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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/12/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2846/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale promosso da
, nata in [...] il [...] (C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Tommasini Roberto, giusta procura in atti e
, nato in [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Tommasini Roberto, giusta procura in atti
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di OL
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 16.12.2025 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 12.11.2025, Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio contratto il giorno 23.09.2005 in
NO D'CO (NA), con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n. 110, parte 1, anno 2005). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nati in Napoli, , il giorno 11.01.2006, maggiorenne, e , Parte_3 Parte_4 il 27.12.2010, minorenne, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51 c.p.c., 473 bis.12 c.p.c. comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del Pubblico Ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
Le parti con note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 16.12.2025, ritualmente depositate, si riportavano al ricorso, dichiaravano di non volersi riconciliare, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e del figlio minore.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) I coniugi e espressamente consentono alla loro separazione personale e, per l'effetto, Parte_1 Pt_2 la Sig.ra si impegna a cambiare l'attuale propria residenza entro mesi 3 dalla sottoscrizione del Parte_1 presente atto;
2) La casa coniugale, in affitto, sita in NO D'CO (Na), alla Via Carlo Poerio 50, è assegnata al Sig.
che l'abiterà con i figli ed e ne sosterrà le spese. Le parti dichiarano di aver Pt_2 Pt_3 Parte_4 risolto reciprocamente ogni rapporto relativo a suppellettili e beni mobili di arredo presenti nella casa coniugale e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo, ragione e causa;
3) Il minore , su cui entrambi i genitori esercitano la patria potestà, resta in affidamento Parte_4 condiviso ad entrambi, ai sensi dell'art. 155 c.c., come modificato dalla L. n° 54/2006, ma con pernottamento
e residenza privilegiata presso la casa coniugale e tanto affinché lo stesso possa continuare a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo della famiglia;
4) In relazione al diritto di visita, le parti si dovranno ispirare al più ampio senso di disponibilità e collaborazione nell'interesse esclusivo del minore. A tal fine la Sig.ra (senza stravolgere ciò che Parte_1 già avviene oggi) trascorrerà con il figlio minore due pomeriggi a settimana indicati nei giorni di Lunedi, dalle ore 18.00 alle ore 21.30 (prelevandolo e riportandolo alla casa coniugale) e mercoledì prelevandolo dall'uscita di scuola e riportandolo a casa alle 21.30; I fine settimana (alternati) dal venerdì ore 18.00, alla domenica ore 21.30 (stesse modalità di prelievo);
5) Sempre nell'interesse del minore, la madre potrà partecipare agli eventi sportivi del minore anche nei giorni non rientranti nel diritto di visita;
6) Quanto alle festività Natalizie, Pasquali, quelle in generale indicate da calendario, saranno dalle parti gestite in maniera alternata. Più precisamente, per le festività Natalizie, il minore trascorrerà con il padre ad anni alterni dal 23/12 (incluso) al 30/12 (incluso) ed il successivo anno dal 31/12 (incluso) al 06/01 (incluso);
Per quanto concerne il periodo Pasquale, il piccolo trascorrerà in via alternata: il venerdì, sabato, con il padre, Domenica di Pasqua e il lunedì in albis, con la madre, viceversa l'anno successivo;
7) I genitori, individualmente, trascorreranno con il figlio rispettivamente la madre le feste della mamma e il padre le feste del papà, così come per i rispettivi compleanni, sempre compatibilmente e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
8) Il giorno in cui cade la nascita del minore ed il giorno del suo onomastico saranno trascorsi dalla famiglia assieme, ovvero in mancanza di accordo in tal senso, alternando la presenza del minore con un genitore la mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto con l'altro genitore;
9) Per il periodo estivo, le parti trascorreranno 15 giorni consecutivi a te-sta, nel mese di agosto, divise per necessità lavorative, i primi 15 giorni con la madre e gli ultimi 15 con il padre, salvo diverse pattuizioni dovute
a circostanze lavorative e familiari;
10) Resta inteso che le parti in caso di degenza del minore, o di uno dei genitori, garantiranno il diritto di visita nel massimo rispetto del principio di collaborazione genitoriale;
11) Stante la cosciente scelta dell'affido condiviso ed al fine di realizzare il principio di proporzionalità, come sancito dal novello art.155 c.c., che tenga conto delle esigenze dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e delle risorse economiche dei genitori, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra , la Pt_2 Parte_1 somma di € 500,00, a titolo di contributo al mantenimento per la stessa. Detta somma verrà corrisposta all'avente diritto anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese al seguente Iban
[...] o a quello che sarà indicato;
l'importo indicato è soggetto alla rivalutazione automatica nella misura della svalutazione monetaria dall'anno precedente come elaborata dall'ISTAT, a partire dall'anno successivo;
12) Quanto alle spese mediche specialistiche (da concordare comunque unitamente tra i coniugi, non coperte dal SSN), e per ogni altra spesa straordinaria scolastica, ludica, sportiva, ecc., che si rendesse necessaria per il minore, graveranno al 50% su entrambi i genitori. Tutte le spese dovranno essere debitamente documentate.
Ogni spesa straordinaria, non concertata preventivamente, resterà a carico del genitore che la esegue;
13) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio ed al rinnovo del passaporto per tutte le destinazioni consentite e della carta d'identità valida per l'espatrio;
14) Tali patti e condizioni diverranno efficaci a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso.” In merito alla bigenitorialità, stando alle risultanze in atti, si ritiene attuabile il regime di affido condiviso del minore con collocamento presso il padre con residenza presso Parte_4 la casa coniugale sita in NO D'CO (NA) alla Via Carlo Poerio n. 50, con diritto di visita materno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata. Assegna la casa coniugale sita in NO D'CO
(NA) alla Via Carlo Poerio n.50 al sig. che l'abiterà con i figli e Parte_2 Pt_3 Pt_4
. Determina in € 500,00 il contributo al mantenimento a favore della sig.ra
[...] Parte_1
a carico del sig. da corrispondere alla stessa entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione Pt_2 annuale Istat e il 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale prende atto delle ulteriori disposizioni vincolanti tra le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di OL II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione dei coniugi , nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e , nato in [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_2
), che hanno contratto matrimonio il giorno 23.09.2005 in NO C.F._2
D'CO (NA), con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n. 110, parte 1, anno 2005);
- Assegna la casa coniugale sita in NO D'CO (NA) alla via Carlo Poerio n. 50 al sig.
che l'abiterà con entrambi i figli;
Parte_2
- Dispone affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con Parte_4 collocazione presso la residenza del padre e diritto di visita materno come da accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti;
- Determina in € 500,00 il contributo al mantenimento a favore della sig.ra a Parte_1 carico del sig. da corrispondere alla stessa entro il giorno 10 di ogni mese, mediante Parte_2 bonifico o Postepay, oltre rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a carico Part di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo di intesa tra il di OL e il
Tribunale di OL;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898, così come mod. da l.
6.3.1987 n.74, e artt. 125 n.6, 133 n.2
e 88 n.7 r.d.
9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché d.p.r. n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
- Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in OL, il 16.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2846/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale promosso da
, nata in [...] il [...] (C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Tommasini Roberto, giusta procura in atti e
, nato in [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Tommasini Roberto, giusta procura in atti
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di OL
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 16.12.2025 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 12.11.2025, Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio contratto il giorno 23.09.2005 in
NO D'CO (NA), con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n. 110, parte 1, anno 2005). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nati in Napoli, , il giorno 11.01.2006, maggiorenne, e , Parte_3 Parte_4 il 27.12.2010, minorenne, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51 c.p.c., 473 bis.12 c.p.c. comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del Pubblico Ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
Le parti con note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 16.12.2025, ritualmente depositate, si riportavano al ricorso, dichiaravano di non volersi riconciliare, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e del figlio minore.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) I coniugi e espressamente consentono alla loro separazione personale e, per l'effetto, Parte_1 Pt_2 la Sig.ra si impegna a cambiare l'attuale propria residenza entro mesi 3 dalla sottoscrizione del Parte_1 presente atto;
2) La casa coniugale, in affitto, sita in NO D'CO (Na), alla Via Carlo Poerio 50, è assegnata al Sig.
che l'abiterà con i figli ed e ne sosterrà le spese. Le parti dichiarano di aver Pt_2 Pt_3 Parte_4 risolto reciprocamente ogni rapporto relativo a suppellettili e beni mobili di arredo presenti nella casa coniugale e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo, ragione e causa;
3) Il minore , su cui entrambi i genitori esercitano la patria potestà, resta in affidamento Parte_4 condiviso ad entrambi, ai sensi dell'art. 155 c.c., come modificato dalla L. n° 54/2006, ma con pernottamento
e residenza privilegiata presso la casa coniugale e tanto affinché lo stesso possa continuare a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo della famiglia;
4) In relazione al diritto di visita, le parti si dovranno ispirare al più ampio senso di disponibilità e collaborazione nell'interesse esclusivo del minore. A tal fine la Sig.ra (senza stravolgere ciò che Parte_1 già avviene oggi) trascorrerà con il figlio minore due pomeriggi a settimana indicati nei giorni di Lunedi, dalle ore 18.00 alle ore 21.30 (prelevandolo e riportandolo alla casa coniugale) e mercoledì prelevandolo dall'uscita di scuola e riportandolo a casa alle 21.30; I fine settimana (alternati) dal venerdì ore 18.00, alla domenica ore 21.30 (stesse modalità di prelievo);
5) Sempre nell'interesse del minore, la madre potrà partecipare agli eventi sportivi del minore anche nei giorni non rientranti nel diritto di visita;
6) Quanto alle festività Natalizie, Pasquali, quelle in generale indicate da calendario, saranno dalle parti gestite in maniera alternata. Più precisamente, per le festività Natalizie, il minore trascorrerà con il padre ad anni alterni dal 23/12 (incluso) al 30/12 (incluso) ed il successivo anno dal 31/12 (incluso) al 06/01 (incluso);
Per quanto concerne il periodo Pasquale, il piccolo trascorrerà in via alternata: il venerdì, sabato, con il padre, Domenica di Pasqua e il lunedì in albis, con la madre, viceversa l'anno successivo;
7) I genitori, individualmente, trascorreranno con il figlio rispettivamente la madre le feste della mamma e il padre le feste del papà, così come per i rispettivi compleanni, sempre compatibilmente e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
8) Il giorno in cui cade la nascita del minore ed il giorno del suo onomastico saranno trascorsi dalla famiglia assieme, ovvero in mancanza di accordo in tal senso, alternando la presenza del minore con un genitore la mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto con l'altro genitore;
9) Per il periodo estivo, le parti trascorreranno 15 giorni consecutivi a te-sta, nel mese di agosto, divise per necessità lavorative, i primi 15 giorni con la madre e gli ultimi 15 con il padre, salvo diverse pattuizioni dovute
a circostanze lavorative e familiari;
10) Resta inteso che le parti in caso di degenza del minore, o di uno dei genitori, garantiranno il diritto di visita nel massimo rispetto del principio di collaborazione genitoriale;
11) Stante la cosciente scelta dell'affido condiviso ed al fine di realizzare il principio di proporzionalità, come sancito dal novello art.155 c.c., che tenga conto delle esigenze dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e delle risorse economiche dei genitori, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra , la Pt_2 Parte_1 somma di € 500,00, a titolo di contributo al mantenimento per la stessa. Detta somma verrà corrisposta all'avente diritto anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese al seguente Iban
[...] o a quello che sarà indicato;
l'importo indicato è soggetto alla rivalutazione automatica nella misura della svalutazione monetaria dall'anno precedente come elaborata dall'ISTAT, a partire dall'anno successivo;
12) Quanto alle spese mediche specialistiche (da concordare comunque unitamente tra i coniugi, non coperte dal SSN), e per ogni altra spesa straordinaria scolastica, ludica, sportiva, ecc., che si rendesse necessaria per il minore, graveranno al 50% su entrambi i genitori. Tutte le spese dovranno essere debitamente documentate.
Ogni spesa straordinaria, non concertata preventivamente, resterà a carico del genitore che la esegue;
13) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio ed al rinnovo del passaporto per tutte le destinazioni consentite e della carta d'identità valida per l'espatrio;
14) Tali patti e condizioni diverranno efficaci a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso.” In merito alla bigenitorialità, stando alle risultanze in atti, si ritiene attuabile il regime di affido condiviso del minore con collocamento presso il padre con residenza presso Parte_4 la casa coniugale sita in NO D'CO (NA) alla Via Carlo Poerio n. 50, con diritto di visita materno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata. Assegna la casa coniugale sita in NO D'CO
(NA) alla Via Carlo Poerio n.50 al sig. che l'abiterà con i figli e Parte_2 Pt_3 Pt_4
. Determina in € 500,00 il contributo al mantenimento a favore della sig.ra
[...] Parte_1
a carico del sig. da corrispondere alla stessa entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione Pt_2 annuale Istat e il 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale prende atto delle ulteriori disposizioni vincolanti tra le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di OL II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione dei coniugi , nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e , nato in [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_2
), che hanno contratto matrimonio il giorno 23.09.2005 in NO C.F._2
D'CO (NA), con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n. 110, parte 1, anno 2005);
- Assegna la casa coniugale sita in NO D'CO (NA) alla via Carlo Poerio n. 50 al sig.
che l'abiterà con entrambi i figli;
Parte_2
- Dispone affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con Parte_4 collocazione presso la residenza del padre e diritto di visita materno come da accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti;
- Determina in € 500,00 il contributo al mantenimento a favore della sig.ra a Parte_1 carico del sig. da corrispondere alla stessa entro il giorno 10 di ogni mese, mediante Parte_2 bonifico o Postepay, oltre rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a carico Part di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo di intesa tra il di OL e il
Tribunale di OL;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898, così come mod. da l.
6.3.1987 n.74, e artt. 125 n.6, 133 n.2
e 88 n.7 r.d.
9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché d.p.r. n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
- Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in OL, il 16.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca