Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 03/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 163 /2024 R.G.A.C.C. oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare vertente tra
, nato a [...] il [...] CF Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUZZO MARIA LUISA giusta procura in atti, attore nei confronti di società di diritto italiano costituita ai sensi della Legge 30 aprile Controparte_1
1999 n. 130, con sede in 00196 Roma, Lungotevere Flaminio n.18, capitale sociale di €. 10.000,00 interamente versato, iscritto al Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione e codice fiscale e partita IVA , e per essa, in virtù di procura in data 14.01.2019 n. 61655 di rep. P.IVA_1
Not. di Milano, registrata a Milano 4 il 23.01.2019 al n. 2590 Serie 1 T, la Persona_1
mandataria nuova denominazione assunta da come deliberato CP_2 CP_3
dall'Assemblea Straordinaria con verbale del dott. , Notaio in Roma, in data 5 Persona_2
marzo 2019 - n. 14941 di Repertorio e n. 10098 di Raccolta - iscritto presso il Registro imprese di
Verona in data 25.06.2019 con protocollo di deposito n.62733/2019 del 24.06.2019 come da provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019), capitale sociale €
41.280.000,00, interamente versato, con sede sociale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona n. in persona del P.IVA_2
Dott. , nato a [...] il [...], quale procuratore, con poteri di firma per essa Controparte_4
in forza di procura autenticata nelle firme dal Notaio Dott. CP_2 Persona_3
[...]
giusta procura in atti, convenuto
E di
(CF – P.I: ) in persona del legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_3 P.IVA_4
pro tempore in giudizio con l'avv. Domenica Motta giusta procura in atti, convenuta
E di
, con sede legale centrale a Roma (CAP Controparte_6
00144) nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. P.IVA_5
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo giusta procura generale alle liti rilasciata il
22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. pure Persona_4
versata in atti, convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine assegnato ai sensi dell'art 189 cpc la società convenuta ha precisato le conclusioni chiedendo “Rigettare le domande, eccezioni e conclusioni formulate dall'opponente, palesemente infondate, sia in fatto che in diritto, non ricorrendone i presupposti di legge, per le ragioni dedotte e/o per quelle che l'On.le Tribunale riterrà di giustizia;
Condannare l'opponente alla refusione delle spese e dei compensi del presente giudizio”; non hanno precisato le conclusioni né l'attore né i convenuti litisconsorti necessari ed Controparte_5 CP_6
All'udienza del 4.02.2025 la causa è stata posta in decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la citazione introduttiva del presente giudizio, ha inteso Parte_1
incardinare il giudizio di merito dell'opposizione dallo stesso proposto nell'esecuzione forzata presso terzi, iscritta al n. 326/2023 RG EM di questo Tribunale, chiedendo “Voglia l'On.le
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - ritenere e dichiarare l'impignorabilità delle somme confluite sul conto corrente n. 26761741 acceso presso Controparte_5
da e, conseguentemente l'inefficacia del pignoramento in quanto
[...] Parte_1
illegittimo nei confronti di ove è acceso il conto corrente bancario n. 26761741 Controparte_5
e per l'effetto; condannare C.F.: , con sede in Roma, nel Lungotevere Parte_2 P.IVA_2 Flaminio n. 18, in persona del suo legale rapp.te p.t. a rimborsare a le somme Parte_1
incassate giusta ordinanza di assegnazione del 20.11.2023; - Vinte le spese”.
Premetteva a dette domande che “ mandataria di …., Parte_2 Controparte_1
previa notifica del precetto per € 100.000,00, ha sottoposto a pignoramento tutte le somme presenti e future dovute da nonché le somme dovute da Parte_3 [...]
che ha reso dichiarazione positiva per il minor importo di € 4.909,27”; che il GE - Controparte_5
dopo aver revocato a seguito della costituzione del creditore il decreto con il quale aveva disposto inaudita altera parte la sospensione dell'esecuzione- “con ordinanza del in data 20.11.2023, comunicata in data 21.11.2023”, ha assegnato le suddette somme;
che l'importo attinto dal vincolo di indisponibilità e poi assegnato, è impignorabile atteso che nel conto corrente postale
“confluiscono esclusivamente i ratei della pensione di anzianità mensilmente accreditati in favore del ricorrente, come attestato dagli allegati estratti (all.3) per un importo complessivo di € 866,50 circa al mese” il cui importo è impignorabile ai sensi dell'art 545 comma 8 cpc e ciò in quanto
“poiché l'assegno sociale è di importo mensile pari €503,27, ne deriva che l'ammontare della
CP_ somma erogata dall (in quanto accreditata nel mese di maggio del 2023 e quindi in data anteriore al pignoramento), è interamente impignorabile...”
Si costituiva la creditrice opposta la quale contestava quanto dedotto ed eccepito e rilevava che il terzo pignorato aveva reso apposito dichiarazione dalla quale si evinceva che la somma vincolata era stata calcolata al netto del c.d mino vitale.
Chiedeva pertanto “In via preliminare Disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della terza pignorata litisconsorte necessaria;
Nel merito Rigettare le Controparte_5
domande, eccezioni e conclusioni formulate dall'opponente, palesemente infondate, sia in fatto che in diritto, non ricorrendone i presupposti di legge, per le ragioni sopra dedotte e/o per quelle che l'On.le Tribunale riterrà di giustizia;
Condannare l'opponente alla refusione delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
All'udienza di comparizione il Tribunale ordinava la integrazione del contraddittorio con i terzi pignorati, litisconsorti necessari.
Si costituiva pertanto la quale evidenziava di aver accantonato una Controparte_5
somma pari “alla differenza tra il saldo alla notifica (6419,08) ed il triplo dell'assegno sociale anno 2023 (1509,81)” e chiedeva “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Marsala dichiarare la legittimità e correttezza dell'operato di terzo pignorato. In ogni caso, tenere indenne la Controparte_5
Società da qualsivoglia effetto pregiudizievole del presente giudizio”
Si costituiva anche l' il quale evidenziava di aver reso in sede esecutiva “la prescritta CP_6
dichiarazione precisando l'esistenza di due pregresse ordinanze di assegnazione in corso di recupero …. e che non veniva effettuato alcun accantonamento.”
Evidenziando che l'opposizione a “ben vedere non attiene l'operato dell' ma CP_6
unicamente la pignorabilità o meno delle somme giacenti presso ” concludeva CP_5
chiedendo “Voglia il Tribunale decidere sull'opposizione secondo giustizia, dando atto in ogni caso della correttezza dell'operato dell' , ed adottando le conseguenti indicazioni in ordine CP_6
alle somme trattenute dall'ente. Con compensazione delle spese di lite”
Il giudizio è stato istruito mediante il solo deposito di documenti.
L'opposizione proposta da parte ricorrente va qualificata quale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art 615 comma 2 cpc avendo la parte eccepito -quale unico motivo- la impignorabilità delle somme esistenti sul conto corrente postale ad essa intestato.
Dispone l'art 545 comma 8 cpc che “le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
Nel caso di specie il terzo pignorato ha dichiarato di aver sottoposto a vincolo di indisponibilità a fronte di un saldo positivo complessivo pari ad € 6.419,08 la minor somma di euro
4909,27 ritenendo non pignorabile la somma di € 1.509,81 pari al triplo dell'assegno sociale per il
2023.
Corretta è quindi la condotta del terzo pignorato in quanto conforme al su indicato precetto normativo sia con riferimento alla individuazione della somma pignorabile (e pignorata), sia con riferimento alla mancata apposizione del vincolo di indisponibilità sui singoli ratei di pensione versati successivamente al pignoramento in quanto impignorabili ai sensi degli artt. 545 e 546 cpc e come tali “integralmente prelevate” dall'odierno attore (cfr pag. 3 comparsa di costituzione, non contestata dal ”. Parte_1
Ed invero le somme che derivino dall'accredito di stipendi o pensioni e che sono già presenti sul conto corrente (si esso postale che bancario) nel momento in cui si perfeziona la notifica dell'atto di pignoramento, sono pignorabili con esclusione dell'importo pari al triplo dell'assegno sociale che non può essere pignorato.
Non appaiono quindi condivisibili le argomentazioni dell'attore, le quali parrebbero invero pedissequamente mutuate da un precedente della Corte Territoriale di Palermo (Sent. 1546/2023) la quale però era stata chiamata a decidere una fattispecie in cui sul libretto oggetto di pignoramento -a differenza di quanto successo nel caso di cui si occupa l'intestato Tribunale- vi era un solo accredito di un solo rateo mensile di pensione.
Da quanto precede deriva il rigetto dell'opposizione e la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della conventa.
Dette spese, applicato il DM 55/2014 integrato se del caso con il DM 147/2022 , tenuto conto del valore della controversia da individuare nell'ammontare delle somme assegnate e delle quali è stata eccepita la impignorabilità, applicata in considerazione della natura non complessa delle questioni giuridiche trattate, dell'attività effettivamente posta in essere e della natura solo documentale dell'espletata istruttoria, la riduzione del 50% del compenso astrattamente dovuto per ciascuna fase processuale, si liquidano in € 1.276,00 (di cui € 212,50 per la fase di studio e per la fase introduttiva, € 425,50 per la fase istruttoria e per quella decisoria) per compensi oltre rimborso spese generali, cassa ed iva come per legge se dovute
Le spese di litre vanno invece interamente compensate tra l'attore ed i terzi pignorati essendo questi ultimi nel giudizio di merito della proposta opposizione litisconsorti necessari nei cui confronti peraltro non è stata formulata alcuna domanda con la conseguenza che nel rapporto processuale con l'opponente non può configurarsi alcuna soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario Dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 163/2024 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
-condanna al pagamento in favore della convenuta in persona del legale Parte_1
rappresentante pro lege, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.276,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed iva nella misura di legge se dovuti;
- compensa interamente le spese del presente giudizio tra , Parte_1 Controparte_5
ed CP_6
Così deciso in Marsala, il 3 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo