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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/08/2025, n. 11513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11513 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41680/2024
RE BBLICA ITALIANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa MA CA
AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 41680/2024 promossa da:
Pt 1 (C.F. C.F. 1 ), nata in COSTA D'AVORIO in [...]
14/09/1961, rappresentata e difesa dall'Avv. CACIOPPO ANTONINO;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege
[...]
dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente-
OGGETTO: diniego visto turistico per motivi familiari
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
,Con ricorso depositato il 09/10/2024 Pt 1 cittadina italiana, ha impugnato il provvedimento con il quale l'Ambasciata d'Italia ad Accra ha rigettato la domanda di visto turistico per motivi familiari proposta dal marito sig. ER_1 in quanto ha ritenuto "
si trattasse di matrimonio di comodo.
Formulava le seguenti conclusioni: "annullare il provvedimento di diniego impugnato e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del coniuge ER_1 ad ottenere il Visto di ingresso in Italia per turismo- visita familiare;
in via subordinata annullare il provvedimento impugnato disponendo riesame della pratica. condannare parte
-
resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari della presente procedura, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario, avendo anticipato le spese e non riscosso gli onorari". II Controparte_1 si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e chiedendo in via gradata nel merito il rigetto del ricorso, sostenendo che né l'analisi della documentazione prodotta a corredo della domanda di visto per ricongiungimento né gli ulteriori elementi di prova apportati hanno consentito di accertare l'autenticità, la genuinità e l'effettività del vincolo matrimoniale.
Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione resistente, secondo cui il rilascio del visto per turismo, anche quando finalizzato alla coesione familiare, non determinerebbe in capo al richiedente la sussistenza di un diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
L'assunto è infondato in quanto il rilascio del visto per turismo risulta nel caso in esame, così come in tutti quelli rientranti nell'ambito di applicazione del D.lgs 30/2007, strumentale alla tutela del diritto all'unità familiare, circostanza che radica la giurisdizione dinanzi al giudice ordinario.
Infatti con il D.lgs. 30/2007 è stato di fatto abolito per i familiari stranieri di cittadini italiani o europei il visto di ingresso per motivi familiari;
l'art. 5 comma 1 prevede che
"Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale",
precisando poi, nel comma successivo, l'osservanza dell'obbligo di essere in possesso di un visto di ingresso nei casi in cui sia richiesto.
Dunque, come anche chiarito nella circolare del Ministero degli Esteri del 6 agosto 2013, compito degli uffici consolari è quello di rilasciare un visto Schengen di breve durata (per un massimo di 90 giorni) per turismo con ingressi multipli, una volta accertata l'effettiva sussistenza di un legame di parentela o coniugio tra il familiare straniero e il cittadino europeo, posticipata la verifica degli ulteriori requisiti richiesti per la permanenza in
Italia, tra cui quello della vivenza a carico, al momento della eventuale domanda di carta di soggiorno per coesione familiare.
Nel merito, il Parte_2 ha fondato il rigetto sul fatto che l'unione tra la ricorrente e il marito fosse un matrimonio di comodo.
Il diritto all'unità familiare è diritto fondamentale della persona (Corte costituzionale, sentenza n. 28 del 1995) e la sussistenza del matrimonio di comodo deve essere rigorosamente provata, prova che può essere fornita anche per presunzioni, che però devono essere gravi, concordanti ed univoche (art 2729 c.c.), altrimenti si rischia di incorrere in giudizi e valutazioni del tutto arbitrarie.
Il Ministero, riportandosi alla relazione della rappresentanza consolare, ha sostenuto la fondatezza del rigetto essenzialmente in base alle seguenti ragioni: che dal 2019, anno di Part emissione del passaporto italiano della sig.ra al momento della presentazione della domanda, a fine 2023, risulta un solo viaggio in Ghana della signora, quello in occasione del matrimonio, per circa venti giorni, che dall'altra parte non risultano precedenti viaggi Pe in Italia del sig. e che, di conseguenza, la coppia pare essersi incontrata di persona soltanto per la celebrazione del matrimonio;
che a corredo della pratica non sono stati presentati documenti aggiuntivi per corroborare la genuinità della relazione, quali foto, scambi di corrispondenza o altra documentazione quali fotografie di famiglia, schermate di conversazioni online, copie di corrispondenza, ricevute di trasferimenti di denaro, atti di acquisto o vendita di proprietà cointestate, registrazione di attività commerciali o altra documentazione idonea e provare il legame affettivo;
che la strettissima tempistica degli Part eventi, ossia l'ingresso in Ghana della sig.ra il 01.07.2023, il matrimonio il
04.07.2023, la richiesta di trascrizione fatta il 12.07.2023, l'avvenuta trascrizione il
27.10.2023 e la richiesta di visto il 20.12.2023, è un tipico segnale di matrimonio contratto allo scopo di ottenere il visto;
l'inusuale differenza di età fra i coniugi, specialmente nel contesto culturale in questione, dove accede spesso che donne giovani vadano in sposa a uomini più grandi, mentre è rarissimo il caso opposto;
che le sei ricevute di trasferimenti Part Pe di denaro dalla sig.ra al sig. fatte a partire da un mese prima della presentazione و
dell'istanza al giorno precedente la notifica del preavviso, precisamente dal 20.11.2023 al 14.03.2024, appaiono strumentali al buon esito della pratica, segnalando che in una di queste è stato compilato il campo “legame/relazione con il beneficiario" con la dicitura
"zia/zio"; l'asserita convivenza di cui le controparti hanno parlato solo dopo il secondo preavviso di rigetto, sfornita di qualsiasi prova;
che non sono presenti nella pratica ER documenti di proprietà o impegni economici in comune;
che l'intervista fatta al sig.
[...] non ha aggiunto nessun elemento che potesse far emergere una conoscenza tra gli interessati;
che durante l'intervista il sig. ER_2 ha dichiarato di essere stato sposato in precedenza, per poi contraddirsi poco dopo, nonché di avere un figlio da questa precedente relazione, a prescindere dalla celebrazione o meno di un matrimonio, nato nel
2008, dichiarando che il figlio e la madre vivono in Italia, ma di non sapere come e quando ci siano andati, affermando di non essere stato interpellato in merito all'espatrio del minore;
che i controlli informatici sulla pratica in questione hanno rivelato, a carico del sig. ER_1 una segnalazione emessa dall'Ufficio Stranieri di Bergamo ai fini della non ammissione sul territorio nazionale, informazione taciuta dal sig. ER 1 , che ha portato l'Amministrazione a riesaminare il caso. Nel caso di specie, difatti, la ricorrente non ha depositato alcuna documentazione comprovante una relazione della stessa con il sig. ER_1 né è stata fatta richiesta di "
istruttoria orale. Non sono state depositate copie di scambi di corrispondenza o altra documentazione quali fotografie di famiglia, precedenti o successive a quelle del matrimonio, schermate di conversazioni online o di chiamate telefoniche, atti di acquisto o vendita di proprietà cointestate, registrazioni di attività commerciali, spese o impegni economici comuni o qualsiasi altra tipologia di documentazione idonea a far ritenere l'esistenza di un legame affettivo prima e dopo l'atto di matrimonio e, quindi, la genuinità della relazione stessa. La parte ricorrente ha depositato solamente delle fotografie della celebrazione del matrimonio civile (circostanza non contestata) e delle ricevute di trasferimenti di denaro fatti dalla ricorrente in favore del sig. Per 1 a partire da un mese prima della presentazione dell'istanza fino al giorno precedente la notifica del preavviso, ove in una delle quali, peraltro, si legge che il campo “legame/relazione con il beneficiario” è stato compilato con la dicitura "zia/zio" (cfr. allegato n. 6 comparsa di costituzione).
Alcun elemento significativo è stato prodotto che consenta, quindi, di giungere a conclusioni differenti rispetto a quelle dell'amministrazione convenuta e di provare la genuinità del rapporto affettivo fra la ricorrente e il coniuge.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria che non ha avuto luogo e di quelli relativi alla fase decisoria in mancanza di attività difensiva della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 31/07/2025
La Giudice
D.ssa MA CA AR
RE BBLICA ITALIANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa MA CA
AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 41680/2024 promossa da:
Pt 1 (C.F. C.F. 1 ), nata in COSTA D'AVORIO in [...]
14/09/1961, rappresentata e difesa dall'Avv. CACIOPPO ANTONINO;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege
[...]
dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente-
OGGETTO: diniego visto turistico per motivi familiari
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
,Con ricorso depositato il 09/10/2024 Pt 1 cittadina italiana, ha impugnato il provvedimento con il quale l'Ambasciata d'Italia ad Accra ha rigettato la domanda di visto turistico per motivi familiari proposta dal marito sig. ER_1 in quanto ha ritenuto "
si trattasse di matrimonio di comodo.
Formulava le seguenti conclusioni: "annullare il provvedimento di diniego impugnato e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del coniuge ER_1 ad ottenere il Visto di ingresso in Italia per turismo- visita familiare;
in via subordinata annullare il provvedimento impugnato disponendo riesame della pratica. condannare parte
-
resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari della presente procedura, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario, avendo anticipato le spese e non riscosso gli onorari". II Controparte_1 si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e chiedendo in via gradata nel merito il rigetto del ricorso, sostenendo che né l'analisi della documentazione prodotta a corredo della domanda di visto per ricongiungimento né gli ulteriori elementi di prova apportati hanno consentito di accertare l'autenticità, la genuinità e l'effettività del vincolo matrimoniale.
Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione resistente, secondo cui il rilascio del visto per turismo, anche quando finalizzato alla coesione familiare, non determinerebbe in capo al richiedente la sussistenza di un diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
L'assunto è infondato in quanto il rilascio del visto per turismo risulta nel caso in esame, così come in tutti quelli rientranti nell'ambito di applicazione del D.lgs 30/2007, strumentale alla tutela del diritto all'unità familiare, circostanza che radica la giurisdizione dinanzi al giudice ordinario.
Infatti con il D.lgs. 30/2007 è stato di fatto abolito per i familiari stranieri di cittadini italiani o europei il visto di ingresso per motivi familiari;
l'art. 5 comma 1 prevede che
"Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale",
precisando poi, nel comma successivo, l'osservanza dell'obbligo di essere in possesso di un visto di ingresso nei casi in cui sia richiesto.
Dunque, come anche chiarito nella circolare del Ministero degli Esteri del 6 agosto 2013, compito degli uffici consolari è quello di rilasciare un visto Schengen di breve durata (per un massimo di 90 giorni) per turismo con ingressi multipli, una volta accertata l'effettiva sussistenza di un legame di parentela o coniugio tra il familiare straniero e il cittadino europeo, posticipata la verifica degli ulteriori requisiti richiesti per la permanenza in
Italia, tra cui quello della vivenza a carico, al momento della eventuale domanda di carta di soggiorno per coesione familiare.
Nel merito, il Parte_2 ha fondato il rigetto sul fatto che l'unione tra la ricorrente e il marito fosse un matrimonio di comodo.
Il diritto all'unità familiare è diritto fondamentale della persona (Corte costituzionale, sentenza n. 28 del 1995) e la sussistenza del matrimonio di comodo deve essere rigorosamente provata, prova che può essere fornita anche per presunzioni, che però devono essere gravi, concordanti ed univoche (art 2729 c.c.), altrimenti si rischia di incorrere in giudizi e valutazioni del tutto arbitrarie.
Il Ministero, riportandosi alla relazione della rappresentanza consolare, ha sostenuto la fondatezza del rigetto essenzialmente in base alle seguenti ragioni: che dal 2019, anno di Part emissione del passaporto italiano della sig.ra al momento della presentazione della domanda, a fine 2023, risulta un solo viaggio in Ghana della signora, quello in occasione del matrimonio, per circa venti giorni, che dall'altra parte non risultano precedenti viaggi Pe in Italia del sig. e che, di conseguenza, la coppia pare essersi incontrata di persona soltanto per la celebrazione del matrimonio;
che a corredo della pratica non sono stati presentati documenti aggiuntivi per corroborare la genuinità della relazione, quali foto, scambi di corrispondenza o altra documentazione quali fotografie di famiglia, schermate di conversazioni online, copie di corrispondenza, ricevute di trasferimenti di denaro, atti di acquisto o vendita di proprietà cointestate, registrazione di attività commerciali o altra documentazione idonea e provare il legame affettivo;
che la strettissima tempistica degli Part eventi, ossia l'ingresso in Ghana della sig.ra il 01.07.2023, il matrimonio il
04.07.2023, la richiesta di trascrizione fatta il 12.07.2023, l'avvenuta trascrizione il
27.10.2023 e la richiesta di visto il 20.12.2023, è un tipico segnale di matrimonio contratto allo scopo di ottenere il visto;
l'inusuale differenza di età fra i coniugi, specialmente nel contesto culturale in questione, dove accede spesso che donne giovani vadano in sposa a uomini più grandi, mentre è rarissimo il caso opposto;
che le sei ricevute di trasferimenti Part Pe di denaro dalla sig.ra al sig. fatte a partire da un mese prima della presentazione و
dell'istanza al giorno precedente la notifica del preavviso, precisamente dal 20.11.2023 al 14.03.2024, appaiono strumentali al buon esito della pratica, segnalando che in una di queste è stato compilato il campo “legame/relazione con il beneficiario" con la dicitura
"zia/zio"; l'asserita convivenza di cui le controparti hanno parlato solo dopo il secondo preavviso di rigetto, sfornita di qualsiasi prova;
che non sono presenti nella pratica ER documenti di proprietà o impegni economici in comune;
che l'intervista fatta al sig.
[...] non ha aggiunto nessun elemento che potesse far emergere una conoscenza tra gli interessati;
che durante l'intervista il sig. ER_2 ha dichiarato di essere stato sposato in precedenza, per poi contraddirsi poco dopo, nonché di avere un figlio da questa precedente relazione, a prescindere dalla celebrazione o meno di un matrimonio, nato nel
2008, dichiarando che il figlio e la madre vivono in Italia, ma di non sapere come e quando ci siano andati, affermando di non essere stato interpellato in merito all'espatrio del minore;
che i controlli informatici sulla pratica in questione hanno rivelato, a carico del sig. ER_1 una segnalazione emessa dall'Ufficio Stranieri di Bergamo ai fini della non ammissione sul territorio nazionale, informazione taciuta dal sig. ER 1 , che ha portato l'Amministrazione a riesaminare il caso. Nel caso di specie, difatti, la ricorrente non ha depositato alcuna documentazione comprovante una relazione della stessa con il sig. ER_1 né è stata fatta richiesta di "
istruttoria orale. Non sono state depositate copie di scambi di corrispondenza o altra documentazione quali fotografie di famiglia, precedenti o successive a quelle del matrimonio, schermate di conversazioni online o di chiamate telefoniche, atti di acquisto o vendita di proprietà cointestate, registrazioni di attività commerciali, spese o impegni economici comuni o qualsiasi altra tipologia di documentazione idonea a far ritenere l'esistenza di un legame affettivo prima e dopo l'atto di matrimonio e, quindi, la genuinità della relazione stessa. La parte ricorrente ha depositato solamente delle fotografie della celebrazione del matrimonio civile (circostanza non contestata) e delle ricevute di trasferimenti di denaro fatti dalla ricorrente in favore del sig. Per 1 a partire da un mese prima della presentazione dell'istanza fino al giorno precedente la notifica del preavviso, ove in una delle quali, peraltro, si legge che il campo “legame/relazione con il beneficiario” è stato compilato con la dicitura "zia/zio" (cfr. allegato n. 6 comparsa di costituzione).
Alcun elemento significativo è stato prodotto che consenta, quindi, di giungere a conclusioni differenti rispetto a quelle dell'amministrazione convenuta e di provare la genuinità del rapporto affettivo fra la ricorrente e il coniuge.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria che non ha avuto luogo e di quelli relativi alla fase decisoria in mancanza di attività difensiva della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 31/07/2025
La Giudice
D.ssa MA CA AR