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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 06/05/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 386/2023
Tribunale di ND
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 386/2023 tra
Parte_1
[...]
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 6 maggio 2025 il Giudice dott. Caterina Romiti dà atto che entrambe le parti hanno depositato note in sostituzione di udienza del 22.01.2025, da intendersi qui richiamate.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come di seguito.
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 1 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di ND
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 386/2023 promossa da:
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. LIMUTI WILLIAM (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliati in GALLERIA CAMPELLO, 12 C.F._3
23100 SONDRIO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONARDUZZI Controparte_1 P.IVA_1
CRISTIANO (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._4
SENATO, 35 20121 MILANO
CONVENUTO
Oggetto: contratti bancari (conto corrente e finanziamento)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in sostituzione d'udienza del 22.01.2025.
Per gli attori:
“Voglia il Tribunale di ND contrariis reiectis,
In via preliminare pregiudiziale ed assorbente:
pagina 2 di 8 Si chiede che l'On.le Tribunale, giuste le considerazioni dedotte nella presente opposizione non conceda ove ex adverso richiesta la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo N. 76/2023 del 20/03/2023, RG N. 263/2023 notificato in data
27/03/2023 atteso che le ragioni dedotte rendono da sè accoglibile la formulata istanza;
si chiede che il Giudice ferma l'eccezione che precede voglia disporre che la parte convenuta opposta, attore sostanziale del presente giudizio promuova il tentativo obbligatorio di mediazione;
nel merito si chiede che il Tribunale voglia rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo che fosse ex adverso formulata e voglia disporre la revoca e revocare integralmente il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di ND N. 76/2023 del 20/03/2023, RG N. 263/2023 notificato in data 27/03/2023; nel merito in via principale:
In accoglimento della presente opposizione e per tutte le ragioni dedotte nel presente atto di opposizione, accertare e dichiarare l'infondatezza totale nel merito della richiesta di ingiunzione di pagamento formulata da parte della società ingiungente, nei confronti dei signori e di cui al decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo N. 76/2023 del 20/03/2023, RG N. 263/2023 notificato in data 27/03/2023 emesso dal Tribunale di ND , disponendo la revoca della ingiunzione di pagamento;
Voglia codesto Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare l'illegittimità ex art. 1283 c.c. e la nullità ex art.1418 c.c. della clausola contrattuale di contabilizzazione degli interessi di cui al contratto di finanziamento originariamente intercorso tra la cedente
[...]
; Parte_3
accertare e dichiarare in virtù della dedotta illegittimità della previsione contrattuale degli interessi nella misura ultra legale, l'inesistenza totale del credito azionato dalla quale cessionaria del credito della CP_1 Parte_3
nei confronti di e decreto ingiuntivo 76/2023 del Parte_1 Parte_2
20/03/2023, RG N. 263/2023 notificato in data 27/03/2023 emesso dal Tribunale di pagina 3 di 8 giusto e ritenuto quanto già corrisposto dagli ingiunti nel corso degli anni alla Pt_3
Contr cedente del credito dichiarare che nulla è più dovuto da parte di Parte_1
e alla società , e revocare, conseguentemente e ad ogni Parte_2 CP_1
effetto il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo 76/2023 del 20/03/2023, RG N. 263/2023 notificato in data 27/03/2023 emesso dal Tribunale di ND;
Voglia codesto Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità della clausola contrattuale di previsione degli interessi di cui al contratto di finanziamento e di conto corrente intercorso tra la cedente del credito e gli opponenti ed accertare e dichiarare illegittima la capitalizzazione degli interessi contabilizzati e/o in ogni caso l'illegittimità dei interessi richiesti e capitalizzati nella richiesta monitoria azionata dal
CP_1
accertare e dichiarare nel presente giudizio quale fosse e sia l'effettivo debito di cui al contratto di finanziamento in atti contratto tra gli attori opponenti e la cedente del credito operando la capitalizzazione corretta degli interessi Parte_3
nel rispetto del tasso soglia disposto da Banca d'Italia tempo per tempo;
dichiarare conseguentemente l'inesistenza totale ovvero quantomeno parziale del credito azionato nei confronti degli ingiunti per crediti che non verranno rigorosamente provati nel corso del giudizio dalla società convenuta opposta;
accertare e dichiarare in virtù della dedotta illegittimità e della clausola contrattuale di capitalizzazione degli interessi applicati sul conto corrente e sul contratto di finanziamento e l'inesistenza del credito vantato dall'ingiungente e che nulla è dovuto da parte della signora e dal signor alla società quale Pt_2 Parte_1 CP_1
cessionaria della giusto e ritenuto che quanto già Parte_3
corrisposto da parte degli attori opponenti in favore della Parte_3
per i titoli di credito dedotti in giudizio;
revocare, in ogni caso, il decreto ingiuntivo 76/2023 del 20/03/2023, RG N. 263/2023 notificato in data 27/03/2023 emesso dal Tribunale di ND;
pagina 4 di 8 - dichiarare conseguentemente che nulla è dovuto da parte attrice opponente di quanto ingiunto in pagamento;
dichiarare conseguentemente l'inesistenza totale ovvero parziale del credito azionato da nei confronti della signora e del signor per CP_1 Pt_2 Parte_1
crediti di cui al contratto di finanziamento e di conto corrente intercorso tra le parti che non verranno rigorosamente provati nel corso del giudizio;
accertare e dichiarare in virtù della dedotta illegittimità delle clausole contrattuali di capitalizzazione degli interessi, e comunque di capitalizzazione ultra legale degli interessi ovvero in alternativa anche perché superiori al tasso soglia l'inesistenza del credito vantato dall'ingiungente e che nulla è più dovuto da parte attrice giusto e ritenuto quanto già corrisposto in favore della originaria cedente titolare del credito per i titoli di credito azionati in via monitoria;
Nel merito in via subordinata:
Per la sola denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni formulate in via preliminare pregiudiziale e principale, si chiede che l'On.le Tribunale adito, voglia disporre accertamento rigoroso del credito dedotto in giudizio dalla
, e disporre la condanna degli attori nel solo limite degli importi che CP_1
verranno ritenuti provati per dovuti alla ingiungente, entro il limite della fideiussione prestata;
In via istruttoria : […]”
Per parte convenuta:
“in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale e nel merito rigettare l'opposizione promossa dal Sig. e dalla Sig.ra Parte_1 Parte_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e il diritto del creditore a procedere pagina 5 di 8 ad esecuzione forzata in forza del decreto ingiuntivo per l'importo in quest'ultimo indicato (euro 123.774,29), oltre spese di procedura, ovvero per la somma diversa che emergerà in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
per l'effetto, condannare gli attori al pagamento della complessiva somma ingiunta nel predetto decreto ingiuntivo o della maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa, oltre ad interessi e spese legali dal giorno del dovuto sino al saldo effettivo;
rigettare sin d'ora le istanze istruttorie formulate da controparte per i motivi esposti in narrativa”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 05.05.2023, ed Parte_1 Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 76/2023 del 20.03.2023, emesso dal Tribunale di ND su ricorso monitorio di in persona Controparte_1
della mandataria per la somma di € 123.744,29 oltre Controparte_3
interessi e spese a titolo di saldo debitore di rapporti di conto corrente e finanziamento.
1.1 Gli attori non contestavano di aver aperto presso Controparte_4
(dante causa di in data 20.02.1995 il conto corrente n. 5271/74 e Controparte_1
successivamente in data 20.01.2015 un finanziamento di € 92.000,00. Deducevano, tuttavia, che i due contratti erano illegittimi per applicazione di interessi ultralegali, anatocistici e usurari, nonché per la previsione di un tasso nominale annuo minimo, da considerarsi quale condizione vessatoria.
Domandavano, pertanto, previo accertamento peritale, la revoca del decreto ingiuntivo e la rideterminazione dell'entità del credito.
2. Con comparsa di risposta depositata il 06.07.2023, si costituiva in giudizio CP_1
in persona della mandataria chiedendo il rigetto
[...] Controparte_3
dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione.
2.1 In primo luogo, dava atto di essersi resa cessionaria del credito Controparte_1
oggetto di causa nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione conclusa con
[...]
e, a prova della propria pretesa, depositava gli estratti conto Controparte_4
pagina 6 di 8 dall'apertura dei rapporti alla loro cessazione, sottolineando come gli stessi non fossero mai stati contestati dai debitori.
Rispetto all'atto di citazione, evidenziava l'assoluta genericità delle censure ivi contenute, atteso che non vi era nessuna indicazione né del tasso di interesse effettivamente applicato né della capitalizzazione né tantomeno dei tassi soglia vigenti nel periodo considerato.
Rilevava, poi, che, con riferimento al conto corrente, trattandosi di contratto precedente all'entrata in vigore della l. 108/1996, l'eventuale sopravvenuto superamento del tasso soglia non poteva rilevare ai fini della validità ed efficacia della clausola contrattuale e dell'esigibilità degli interessi.
3. Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione e depositate le memorie istruttorie, con ordinanza 14.02.2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione sul decreto ingiuntivo opposto. Ritenute inammissibili e irrilevanti le prove dedotte, la causa veniva rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.01.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., previo deposito di note autorizzate.
4. In punto di prova del credito ingiunto, va dato atto della produzione, da parte della degli estratti conto completi del conto corrente n. 5271/74 (doc. 8 Pt_3 CP_1
, nonché dei contratti disciplinanti il conto corrente (doc. 1 e il
[...] Controparte_1
finanziamento (doc. 2 . Controparte_1
5. Le deduzioni di parte attrice opponente sono, invero, del tutto generiche, concentrandosi l'atto introduttivo su una – pur breve – disamina teorica delle doglianze senza alcun riferimento concreto al caso di specie. In particolare, non si rinviene indicazione delle poste monetarie indebitamente incamerate dalla banca, degli importi, dei periodi in cui ciò sarebbe avvenuto, né tale carenza può essere supplita dalla produzione di una relazione di parte, peraltro avvenuta con memoria ex art. 171 ter n.2
c.p.c. e quindi dopo lo scadere delle preclusioni sulla determinazione del thema decidendum. Come già osservato da ampia giurisprudenza di merito (ex multis, Trib.
Torino sent. n. 684/2020), è onere del debitore ai sensi dell'art. 2697 c.c. provare e,
pagina 7 di 8 ancor prima, allegare che i pagamenti intervenuti siano da ricondurre ad una causa debendi insussistente. Del resto, in assenza di precisa allegazione, rimarrebbe frustrato il diritto di difesa di controparte che si troverebbe nell'impossibilità di rispondere in modo puntuale alle contestazioni.
La domanda di parte attrice non può, pertanto, trovare accoglimento.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per le cause di valore compreso tra €
52.001,00 ed € 260.000,00, con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva nei medi e delle fasi di trattazione e decisionale nei minimi, in ragione dell'assenza di attività istruttoria e della contrazione degli scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 9.142,00 per compenso, oltre I.V.A., c.p.a. e spese generali.
06/05/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 8 di 8