fatti accaduti;
inoltre, rilevava l'infondatezza dell'assunto di parte attrice secondo cui la normativa emergenziale imponesse la previa redazione di un progetto di riparazione con miglioramento sismico per poter accedere al contributo per la demolizione e ricostruzione né risultavano sussistenti i dubbi interpretativi dei vari Uffici Comunali in ordine alla possibilità di procedere alla demolizione e ricostruzione del Parte_1 in quanto sito in Centro Storico, essendo detta possibilità già prevista anche dal
[...] provvedimento Comunale n. 3384/10 del 13.01.2010 pubblicato il 17.12.2010 nonché in generale dalla delibera comunale n.78 del 04.07.2011; il progetto di ricostruzione avrebbe dovuto o almeno potuto essere presentato insieme a quello di riparazione come emergente dall'elenco dei documenti da allegare alla domande di contributo di cui alla
Decreto del Commissario Delegato n. 40 del 04.02.2011 e la relativa circolare applicativa n. 3415/STM del 27.07.2011 redatta a chiarimento degli incombenti necessari per le domande di sostituzione edilizia.
Riferiva che il Condominio aveva invece presentato la domanda di contributo alla stregua dell'art.4 O.P.C.M. n.3978 del 08.11.2011, che prevedeva in caso di opzione per la sostituzione edilizia, il deposito del progetto entro 90 giorni dal riconoscimento del contributo, mentre era ovvio il prioritario interesse dei condomini a rientrare il prima pag. 6/18 possibile nelle proprie case, cosa avvenuta solo nel 2016 circa due anni più tardi rispetto agli altri edifici compresi nell'area di Santa Maria di Farfa. Osservava che parte attorea non aveva poi mai fornito le garanzie assicurative in punto di responsabilità professionale, la proposta di intervento di cui all'assemblea del 07.10.2010 non era stata sottoposta previamente ai condomini e mancava di alcune tavole;
che non aveva mai ottemperato agli inviti a sottoporre ai condomini i progetti prima delle assemblee, né rispettato il termine di 30 giorni, assegnatole all'assemblea del 20.06.2011; che l'impresa aveva fatto redigere a terzi il computo metrico (come risultante dalla e-mail agli atti); che la scadenza del termine per la presentazione del progetto di riparazione cadeva originariamente il 30.06.2011 ed era solo in pari data prorogata con apposito provvedimento;
che la revoca risultava pertanto legittima alla luce dalla grave negligenza della stessa società.
Rappresentava poi che, sebbene non redatto in forma scritta, il contratto inter partes recepiva il modello di convenzione Ordini Professionali e Dipartimento Protezione
Civile, il cui art.15, impropriamente denominato rescissione del contratto, e attribuiva al committente il diritto di recedere dal contratto in caso di ritardi e/o inadempimenti del professionista, con obbligo di pagamento proporzionale delle prestazioni effettivamente svolte e facendo salvo il risarcimento del danno patito dal committente a causa dell'inadempimento; che l'esistenza di un accordo in ordine al compenso escludeva la possibilità di domandare l'indennizzo ai sensi dell'art.10 comma I legge n.143/1949; contestava infine la sussistenza dell'invocato danno all'immagine, rilevando tra l'altro che il solo verbale assembleare consegnato dal al era quello del Parte_1 CP_6
20.06.2011 che non conteneva alcun riferimento al recesso. Concludeva chiedendo la dichiarazione di carenza di legittimazione attiva degli attori persone fisiche,
l'accertamento della nullità dei contratti inter-partes e comunque il rigetto delle avverse pretese.
1.3 Acquisite le prove documentali ed espletate le prove orali, la causa veniva trattenuta a decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2 La sentenza di primo grado: Il Tribunale di L'Aquila accoglieva parzialmente la domanda per i motivi di seguito indicati.
pag. 7/18 In particolare, richiamando la sentenza della Suprema Corte n. 22534 del 18.07.2022 (il contratto concluso tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile non è affetto da nullità assoluta, ai sensi degli artt. 1418 e
2231 c.c., per avere ad oggetto attività riservate al professionista (ingegnere o architetto) iscritto all'albo e vietate alle società di capitali od alle cooperative), reputava insussistente la dedotta nullità del contratto e infondate le domande dei progettisti soci, carenti di legittimazione attiva.
Nel merito, quanto all'oggetto del contratto, rilevava che era pacifico il successivo conferimento di incarico per rispondere alle osservazioni presentate dalla P.A. e che non era condivisibile l'assunto di parte convenuta secondo cui esso aveva ad oggetto unicamente il progetto di riparazione con miglioramento sismico atteso che, sebbene le parti non avessero mai formalizzato per iscritto l'intero regolamento negoziale, le successive delibere assembleari e un'interpretazione secondo buona fede, induceva a ritenere che l'oggetto della prestazione affidata alla parte attrice abbracciava in realtà ed alternativamente entrambe le soluzioni possibili a tale fine, ossia la riparazione con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione, essendo la scelta tra le due condizionata non solo dalle preferenze dei condomini, ma anche dalla possibilità concreta di provvedervi in base alla disciplina sia urbanistica che emergenziale, nonché di eseguire l'intervento con il contributo pubblico anziché a spese dei committenti, per cui era previamente necessario verificare che tipo di intervento sarebbe stato ritenuto ammissibile e praticabile con i fondi pubblici.
In ordine alla pretesa di risarcimento dei danni ai sensi dell'art.10 comma 2 legge n.143/1949, sull'assunto del carattere colpevole della revoca dell'incarico di cui alla delibera assembleare del 24.10.2011, osservava che la previsione di cui alla citata norma si applica non solo ai casi di sospensione testualmente previsti, ma anche alle ipotesi di recesso del committente, trattandosi di una disposizione contenuta in legge speciale fatta salva dal comma 2 dell'art.2230 c.c. e che il diritto al risarcimento non deriva dal fatto puro e semplice del recesso, occorrendo che questo sia colpevole, ovvero non sia sostenuto da una giusta causa. Rilevava l'infondatezza degli addebiti del pag. 8/18 posti a base del recesso, rappresentando che il provvedimento comunale n. Parte_1
3384/10 del 13.01.2010 rilevava “la parziale difformità della proposta allo strumento urbanistico vigente, ricadendo l'intervento nella Zona A – centro storico e accoglieva la proposta ritenuta compatibile con piano di ricostruzione dei Centri storici previsto dal
Decreto del Commissario delegato n.3/2010, rinviando tuttavia agli esiti della valutazione tecnica ex art. 5 OPCM 3881/10 la definitiva verifica della natura edilizia dell'intervento proposto, con la conseguenza che la scelta tra le due possibilità prospettate (riparazione / ricostruzione) era rinviata sia alla valutazione tecnica da compiersi ai fini del contributo pubblico alla stregua dell'art.5 OPCM 3881/10 da parte degli organi della P.A. deputati all'esame delle domande di contributo, sia al vaglio di compatibilità con il PRG e non dunque alla pura scelta dei progettisti.
Al riguardo, evidenziava la correttezza dell'assunto di parte attorea circa la necessità di predisporre previamente un progetto di riparazione con miglioramento sismico al fine di verificare il c.d. limite di convenienza e l'entità del concedibile per l'intervento di demolizione e ricostruzione, trattandosi di quanto previsto dall'art.5 commi I e IV
O.P.C.M. 3881/10, e che sebbene la successiva O.P.C.M. 16-07-2010 n. 3889 modificava il testo del comma 5 dell'art.5 della OPCM 3881/10 escludendo la necessità di valutare la convenienza economica nei casi ivi previsti, tra cui quelli dell'edificio in cui le prove compiute sul cemento armato fossero inferiori agli 8 Mega Pascal, tuttavia non si trattava del caso di specie, posto che gli esiti delle prove pur pacificamente eseguite avevano attestato che valori eccedenti detto limite sia per le travi che per i pilastri, circostanza illustrata ai condomini all'assemblea del 20.06.2011, fermo che la
OPCM 3881/10 faceva salvi i vincoli esistenti.
Il Tribunale, pertanto, rilevava sussistente il diritto di parte attrice al risarcimento dei conseguenti danni in quanto il recesso non era assistito da giusta causa, ritendo provato il lucro cessante consistente nella perdita della somma netta costituente il compenso previsto per le successive attività ad altri affidate, opportunamente decurtato in conformità alle previsioni dell'accordo Protezione Civile/ Ordini Professionali per le prestazioni inerenti la ricostruzione post-sisma nella misura di € 312.607,55, con rivalutazione ed interessi al tasso legale da far decorrere dal momento in cui il pag. 9/18 compenso non conseguito per effetto della revoca sarebbe stato presumibilmente incassato.
Da ultimo, rappresentava l'assenza di prova dell'invocato danno alla reputazione professionale, evidenziando che non era stata contestata l'affermazione di parte convenuta secondo cui il verbale assembleare contenente il recesso non era stato prodotto al fascicolo amministrativo della ricostruzione e che il danno alla reputazione non è mai in re ipsa, costituendo un danno conseguenza da provare e, nella specie, non era stata offerta e fornita alcuna prova di un qualche discredito della parte attrice a seguito del recesso, con conseguente infondatezza della pretesa avanzata.
Le spese venivano interamente compensate tra le parti.
3. Appello: avverso la predetta decisione proponeva appello il per i Parte_1 motivi di seguito indicati:
3.1 Illegittimità costituzionale dei commi 148 e 149 della legge n. 124 del 14 agosto
2017 (legge sulla concorrenza) entrati in vigore il 29.08.2017 per violazione dell'art. 3,
24 e 41 commi 2 e 3 della Costituzione e dell'art. 6 della CEDU.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha chiesto la rimessione alla Corte
Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dei commi 148 e 149 della l.
n. 124 del 14 agosto 2017 per violazione dell'art. 3 e 24 della Costituzione e dell'art. 6 della CEDU, deducendo che la declaratoria di illegittimità costituzionale di dette norme comporterebbe la conseguente declaratoria di nullità dei contratti d'opera intellettuale intercorsi tra e il medesimo . Controparte_1 Parte_1
In particolare, ha rappresentato che l'introduzione nell'ordinamento del combinato disposto dei commi 148 e 149 dell'art. 1 della l. n. 124/2017 ha evidentemente un unico obiettivo e, conseguentemente, un unico effetto giuridico, ovvero la “convalida ope legis” dei contratti nulli conclusi dalle società d'ingegneria in forma di società di capitali con i privati dal 1997 al 2012, creando un'ingiustificata disparità di trattamento non solo con le altre società di professionisti, ma anche con le società di ingegneria nella forma della società di persone. Ha inoltre dedotto che il combinato disposto dei commi 148 e 149 dell'art.
1. della l. n. 124/2017, oltre a non rientrare nel concetto di norma di “interpretazione autentica” in ragione del suo contenuto innovativo, non rispetta neanche il principio di “ragionevolezza” in forza del quale è consentito alla pag. 10/18 norma retroattiva di infrangere i principi di certezza del diritto e di incidere su situazioni giuridiche considerate acquisite, avendo unicamente l'effetto di “sanare ex lege” i contratti, altrimenti pacificamente nulli, conclusi dalle società di capitali (non quelle di persone) esercenti attività di ingegneria nel settore privato dal 1997 al 2012, con l'effetto di creare un'ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento non solo tra le stesse società di ingegneria, ma anche tra le società tra professionisti in diversi settori, senza che ad oggi vi sia alcun interesse pubblico prioritario, “epocale” o “impellente” per sanare contratti conclusi prima del 2012.
3.2 Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. nell'individuazione dell'oggetto dell'incarico affidato alla falsa rappresentazione dei Controparte_1 fatti di causa;
contraddittorietà manifesta.
Con il secondo motivo ha contestato la decisione nella parte in cui ha individuato alternativamente nella progettazione dell'intervento di riparazione con miglioramento sismico e nella demolizione e ricostruzione del fabbricato, l'oggetto della prestazione affidato ad travisando completamente le risultanze documentali. Controparte_1
Nello specifico, ha argomentato che voler evincere l'oggetto dell'incarico conferito dall'ordine del giorno dell'assemblea del 13 luglio 2009 è una duplice forzatura, sia perché la stesura dell'ordine del giorno dell'assemblea è atto dell'amministratore condominiale che nulla rivela sul reale oggetto dell'incarico conferito, sia perché gli effettivi adempimenti necessari all'erogazione del contributo, alla data del 13 luglio
2009, ovvero a tre mesi dal sisma, non erano ancora effettivamente chiari;
né poteva trarsi alcun indizio in merito all'oggetto dell'incarico professionale dalla proposta di intervento presentata dal il 04.08.2010 al Parte_1 Parte_6
Ha dedotto che il Tribunale ha totalmente obliterato di verificare la volontà delle parti come risultanti dai verbali delle riunioni condominiali prodotti e dal contegno tenuto dalle stesse, deducendo che esso Condominio ha concluso un unico contratto d'opera professionale con la (non con i tecnici soci) per la predisposizione del CP_1 progetto di riparazione dell'immobile comune e che l'incarico è stato onorato, seppure in ritardo dalla società di ingegneria che, per ciò, è stata integralmente compensata. Ha evidenziato che poiché, invece, la non ha mai presentato a esso CP_1 la proposta per l'affidamento dell'incarico di predisporre il progetto di Parte_1
pag. 11/18 sostituzione edilizia, non hai fornito la garanzia assicurativa obbligatoria richiesta e non ha mai elaborato ed offerto in visione al Condominio le bozze di detto progetto nel termine del 19 luglio 2011, il contratto parziale per la progettazione dell'erigendo edificio condominiale non si è mai concluso, con la conseguenza che dalla mancata conclusione di detto contratto d'opera professionale deriva l'inesistenza di un recesso
(illegittimo o meno) da parte del e, conseguentemente, l'inapplicabilità alla Parte_1 fattispecie del secondo comma dell'art. 10 della l. n. 143/1949.
3.3 Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 l. 143/1949; omessa pronuncia sulla questione di non applicabilità alla fattispecie della legge professionale.
Con il terzo motivo ha censurato la decisione nella parte in cui, senza pronunciarsi espressamente in ordine alle eccezioni sollevate, ha applicato alla fattispecie l'art. 10 della legge professionale n. 143/1943, senza tuttavia aver tenuto conto della circostanza per cui il rapporto intercorso tra le parti in causa, pur essendo privato, ha evidenti profili anche con riguardo ai compensi ed è regolato, per recepimento pattizio, dalla
“convenzione per l'incarico professionale per il ripristino, la ricostruzione ed il recupero di opere pubbliche o private a seguito dell'evento sismico che ha colpito la regione
Abruzzo nei giorni 6 aprile 2009 e seguenti”, convenzione che accorda al committente privato il diritto di recesso nel caso in cui l'affidatario non ottemperi in tutto o in parte agli obblighi contenuti nel contratto stesso o alle prescrizioni impartite dal committente per il suo espletamento.
Ha rappresentato che l'adesione pattizia alla convenzione di cui al protocollo d'intesa tra Protezione Civile e Ordini Professionali della Regione Abruzzo del 21.07.2009 comporta, inoltre, che il compenso per l'affidatario dell'incarico professionale viene calcolato con la riduzione del 30%, “tenendo conto dello spirito di solidarietà delle categorie tecniche di cui fanno parte gli affidatari, nei confronti delle popolazioni terremotate”, trattandosi pertanto di un compenso convenzionalmente determinato e recepito, per volontà delle parti, nel contratto di affidamento dell'incarico di predisposizione del progetto di riparazione intercorso tra le parti, con conseguente inapplicabilità al contratto della legge sulle tariffe professionali e, con essa, dell'art. 10 della l. n. 142/1949.
pag. 12/18 3.4 Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 l. 143/1949; errata rappresentazione dei fatti di causa.
Da ultimo, ha contestato la gravata decisione per aver escluso la sussistenza di una giusta causa di recesso di esso Condominio. In particolare, ha dedotto che i condomini, durante l'intero rapporto con la società di ingegneria, hanno continuamente lamentato ritardi e negligenze da parte dei tecnici incaricati segnalando, nelle varie riunioni, una lunga serie di inadempimenti, tra cui il mancato rispetto del termine espressamente apposto ed approvato dalla che è stata quindi la giusta causa di revoca CP_1 della proposta di incarico per l'affidamento del progetto di sostituzione edilizia dell'immobile condominiale.
Ha eccepito che il Giudice di prime cure ha travisato il reale svolgimento dei fatti e le dichiarazioni, chiaramente evincibili sia dai verbali delle assemblee tenutesi dal 2009 al
2011, sia dalla nota allegata al verbale assembleare del 12.10.2011.
Rilevava l'appellante che la circostanza di avere indicato per l'edificio condominiale l'intervento di “ristrutturazione edilizia con miglioramento o eventuale demolizione e ricostruzione (lett. d DPR 380/01)” dimostra chiaramente che gli stessi progettisti erano pienamente coscienti della legittimità della proposta presentata il 04.08.2010; che la
[...] non ha mai posto alcuna questione, né eccezione, riguardante problemi di CP_1 vincoli ambientali o sull'immobile; che la deliberazione n. 78 del 04.07.2011 del
Consiglio Comunale di L'Aquila – unico organo competente ex art. 42 TUEL per i
“piani territoriali ed urbanistici” - è dirimente di qualsivoglia dubbio circa la legittimità dell'intervento di demolizione e ricostruzione in centro storico.
Ha evidenziato che, contrariamente a quanto assunto dal primo giudice, nella riunione del 23 maggio 2011 tutti i condomini hanno esattamente compreso che, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 4 del quinto comma dell'art. 2 dell'OPCM 3881/2009, il redigendo progetto dell'edificio comune sarebbe stato direttamente quello di ricostruzione dell'edificio ma che, nella successiva riunione dell'assemblea del
20.06.2011, in considerazione della prossima scadenza del termine decadenziale di presentazione della domanda di contributo fissato al 30.06.2011, per l'“esame ed approvazione del progetto di ricostruzione post sisma”, l' senza alcuna CP_1 preventiva informazione ed anticipazione documentale ai condomini, presentava un pag. 13/18 progetto di riparazione, peraltro incompleto, chiedendone l'approvazione “alla cieca” proprio in ragione dell'urgenza.
Ha inoltre contestato la decisione nella parte in cui ha ritenuto non rilevanti le ulteriori doglianze sollevate e, in particolare, la mancata predisposizione del progetto di ricostruzione entro il termine di 30 giorni previsto all'assemblea del 20.06.2011 né entro la successiva assemblea del 24.10.2011, rappresentando che nel 2011 l'ordine di presentazione della domanda di contributo determinava l'ordine di esame delle pratiche
(con la conseguenza che era, pertanto, interesse di esso di presentare Parte_1 il progetto il più presto possibile e prima della scadenza del termine ultimo) e che risulta provato, poi, che nel caso di superamento del cd. “limite di convenienza”, la normativa emergenziale prevedeva espressamente la presentazione del progetto di ricostruzione in uno con quello di riparazione dell'immobile, adempimento non rispettato dalla
[...]
CP_1
Ha poi censurato l'affermazione secondo la quale i termini apposti dal Parte_1 sarebbero “di scarsa importanza”, eccependo che sia il termine del 30 giugno 2011 per la presentazione del progetto di riparazione alle amministrazioni competenti, sia quello del 20 luglio 2011 per la predisposizione di varie ipotesi per la ricostruzione dell'edificio erano sicuramente essenziali nell'interesse di esso , sicché il Parte_1 contratto d'opera professionale si è risolto di diritto, con l'effetto che la revoca dell'incarico sarebbe da considerarsi giuridicamente irrilevante con conseguente inapplicabilità dell'art. 10 della l. n. 143/1949.
Da ultimo, con riguardo al quantum, ha dedotto che anche la liquidazione del danno non possa consistere nell'intero compenso liquidato ai sensi del protocollo di intesa tra la
Protezione Civile e gli Ordini professionali, dovendo lo stesso essere effettivamente dimostrato in giudizio.
3.5 Si costituivano in giudizio e i soci Prof. Ing. , Controparte_1 Parte_3
Prof. Ing. , Dott. Arch. , Dott. Ing. e Dott. Parte_4 CP_3 CP_4
Ing. Phd. contestando quanto dedotto ed eccepito da controparte Controparte_2 eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'amministratore del e chiedendo, nel merito ed in via principale, il rigetto dell'appello Parte_1 in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto, previa declaratoria pag. 14/18 della irrilevanza e/o della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dei commi 148 e 149 dell'art. 1 della l. n. 124 del 14.08.2017 sollevata dal appellante e, in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, la Parte_1 condanna del al pagamento in proprio favore della somma di € Parte_1
36.699,14, oltre oneri accessori di legge, a titolo di indennizzo previsto dagli artt. 10, comma 1, e 18, comma 1, della L. n.143/1949.
3.6 , , , e Parte_4 Controparte_7 CP_4 Controparte_2 CP_3
spiegavano, altresì, appello incidentale condizionato chiedendo, in caso di
[...] dichiarazione di nullità dei contratti d'opera intellettuali intercorsi tra le parti, il riconoscimento, in parziale riforma della sentenza impugnata, della legittimazione attiva di essi appellati, soci della società di ingegneria a vedersi Controparte_1 riconoscere in danno del le somme già liquidate dal Tribunale di Parte_1
L'Aquila con la sentenza impugnata.
Con condanna, in ogni caso, del al pagamento degli onorari e delle Parte_1 spese del giudizio, ivi compreso il 15% per spese generali e oneri accessori, come per legge.
4. Motivi della decisione.
4.1 In via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dagli appellati, di inammissibilità dell'appello per asserito difetto di valida legittimazione processuale dell'amministratore per mancanza di una valida delibera condominiale autorizzativa alla impugnazione. Assumono gli appellati che il mandato ad impugnare la gravata decisione è stato conferito sulla base della delibera assembleare del 27.10.2022 che, tuttavia, difetta della maggioranza prescritta dalla legge affinché possa essere validamente deliberata la proposizione della lite, atteso che a detta riunione non era stato raggiunto il quorum deliberativo richiesto dall'art. 1136 comma 2 c.c., essendo risultati favorevoli alla proposizione del gravame solo 8 condomini (su un totale di 17) che rappresentavano 499,19 millesimi.
Questa Corte ritiene l'eccezione fondata.
Deve osservarsi al riguardo come di recente riaffermato dalla Suprema Corte, “la necessità dell'autorizzazione o della ratifica assembleare per la costituzione in giudizio dell'amministratore va riferita soltanto alle cause che esorbitano dalle attribuzioni pag. 15/18 dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1131, commi 2 e 3, c.c.” (Cass. Sez. II sent. n.
22958 del 22.07.2022, conf. Cass. S.U. 6 agosto 2010 18331).
La causa oggetto di appello afferisce ad azione proposta dalla società di ingegneri per risarcimento danni derivante da asserita revoca illegittima dell'incarico originariamente conferito, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della l. 143/1949.
Una tale attività non può essere compresa tra le attività proprie dell'amministratore del condominio ai sensi dell'art. 1130 c.c., attività sole per le quali non vi sarebbe stato bisogno di alcuna autorizzazione assembleare per proporre impugnazione.
Né può essere considerata attività conservativa quella di resistere ad azione volta alla condanna del per il pagamento di compenso o per risarcimento per Parte_1 illegittima revoca incarico, né quindi alla impugnazione della sentenza che aveva condannato il al richiesto risarcimento danno, in quanto l'oggetto della Parte_1 causa non riguarda il risarcimento danni a parti condominiali, caso invece nel quale ricorrerebbe l'ipotesi di attività conservativa nell'interesse del . Parte_1
La giurisprudenza citata da parte appellante afferisce infatti ad ipotesi diversa da quella in oggetto.
In particolare la giurisprudenza richiamata è la seguente: “Nel caso in esame, doveva considerarsi allora che l'amministratore di condominio non ha necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea per proporre opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un'obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari….Quanto alla domanda risarcitoria qui contestualmente avanzata dal opponente a Parte_1 decreto ingiuntivo, parimenti doveva riconoscersi la legittimazione dell'amministratore ad agire (e quindi anche quella a proporre impugnazione avverso la sentenza che abbia visto soccombente il ), senza necessità di autorizzazione dell'assemblea a Parte_1 costituirsi nel giudizio, trattandosi di controversia per danni subiti da bene condominiali, visto che l'amministratore è comunque tenuto a provvedere alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1130,
n.4, c.c. Il potere-dovere di “compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio”, attribuito all'amministratore di condominio dall'art. 1130, n.4, c.c., pag. 16/18 implica, infatti, in capo allo stesso la correlata autonoma legittimazione processuale attiva e passiva, ex art. 1131 c.p.c., in ordine alle controversie in materia di risarcimento dei danni, qualora l'istanza appaia connessa o consequenziale, appunto, alla conservazione delle cose comuni (Cass. Sez. II sent. n. 342 del 10.01.2023).
Il caso di specie analizzato e risolto dalla Corte riguardava azione del professionista avverso il per pagamento del proprio compenso e domanda Parte_1 riconvenzionale di quest'ultimo per risarcimento danni derivanti da difetti delle opere edilizie.
In tale ultimo caso l'azione di risarcimento danni “per difetti delle opere strutturali” rientra sicuramente ed evidentemente tra le attività proprie dell'amministratore in quanto volta alla conservazione delle parti condominiali danneggiate, ma si tratta di caso ben diverso da azione di risarcimento di terzi contro il condominio per revoca ingiustificata di incarico professionale, che nulla ha a che vedere con la conservazione del condominio e per la quale l'amministratore che voglia agire in giudizio necessita dell'autorizzazione assembleare con la maggioranza di cui all'art. 1136 c.c.
In ogni caso giova aggiungere che, una volta che l'amministratore richieda l'autorizzazione dell'assemblea condominiale, poi debba adeguarsi alla volontà della maggioranza da questa espressa.
Nel caso di specie il con la delibera assembleare del 27 ottobre 2022 non Parte_1 autorizzava l'amministratore del all'impugnazione della sentenza in esame, Parte_1 non essendo stata raggiunta la maggioranza (499,19 millesimi) come previsto dall'art. 1136 c.c. sul punto all'ordine del giorno riguardante proprio l'autorizzazione all'impugnazione della decisione in esame.
Né può in questa sede mettersi in dubbio la ripartizione millesimale tra i condomini ed il calcolo dei millesimi, prevista e riportata in assemblea con delibera mai impugnata sul punto nei termini.
Pertanto deve concludersi per la carenza di legittimazione dell'amministratore del ad impugnare la sentenza di primo grado, con conseguente inammissibilità Parte_1 dell'appello proposto.
Resta assorbita ogni altra doglianza principale ed incidentale.
pag. 17/18 Le spese seguono la soccombenza come da liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 la sentenza n. 600/2022 emessa dal Tribunale di L'Aquila pubblicata in data 14 settembre 2022 nei confronti di , Controparte_1 Parte_3
, , E Parte_4 CP_4 Controparte_2 CP_3 così provvede:
• Dichiara l'appello inammissibile;
• Condanna l'appellante a rimborsare parte appellata delle spese di lite liquidate in
€ 14.239,00 oltre iva, cap e spese generali come per legge;
• Dispone che parte appellante versi somma equivalente a quanto già dovuto a titolo di contributo unificato;
Così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 3 settembre 2025 su relazione della Dott.ssa Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
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