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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/08/2025, n. 4338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4338 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11453/2021 R.G., promossa da:
, codice fiscale in persona del Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
,
[...] Parte_3 codice fiscale in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, giusta procura in atti opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Milano, via Controparte_1
San Prospero n. 4, partita iva e per essa la mandataria P.IVA_3 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma, via Eufemiano n. 8,
[...] partita iva , rappresentata e difesa dall'avvocato Concetta Sorrentino, giusta procura in P.IVA_4 atti opposta
All'udienza del 10.2.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con decreto ingiuntivo n. 2408/2021 il Tribunale di Catania ha ingiunto alla
[...]
, il pagamento della somma di euro 219.755,64, oltre Controparte_3 interessi ex art. 1284 c.c., in favore di a titolo di interessi moratori ex d. lgs. Controparte_1
231/2002 derivanti dal tardivo pagamento delle fatture da parte della pubblica amministrazione.
1 Con atto di citazione regolarmente notificato il 9.9.2021, il e la Parte_1 Parte_3
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo il difetto di
[...] legittimazione attiva dell'opposta, la mancanza di prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria, l'inopponibilità della cessione alla pubblica amministrazione nonché l'infondatezza della pretesa avversaria.
Con comparsa di risposta depositata il 20.6.2022 si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui ne ha chiesto il rigetto con il favore delle spese processuali.
Nel corso del giudizio, con ordinanza del 18.11.2022, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; indi, assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c., le parti sono state invitate a precisare le conclusioni. Nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. sono state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è fondata.
2.1 La pretesa creditoria vantata nei confronti della (e per essa del Parte_3 [...]
) trae origine dai crediti derivanti dalla gestione del Centro di Accoglienza per Parte_1
Richiedenti Asilo di Mineo.
Con atto di cessione del 19.1.2017 ai rogiti del notaio (doc. 1 fascicolo monitorio) la Casa Per_1 della Solidarietà – Consorzio di Cooperative Sociali (cedente) ha ceduto a Controparte_4
(cessionaria) i crediti esistenti e futuri vantati nei confronti della . Parte_3
Con successivo atto di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6.7.2019 CP_4 ha ceduto i crediti a
[...] Controparte_1
L'azione monitoria promossa dalla cessionaria ha ad oggetto gli interessi moratori ex d. lgs.
231/2002 maturati a seguito del tardivo pagamento delle fatture da parte della Parte_3 in favore di secondo il prospetto di seguito riportato (indicato nel ricorso Controparte_4 monitorio):
2 2.2 Tanto premesso, in ordine alla prima doglianza di parte opponente, non è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo a Controparte_4
Occorre al riguardo distinguere le due cessioni di credito.
L'atto di cessione stipulato il 19.1.2017, ai rogiti del notaio ha ad oggetto non soltanto i Per_1 crediti esistenti ma anche i crediti futuri relativi a prestazioni sorte o insorgente nei successivi ventiquattro mesi. Ne discende che, essendo state emesse le fatture in epoca successiva all'atto di cessione, i crediti per sorte capitale ed interessi risultano di titolarità di L'atto Controparte_4 di cessione, peraltro, è stato notificato alla Prefettura di in data 19.1.2017 (doc. 7 – Pt_3 comparsa di risposta).
Con riguardo alla seconda cessione, l'opposta ha affermato in sede monitoria che la cessione del credito da in favore di sarebbe avvenuta con atto di cessione Controparte_4 Controparte_1 del 18.12.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6.7.2019.
Come correttamente evidenziato da parte opponente, l'avviso di cessione in blocco dei crediti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6.7.2019 non riguarda (né potrebbe riguardare) i crediti oggetto della successiva cessione del 18.12.2019 ma soltanto quelli derivanti dal contratto di cessione del 29.6.2019. Detto contratto di cessione, prodotto nell'odierna sede a cognizione piena
(doc.
8.1 e 8.2), ha ad oggetto i “crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione derivanti da contratti e/o rapporti di fornitura e/o di appalto e/o servizi conclusi da ciascun fornitore originario con la pubblica amministrazione” (cfr. premesse del contratto) e, segnatamente, i “crediti per sorte capitale e per sorte interesse ricompresi nel portafoglio iniziale” (art. 2).
Sebbene l'atto di cessione contempli un programma periodico di cessioni, è pacifico che il contratto del 29.6.2019 avesse ad oggetto soltanto le cessioni dei crediti esistenti (e non futuri) nascenti da sorte capitale ed interesse riportate nel relativo allegato. Nello specifico, nell'elenco A allegato al contratto del 29.6.2019 non risulta compreso il credito per interessi moratori per cui è causa, benché alla data della seconda cessione (29.6.2019) il credito derivante dagli interessi moratori maturati e non pagati sulle fatture pagate tardivamente fosse già esistente (come si ricava dalla tabella sopra riportata). Ed infatti, dalla tabella suindicata emerge che i pagamenti eseguiti in ritardo sarebbero avvenuti nei giorni 2.8.2017, 5.3.2018 e 8.11.2018, quindi in epoca anteriore alla seconda cessione del 29.6.2019.
Il credito è stato contabilizzato successivamente con la fattura n. 483 del 16.12.2019 per essere poi ricompreso nel successivo atto di cessione del 18.12.2019 stipulato tra e Controparte_4
come si ricava dall'allegato B al detto atto di cessione (doc.
9.1 e 9.2). Controparte_1
3 L'atto di cessione del 18.12.2019 non è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, in violazione dell'art. 4, commi 1 e 4-bis, della legge 130/1999.
Tuttavia, contrariamente a quanto affermato da parte opponente, l'omessa pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale non costituisce un requisito di validità della cessione, incidendo soltanto sull'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto. Ed invero, “nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 l. n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata dall'art. 58
t.u.b., ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella G.U. e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole contropartite acquisite: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale nell'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi - e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non
è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile” (si veda Corte di Appello Roma, II, 19/8/2023 n. 5457).
Il principio di diritto sopra enunciato è coerente con l'affermazione secondo cui la cessione del credito è un contratto ad effetti reali che si perfeziona con il consenso delle parti (cedente e cessionaria), al quale rimane estraneo il debitore ceduto. Ne discende che la notificazione della cessione al debitore (ex art. 1264 c.c.) assolve alla funzione tipica di rendere l'obbligato consapevole del mutamento nella titolarità dal lato attivo del rapporto, al fine di escludere efficacia liberatoria al pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di successive cessioni del medesimo credito, al fine risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale
(Cass. civ., sez. I, 28.07.2010, n. 17669).
Per quanto sopra, la pubblicazione dell'avviso della cessione nella Gazzetta Ufficiale può essere sostituita dalla comunicazione dell'intervenuta cessione al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264
c.c.
Nel caso in esame, è stato dimostrato documentalmente che la cessione del 18.12.2019, comprensiva del credito per interessi moratori di cui alla fattura n. 483/2019, sia stata comunicata al dell , all'UTG di Catania ed all'Avvocatura di Stato (doc. 8), così risultando Parte_1 Pt_1
4 assolto il requisito formale di opponibilità della cessione all'amministrazione ceduta, ai sensi dell'art. 1264 c.c.
4.3 Non è fondata la doglianza di parte opponente secondo cui l'opposta avrebbe agito in via monitoria trascurando l'opposizione manifestata dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 106, comma
13, del codice degli appalti, nel termine di quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
L'art. 4, comma 4-bis, della legge 130/199 stabilisce che “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440 , nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all' articolo
2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
La giurisprudenza amministrativa, opportunamente citata dall'opposta, ha ricavato dalla disposizione in parola un divieto generalizzato di applicazione dell'art. 106 del codice degli appalti alle cessioni dei crediti effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. La norma, nella misura in cui introduce la facoltà della stazione appaltante di rifiutare la cessione del credito derivante dall'appalto, concessione, concorso di progettazione, ha natura eccezionale e, come tale, non è applicabile analogicamente alle cessioni dei crediti operate mediante le cartolarizzazioni. In questi termini si è pronunciato il Cons. Stato, sentenza 5562/2020, secondo cui “le operazioni di cessione di credito tra le società ricorrenti rientrano tra quelle c.d. di "cartolarizzazione" soggette alla disciplina speciale dettata dall'art. 4, co.
4-bis L. 130/1999 (introdotto dall'art. 12 D.L.
145/2013 conv. in L. 9/2014) in base alla quale sono escluse tutte le formalità previste per la cessione dei crediti verso la P.A. e a questa non è consentito negare l'adesione”, rilevando che
“l'unica disciplina applicabile, in base al criterio di specialità, sarebbe stata quella recata dalla L.
130/1999, in quanto facente eccezione alla comune disciplina relativa alle cessioni del credito, come è agevole rilevare dalla semplice lettura della citata disposizione”.
Alla luce delle superiori considerazioni, il rifiuto della (di cui alla nota 19528 Parte_3 del 18.2.2020) alla cessione del credito basato sulla fattura del 16.12.2019 n. 483 non è ammissibile, stante l'inapplicabilità della disciplina speciale di cui all'art. 106 del codice degli appalti.
4.4 Non è fondato il motivo di opposizione con cui l'amministrazione opponente ha contestato l'ammontare del credito.
5 Giova precisare, al riguardo, come il credito ingiunto derivi dall'omesso pagamento degli interessi moratori sulle fatture pagate tardivamente dall'amministrazione, come riportato nel superiore prospetto.
L'opponente non ha specificamente contestato le ragioni creditorie dell'opposta (e dell'originaria cedente) in relazione alle prestazioni che hanno dato luogo all'emissione delle fatture nn.
VA17000039, VA17000038, VA17000030, VB17000013, VB17000011. Né l'opponente ha contestato le modalità di determinazione del credito per interessi, credito che risulta calcolato in relazione alla scadenza dei termini di pagamento di ciascuna fattura, come previsto dagli artt. 4 r 5 del d. lgs. 231/2002.
Per quanto sopra, stante la genericità delle contestazioni di parte opponente, la doglianza va respinta.
4.5 Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 2408/2021 emesso dal Tribunale di Catania va dichiarato definitivamente esecutivo.
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 9.141,50, somma ottenuta applicando i valori medi delle fasi di studio (euro 2.552) ed introduttiva (euro 1628) e riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi istruttoria (euro 2.835) e decisionale (euro 2126,50), stante la natura documentale della controversia e la ridotta attività processuale espletata.
L'importo sopra calcolato, maggiorato delle spese generali, iva e c.p.a., va versato in favore dell'avvocato Concetta Sorrentino, quale difensore antistataria ex art. 93 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 11453/2021
R.G., disattesa ogni contraria istanza: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2408/2021 emesso dal Tribunale di Catania proposta dal nei confronti di Parte_4 Controparte_1 condanna il al pagamento delle spese processuali in favore dell'avvocato Parte_1
Concetta Sorrentino, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che liquida in euro 9.141,50, oltre spese generali
(15%), iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 29 agosto 2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11453/2021 R.G., promossa da:
, codice fiscale in persona del Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
,
[...] Parte_3 codice fiscale in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, giusta procura in atti opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Milano, via Controparte_1
San Prospero n. 4, partita iva e per essa la mandataria P.IVA_3 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma, via Eufemiano n. 8,
[...] partita iva , rappresentata e difesa dall'avvocato Concetta Sorrentino, giusta procura in P.IVA_4 atti opposta
All'udienza del 10.2.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con decreto ingiuntivo n. 2408/2021 il Tribunale di Catania ha ingiunto alla
[...]
, il pagamento della somma di euro 219.755,64, oltre Controparte_3 interessi ex art. 1284 c.c., in favore di a titolo di interessi moratori ex d. lgs. Controparte_1
231/2002 derivanti dal tardivo pagamento delle fatture da parte della pubblica amministrazione.
1 Con atto di citazione regolarmente notificato il 9.9.2021, il e la Parte_1 Parte_3
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo il difetto di
[...] legittimazione attiva dell'opposta, la mancanza di prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria, l'inopponibilità della cessione alla pubblica amministrazione nonché l'infondatezza della pretesa avversaria.
Con comparsa di risposta depositata il 20.6.2022 si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui ne ha chiesto il rigetto con il favore delle spese processuali.
Nel corso del giudizio, con ordinanza del 18.11.2022, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; indi, assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c., le parti sono state invitate a precisare le conclusioni. Nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. sono state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è fondata.
2.1 La pretesa creditoria vantata nei confronti della (e per essa del Parte_3 [...]
) trae origine dai crediti derivanti dalla gestione del Centro di Accoglienza per Parte_1
Richiedenti Asilo di Mineo.
Con atto di cessione del 19.1.2017 ai rogiti del notaio (doc. 1 fascicolo monitorio) la Casa Per_1 della Solidarietà – Consorzio di Cooperative Sociali (cedente) ha ceduto a Controparte_4
(cessionaria) i crediti esistenti e futuri vantati nei confronti della . Parte_3
Con successivo atto di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6.7.2019 CP_4 ha ceduto i crediti a
[...] Controparte_1
L'azione monitoria promossa dalla cessionaria ha ad oggetto gli interessi moratori ex d. lgs.
231/2002 maturati a seguito del tardivo pagamento delle fatture da parte della Parte_3 in favore di secondo il prospetto di seguito riportato (indicato nel ricorso Controparte_4 monitorio):
2 2.2 Tanto premesso, in ordine alla prima doglianza di parte opponente, non è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo a Controparte_4
Occorre al riguardo distinguere le due cessioni di credito.
L'atto di cessione stipulato il 19.1.2017, ai rogiti del notaio ha ad oggetto non soltanto i Per_1 crediti esistenti ma anche i crediti futuri relativi a prestazioni sorte o insorgente nei successivi ventiquattro mesi. Ne discende che, essendo state emesse le fatture in epoca successiva all'atto di cessione, i crediti per sorte capitale ed interessi risultano di titolarità di L'atto Controparte_4 di cessione, peraltro, è stato notificato alla Prefettura di in data 19.1.2017 (doc. 7 – Pt_3 comparsa di risposta).
Con riguardo alla seconda cessione, l'opposta ha affermato in sede monitoria che la cessione del credito da in favore di sarebbe avvenuta con atto di cessione Controparte_4 Controparte_1 del 18.12.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6.7.2019.
Come correttamente evidenziato da parte opponente, l'avviso di cessione in blocco dei crediti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6.7.2019 non riguarda (né potrebbe riguardare) i crediti oggetto della successiva cessione del 18.12.2019 ma soltanto quelli derivanti dal contratto di cessione del 29.6.2019. Detto contratto di cessione, prodotto nell'odierna sede a cognizione piena
(doc.
8.1 e 8.2), ha ad oggetto i “crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione derivanti da contratti e/o rapporti di fornitura e/o di appalto e/o servizi conclusi da ciascun fornitore originario con la pubblica amministrazione” (cfr. premesse del contratto) e, segnatamente, i “crediti per sorte capitale e per sorte interesse ricompresi nel portafoglio iniziale” (art. 2).
Sebbene l'atto di cessione contempli un programma periodico di cessioni, è pacifico che il contratto del 29.6.2019 avesse ad oggetto soltanto le cessioni dei crediti esistenti (e non futuri) nascenti da sorte capitale ed interesse riportate nel relativo allegato. Nello specifico, nell'elenco A allegato al contratto del 29.6.2019 non risulta compreso il credito per interessi moratori per cui è causa, benché alla data della seconda cessione (29.6.2019) il credito derivante dagli interessi moratori maturati e non pagati sulle fatture pagate tardivamente fosse già esistente (come si ricava dalla tabella sopra riportata). Ed infatti, dalla tabella suindicata emerge che i pagamenti eseguiti in ritardo sarebbero avvenuti nei giorni 2.8.2017, 5.3.2018 e 8.11.2018, quindi in epoca anteriore alla seconda cessione del 29.6.2019.
Il credito è stato contabilizzato successivamente con la fattura n. 483 del 16.12.2019 per essere poi ricompreso nel successivo atto di cessione del 18.12.2019 stipulato tra e Controparte_4
come si ricava dall'allegato B al detto atto di cessione (doc.
9.1 e 9.2). Controparte_1
3 L'atto di cessione del 18.12.2019 non è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, in violazione dell'art. 4, commi 1 e 4-bis, della legge 130/1999.
Tuttavia, contrariamente a quanto affermato da parte opponente, l'omessa pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale non costituisce un requisito di validità della cessione, incidendo soltanto sull'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto. Ed invero, “nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 l. n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata dall'art. 58
t.u.b., ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella G.U. e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole contropartite acquisite: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale nell'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi - e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non
è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile” (si veda Corte di Appello Roma, II, 19/8/2023 n. 5457).
Il principio di diritto sopra enunciato è coerente con l'affermazione secondo cui la cessione del credito è un contratto ad effetti reali che si perfeziona con il consenso delle parti (cedente e cessionaria), al quale rimane estraneo il debitore ceduto. Ne discende che la notificazione della cessione al debitore (ex art. 1264 c.c.) assolve alla funzione tipica di rendere l'obbligato consapevole del mutamento nella titolarità dal lato attivo del rapporto, al fine di escludere efficacia liberatoria al pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di successive cessioni del medesimo credito, al fine risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale
(Cass. civ., sez. I, 28.07.2010, n. 17669).
Per quanto sopra, la pubblicazione dell'avviso della cessione nella Gazzetta Ufficiale può essere sostituita dalla comunicazione dell'intervenuta cessione al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264
c.c.
Nel caso in esame, è stato dimostrato documentalmente che la cessione del 18.12.2019, comprensiva del credito per interessi moratori di cui alla fattura n. 483/2019, sia stata comunicata al dell , all'UTG di Catania ed all'Avvocatura di Stato (doc. 8), così risultando Parte_1 Pt_1
4 assolto il requisito formale di opponibilità della cessione all'amministrazione ceduta, ai sensi dell'art. 1264 c.c.
4.3 Non è fondata la doglianza di parte opponente secondo cui l'opposta avrebbe agito in via monitoria trascurando l'opposizione manifestata dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 106, comma
13, del codice degli appalti, nel termine di quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
L'art. 4, comma 4-bis, della legge 130/199 stabilisce che “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440 , nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all' articolo
2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
La giurisprudenza amministrativa, opportunamente citata dall'opposta, ha ricavato dalla disposizione in parola un divieto generalizzato di applicazione dell'art. 106 del codice degli appalti alle cessioni dei crediti effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. La norma, nella misura in cui introduce la facoltà della stazione appaltante di rifiutare la cessione del credito derivante dall'appalto, concessione, concorso di progettazione, ha natura eccezionale e, come tale, non è applicabile analogicamente alle cessioni dei crediti operate mediante le cartolarizzazioni. In questi termini si è pronunciato il Cons. Stato, sentenza 5562/2020, secondo cui “le operazioni di cessione di credito tra le società ricorrenti rientrano tra quelle c.d. di "cartolarizzazione" soggette alla disciplina speciale dettata dall'art. 4, co.
4-bis L. 130/1999 (introdotto dall'art. 12 D.L.
145/2013 conv. in L. 9/2014) in base alla quale sono escluse tutte le formalità previste per la cessione dei crediti verso la P.A. e a questa non è consentito negare l'adesione”, rilevando che
“l'unica disciplina applicabile, in base al criterio di specialità, sarebbe stata quella recata dalla L.
130/1999, in quanto facente eccezione alla comune disciplina relativa alle cessioni del credito, come è agevole rilevare dalla semplice lettura della citata disposizione”.
Alla luce delle superiori considerazioni, il rifiuto della (di cui alla nota 19528 Parte_3 del 18.2.2020) alla cessione del credito basato sulla fattura del 16.12.2019 n. 483 non è ammissibile, stante l'inapplicabilità della disciplina speciale di cui all'art. 106 del codice degli appalti.
4.4 Non è fondato il motivo di opposizione con cui l'amministrazione opponente ha contestato l'ammontare del credito.
5 Giova precisare, al riguardo, come il credito ingiunto derivi dall'omesso pagamento degli interessi moratori sulle fatture pagate tardivamente dall'amministrazione, come riportato nel superiore prospetto.
L'opponente non ha specificamente contestato le ragioni creditorie dell'opposta (e dell'originaria cedente) in relazione alle prestazioni che hanno dato luogo all'emissione delle fatture nn.
VA17000039, VA17000038, VA17000030, VB17000013, VB17000011. Né l'opponente ha contestato le modalità di determinazione del credito per interessi, credito che risulta calcolato in relazione alla scadenza dei termini di pagamento di ciascuna fattura, come previsto dagli artt. 4 r 5 del d. lgs. 231/2002.
Per quanto sopra, stante la genericità delle contestazioni di parte opponente, la doglianza va respinta.
4.5 Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 2408/2021 emesso dal Tribunale di Catania va dichiarato definitivamente esecutivo.
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 9.141,50, somma ottenuta applicando i valori medi delle fasi di studio (euro 2.552) ed introduttiva (euro 1628) e riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi istruttoria (euro 2.835) e decisionale (euro 2126,50), stante la natura documentale della controversia e la ridotta attività processuale espletata.
L'importo sopra calcolato, maggiorato delle spese generali, iva e c.p.a., va versato in favore dell'avvocato Concetta Sorrentino, quale difensore antistataria ex art. 93 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 11453/2021
R.G., disattesa ogni contraria istanza: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2408/2021 emesso dal Tribunale di Catania proposta dal nei confronti di Parte_4 Controparte_1 condanna il al pagamento delle spese processuali in favore dell'avvocato Parte_1
Concetta Sorrentino, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che liquida in euro 9.141,50, oltre spese generali
(15%), iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 29 agosto 2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
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