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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16827 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF AN Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54531 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 29/04/1957), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DE ROSA LUIGI giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 06/01/1968), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. ORSINI ALESSANDRO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1
premesso che in data 27/03/1993 ha contratto matrimonio civile con e che dall'unione sono nati i figli (1993), Controparte_1 Per_1
economicamente autonoma, (1999), economicamente autonomo, Per_2
(2001), economicamente autonomo, e non economicamente Per_3 Per_4
autonoma, ha dedotto che con decreto del 15/10/2021 il Tribunale di Roma
ha omologato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali il ricorrente è obbligato a corrispondere alla moglie l'assegno perequativo mensile di euro 1.500,00 per il mantenimento dei quattro figli oltre al 70% delle spese extra e la casa familiare, sita in Roma
Via Enrico Mizzi n. 13, di proprietà di ambo le pari, è assegnata alla che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la CP_1
comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con obbligo dell'istante di corrispondere alla l'assegno di mantenimento solo per la figlia CP_1
nella misura di euro 375,00 mensili, oltre al 50% delle spese extra, Per_4
elisione di tale obbligo per gli altri figli e accoglimento delle seguenti ulteriori conclusioni: D) previe le più opportune declaratorie del caso,
revocare, annullare e dichiarare privi di qualsiasi giuridica efficacia gli
accordi economici contenuti nelle condizioni di separazione, a causa
dell'errore essenziale e riconoscibile del Sig. descritto Parte_1 3 in narrativa, nella parte in cui "…i coniugi dichiarano di avere
regolamentato tutte le ulteriori questioni economiche e di non avere
null'altro a pretendere l'uno dall'altro…"; E) disporre la restituzione al Sig.
della somma di denaro di cui la Sig.ra Parte_1 CP_1
si è appropriata come in narrativa descritto, pari ad Euro
[...]
190.000,00 (centonovantamila) oltre interessi in misura legale e
rivalutazione monetaria a far data dal relativo prelievo (29/03/2021).
Costituitasi in giudizio ha aderito alla Controparte_1
domanda di scioglimento del matrimonio contratto con la parte ricorrente,
ha contestato la raggiunta indipendenza economica del figlio (2001), Per_3
chiesto il riconoscimento del diritto a percepire dal padre l'assegno di mantenimento per e di euro 900,00 mensili (euro 450,00 per Per_3 Per_4
ciascun figlio), fermo l'onere del padre di contribuire al pagamento del 70%
delle spese extra, ed ha, infine, contestato l'ammissibilità e la fondatezza delle domande di cui ai capi D) ed E) in calce al ricorso.
Alla prima udienza del 17/11/2025 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse, preso atto dell'adesione del alla domanda della afferente il mantenimento ordinario Pt_1 CP_1
per i figli e , esperito senza esito positivo il tentativo di Per_3 Per_4
conciliazione, all'esito della discussione orale ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 27/03/1993,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. 4
Relativamente alle statuizioni accessorie, premesso che alcun coniuge ha proposto domanda di assegno divorzile e che le parti concordano sulla raggiunta indipendenza economica dei figli e e sulla misura Per_1 Per_2
dell'assegno perequativo di mantenimento dovuto dal padre per e Per_3
(euro 900,00 mensili complessivi), oltre che sul versamento diretto Per_4
di tale assegno da parte del padre in favore di ciascuno dei due figli, il collegio reputa equo confermare le vigenti condizioni separative, come peraltro richiesto dalla resistente, in forza del quale i genitori sono tenuti al pagamento delle spese extra afferenti i figli non ancora autosufficienti in ragione del 70% il padre e del 30% la madre, considerato il divario reddituale esistente tra le parti: invero il pensionato, è percettore di Pt_1
un reddito netto mensile pari a circa euro 4.900,00 su dodici mensilità,
giusta Modello 730/2024 in atti, e di un canone locatizio di euro 1.000,00
mensili, nonché pieno ed unico proprietario di due appartamenti in Roma, di cui uno locato, dell'immobile di residenza, di una casa in Anzio e del 50%
della casa familiare ove risiede la inoltre è titolare di depositi e CP_1
investimenti per oltre euro 100.000,00 giusta dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
la dal canto suo, è titolare di un reddito netto mensile CP_1
da lavoro a tempo indeterminato di euro 1.800,00 circa su dodici mensilità,
giusta CUD 2025 in atti, e proprietaria del 50% della casa di abitazione nonché nuda proprietaria di un immobile abitato dai genitori che ne sono usufruttuari.
Deve, invece, essere dichiarata l'inammissibilità delle domande di cui ai capi D) ed E) in calce al ricorso e sopra trascritti in quanto del tutto estranee all'oggetto e al titolo del presente giudizio.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto 5 del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54531/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ROMA in data
27/03/1993 tra (ROMA (RM), 29/04/1957) e Parte_1
(ROMA (RM), 06/01/1968) trascritto nel Registro Controparte_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 170, Parte I, Serie 02,
Anno 1993, alle seguenti condizioni:
dichiara cessato a far data dalla domanda (20/12/2024) l'obbligo del di corrispondere il mantenimento ordinario e non per i figli Pt_1 Per_1
(1993) e (1999); Per_2
fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti separativi, dispone che a far data dalla domanda della (17/10/2025) il padre corrisponda, a CP_1
titolo di contributo per il mantenimento dei figli (2001) e Per_3 Per_4
(2005), la somma mensile di euro 900,00 (euro 450,00 per ciascun figlio) e condanna il al versamento in favore di ciascuno dei predetti ed Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese dei relativi importi (euro 450,00 ognuno)
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30% il pagamento delle spese extra afferenti i figli e Per_3
Per_4 6 assegna la casa familiare sita in Roma Via Enrico Mizzi n. 13 alla resistente Controparte_1
dichiara l'inammissibilità delle domande di cui ai capi D) ed E) in calce al ricorso;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF AN Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54531 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 29/04/1957), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DE ROSA LUIGI giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 06/01/1968), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. ORSINI ALESSANDRO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1
premesso che in data 27/03/1993 ha contratto matrimonio civile con e che dall'unione sono nati i figli (1993), Controparte_1 Per_1
economicamente autonoma, (1999), economicamente autonomo, Per_2
(2001), economicamente autonomo, e non economicamente Per_3 Per_4
autonoma, ha dedotto che con decreto del 15/10/2021 il Tribunale di Roma
ha omologato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali il ricorrente è obbligato a corrispondere alla moglie l'assegno perequativo mensile di euro 1.500,00 per il mantenimento dei quattro figli oltre al 70% delle spese extra e la casa familiare, sita in Roma
Via Enrico Mizzi n. 13, di proprietà di ambo le pari, è assegnata alla che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la CP_1
comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con obbligo dell'istante di corrispondere alla l'assegno di mantenimento solo per la figlia CP_1
nella misura di euro 375,00 mensili, oltre al 50% delle spese extra, Per_4
elisione di tale obbligo per gli altri figli e accoglimento delle seguenti ulteriori conclusioni: D) previe le più opportune declaratorie del caso,
revocare, annullare e dichiarare privi di qualsiasi giuridica efficacia gli
accordi economici contenuti nelle condizioni di separazione, a causa
dell'errore essenziale e riconoscibile del Sig. descritto Parte_1 3 in narrativa, nella parte in cui "…i coniugi dichiarano di avere
regolamentato tutte le ulteriori questioni economiche e di non avere
null'altro a pretendere l'uno dall'altro…"; E) disporre la restituzione al Sig.
della somma di denaro di cui la Sig.ra Parte_1 CP_1
si è appropriata come in narrativa descritto, pari ad Euro
[...]
190.000,00 (centonovantamila) oltre interessi in misura legale e
rivalutazione monetaria a far data dal relativo prelievo (29/03/2021).
Costituitasi in giudizio ha aderito alla Controparte_1
domanda di scioglimento del matrimonio contratto con la parte ricorrente,
ha contestato la raggiunta indipendenza economica del figlio (2001), Per_3
chiesto il riconoscimento del diritto a percepire dal padre l'assegno di mantenimento per e di euro 900,00 mensili (euro 450,00 per Per_3 Per_4
ciascun figlio), fermo l'onere del padre di contribuire al pagamento del 70%
delle spese extra, ed ha, infine, contestato l'ammissibilità e la fondatezza delle domande di cui ai capi D) ed E) in calce al ricorso.
Alla prima udienza del 17/11/2025 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse, preso atto dell'adesione del alla domanda della afferente il mantenimento ordinario Pt_1 CP_1
per i figli e , esperito senza esito positivo il tentativo di Per_3 Per_4
conciliazione, all'esito della discussione orale ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 27/03/1993,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. 4
Relativamente alle statuizioni accessorie, premesso che alcun coniuge ha proposto domanda di assegno divorzile e che le parti concordano sulla raggiunta indipendenza economica dei figli e e sulla misura Per_1 Per_2
dell'assegno perequativo di mantenimento dovuto dal padre per e Per_3
(euro 900,00 mensili complessivi), oltre che sul versamento diretto Per_4
di tale assegno da parte del padre in favore di ciascuno dei due figli, il collegio reputa equo confermare le vigenti condizioni separative, come peraltro richiesto dalla resistente, in forza del quale i genitori sono tenuti al pagamento delle spese extra afferenti i figli non ancora autosufficienti in ragione del 70% il padre e del 30% la madre, considerato il divario reddituale esistente tra le parti: invero il pensionato, è percettore di Pt_1
un reddito netto mensile pari a circa euro 4.900,00 su dodici mensilità,
giusta Modello 730/2024 in atti, e di un canone locatizio di euro 1.000,00
mensili, nonché pieno ed unico proprietario di due appartamenti in Roma, di cui uno locato, dell'immobile di residenza, di una casa in Anzio e del 50%
della casa familiare ove risiede la inoltre è titolare di depositi e CP_1
investimenti per oltre euro 100.000,00 giusta dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
la dal canto suo, è titolare di un reddito netto mensile CP_1
da lavoro a tempo indeterminato di euro 1.800,00 circa su dodici mensilità,
giusta CUD 2025 in atti, e proprietaria del 50% della casa di abitazione nonché nuda proprietaria di un immobile abitato dai genitori che ne sono usufruttuari.
Deve, invece, essere dichiarata l'inammissibilità delle domande di cui ai capi D) ed E) in calce al ricorso e sopra trascritti in quanto del tutto estranee all'oggetto e al titolo del presente giudizio.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto 5 del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54531/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ROMA in data
27/03/1993 tra (ROMA (RM), 29/04/1957) e Parte_1
(ROMA (RM), 06/01/1968) trascritto nel Registro Controparte_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 170, Parte I, Serie 02,
Anno 1993, alle seguenti condizioni:
dichiara cessato a far data dalla domanda (20/12/2024) l'obbligo del di corrispondere il mantenimento ordinario e non per i figli Pt_1 Per_1
(1993) e (1999); Per_2
fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti separativi, dispone che a far data dalla domanda della (17/10/2025) il padre corrisponda, a CP_1
titolo di contributo per il mantenimento dei figli (2001) e Per_3 Per_4
(2005), la somma mensile di euro 900,00 (euro 450,00 per ciascun figlio) e condanna il al versamento in favore di ciascuno dei predetti ed Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese dei relativi importi (euro 450,00 ognuno)
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30% il pagamento delle spese extra afferenti i figli e Per_3
Per_4 6 assegna la casa familiare sita in Roma Via Enrico Mizzi n. 13 alla resistente Controparte_1
dichiara l'inammissibilità delle domande di cui ai capi D) ed E) in calce al ricorso;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi