Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/05/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 816/2022 promossa
Da rappresentato e difeso dall'avv. Antonia Mutolo. Parte_1
APPELLANTE
Contro rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria. CP_1
APPELLATO
Controparte_2
APPELLATA NON COSTITUITA
All'udienza del 3 aprile 2025 le parti costituite hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 5/10/2020 dinanzi al Tribunale di Palermo sez. lavoro Pt_1
[...] premesso:
-di aver prestato attività lavorativa, di tipo subordinato, dall'1/4/2006 al 7/5/2018 alle dipendenze della "Servizi Comunali Integrati R.s.u. Spa in Liquidazione”;
-che a seguito della dichiarazione di fallimento della suddetta società era stato ammesso al relativo stato passivo in privilegio per l'importo di € 2.265,75 a titolo di TFR rimasto in azienda e in chirografo per l'importo di € 6.376,92 per omissioni contributive al Fondo di
Previdenza Complementare.
Ciò premesso deduceva di avere chiesto invano l'intervento del Fondo di garanzia, onde agiva per la condanna dell' CP_3 nella qualità alla corresponsione dell'importo
CP_3 a versare la provvista contributiva destinata al Fondo di previdenza complementare.
Con sentenza dell'11/2/2022 il Tribunale di Palermo accoglieva parzialmente il ricorso.
Quanto al TFR pari ad € 2.256,75 del quale era stata disposta l'ammissione nello stato passivo in grado privilegiato, rilevava che nelle more l'CP_1 aveva provveduto alla liquidazione parziale del debito onde condannava l'Istituto al pagamento della differenza ancora dovuta pari ad € 344,16. OsservavaQuanto alla contribuzione omessa al Fondo di previdenza complementare viceversa, che trattandosi di un credito ammesso al chirografo non poteva valere la prelazione assicurata in caso di surroga del Fondo di garanzia e che "la circostanza che il credito abbia natura privilegiata deve ritenersi una (ulteriore) condizione al verificarsi della quale è ex lege subordinato l'intervento del Fondo".
La sentenza di primo grado è stata impugnata dal _1 il quale ne chiede la riforma e reitera la richiesta di condanna dell'Istituto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96
c.p.c. avuto riguardo alla condotta dilatoria e contraddittoria dell'CP_1 atteso che quest'ultimo non soltanto aveva omesso di rispondere alle ripetute richieste inoltrate in via amministrativa dal _1 , ma, rispetto ad altri lavoratori che versavano nella medesima posizione, aveva dato corso al versamento della contribuzione omessa al Fondo di previdenza della mutando l'orientamento fino a quel momento Controparte_2 adottato.
Si è costituito adesivamente in questo grado l'CP_1 al solo scopo di precisare di avere attivato le procedure amministrative finalizzate alle verifiche funzionali all'accoglimento della domanda.
All'udienza sopra indicata i procuratori delle parti hanno dato atto della cessazione della materia del contendere stante il comportamento acquiescente dell'CP_1 il quale ha provveduto al versamento della provvista contributiva oggetto di causa al nuovo Fondo di previdenza complementare Alleata.
Ciò nondimeno il procuratore del _1 ha insistito per la condanna dell' CP_3 al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno per responsabilità processuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c..
Il motivo impone alla Corte una breve digressione sulla questione di merito agitata nel giudizio di primo grado che ha visto il G.L. aderire ad un precedente indirizzo di questa
Corte contrario all'intervento del Fondo di garanzia a copertura di un credito - omissione contributiva al Fondo di previdenza complementare - non assistito da una causa legittima di prelazione.
E' noto che il D.Lgs n. 80/1992, emanato in attuazione delle Direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, al suo articolo 5 prevede "...1. Contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all'art.
9- bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l' Controparte_4 un apposito Fondo di garanzia (1).
2. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi.
3. Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2...".
La disposizione in commento rappresenta un addentellato della disciplina generale della previdenza complementare tratteggiata dalla Legge delega n. 243/2004 e definita dalla normativa di attuazione (D. Lgs n. 252/2005) come un sistema finalizzato a rafforzare le tutele previdenziali di cui all'art. 38 della Costituzione attraverso un meccanismo consistente nell'adesione del lavoratore ad uno dei soggetti istituzionali destinatari dei conferimenti.
Essa propugna l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro e della legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti” (art. 1, lett. e), n. 8 legge cit.).
Dall'accreditamento della posizione del Fondo complementare nel contesto della relazione trilaterale con il lavoratore ed il datore di lavoro procede la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro da cui il primo trae, con una parte della propria
-
retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando e tra lavoratore e Fondo di Previdenza Complementare di natura
- -
contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del Fondo, di una prestazione previdenziale integrativa.
Secondo l'interpretazione uniforme della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass.
n. 18477/2023 e Cass. n. 11198/2024) l'obbligazione negoziale che discende a carico del datore di lavoro avente ad oggetto l'accantonamento ed il versamento nel Fondo della contribuzione e del TFR maturando si atteggia diversamente secondo che nel rapporto tra lavoratore e Fondo sia ravvisabile una delegazione di pagamento o una vera e propria cessione di credito.
Nel primo caso il mancato versamento al Fondo complementare da parte del datore di lavoro configura un inadempimento che determina lo scioglimento del mandato che non priva tali crediti della loro natura retributiva, con il corollario che il lavoratore è legittimato ad insinuarsi nel fallimento ed, in caso di incapienza, ad escutere il Fondo di
Garanzia, nel secondo caso il credito del lavoratore, trasferito al Fondo complementare, acquista natura previdenziale con la conseguenza che sarà il Fondo autorizzato ad agire per la sua tutela.
Trasfusi i principi che precedono nella vicenda in esame ed atteso che è indubbio che la struttura del rapporto costituitosi tra lavoratore e Fondo Pensione ripeta il modello tipico del mandato a riscuotere, deve concludersi che correttamente il lavoratore ha mantenuto la titolarità del credito il quale, avendo conservato natura retributiva, è stato validamente azionato dal lavoratore in applicazione dell'art. 5 cit.
Di talché, non è condivisibile quanto disposto in prima istanza sulla natura chirografaria del credito de quo in termini di “ostacolo" all'accesso alla tutela invocata dall'appellante, che inibirebbe l'esercizio della surrogazione legale di cui all'art. 2 comma 7° Legge n.
297/1982, giacché la fonte regolatoria applicabile (art. 5 comma 3. Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2) concerne un istituto di garanzia diverso da quello disciplinato dalla Legge n. 297/1982 e che non subordina l'esercizio della surrogazione legale alla natura privilegiata del credito del quale
è stata decretata l'ammissione.
Le considerazioni che precedono offrono plausibile avallo alla domanda formulata in primo grado del lavoratore la cui ricognizione, operata sul terreno della c.d. soccombenza virtuale, impone di adottare coerenti determinazioni in punto di spese processuali dei giudizi di primo e secondo grado.
Queste ultime andranno poste a carico dell' CP_1 e liquidate e distratte come in dispositivo.
Siffatta conclusione non si estende tuttavia al distinto profilo della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. posto che essa, traendo titolo di una condotta endoprocessuale improntata a mala fede e/o colpa grave, non appare suscettibile di applicazione nel caso di specie in cui l'CP_1 aveva inizialmente assunto un atteggiamento di preclusione sorretto dalla giurisprudenza favorevole di questa Corte di Appello.
Né d'altra parte può ricondursi entro la sfera applicativa della norma in commento il comportamento extra-processuale dell' CP_3 , stigmatizzato dal difensore del ricorrente, ponendosi esso nel quadro di una sistemazione stragiudiziale della controversia le cui lungaggini e ritardi non rilevano in ordine ai presupposti applicativi della disposizione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 380/2022 emessa dal Tribunale di Palermo in data 11 febbraio 2022, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda volta ad ottenere la condanna dell' CP_1 quale gestore del Fondo di Tesoreria a versare nel Fondo di Previdenza Complementare della
[...]
l'importo di € 6.376,92 dovuto a titolo di TFR sulla posizione di Controparte_5
Parte_1
Condanna l'CP_1 al pagamento in favore del Pt_1 delle spese dei due gradi del giudizio che liquida, rispettivamente, in complessivi € 1.865,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi € 1.984,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute e ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Antonia
Mutolo.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Palermo 3 aprile 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria