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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 868/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 632/2023 depositato il 02/02/2023
proposto da
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2545/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
2 e pubblicata il 08/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520219001564438000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/4/2022 Resistente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520219001564438000 notificata in data 3/11/2021 emessa dall'agente della riscossione sul presupposto delle cartelle nn. 29520150023113260000 per € 3.285,95 e 29520160023558330000 per
€ 4.042,33.
Il ricorso veniva accolto con sentenza 2545/22 del 8/11/2022 mediante la quale si riteneva irregolare la notifica delle cartelle presupposte in quanto eseguita mediante deposito presso la casa comunale previa irreperibilità relativa ad un indirizzo diverso da quello di residenza.
Avverso la sentenza proponeva appello l'agente della riscossione assumendo la regolarità della notifica eseguita con le modalità previste per irreperibilità assoluta.
Si costituiva Resistente_1 eccependo irregolarità della notifica degli avvisi presupposti alle cartelle e mancata prova della notifica delle cartelle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Come documentato dall'agente della riscossione la notifica di entrambe le cartelle presupposte è stata eseguita in data 21/4/2016 con la procedura di cui all'art. 60 D.P.R. 600/73 in relazione all'irreperibile assoluto
(non ai sensi dell'art. 139 c.p.c. quale irreperibile relativo), previa ricerca all'indirizzo indicato quale residenza all'anagrafe comunale. Invero, come risulta dalla stessa documentazione indicata dall'appellato e da quella prodotta dall'agente della riscossione, questi, dal 17/9/2012 al 7/9/2020 risultava anagraficamente – dunque secondo quanto dallo stesso dichiarato all'anagrafe comunale – nella Indirizzo_1, Messina.
Come risulta dalla relata di notifica prodotta dall'agente della riscossione, con riferimento alla cartella n. 29520150023113260000, il notificatore si recava nella Indirizzo_1 in data 21/3/2016 constatando l'irreperibilità del destinatario, quindi, in data 21/4/2016, procedeva al deposito presso la Casa Comunale del plico, il quale veniva successivamente affisso all'albo pretorio;
seguiva, peraltro, invio di plico raccomandato al medesimo indirizzo di Indirizzo_1, restituito al mittente con dicitura “sconosciuto” e la data del 3/5/2016.
Con riferimento alla cartella n. 29520160023558330000, il notificatore si recava nella Indirizzo_1 in data 14/3/2017 constatando l'irreperibilità del destinatario, quindi, in data 6/4/2017, procedeva al deposito presso la Casa Comunale del plico, il quale veniva successivamente affisso all'albo pretorio.
Ai sensi dell'art. 60 lett. e) cit. “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
Nella specie, stando alla relata di notifica, le ricerche all'indirizzo dichiarato dal contribuente all'anagrafe comunale risultavano negative. Talchè, non risultando all'anagrafe altro indirizzo o domicilio, l'agente notificatore depositava copia dell'atto presso la casa Comunale, determinandosi, per legge, gli effetti della notifica a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
La relata di notifica, come noto, costituisce atto pubblico e, come tale, attesta la veridicità di quanto dichiarato dal messo notificatore fino a querela di falso. Querela di falso che non risulta proposta. La notifica, tuttavia, nella specie non può ritenersi perfezionata.
Invero, presupposto per l'accesso all'ipotesi residuale di notifica presunta, come recita l'art. 60 c. 1 lett. e)
D.P.R. 600/73, è l'assenza «nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione» di «abitazione, ufficio o azienda del contribuente». Sebbene l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa l'esistenza dei luoghi predetti, deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede, secondo la regola generale dell'art. 1147 c.c., sicchè non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che vada oltre quanto risultante dai pubblici registri (cfr.
Cass. 21397/25), comunque, affinchè l'accesso a tale procedura sia consentito è necessario che nella relata di notifica si dia atto dell'assenza di tali luoghi e della relativa ricerca effettuata secondo i parametri di ordinaria diligenza (cfr. Cass. 22117/2025; Cass. 28044/2024; Cass. 23223/2024).
Nella specie tali condizioni non ricorrono, dal momento che nella relata di notifica nulla si dice in ordine alle ricerche eseguite, né in ordine all'inesistenza ufficio o azienda del destinatario, tanto più che nella stessa dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, come prodotta in atti, risulta che lo stesso ha indicato estremi delle utenze telefoniche e di indirizzo di posta elettronica, elementi utili ai fini delle ricerche e del cui impiego (o impossibilità di impiego) non si da atto nella relazione di notifica, né in altri atti funzionali alla notifica medesima.
L'appello, pertanto, va rigettato. Avuto riguardo all'approssimazione dei dati forniti dal contribuente all'ufficio anagrafe ai fini dell'individuazione della propria residenza, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
rigetta l'appello, confermando la sentenza appellata. Compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 632/2023 depositato il 02/02/2023
proposto da
Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2545/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
2 e pubblicata il 08/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520219001564438000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/4/2022 Resistente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520219001564438000 notificata in data 3/11/2021 emessa dall'agente della riscossione sul presupposto delle cartelle nn. 29520150023113260000 per € 3.285,95 e 29520160023558330000 per
€ 4.042,33.
Il ricorso veniva accolto con sentenza 2545/22 del 8/11/2022 mediante la quale si riteneva irregolare la notifica delle cartelle presupposte in quanto eseguita mediante deposito presso la casa comunale previa irreperibilità relativa ad un indirizzo diverso da quello di residenza.
Avverso la sentenza proponeva appello l'agente della riscossione assumendo la regolarità della notifica eseguita con le modalità previste per irreperibilità assoluta.
Si costituiva Resistente_1 eccependo irregolarità della notifica degli avvisi presupposti alle cartelle e mancata prova della notifica delle cartelle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Come documentato dall'agente della riscossione la notifica di entrambe le cartelle presupposte è stata eseguita in data 21/4/2016 con la procedura di cui all'art. 60 D.P.R. 600/73 in relazione all'irreperibile assoluto
(non ai sensi dell'art. 139 c.p.c. quale irreperibile relativo), previa ricerca all'indirizzo indicato quale residenza all'anagrafe comunale. Invero, come risulta dalla stessa documentazione indicata dall'appellato e da quella prodotta dall'agente della riscossione, questi, dal 17/9/2012 al 7/9/2020 risultava anagraficamente – dunque secondo quanto dallo stesso dichiarato all'anagrafe comunale – nella Indirizzo_1, Messina.
Come risulta dalla relata di notifica prodotta dall'agente della riscossione, con riferimento alla cartella n. 29520150023113260000, il notificatore si recava nella Indirizzo_1 in data 21/3/2016 constatando l'irreperibilità del destinatario, quindi, in data 21/4/2016, procedeva al deposito presso la Casa Comunale del plico, il quale veniva successivamente affisso all'albo pretorio;
seguiva, peraltro, invio di plico raccomandato al medesimo indirizzo di Indirizzo_1, restituito al mittente con dicitura “sconosciuto” e la data del 3/5/2016.
Con riferimento alla cartella n. 29520160023558330000, il notificatore si recava nella Indirizzo_1 in data 14/3/2017 constatando l'irreperibilità del destinatario, quindi, in data 6/4/2017, procedeva al deposito presso la Casa Comunale del plico, il quale veniva successivamente affisso all'albo pretorio.
Ai sensi dell'art. 60 lett. e) cit. “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
Nella specie, stando alla relata di notifica, le ricerche all'indirizzo dichiarato dal contribuente all'anagrafe comunale risultavano negative. Talchè, non risultando all'anagrafe altro indirizzo o domicilio, l'agente notificatore depositava copia dell'atto presso la casa Comunale, determinandosi, per legge, gli effetti della notifica a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
La relata di notifica, come noto, costituisce atto pubblico e, come tale, attesta la veridicità di quanto dichiarato dal messo notificatore fino a querela di falso. Querela di falso che non risulta proposta. La notifica, tuttavia, nella specie non può ritenersi perfezionata.
Invero, presupposto per l'accesso all'ipotesi residuale di notifica presunta, come recita l'art. 60 c. 1 lett. e)
D.P.R. 600/73, è l'assenza «nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione» di «abitazione, ufficio o azienda del contribuente». Sebbene l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa l'esistenza dei luoghi predetti, deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede, secondo la regola generale dell'art. 1147 c.c., sicchè non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che vada oltre quanto risultante dai pubblici registri (cfr.
Cass. 21397/25), comunque, affinchè l'accesso a tale procedura sia consentito è necessario che nella relata di notifica si dia atto dell'assenza di tali luoghi e della relativa ricerca effettuata secondo i parametri di ordinaria diligenza (cfr. Cass. 22117/2025; Cass. 28044/2024; Cass. 23223/2024).
Nella specie tali condizioni non ricorrono, dal momento che nella relata di notifica nulla si dice in ordine alle ricerche eseguite, né in ordine all'inesistenza ufficio o azienda del destinatario, tanto più che nella stessa dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, come prodotta in atti, risulta che lo stesso ha indicato estremi delle utenze telefoniche e di indirizzo di posta elettronica, elementi utili ai fini delle ricerche e del cui impiego (o impossibilità di impiego) non si da atto nella relazione di notifica, né in altri atti funzionali alla notifica medesima.
L'appello, pertanto, va rigettato. Avuto riguardo all'approssimazione dei dati forniti dal contribuente all'ufficio anagrafe ai fini dell'individuazione della propria residenza, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
rigetta l'appello, confermando la sentenza appellata. Compensa le spese di lite tra le parti.