Articolo 423 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 422Articolo 424
Versione
6 maggio 1952
Art. 423.
(Dichiarazione verbale di armatore)


Ai fini degli articoli 268 e 269 del codice, la dichiarazione di armatore quando e' fatta verbalmente deve constare da processo verbale assunto dall'autorita', competente, con le indicazioni di cui all'articolo 270 del codice.
Della dichiarazione viene rilasciata copia agli interessati per l'adempimento delle formalita' di trascrizione previste dall'articolo 271 del codice.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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