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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/09/2025, n. 3158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3158 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1548/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Lamonica, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1548 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: occupazione senza titolo di immobile – azione di rivendicazione, e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Sant'Antimo (NA) alla via Roma n. 94, presso lo studio dell'avvocato
Chiara Sorbo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
E
, nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...]; C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: con note scritte depositate in data 13.3.2025, parte attrice ha chiesto: “che l'Ill.mo Giudice voglia condannare il convenuto sig. a Controparte_1
lasciare immediatamente l'immobile illegittimamente detenuto, libero da persone e cose nella piena disponibilità del titolare ed inoltre al pagamento delle indennità di occupazione maturate pari ad € 250,00 cada mese, dalla data dell'occupazione
1 illegittima (maggio 2021) sino al giorno dell'effettivo rilascio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione depositato in 23.2.2024 e ritualmente notificato, l'attore ha convenuto in giudizio per sentir dichiarare che quest'ultimo occupa Controparte_1
senza titolo l'immobile di sua proprietà, meglio descritto in atti, e per ottenerne la condanna al rilascio nonché al pagamento dell'indennità di occupazione, pari ad euro
250,00 mensili dalla data dell'occupazione illegittima sino al giorno dell'effettivo rilascio.
L'attore, a sostegno delle domande avanzate, ha dedotto che: a) è proprietario di un immobile ad uso abitativo sito in Grumo Nevano (NA) al Corso Garibaldi s.n.c. (ora Via
E. Berlinguer n. 16), riportato nel Catasto del suddetto Comune al foglio 5, p.lla 113, sub
28; b) a far data dal mese di maggio 2020, il suindicato immobile risulta occupato sine titulo dal convenuto il quale ivi si trova in via di mero fatto e senza Controparte_1
alcun titolo che ne legittimi la detenzione o il possesso;
c) è pacifica l'assenza di qualsiasi rapporto contrattuale diretto tra le parti, tenuto conto che il convenuto, nel maggio 2020, in seguito alla separazione dalla moglie che viveva nello stesso palazzo, aveva chiesto di poter utilizzare per qualche giorno l'appartamento di proprietà dell'istante; da allora il convenuto occupa illegittimamente l'immobile, senza corrispondere nulla né a titolo di locazione, né a titolo di occupazione, avendo altresì ivi trasferito la residenza ile e avendo intestato in suo favore anche l'utenza della elettricità.
Il convenuto, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio (cfr. notifica dep. in data 4.03.2024).
In seguito ad un differimento della prima udienza e dell'astensione alla trattazione del processo da parte dell'originario Giudice assegnatario, è stato designato il nuovo Giudice procedente, che, con provvedimento del 27.1.2025, ha fissato termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'08.04.2025.
Dunque, con provvedimento dell'8.5.2025, lette le note scritte depositate dal procuratore di parte attrice, con cui lo stesso ha chiesto la rimessione della causa in decisione con rinuncia ai termini di rito, la causa è stata rimessa in decisione.
2 2. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, CP_1
il quale, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
[...]
3. Nel merito la domanda avanzata da parte attrice, alla luce di quanto di seguito indicato, deve ritenersi non provata e va pertanto rigettata.
Invero, l'azione promossa da parte attrice va indubbiamente qualificata come azione di rivendicazione.
Tale azione, disciplinata dall'art. 948 c.c., è esperibile da parte del proprietario nei confronti di chi possegga o detenga una cosa;
essa è pertanto il mezzo previsto dall'ordinamento per conseguire il ricongiungimento tra il diritto di proprietà (potere di diritto sul bene) ed il possesso (potere di fatto sul medesimo bene). Trattasi di azione petitoria avente carattere generale, di natura reale ed esperibile “erga omnes”, avente duplice finalità: l'accertamento della titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore e recupero del bene posseduto (o detenuto) da un altro soggetto.
L'azione di rivendicazione va infatti distinta dall'azione, di natura personale, di restituzione o rilascio. Invero, al di là dell'effetto recuperatorio del possesso del bene che
è comune ad entrambe le azioni, l'azione di rilascio trova fondamento in una obbligazione dì natura contrattuale (ad es. locazione, comodato, deposito) e segue un regime probatorio assai snello poiché l'attore, di regola, può limitarsi a dimostrare il rapporto contrattuale con la controparte ed il conseguente diritto alla restituzione del bene (es. alla scadenza del termine prefissato).
Nel caso di specie, parte attrice chiede l'accertamento del diritto di proprietà e sulla scorta di questo la restituzione del bene immobile in questione, per cui è pacifico che abbia inteso esperire l'azione di rivendica ex art. 948 c.c. e non un'azione personale di rilascio.
Va quindi richiamata l'elaborazione giurisprudenziale maturata in punto di prova della proprietà, in particolare riguardo all'onere della prova gravante su chi agisce in rivendicazione adducendo a sostegno della propria domanda un titolo di acquisto derivativo.
L'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., dunque, tendendo al riconoscimento del
3 diritto di proprietà dell'attore ed al rilascio in suo favore del bene rivendicato, comporta che l'attore è soggetto al rigoroso onere probatorio inerente all'esistenza dell'asserito dominio sulla cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione a suo favore.
La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito “all'attore, perciò, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene: egli potrebbe avere acquistato dal non proprietario. Pertanto il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare: 1) o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario;
2) o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione. A tal fine potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa” (Cfr. Cass. Civ. n. 2325/1964; n. 1210/2017; n. 25643/2014; n. 21940/2018).
Si afferma, con indirizzo assolutamente costante, infatti che la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacche, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass. n.
991/1977; n. 4704/1985; n. 5131/2009).
Si tratta di un onere fondamentale ed assoluto, tanto che il convenuto in rivendicazione non è a sua volta tenuto a fornire alcuna prova e può trincerarsi dietro il possideo quia possideo, e, se adduce qualche prova o qualche suo diritto sulla cosa, ciò non deve mai tornare a suo pregiudizio, non implicando, di per sé, rinuncia alla posizione vantaggiosa derivantegli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico
(Cass. n. 1034/1962; n. 11555/2007; n. 14734/2018).
4 Nello stesso tempo si riconosce che, anche in caso di azione di rivendica, l'intensità
e l'estensione della prova a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia e sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “
Si devia da tale rigore se il convenuto abbia fatto delle ammissioni, per esempio quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti o il convenuto si affermi avente causa dello stesso autore da cui l'attore deriva il suo diritto, o quando si riconosca che il dante causa è comune o il convenuto riconosca la proprietà in capo ad alcuno dei danti causa dell'attore. Si tratta di un limite logico all'onere della prova, che deve essere sempre valutato in relazione alle pretese delle parti” (cfr. Cass. Civ 28865/2021).
Nel caso di specie, il Tribunale rileva che parte attrice non ha assolto l'onere della prova sulla stessa incombente, atteso che si è limitata ad asserire la propria qualità di proprietaria dell'immobile oggetto di causa, senza tuttavia fornire prova, nei termini sopra indicati, in ordine al suo acquisto.
Invero, alcun documento effettivamente dimostrativo della proprietà dell'immobile in questione in capo a è stato prodotto, non potendosi di certo Parte_1
attribuire una qualche rilevanza alla documentazione prodotta in allegato all'atto di citazione, in particolare all'ispezione ipotecaria e alle visure catastali (d'altro canto, la giurisprudenza ha chiarito che anche documentazione di altro tipo, diversa dai titoli di provenienza del bene oggetto di causa, non è idonea a provare la proprietà: sulla inidoneità della nota di trascrizione cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20641 del 09/09/2013; sull'inidoneità delle visure catastali cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5257 del 04/03/2011; sull'inidoneità delle visure ipotecarie cfr. Cass. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25793 del
14/12/2016). Né, a fronte della contumacia del convenuto, può ritenersi non contestata la qualità di proprietario dell'immobile in capo all'attore e dunque ritenere attenuato, alla luce della giurisprudenza sopra citata, il regime probatorio.
Va dunque rigettata la domanda principale e conseguenzialmente anche le ulteriori domande avanzate da parte attrice (rilascio e indennità di occupazione).
Nulla sulle spese che, alla luce della contumacia del convenuto, restano a carico di parte attrice soccombente.
5
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) Rigetta le domande attoree;
3) Nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa, il 26.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Lamonica, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1548 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: occupazione senza titolo di immobile – azione di rivendicazione, e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Sant'Antimo (NA) alla via Roma n. 94, presso lo studio dell'avvocato
Chiara Sorbo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
E
, nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...]; C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: con note scritte depositate in data 13.3.2025, parte attrice ha chiesto: “che l'Ill.mo Giudice voglia condannare il convenuto sig. a Controparte_1
lasciare immediatamente l'immobile illegittimamente detenuto, libero da persone e cose nella piena disponibilità del titolare ed inoltre al pagamento delle indennità di occupazione maturate pari ad € 250,00 cada mese, dalla data dell'occupazione
1 illegittima (maggio 2021) sino al giorno dell'effettivo rilascio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione depositato in 23.2.2024 e ritualmente notificato, l'attore ha convenuto in giudizio per sentir dichiarare che quest'ultimo occupa Controparte_1
senza titolo l'immobile di sua proprietà, meglio descritto in atti, e per ottenerne la condanna al rilascio nonché al pagamento dell'indennità di occupazione, pari ad euro
250,00 mensili dalla data dell'occupazione illegittima sino al giorno dell'effettivo rilascio.
L'attore, a sostegno delle domande avanzate, ha dedotto che: a) è proprietario di un immobile ad uso abitativo sito in Grumo Nevano (NA) al Corso Garibaldi s.n.c. (ora Via
E. Berlinguer n. 16), riportato nel Catasto del suddetto Comune al foglio 5, p.lla 113, sub
28; b) a far data dal mese di maggio 2020, il suindicato immobile risulta occupato sine titulo dal convenuto il quale ivi si trova in via di mero fatto e senza Controparte_1
alcun titolo che ne legittimi la detenzione o il possesso;
c) è pacifica l'assenza di qualsiasi rapporto contrattuale diretto tra le parti, tenuto conto che il convenuto, nel maggio 2020, in seguito alla separazione dalla moglie che viveva nello stesso palazzo, aveva chiesto di poter utilizzare per qualche giorno l'appartamento di proprietà dell'istante; da allora il convenuto occupa illegittimamente l'immobile, senza corrispondere nulla né a titolo di locazione, né a titolo di occupazione, avendo altresì ivi trasferito la residenza ile e avendo intestato in suo favore anche l'utenza della elettricità.
Il convenuto, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio (cfr. notifica dep. in data 4.03.2024).
In seguito ad un differimento della prima udienza e dell'astensione alla trattazione del processo da parte dell'originario Giudice assegnatario, è stato designato il nuovo Giudice procedente, che, con provvedimento del 27.1.2025, ha fissato termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'08.04.2025.
Dunque, con provvedimento dell'8.5.2025, lette le note scritte depositate dal procuratore di parte attrice, con cui lo stesso ha chiesto la rimessione della causa in decisione con rinuncia ai termini di rito, la causa è stata rimessa in decisione.
2 2. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, CP_1
il quale, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
[...]
3. Nel merito la domanda avanzata da parte attrice, alla luce di quanto di seguito indicato, deve ritenersi non provata e va pertanto rigettata.
Invero, l'azione promossa da parte attrice va indubbiamente qualificata come azione di rivendicazione.
Tale azione, disciplinata dall'art. 948 c.c., è esperibile da parte del proprietario nei confronti di chi possegga o detenga una cosa;
essa è pertanto il mezzo previsto dall'ordinamento per conseguire il ricongiungimento tra il diritto di proprietà (potere di diritto sul bene) ed il possesso (potere di fatto sul medesimo bene). Trattasi di azione petitoria avente carattere generale, di natura reale ed esperibile “erga omnes”, avente duplice finalità: l'accertamento della titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore e recupero del bene posseduto (o detenuto) da un altro soggetto.
L'azione di rivendicazione va infatti distinta dall'azione, di natura personale, di restituzione o rilascio. Invero, al di là dell'effetto recuperatorio del possesso del bene che
è comune ad entrambe le azioni, l'azione di rilascio trova fondamento in una obbligazione dì natura contrattuale (ad es. locazione, comodato, deposito) e segue un regime probatorio assai snello poiché l'attore, di regola, può limitarsi a dimostrare il rapporto contrattuale con la controparte ed il conseguente diritto alla restituzione del bene (es. alla scadenza del termine prefissato).
Nel caso di specie, parte attrice chiede l'accertamento del diritto di proprietà e sulla scorta di questo la restituzione del bene immobile in questione, per cui è pacifico che abbia inteso esperire l'azione di rivendica ex art. 948 c.c. e non un'azione personale di rilascio.
Va quindi richiamata l'elaborazione giurisprudenziale maturata in punto di prova della proprietà, in particolare riguardo all'onere della prova gravante su chi agisce in rivendicazione adducendo a sostegno della propria domanda un titolo di acquisto derivativo.
L'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., dunque, tendendo al riconoscimento del
3 diritto di proprietà dell'attore ed al rilascio in suo favore del bene rivendicato, comporta che l'attore è soggetto al rigoroso onere probatorio inerente all'esistenza dell'asserito dominio sulla cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione a suo favore.
La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito “all'attore, perciò, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene: egli potrebbe avere acquistato dal non proprietario. Pertanto il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare: 1) o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario;
2) o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione. A tal fine potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa” (Cfr. Cass. Civ. n. 2325/1964; n. 1210/2017; n. 25643/2014; n. 21940/2018).
Si afferma, con indirizzo assolutamente costante, infatti che la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacche, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass. n.
991/1977; n. 4704/1985; n. 5131/2009).
Si tratta di un onere fondamentale ed assoluto, tanto che il convenuto in rivendicazione non è a sua volta tenuto a fornire alcuna prova e può trincerarsi dietro il possideo quia possideo, e, se adduce qualche prova o qualche suo diritto sulla cosa, ciò non deve mai tornare a suo pregiudizio, non implicando, di per sé, rinuncia alla posizione vantaggiosa derivantegli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico
(Cass. n. 1034/1962; n. 11555/2007; n. 14734/2018).
4 Nello stesso tempo si riconosce che, anche in caso di azione di rivendica, l'intensità
e l'estensione della prova a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia e sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “
Si devia da tale rigore se il convenuto abbia fatto delle ammissioni, per esempio quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti o il convenuto si affermi avente causa dello stesso autore da cui l'attore deriva il suo diritto, o quando si riconosca che il dante causa è comune o il convenuto riconosca la proprietà in capo ad alcuno dei danti causa dell'attore. Si tratta di un limite logico all'onere della prova, che deve essere sempre valutato in relazione alle pretese delle parti” (cfr. Cass. Civ 28865/2021).
Nel caso di specie, il Tribunale rileva che parte attrice non ha assolto l'onere della prova sulla stessa incombente, atteso che si è limitata ad asserire la propria qualità di proprietaria dell'immobile oggetto di causa, senza tuttavia fornire prova, nei termini sopra indicati, in ordine al suo acquisto.
Invero, alcun documento effettivamente dimostrativo della proprietà dell'immobile in questione in capo a è stato prodotto, non potendosi di certo Parte_1
attribuire una qualche rilevanza alla documentazione prodotta in allegato all'atto di citazione, in particolare all'ispezione ipotecaria e alle visure catastali (d'altro canto, la giurisprudenza ha chiarito che anche documentazione di altro tipo, diversa dai titoli di provenienza del bene oggetto di causa, non è idonea a provare la proprietà: sulla inidoneità della nota di trascrizione cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20641 del 09/09/2013; sull'inidoneità delle visure catastali cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5257 del 04/03/2011; sull'inidoneità delle visure ipotecarie cfr. Cass. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25793 del
14/12/2016). Né, a fronte della contumacia del convenuto, può ritenersi non contestata la qualità di proprietario dell'immobile in capo all'attore e dunque ritenere attenuato, alla luce della giurisprudenza sopra citata, il regime probatorio.
Va dunque rigettata la domanda principale e conseguenzialmente anche le ulteriori domande avanzate da parte attrice (rilascio e indennità di occupazione).
Nulla sulle spese che, alla luce della contumacia del convenuto, restano a carico di parte attrice soccombente.
5
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) Rigetta le domande attoree;
3) Nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa, il 26.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
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