Art. 5. Relazione annuale 1. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri monitora l'attuazione e l'impatto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.
2. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 28 febbraio di ogni anno, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , anche sulla base dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma 1 del presente articolo, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.
Note all'art. 5:
- Per i riferimenti all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note all'articolo 2.
2. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 28 febbraio di ogni anno, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , anche sulla base dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma 1 del presente articolo, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.
Note all'art. 5:
- Per i riferimenti all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note all'articolo 2.