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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/08/2025, n. 3567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3567 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 4074/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. LL PE ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con l'Avv.to Domenico Roccisano, con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Milano, Viale Bianca Maria 24
RICORRENTE contro
), con l'Avv.to Claudio Zambrano, con domicilio eletto in Milano, CP_1 P.IVA_1
Largo Augusto 3
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 02/04/2025,
ha convenuto in giudizio l'accoglimento delle Parte_1 CP_1 seguenti conclusioni:
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE:
a) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in fatto e diritto, la nullità del licenziamento de quo e per l'effetto b) condannare la convenuta a tutte le conseguenze di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 23/2015 e cioè alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno subito dal ricorrente, stabilendo a tal fine un'indennità – non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto – commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione sulla base del tallone mensile di euro 3.160,01 – o della diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia –, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
IN VIA SUBORDINATA:
c) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in fatto e diritto, l'illegittimità, invalidità e/o inefficacia del licenziamento de quo e per l'effetto d) condannare la parte convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria, ex art. 9 D.Lgs. 23/2015, nella misura di sei mensilità, pari ad euro 18.960,06 (3.160,01 x 6), ovvero nella diversa misura e/o somma ritenuta di giustizia;
e) condannare la parte convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso, pari ad euro
3.646,16, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO:
f) con rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza del credito all' effettivo saldo;
g) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali (15%), c.p.a., iva e contributo unificato.
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto CP_1
l'avversario ricorso;
in via riconvenzionale ha, inoltre, formulato le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare sia che nel corso del rapporto di lavoro la ricorrente ha commesso errori, ritardi, omissioni sia i danni, patrimoniali e non patrimoniali che ne sono conseguiti per la resistente;
- per la conseguenza condannare la stessa a pagare a l'importo di euro 80.000,00 oltre interessi e CP_1 rivalutazione o il diverso accertato in corso di causa, se del caso anche secondo equità, se del caso compensando fino a concorrenza tali importi con quelli eventualmente riconosciuti a favore della ricorrente e condannando la ricorrente a pagare la differenza.
Il ricorso, nei limiti e per i motivi di seguito esposti, è fondato, laddove va respinta la domanda riconvenzionale della convenuta.
***
veniva assunta da in data 4 settembre 2019, Parte_1 CP_1 quale impiegata contabile, inquadramento al secondo livello CCNL per i dipendenti da aziende del terziario.
Per quanto di interesse, con lettera del 12 settembre 2024, la ricorrente, all'esito di un procedimento disciplinare, veniva licenziata con le seguenti motivazioni:
“Facciamo seguito alla nostra lettera di contestazione disciplinare dell'1.9.2024, da Lei ricevuta – come scrive – il 4.9.2024, che qui si intende integralmente richiamata e ritrascritta, e per la quale ha reso giustificazioni il 4.9.2024. dopo attenta lettura delle stesse, Le comunichiamo che non riteniamo di accoglierle non essendo le Sue giustificazioni idonee a sminuire i fatti contestati e, inoltre, per i seguenti motivi. Contestazione A) Trattasi di questione che Le era già stata chiarita il 12 agosto e sulla quale non aveva il motivo di tornare. Contestazione B) La richiesta del bilancio in questione Le era stata fatta con le mail del 20.6.24 e del 10.7.24, che non nega di aver ricevuto. La mail del 13 agosto, alla quale fa riferimento, era una risposta generica di incoraggiamento a pensare alla propria salute e non riguardava le pendenze aperte. Peraltro, lo era chiuso dal 7 agosto e il CP_2 bilancio non era stato aggiornato da mesi. Contestazione C) LL fa riferimento a una scadenza del 31 ottobre (non 15) e che, quindi, non poteva rilevare nel periodo di chiusura dello Studio.
2 | 17 Contestazione D) La comunicazione alla quale si riferisce è stata data a tutti, non durante la pausa caffè, bensì in Segreteria con la presenza di tutti;
inoltre, lo Studio ha sempre chiuso lo stesso periodo nel mese di Agosto. Non si comprende inoltre a quali stanze faccia riferimento, dal momento che l'ufficio nel quale lavora è un openspace. Contestazione E) LL fa, nuovamente con tono polemico, riferimento a decisioni della Dott.ssa che non Parte_2 rilevano ai fini della contestazione e che, peraltro, erano ampiamente giustificate. Per sua com mazione l'aumento dell'attività dello Studio, causata per la gran parte da Sue inadempienze, ha portato all'assunzione di nuove persone. Il TFR alla signora era dovuto e i 40.000,00 da Lei citati non riguardavano una cartella del Prof. Pt_3
bensì una sanzione c ata levata con riferimento a una cartella che Lei stessa aveva dimenticato e che Pt_4
dovuto pagare.
Contestazione F) Le ricordiamo che qualunque decisione e scelta di lavoro avrebbe dovuto essere presa a priori con la Dott.ssa Parte_2 Contestazi accuse contenute nella Sua mail erano chiare.
Contestazione H) Come detto, già a NN Le erano stati contestati straordinari non veritieri ed LL aveva modificato il Suo prospetto riducendo in modo drastico le ore da 111 a 23.
Contestazione I) Entrambi i bilanci della società Happy Services sono stati chiusi contabilmente da Lei. Il 31.12.2022, il bilancio è stato chiuso cercando di recuperare il Suo ritardo ed essendo in corso una revisione della Deloitte. La Dr.ssa ha chiesto che tutto quello che non era stato riconciliato nell'anno 2022 fosse comunque chiuso Parte_2 definiti el 2023. Così non è stato. LL ha ripresentato il Bilancio 31.12.23 con le stesse partite contabili aperte. La Dr.ssa si è dovuta adoperare per riconciliare tali partite per salvaguardare la fiducia del Cliente Parte_2 verso lo Studio an aiuto della nuova contabile.
Contestazione J) Non è Sua competenza valutare e/o giudicare il lavoro delle Sue colleghe.
Contestazione K) ed L) Le confermiamo, come per i punti precedenti, che non abbiamo “estrapolato” frasi senza contestualizzarle.
Contestazione M) Confermiamo anche che la Dott.ssa non era a conoscenza della contemporanea esistenza Parte_2 dei prelievi fatti dalla cassa e dei rimborsi da Lei rice e mese. LL era autorizzata a usare il taxi solo per portare a casa eventuali documenti, quando lavorava in modalità smart.
Contestazione N) Confermiamo quanto scritto.
Contestazione O) LL stessa più volte ha informato i clienti del Suo stato di salute. La Dott.ssa non ha mai Parte_2 detto alcunchè a nessuno al riguardo.
Contestazione P) Come Lei sa, in studio ci sono le cartellette per ciascun cliente, con i riferimenti degli stessi e tutti i Co documenti consegnatici a mano da loro. Non si comprende, pertanto, quale Le servisse.
Contestazione Q) LL dovrebbe sapere che il Modello fiscale va rifatto sulla e della nuova certificazione. Tutti i comportamenti che Le sono stati contestati integrano grave violazione degli obblighi su di Lei gravanti, anche ai sensi dell'art. 233 CCNL, e insubordinazione nei confronti dei superiori. Le comunichiamo pertanto il licenziamento per giusta causa con effetto dal 4 settembre 2024”.
Nel presente giudizio la ricorrente ha contestato la legittimità del recesso, a suo dire nullo in quanto ritorsivo e, comunque, infondato nel merito e, in ogni caso, sproporzionato.
***
Tanto premesso, al fine del decidere in relazione alle domande della ricorrente, si osserva che il licenziamento in questa sede impugnato prendeva le mosse dalla contestazione disciplinare che, in data 01/09/2024, elevava alla ricorrente (doc. 46 ric.). CP_1
A sua volta, la contestazione disciplinare traeva fonte dalla e-mail inviata dalla lavoratrice all'amministratrice in data 13 agosto 2013 (doc. 6 ric.) del seguente tenore: Parte_5
Buongiorno Dottoressa, Spero si stia rilassando e riposando. Io sono in treno verso la mia famiglia, in quanto nonostante siano scesi spesso, sento proprio la necessità di averli accanto e di abbracciarli, starò invecchiando… per restare un po' con loro e per vedere le mie “pancione” che a ottobre mi faranno diventare ancora nonna. Anche quest'anno è stato un anno particolarmente “pesante” dovuto dalle terapie che sono state devastanti e prolungate e anche lavorative. Prima di tutto le riassumo i lavori in “sospeso”:
3 | 17 Presentazione entro il 30.08 del modello F24 dell'Italian Properties, in quanto dovendo attendere entro il 18.08 per l'invio dello stesso e non potendolo effettuare poiché ieri mi ha comunicato che per scelta Sua e del Per_1 Dottore è stato scelto questo periodo per inattività dello procedere con la conclusione di importanti integrazioni nei sistemi di Pt Data;
Presentazione di Tessera Sanitaria semestrale per il Professor che verrà gestita al rientro a settembre 2024; Pt_4 Bilancio PT Data, che verrà gestito al rientro a settembre 202 Sua verifica del prospetto che Le ho inviato all'inizio di luglio 2024, per l'invio entro il 15 ottobre delle dichiarazioni da inviare. Inoltre, per il discorso di settimana scorsa, Le posso confermare che – se riesce e può – può seguire Pt_6 sicuramente:
[...]
[...]
, quando rientro verifico alcune cose e poi Dottoressa Le comunicherò cosa Parte_7
Come Le avevo anticipato in precedenza e confermato ieri dall'ultima visita effettuata in ospedale, sicuramente non riuscirò a rientrare il 2 settembre 2024. Se poi sarà fattibile potrò lavorare da casa, con le nuove credenziali che comunicherà . Questa volta dovrò seguire le indicazioni dei medici e delle relative cure, in quanto certe Per_1 complicazion perché per responsabilità ho pensato più al lavoro che alla mia salute. Non so se capita anche a Lei, ma viaggiare a me fa riflettere con chiarezza a 360 gradi. Mi dispiace affermare che il Suo atteggiamento nei miei confronti è “variato” dai famosi dieci giorni di malattia, sotto approvazione del bilancio di HS. Non capisco e vi sono diversi atteggiamenti che mi hanno lasciato senza parole, facendomi restare male, ma ne ho preso atto avendo altre cose a cui pensare. Mi ha lasciato un po' così perché pensavo di avere un certo rapporto con Lei, inteso come limpido e diretto, ma come dicevo ne ho preso atto e vado avanti. Il Dottor – con Lei presente – in fase di approvazione del bilancio HS 2023, mi aveva fatto un discorso di Parte_2 quasi me endo presente quanto fosse stato “imbarazzante” il bilancio presentato al 31.12.2022 facendo presente che non avessi lavorato bene. Ci può anche stare, ma quel bilancio è stato deciso di farlo in quel modo
“imbarazzante” in presenza Sua e di CP_4 Trovo che il termine “imbarazzan e essere utilizzato in altri contesti… trovo imbarazzante lavorare durante l'orario di lavoro per clienti personali (già fatto presente anche in passato a Lei e tanto che entrambi Pt_8 eravate rimasti infastiditi per il comportamento poco consono); imbarazzante è lav ome dico io – nel sottobosco, facendo ravvedimento sistemando errori senza che Lei ne sia al corrente (anche questo già fatto presente) ma sembrando sempre la migliore e molti lavori effettuati con “il deretano di altri”, per non essere volgare;
imbarazzante è che vengano rispettati gli orari in generale solo se il Datore è presente altrimenti è anarchia totale. Anche di questo ne ho preso atto. Forse essere arroganti, saccenti, sentirsi – come si dice dalle mie parti – unti dal signore, è il nuovo Mood. Se vi sono dei cambiamenti o se ho un Responsabile vorrei cortesemente esserne a conoscenza, così da poter effettuare le opportune considerazioni e prendere le dovute scelte. Vi sono poi atteggiamenti che mi perdoni non ho proprio capito, tipo il fatto che non prendendo il caffè – non dovuto a un dispetto, ma a un disagio dovuto dalla chemio, infatti anche negli ultimi giorni – presente anche
– l'odore del caffè mi aveva creato numerose “visite” verso il bagno fino a vomitare sangue – non mi si Per_2 rmare che si era deciso di chiudere lo Studio in anticipo o altre cose, mah… Ribadisco tra noi c'è sempre stato un dialogo diretto e cosa dire anche dei rimborsi del taxi? Avrebbe potuto CP_ comunicarmelo come ha fatto settimana scorsa per gli straordinari. Non sentirmi dire da di restituire i 20 euro, come avessi “rubato” dalla cassa, mah. Sono stata fortunata quel famoso 4 agosto 2019 e devo ringraziarla per tante cose a livello lavorativo e personale, capisco che l'avvento di nuove persone abbia notevolmente aumentato i costi effettivi, ma per la sincerità e limpidezza che mi contraddistingue e per cui ci siamo sempre trovate in linea, Le chiedo se fosse possibile avere un aumento di 200 euro netti (per arrivare a un compenso di 2 mila euro netti), in quanto anch'io mi trovo a sostenere nelle spese mensili tali che l'attuale compenso di 1.800 euro netti non mi permettono di far fronte a tutto. Premetto che capisco mi possa rispondere che non è un Suo problema, e lo capirei, ma questo vorrebbe dire che guarderei verso nuove opportunità. Inoltre Le chiedo cortesemente se il primo di ogni mese potesse effettuare un acconto sullo stipendio per il discorso del mutuo – sono spiacente che ogni mese debba richiederlo, sarà scocciante anche per Lei – come fa solitamente quando glielo richiedo mensilmente. Sarà sciocco, ma ognuno ha il proprio carattere, e chiedere ogni mese è per così dire “umiliante” da un mio punto di vista, anche se non lo è per altri… ma non siamo tutti uguali. Mi perdoni l'ultima cosa che Le volevo dire, sempre per una questione mia e soprattutto di privacy – con Lei – che è il mio Datore – e con c'era un rapporto tale che ogni cosa di cui si parlava, era come parlarne in Famiglia e Per_2 per Voi due mi siete s vicine in tante occasioni.
4 | 17 è semplicemente una collega e non saremmo mai “best friend” quindi che sappia cose mie personali non mi ha Pt_6 elice. Esiste anche la Privacy. Non ho trovato necessario comunicarLe il mio stato di salute, primo perché non è dovuto – mi son guardata anche la normativa per curiosità – secondo al massimo se interessata avrei provveduto io a comunicarglielo. Oramai è fatta, cosa dire? capisco la Sua buona fede, ma si deve sempre valutare chi si ha davanti e se alla persona “malata” fa piacere che altri sappiano il proprio stato di salute, in quanto si può tranquillamente comunicare che un collega è a casa per malattia e non per quale malattia. Gli ultimi 10 giorni ha avuto un comportamento nei miei confronti senza parole, che poi non ho neanche Pt_6 capito dovuto a che a la sera della cena voleva abbracciarmi – forse dovuto al vino – augurarmi ogni bene che sarebbe andato tutto bene… mah… l'ipocrisia non riesco a sopportarla come la mancanza di educazione e rispetto, ma prendo atto e vado avanti, del resto devo lavorare, punto. Concludo ringraziandoLa per questi 5 anni lavorativi e personali, per quei periodi in cui mi è stata vicino, anche ai Per_ Per_ miei familiari come e per avermi fatto crescere in nuove conoscenze lavorative, per i momenti belli e divertenti dei nostri i dei regali importanti e di tutti pensieri belli che ha avuto ogni qualvolta Per_2 andava in giro sia per lavoro s anza, con la speranza ve ne siano altri, anche se per onestà dobbiamo riconoscere che qualcosa si è “perso” o si è spezzato, ma il mio rispetto verso la Persona e la Professionista resta invariato. Le auguro una Buona vacanza e ci sentiamo settimana prossima per aggiornarLa su tutto. Un abbraccio,
Pt_1
*
In seguito, come detto, perveniva la citata contestazione disciplinare;
per comodità di esposizione, si indicheranno per ogni punto le ragioni alla base della fondatezza o meno del singolo addebito.
*
A. In tale e-mail LL polemizza sulla questione relativa all'F24 dell'Italian Properties che, invece, Le era già stata serenamente chiarita dalla Dott.ssa con messaggio WhatsApp del 12.08.2024 ore 12.50. Parte_2
Deve convenirsi con la difesa della ricorrente che non si ravvisa dalla lettura della e-mail il contestato intento polemico, giacché la lavoratrice si limitava a prendere atto dell'inattività dello studio nel periodo di agosto rappresentando, quindi, che la presentazione del modello F24 dell'Italian Properties avrebbe dovuto attendere il 18 agosto per essere inviato.
La condotta è del tutto priva di alcuna valenza disciplinare.
*
B. LL afferma che gestirà a settembre 2024 il Bilancio PT Data. Trattasi di bilancio che Le è stato chiesto più volte di redigere sia a voce che con e-mail del 20.06.2024 e del 10.07.2024, nella quale ultima e -mail si sottolineava la nostra volontà di approvare il Bilancio prima delle vacanze, in quanto i termini di approvazione sono scaduti il 29 Aprile 2024. Nonostante le plurime richieste in tal senso, LL non ha mai provveduto e lo
Studio ha rilevato che la contabilità è aggiornata solo fino al 31.12.2022.
Sul punto deve osservarsi che la società ha documentato che, già con e-mail del 20 giugno 2024, ribadita con successiva e-mail del 10 luglio 2024 (doc. 13 res.), l'amministratrice sollecitava la ricorrente, tra le altre questioni, a definire prima dell'estate il bilancio di . CP_1
5 | 17 Non è, peraltro, contestato che la dipendente non solo non abbia provveduto (risultando, anzi, la contabilità aggiornata solo sino al 31 dicembre 2022) ma si sia limitata a riferire che avrebbe ultimato il bilancio nel successivo mese di settembre 2024.
Ora, non è certo la dipendente titolata a battezzare priorità e necessità dell'attività aziendale, salvo che dia conto di criticità che, nel caso di specie, non sono state minimamente prospettate, tanto più ove sia l'amministratrice della società a sollecitare un adempimento quale quello in commento, individuando altresì la tempistica da rispettare.
Pertanto, non si è attenuta alle indicazioni ricevute e a nulla valga Parte_1 invocare la successiva e-mail del 15 agosto 2024 dell'amministratrice ove quest'ultima rappresentava che vi sarebbe stato tempo e luogo per parlare e prendere anche posizione sulle varie questioni sulle quali ha scritto, ma ora – come già Le ho detto e scritto da mesi – pensi solo alla Sua salute e Suo intervento (doc. 7 ric.), trattandosi non certamente di una giustificazione delle condotte pregresse ma di una forma di empatica condivisione delle problematiche di salute della lavoratrice.
La condotta in commento è, quindi, disciplinarmente rilevante.
*
C. LL polemizza sulla verifica di un prospetto, relativo all'elenco delle Dichiarazioni dei Redditi dei Clienti, che può essere gestito a Settembre, essendo la scadenza al 31.10.2024, e che – comunque – non tutti gli invii sono di
Sua competenza.
Sul punto, valga quanto già evidenziato in relazione alla contestazione sub A), ovvero l'assenza di alcun intento polemico da parte di , non essendo nemmeno chiaro Parte_1 quali passaggi della e-mail da quest'ultima inviata avrebbero tale contenuto, giacché la mera indicazione “Sua verifica del prospetto che Le ho inviato all'inizio di Luglio 2024, per l'invio entro il 15 ottobre delle dichiarazioni da inviare” attiene semplicemente a dinamiche lavorative e nulla più.
L'addebito è, quindi, privo di rilevanza disciplinare.
*
D. Con riferimento ai lavori non ultimati si rileva che lo Studio ha chiuso per ferie il 7 agosto e la Dott.ssa ha dato la possibilità di lavorare anche giovedì 8 per chi avesse dei lavori in sospeso. A differenza di altre Parte_2 colleghe che hanno ultimato i lavori il 7 agosto, LL è andata a lavorare l'8 agosto e, con Lei, la dott.ssa Parte_2 alla quale ha quindi chiesto di poter lavorare anche il 9, non essendo riuscita a ultimare i lavori. La dott.ssa ha acconsentito a farla lavorare il 9 agosto fino alle 12, in quanto dopo tale orario erano programmati interventi da remoto sul server e sul sistema informatico, come comunicato a tutti i dipendenti un mese prima.
6 | 17 Piuttosto oscuro, ad avviso del giudicante, il motivo per cui il fatto che l'amministratrice avrebbe acconsentito a che la ricorrente lavorasse anche il 9 agosto fino alle ore 12:00 rappresenti un profilo disciplinare.
A prescindere dalle difese della ricorrente (per inciso, non contestate) di essere già stata in tal senso autorizzata in occasione di una cena aziendale del precedente 7 agosto, resta il fatto che, ove l'amministratrice avesse ritenuto di negare tale autorizzazione, ben avrebbe potuto farlo.
Anche in tal caso, quindi, non si ravvisano condotte disciplinarmente rilevanti.
*
E. Nella Sua e-mail si ingerisce nella scelta di quali clienti debbano essere gestiti dai vari dipendenti, ma trattasi di scelta non di Sua competenza.
Deve convenirsi con la difesa della ricorrente che è di difficile comprensione l'addebito, in quanto, dalla lettura della e-mail della , si rinviene, semmai, la mera possibilità che due Parte_1 clienti siano seguiti da una collega, senza che sia ravvisabile alcun tentativo di attribuirsi prerogative dell'amministratrice.
Pertanto, non vi sono profili disciplinari valutabili e apprezzabili.
* CP_ F. Inoltre, , il 9 agosto ha inviato una e-mail a , e Parte_9 Parte_10 Parte_5 Pt_11
Pt_
delegando la fatturazione del prof. alle signore e della segreteria, senza aver ricevuto
[...] Pt_4 Pt_10 alcuna autorizzazione e senza nemmeno avere chiesto il consenso, assumendo così decisioni che non Le competono.
Anche in tal caso, non è dato comprendere quale sarebbe il profilo disciplinare contestato, giacché in tale e-mail (doc. 15 res.) aggiornava le colleghe sullo stato Parte_1 di talune pratiche, aggiornandole su come comportarsi di caso in caso, nell'ottica (a ben vedere, virtuosa) di condividere informazioni, contando che, pacificamente, in data 2 settembre 2024 non avrebbe potuto essere presente in ufficio.
Ancora una volta, non si ravvisano profili disciplinari né tentativi di sostituirsi all'amministratrice.
*
G. LL sostiene di aver sempre dato più importanza al lavoro e non alla Sua salute, ma ciò non corrisponde al vero. Le abbiamo sempre accordato la possibilità di lavorare da casa e/o i permessi di cui necessitava e Le abbiamo sempre ricordato, anche per iscritto, di riguardarsi. Muove peraltro false – quanto generiche – accuse nei confronti della dott.ssa che Le ha invece sempre dimostrato il massimo rispetto e riguardo. Parte_2
L'addebito si fonda, da un lato, sull'infondata imputazione alla ricorrente di aver mosso false accuse nei confronti dell'amministratrice in relazione alle sue problematiche di salute, salvo che di
7 | 17 ciò non vi è traccia nella e-mail della dipendente;
dall'altro lato, il fatto che quest'ultima rappresentasse di aver dato più importanza al lavoro è, a tutto concedere, non già un'accusa alla società ma una mera (e, semmai, amara) constatazione di aver fatto delle scelte di vita battezzando priorità delle quali, a quel punto, evidentemente si pentiva.
Resta il fatto che non si ravvisano profili disciplinari nelle condotte.
*
H. LL il 29.07.2024 ha inviato un prospetto di straordinari che riteneva di avere svolto mentre lavorava da casa
e che non corrispondevano al vero. Lo stesso ha fatto per il periodo NN – Febbraio – Marzo – Aprile –
Maggio – Giugno 2024. Addirittura Le era stato fatto notare un possibile errore e Lei aveva poi mandato un diverso prospetto indicante 23 ore e Le era stato detto di non svolgere più straordinari.
L'addebito è, senza dubbio, tardivo in relazione al periodo da gennaio a giugno 2024, tanto che nemmeno nel presente giudizio la difesa della società ha dato conto di apprezzabili ragioni che giustifichino la contestazione a così significativa distanza di tempo.
Non è, poi, stato contestato che il prospetto degli straordinari della dipendente fosse inviato, fino ad una certa data, alla collega e, dopo il pensionamento di quest'ultima, alla collega Pt_3 Pt_10 per essere inviato, prima dell'inoltro allo studio incaricato della elaborazione delle buste paga, all'amministratrice Parte_2
Non si comprende, di conseguenza, se e in che misura quest'ultima abbia eventualmente valutato la misura degli straordinari della dipendente e, a quel punto, la ragione per cui non abbia contestato la legittimità della richiesta fin dall'inoltro della stessa.
Fermo restando che l'asserita falsità degli straordinari indicati dalla lavoratrice è, sostanzialmente, postulata dalla società nel presente giudizio ma del tutto priva di alcun apprezzabile elemento a sostegno, quasi a volersi invertire gli oneri della prova pacificamente a carico della convenuta.
L'addebito è, quindi, infondato.
*
I. Con riferimento al Bilancio HS 2023, LL non aveva aggiornato la contabilità (vedi mail della Dr.ssa del 04.02.2024), lasciando molteplici voci non riconciliate e costringendoci ad assumere appositamente Parte_2 un'altra contabile, la signora che, dopo aver analizzato la contabilità, ha, altresì, riscontrato Testimone_1 gravissimi errori quali ad esempio la mancata registrazione nel 2023 dei pagamenti del fornitore Eurocandidus per un importo di euro 74.876,65 che, avendolo dovuto chiudere nell'anno successivo, ha creato una sopravvenienza nel
2024 diventando un costo indeducibile gran parte delle riconciliazioni delle carte di credito non effettuate erano dovute alla non chiusura di fatture fornitori, cose che invece è emersa dalla verifica fatta in una prima fase dalla
8 | 17 dr.ssa e a seguire dalla nuova contabile che – come per il fornitore Eurocandidus – ha chiuso gran parte Parte_2 delle partite aperte al 31.12.2023 nell'anno 2024. Nonostante ciò, LL si permette, nella Sua e-mail, di sostenere che ciò sia da addebitarsi a scelte dei dott.ri Parte_2
Deve, innanzitutto, rilevarsi che dalla documentazione in atti non vi è una sola evidenza relativa alla mancata registrazione, nel 2023, dei pagamenti del fornitore Eurocandidus.
Per il resto, la lavoratrice si difendeva, innanzitutto, rappresentando che, nella propria e-mail, avesse fatto riferimento al bilancio HS 2023 per i redditi del 2022, circostanza irrilevante rispetto all'addebito.
Quanto, invece, alla contestazione relativa al bilancio al 31 dicembre 2023, la dipendente riconosceva che vi fossero stati problemi con alcuni contratti presso alcune sedi, con emissione di fatture di note di credito in compensazione, evidenziando tuttavia che, per i propri problemi di salute e per le dimensioni del cliente, la società avesse affidato ad un'altra risorsa (assunta proprio per tale ragione) il compito di occuparsene.
La stessa conferma il fatto che, a febbraio 2024, veniva assunta CP_1 Testimone_1 per occuparsi della contabilità della Happy Services.
Ed è senza dubbio documentale che, fino ad allora, anche in funzione del fatto che il bilancio di tale società dovesse essere approvato proprio a febbraio (trattandosi di società unipersonale con socio svizzero facente parte di un gruppo e, quindi, con la necessità di predisporre il bilancio consolidato) fossero state ravvisati numerosi errori di (registrazioni Parte_1 doppie, fatture non registrate, mancate riconciliazioni).
Ora, anche nel caso in commento deve rilevarsi l'evidente tardività dell'addebito disciplinare, non essendovi una sola ragione che giustifichi che, a distanza di ben sette mesi, la società, pur avendo ben presente lo scenario degli asseriti inadempimenti, abbia inteso attendere un così significativo lasso temporale, di certo non determinato dalla semplice ricezione della e-mail del 13 agosto
2024.
Né , nel presente giudizio, ha dato adeguatamente conto dei motivi per cui si CP_1 sarebbe così tardivamente attivata.
Anche a dare credito al fatto che solo nel tempo sarebbero emerse, una volta affidata la società
HS alla nuova dipendente , le riscontrate anomalie addebitabili alla resta il fatto Tes_1 Pt_12 che sarebbe stato onere della convenuta dare puntualmente conto dei momenti temporali in cui tali criticità sarebbero emerse per giustificare un così significativo ritardo nella contestazione dell'addebito che, per quanto visto, non può essere in questa sede apprezzabile.
9 | 17 *
J. LL denigra anche il lavoro delle colleghe, con insinuazioni ingiuriose che non trovano alcun riscontro nella realtà, sostenendo che molte attività sarebbero svolte dalle Sue colleghe in modo inappropriato usando espressioni quali: “lavorare … nel sottobosco”…”con il deretano di altri, per non essere volgare” ecc.
Senza dubbio vero che nella e-mail in commento la ricorrente utilizzava tali espressioni, salvo doversi convenire con la difesa di parte della necessità di inquadrarle all'interno del contesto dell'intera frase, ove veniva rappresentato il fatto che taluni colleghi lavorassero facendo ravvedimenti
e sistemando errori senza che l'amministratrice ne venisse a conoscenza, circostanza quest'ultima che, semmai, avrebbe dovuto attirare l'attenzione dell'interlocutrice, che invece ne postulava la falsità.
Non senza considerare che le espressioni utilizzate sono ben lunghi dall'assumere quel connotato di ingiuria attribuito alla dipendente.
Non si ravvisano, quindi, profili disciplinarmente rilevanti.
*
K. LL offende le Sue colleghe e i Suoi superiori, accusando di essere “arroganti, saccenti, sentirsi …uniti dal signore” ecc. senza indicare chiaramente a chi si riferisce e chiedendo se abbia un responsabile e chi sia. I Suoi superiori sono la dott.ssa e il dott. Sono accuse gravissime e infamanti. Parte_2
Considerazioni analoghe possono essere svolte in relazione all'addebito in commento, soprattutto allorquando si postula che le espressioni fossero rivolte anche ai superiori, laddove emerge che la società non ha nemmeno valutato le difese della dipendente sul punto, in particolar modo in relazione allo specifico episodio intercorso con un un'altra collega nell'ambito di una interlocuzione in cui la ricorrente, semplicemente, rappresentava che quest'ultima si fosse comportata quale fosse una responsabile.
Resta il fatto che, ad avviso del giudicante, anche in tal caso mancano del tutto profili disciplinarmente rilevanti.
*
L. LL scrive: “Gli ultimi 10 giorni ha avuto un comportamento nei miei confronti senza parole, che poi Pt_6 non ho neanche capito dovuto a che cosa, ma la sera della cena voleva abbracciarmi – forse dovuto al vino – augurarmi ogni bene che sarebbe andato tutto bene…mah”, accusando la Sua collega di essere gentile “forse” per il
“vino”.
Sull'addebito in commento deve essere ribadita la mancanza di rilievi disciplinarmente apprezzabili nel presente giudizio.
10 | 17 La società, di fatto, svolge un processo alle intenzioni, valorizzando una singola frase utilizzata dalla lavoratrice riferendosi ad una specifica dinamica intercorsa con una collega nel corso della cena aziendale.
Tuttavia, anche in tal caso, decontestualizza l'episodio, senza tenere conto che la CP_1 ricorrente evidenziava censurabili comportamenti della collega nei giorni precedenti, dal che Pt_6 il proprio stupore e straniamento per l'abbraccio ricevuto durante la cena.
L'individuazione del vino come ragione del gesto affettuoso ricevuto può forse non essere elegante ma, francamente, elevarla a ragione alla base di un addebito disciplinare appare, davvero, pretestuoso.
*
M. LL, quando la Dr.ssa era venuta a conoscenza delle Sue condizioni di salute, era stata Parte_2 autorizzata, quando lavorava da casa, a usare il taxi per trasportare eventuali documenti. Le sono sempre stati rimborsati i ticket dei taxi consegnati a fine mese. Nonostante ciò, abbiamo recentemente scoperto che, in realtà,
LL prelevava in più dalla cassa dello Studio anche del contante per pagare i taxi. Quindi, oltre a richiedere un rimborso di taxi a fine mese (sempre rimborsato con bonifico), LL ha prelevato anche dei soldi dalla cassa di Pt_ Studio. Non si comprende se i rimborsi fossero sia quelli richiesti a fine mese sia quelli prelevati dalla .
L'addebito è talmente generico da essere di difficile apprezzamento, non essendo nemmeno indicato quali specifici episodi avrebbero visto la ricorrente ricevere il rimborso per l'utilizzo del taxi e, contestualmente, prelevare dalla cassa dello studio anche il controvalore in contanti.
In tal modo è oggettivamente impossibile tanto per la lavoratrice quanto per il giudicante valutare l'addebito, tanto più che la dipendente (senza che sul punto vi sia alcuna specifica contestazione) ha evidenziato che ben poteva essere capitato di aver recuperato dei contanti della cassa per pagare, in un paio di occasioni, la corsa se non veniva accettato il bancomat, per poi dare lo scontrino alla sig.ra ando conto di non aver diritto a ricevere alcun rimborso. Pt_3
In ogni caso, manca nel presente giudizio alcuna evidenza che possa portare a ritenere che le condotte così genericamente contestate possano essere approfondite e valutate ai fini disciplinari.
La genericità si riflette, poi, anche sulla possibile tardività delle contestazioni, apparendo evidente la violazione del diritto di difesa della ricorrente sul punto.
*
N. LL insinua nella Sua lettera di dovere sempre chiedere un acconto sullo stipendio, ma anche questa insinuazione non corrisponde al vero. Lo stipendio Le è sempre stato accreditato nei primi giorni del mese e, quando lo ha chiesto, anche immediatamente con bonifici istantanei.
11 | 17 La contestazione è, francamente, fondata su una distorsione della richiesta, attribuendo alla un'insinuazione del tutto assente nella e-mail, ove si chiedeva se cortesemente fosse Parte_1 possibile, il primo di ogni mese, ricevere un acconto sullo stipendio per il discorso del mutuo.
La dipendente, peraltro, arrivava anche a scusarsi di dover avanzare tale richiesta e, semplicemente, per evitare imbarazzi (propri e non certo di altri) chiedeva se fosse possibile far diventare una regola l'erogazione dell'acconto il primo giorno di ogni mese.
Di certo, non si ravvisa alcuna accusa alla società di ritardi nei pagamenti mai evocati.
*
O. LL accusa la dott.ssa di violazione della Sua privacy e si tratta di accuse non veritiere e Parte_2 inaccettabili. Lei stessa ha comunicato a quasi tutti i clienti di essere affetta da un brutto male e che avrebbe subito un intervento chirurgico.
Ancora una volta la società imputa alla dipendente di aver mosso delle accuse all'amministratrice.
In tal caso, rappresentava, anche nella lettera di giustificazioni, che la Parte_1 circostanza fosse stata totalmente fraintesa in quanto riferita alla signora Parte_14
In ogni caso, la ricorrente al più si lamentava che fossero trapelate le informazioni sulla sua salute in maniera indiscriminata, senza dubbio dolendosene ma senza che sia ravvisabile quell'accusa specifica alla di cui veniva accreditata. Parte_2
*
P. Tutte le contabilità da Lei gestite, ossia Milano ME s.r.l. – Immobilare EV snc – Hotel Colombia Snc –
Immobiliare AL s.r.l. – Si. – Dr. – Avv. – Dr. CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
– – Dr. – – – Prof.
[...] Controparte_11 Parte_5 Controparte_12 Controparte_13
– Ing. sono ferme al 31.12.2023. Parte_11 Persona_5
Per alcune, tranne i Medici che non presentano alcuna registrazione in quanto sono esenti da Iva, sono stati inserite le fatture emesse e ricevute per poter calcolare l'Iva, ma non sono stati inseriti tutti i movimenti bancari con relativa riconciliazione, né i costi del personale ed altre movimentazioni patrimoniali. La contabilità dello Studio, come detto, è ferma addirittura al 31.12.2022, con conseguenti rischi in caso di controlli degli organi competenti o di richieste dei clienti.
Sul punto, come visto, nella lettera di giustificazioni confermava che Parte_1 alcune contabilità non risultavano aggiornate per diverse motivazioni (estratti conto non ricevuti, nonostante mail inviate, ricevuti o stampati in ritardo in quanto mancanti delle credenziali per poter accedere al sito, già a conoscenza Dottoressa in quanto le credenziali e i Pin erano memorizzati Suo cellulare. Parte_2
12 | 17 Nel ricorso, la ricorrente è poi più puntuale in relazione alle specifiche contabilità contestate nei seguenti termini:
Per Milano ME ed Immoibilare EV s.n.c., ad esempio, essendo clienti nuovi della resistente, per ottenere la documentazione bancaria era stato necessario prima presentarsi presso la filiale di riferimento per ottenere la delega;
con specifico riguardo all'Immobiliare AL e al dott. veniva precisato che gli estratti dei conti CP_8
Pt_1 bancari e le movimentazioni del fondo venivano consegnati a metà anno e a fine anno;
per Silu s.r.l. il recupero della documentazione necessaria per la gestione della contabilità era alquanto difficile e condizionato dalla sig.ra che, non versando in buone condizioni di salute, consegnava la stessa quando riusciva e si sentiva bene Pt_16
(tanto che in passato la sig.ra si era recata personalmente a casa sua per il ritiro dei documenti); Controparte_14 quanto al dott. non corrispondeva al vero che la sua contabilità non fosse aggiornata, chiedendo il CP_8 predetto trimestralmente lo stato delle situazioni economiche per verificare l'andamento dei costi e delle entrate;
CP_ rispetto all'avv. ai dottori ed la contabilità veniva Controparte_9 CP_11 Parte_5 gestita annualmente in sede di predisposizione del Modello Unico, per la quale veniva richiesto se le fatture emesse e ricevute fossero state incassate/pagate; quanto alla dott.ssa e al dott. anche in questi casi la Pt_7 Parte_7 contabilità veniva gestita annualmente, essendo entrambi in regime di contabilità semplificata;
rispetto al prof.
essendo marito della dott.ssa , la documentazione necessaria veniva richiesta sia al Pt_4 Parte_5 professore che alla predetta e veniva sempre trasmessa in ritardo;
infine per l'ing. il Modello Unico veniva Per_5 predisposto dallo stesso che comunicava gli incassi e i pagamenti per la sola predisposizione del Quadro RE, che poi gli veniva trasmesso per le opportune integrazioni.
Ebbene, in relazione a tali ultime articolate difese, la difesa di si è limitata ad una CP_1 generica contestazione del ricorso, in quanto a suo avviso trattavasi di circostanze non rappresentate nelle giustificazioni, quasi a intendere che difese ulteriori rispetto a quelle rassegnate nell'ambito del procedimento disciplinare non debbano e non possano essere dedotte in causa.
Sul punto, per contro, l'assenza di una chiara, precisa e specifica di difesa di parte porta a ritenere fondato quanto, per contro, dettagliatamente indicato dalla lavoratrice in sede di costituzione per dare ampiamente conto dei motivi per cui si sarebbero verificati i ritardi addebitati.
* Controparte_1 Q. Un ulteriore problema si è riscontrato per il Cliente Italian per il quale è stato approvato un
Bilancio che, però, è risultato non corretto in quanto la Dr.ssa è stata sollecitata dall'Amministratore per Parte_2 una verifica sulla fatturazione e, dopo aver controllato che era errata, ha dovuto scusarsi con il CEO per quanto causato”.
13 | 17 Sul punto la dipendente confermava che una certificazione non fosse risultata corretta e la necessità di provvedere alla correzione patrimoniale, fermo restando che non è contestato che non vi sia stata alcuna variazione di utile nel bilancio, salvo che nel caso di specie l'inadempimento e l'errore risultano riconosciuti.
*
Per quanto visto ai paragrafi precedenti, gli unici addebiti in questa sede apprezzabili riguardano quello di cui al punto B) sulla tardiva redazione del bilancio PT DATA e quello da ultimo visto di cui al punto Q), a fronte di ben 17 contestazioni.
Il licenziamento non può che essere inesorabilmente dichiarato illegittimo, essendo evidente la sproporzione della sanzione adottata dal datore di lavoro nello scenario sopra descritto.
La presenza, tuttavia, di condotte disciplinarmente rilevanti rende vano il tentativo della ricorrente di dedurre la natura ricorsiva del recesso che, come noto, ai sensi dell'articolo 1345 c.c., ravvisabile solo e nella misura in cui sia individuabile un motivo illecito e determinante che, nel caso di specie, è da escludere per quanto detto.
In difetto di condotte tipizzate dalla contrattazione collettiva che, alla luce dell'interpretazione dell'articolo 3, comma 2, D.lgs 23/15 da parte della Corte Costituzionale (sentenza 129/2024) giustificherebbero l'accertamento della insussistenza del fatto materiale, può riconoscersi unicamente la tutela di cui all'articolo 3 comma 1.
Pertanto, dichiarato estino il rapporto di lavoro alla data del recesso, ed avendo riguardo alla pacifica applicazione al caso di specie della tutela di cui all'art. 9 D.lgs 23/15 (richiesta dalla stessa parte ricorrente in via subordinata), si ritiene equo il riconoscimento di una indennità risarcitoria nella misura di sei mensilità, avendo riguardo, da un lato, all'anzianità della lavoratrice (sei anni) e alle ragioni del recesso che, per quanto non pretestuose, si fondano su due soli addebiti (rispetto a tutti quelli contestati) di cui uno, quello relativo al bilancio effettivamente di CP_1 significativa rilevanza disciplinare.
Non ignora il giudicante la recente pronuncia della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
23, limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità (sentenza
118/2025).
Tuttavia, deve osservarsi che non vi sono ulteriori elementi in giudizio che consentano una valutazione dell'indennità da riconoscersi alla lavoratrice in misura differente da quella sopra indicata.
14 | 17 deve, quindi, essere condannata a corrispondere alla ricorrente a titolo di CP_1 indennità risarcitoria la somma complessiva di euro 18.960,06 (non essendo contestato il tallone retributivo mensile di euro 3.160,01) oltre che al pagamento dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso per euro 3.646,16 (come calcolata in ricorso senza che sul punto vi sia stata contestazione alcuna) il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto al saldo effettivo.
***
Per quanto concerne la domanda riconvenzionale di , la società ha fondato la CP_1 propria richiesta sulla base delle seguenti argomentazioni:
Come esposto nella parte in fatto, alla quale si fa integrale rinvio, la signora ha commesso una serie di Parte_1 errori, ritardi e mancanze, nel proprio lavoro, che hanno comportato e possono comportare per lo Studio notevoli rischi e danni, per i quali si chiede alla stessa il risarcimento.
Abbiamo riportato nei fatti le somme pagate per sanzioni e interessi (già solo uno degli importi supera i 44mila euro di sanzioni e interessi!!), le maggiorazioni, i ravvedimenti, ecc.
Inoltre è possibile emergano ulteriori danni per altre mancanze che ad oggi ancora non abbiano portato ad accertamenti.
Abbiamo altresì ricordato che lo Studio ha pagato somme aggiuntive per rimediare agli errori e carenze della ricorrente, dovendo concludere un contratto a partita IVA e dovendo fare ricorso, con i conseguenti costi, Per_6
a numerose ore di lavoro anche supplementare di altre dipendenti.
Inoltre, occorre considerare il danno all'immagine subito. Come detto, la ha spesso dovuto scusarsi di Parte_2 persona e porre rimedio alle mancanze della . Parte_1
Secondo una prima stima, considerando il danno patrimoniale e non patrimoniale, esso è pari ad almeno €
80.000,00, salvo migliore quantificazione in corso di causa.
*
Ebbene, in relazione alla domanda osserva il giudicante che le richieste di danno avanzate dalla società per ravvedimenti e interessi sostenuti per taluni clienti per asseriti inadempimenti della dipendente, sono difficilmente comprensibili, trattandosi di importi che, dalla documentazione in atti, sono stati pagati dagli stessi clienti e rispetto ai quali non risulta che la società abbia versato alcunché a questi ultimi a titolo di ristoro.
Anche la tesi secondo cui lo studio si sarebbe dovuto fare carico del pagamento della somma di euro 44.038,14 per un avviso bonario a carico del professor risulta del tutto Pt_4
15 | 17 indimostrata, essendo stato prodotta in atti unicamente la cartella di pagamento notificata dalla
Agenzia della riscossione, ovviamente non alla società ma all'interessato;
, pertanto, non ha titolo alcuno nei confronti della ricorrente. CP_1
*
La società ha, comunque, allegato che, per colmare le lacune emerse dopo il licenziamento di
, avrebbe dovuto sostenere i costi per il contratto a partita Iva con Parte_1
stipulato a settembre 2024, nonché di una ulteriore risorsa assunta ad ottobre Controparte_16
2024, Parte_17
Nel primo caso sono state versate in atti le relative fatture ma, a prescindere dalla mancanza di prova del pagamento, non è nemmeno dato a comprendere se tali fatture siano effettivamente relative allo svolgimento di attività alla risoluzione delle problematiche dei clienti indicati dalla società nel ricorso, così venendo inevitabilmente frustrato il diritto di difesa della ricorrente.
Francamente inverosimile, poi, ritenere che la società abbia assunto, poi, quale Parte_17 risorsa del pari destinata a lavorare per sanare le mancanze della dipendente licenziata, trattandosi di rapporto a tempo pieno e indeterminato che mal si concilia con la necessità di assumere una risorsa destinata, nella ricostruzione della convenuta, ad occuparsi di un compito specifico.
Ben più credibile che tale dipendente sia stata assunta per effettive necessità dello studio, anche correlate al licenziamento della contabile precedentemente in forze, ovvero la ricorrente stessa.
*
Per quanto concerne le ore di straordinario che la società assume di aver pagato a due dipendenti per lavoro supplementare che non sarebbe stato svolto se non per colmare le lacune del lavoro di , che la richiesta sia pretestuosa emerge con assoluta Parte_1 chiarezza dal fatto che la società addebita a quest'ultima anche ore di lavoro precedenti lo stesso licenziamento ovvero di gran lunga successive ad esso (a fronte di un recesso del settembre 2024 vengono imputate anche ore di lavoro supplementare del mese di febbraio 2025).
Fermo restando che, anche in tal caso, deve convenirsi con la difesa della ricorrente circa il fatto che la società avrebbe dovuto specificamente allegare per quali pratiche e attività tali dipendenti avrebbero effettivamente osservato l'orario supplementare pagato, non essendovi un solo elemento che non porti a ritenere che detta attività fosse autorizzata non già per colmare le lacune della ricorrente ma per effettive necessità dello studio.
*
16 | 17 Infine, la richiesta di danno all'immagine non è solo spropositata nel quantum ma, ancora una volta, del tutto sprovvista di fondamento se si considera che è affidata alla generica allegazione del discredito nei confronti dei clienti, priva di alcun elemento a supporto che non sia meramente autoreferenziale.
La domanda riconvenzionale deve, quindi, essere respinta integralmente.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avendo riguardo alle previsioni del DM 55/14, dovendosi considerare che lo scaglione di riferimento per il valore di causa in questa sede accertato è da aumentarsi del valore della domanda riconvenzionale, dal che la determinazione delle spese sulla base dello scaglione da 52.001 a
260.000, e potendosi collocare sui valori non medi ma minimi visto che il valore complessivo di causa è prossimo a questi ultimi.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da a con
CP_1 Parte_1 lettera del 12 settembre 2024 e, dichiarato estinto il rapporto con decorrenza 4 settembre 2024, condanna a corrispondere alla ricorrente, a titolo di indennità risarcitoria non
CP_1 assoggettata a contribuzione previdenziale, la somma di euro 18.960,06 oltre ad euro 3.646,16 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, il tutto oltre interessi al saggio legale e rivalutazione dalla cessazione del rapporto al saldo effettivo;
respinge per il resto il ricorso nonché le domande riconvenzionali di;
CP_1 condanna rimborsare a le spese di lite che liquida in
CP_1 Parte_1 complessivi euro 6.699,00 oltre spese generali e accessori di legge;
riserva il termine di giorni 30 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva
Milano, 25/07/2025
Il Giudice
LL PE
17 | 17
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. LL PE ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con l'Avv.to Domenico Roccisano, con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Milano, Viale Bianca Maria 24
RICORRENTE contro
), con l'Avv.to Claudio Zambrano, con domicilio eletto in Milano, CP_1 P.IVA_1
Largo Augusto 3
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 02/04/2025,
ha convenuto in giudizio l'accoglimento delle Parte_1 CP_1 seguenti conclusioni:
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE:
a) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in fatto e diritto, la nullità del licenziamento de quo e per l'effetto b) condannare la convenuta a tutte le conseguenze di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 23/2015 e cioè alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno subito dal ricorrente, stabilendo a tal fine un'indennità – non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto – commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione sulla base del tallone mensile di euro 3.160,01 – o della diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia –, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
IN VIA SUBORDINATA:
c) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in fatto e diritto, l'illegittimità, invalidità e/o inefficacia del licenziamento de quo e per l'effetto d) condannare la parte convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria, ex art. 9 D.Lgs. 23/2015, nella misura di sei mensilità, pari ad euro 18.960,06 (3.160,01 x 6), ovvero nella diversa misura e/o somma ritenuta di giustizia;
e) condannare la parte convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso, pari ad euro
3.646,16, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO:
f) con rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dalla scadenza del credito all' effettivo saldo;
g) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali (15%), c.p.a., iva e contributo unificato.
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto CP_1
l'avversario ricorso;
in via riconvenzionale ha, inoltre, formulato le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare sia che nel corso del rapporto di lavoro la ricorrente ha commesso errori, ritardi, omissioni sia i danni, patrimoniali e non patrimoniali che ne sono conseguiti per la resistente;
- per la conseguenza condannare la stessa a pagare a l'importo di euro 80.000,00 oltre interessi e CP_1 rivalutazione o il diverso accertato in corso di causa, se del caso anche secondo equità, se del caso compensando fino a concorrenza tali importi con quelli eventualmente riconosciuti a favore della ricorrente e condannando la ricorrente a pagare la differenza.
Il ricorso, nei limiti e per i motivi di seguito esposti, è fondato, laddove va respinta la domanda riconvenzionale della convenuta.
***
veniva assunta da in data 4 settembre 2019, Parte_1 CP_1 quale impiegata contabile, inquadramento al secondo livello CCNL per i dipendenti da aziende del terziario.
Per quanto di interesse, con lettera del 12 settembre 2024, la ricorrente, all'esito di un procedimento disciplinare, veniva licenziata con le seguenti motivazioni:
“Facciamo seguito alla nostra lettera di contestazione disciplinare dell'1.9.2024, da Lei ricevuta – come scrive – il 4.9.2024, che qui si intende integralmente richiamata e ritrascritta, e per la quale ha reso giustificazioni il 4.9.2024. dopo attenta lettura delle stesse, Le comunichiamo che non riteniamo di accoglierle non essendo le Sue giustificazioni idonee a sminuire i fatti contestati e, inoltre, per i seguenti motivi. Contestazione A) Trattasi di questione che Le era già stata chiarita il 12 agosto e sulla quale non aveva il motivo di tornare. Contestazione B) La richiesta del bilancio in questione Le era stata fatta con le mail del 20.6.24 e del 10.7.24, che non nega di aver ricevuto. La mail del 13 agosto, alla quale fa riferimento, era una risposta generica di incoraggiamento a pensare alla propria salute e non riguardava le pendenze aperte. Peraltro, lo era chiuso dal 7 agosto e il CP_2 bilancio non era stato aggiornato da mesi. Contestazione C) LL fa riferimento a una scadenza del 31 ottobre (non 15) e che, quindi, non poteva rilevare nel periodo di chiusura dello Studio.
2 | 17 Contestazione D) La comunicazione alla quale si riferisce è stata data a tutti, non durante la pausa caffè, bensì in Segreteria con la presenza di tutti;
inoltre, lo Studio ha sempre chiuso lo stesso periodo nel mese di Agosto. Non si comprende inoltre a quali stanze faccia riferimento, dal momento che l'ufficio nel quale lavora è un openspace. Contestazione E) LL fa, nuovamente con tono polemico, riferimento a decisioni della Dott.ssa che non Parte_2 rilevano ai fini della contestazione e che, peraltro, erano ampiamente giustificate. Per sua com mazione l'aumento dell'attività dello Studio, causata per la gran parte da Sue inadempienze, ha portato all'assunzione di nuove persone. Il TFR alla signora era dovuto e i 40.000,00 da Lei citati non riguardavano una cartella del Prof. Pt_3
bensì una sanzione c ata levata con riferimento a una cartella che Lei stessa aveva dimenticato e che Pt_4
dovuto pagare.
Contestazione F) Le ricordiamo che qualunque decisione e scelta di lavoro avrebbe dovuto essere presa a priori con la Dott.ssa Parte_2 Contestazi accuse contenute nella Sua mail erano chiare.
Contestazione H) Come detto, già a NN Le erano stati contestati straordinari non veritieri ed LL aveva modificato il Suo prospetto riducendo in modo drastico le ore da 111 a 23.
Contestazione I) Entrambi i bilanci della società Happy Services sono stati chiusi contabilmente da Lei. Il 31.12.2022, il bilancio è stato chiuso cercando di recuperare il Suo ritardo ed essendo in corso una revisione della Deloitte. La Dr.ssa ha chiesto che tutto quello che non era stato riconciliato nell'anno 2022 fosse comunque chiuso Parte_2 definiti el 2023. Così non è stato. LL ha ripresentato il Bilancio 31.12.23 con le stesse partite contabili aperte. La Dr.ssa si è dovuta adoperare per riconciliare tali partite per salvaguardare la fiducia del Cliente Parte_2 verso lo Studio an aiuto della nuova contabile.
Contestazione J) Non è Sua competenza valutare e/o giudicare il lavoro delle Sue colleghe.
Contestazione K) ed L) Le confermiamo, come per i punti precedenti, che non abbiamo “estrapolato” frasi senza contestualizzarle.
Contestazione M) Confermiamo anche che la Dott.ssa non era a conoscenza della contemporanea esistenza Parte_2 dei prelievi fatti dalla cassa e dei rimborsi da Lei rice e mese. LL era autorizzata a usare il taxi solo per portare a casa eventuali documenti, quando lavorava in modalità smart.
Contestazione N) Confermiamo quanto scritto.
Contestazione O) LL stessa più volte ha informato i clienti del Suo stato di salute. La Dott.ssa non ha mai Parte_2 detto alcunchè a nessuno al riguardo.
Contestazione P) Come Lei sa, in studio ci sono le cartellette per ciascun cliente, con i riferimenti degli stessi e tutti i Co documenti consegnatici a mano da loro. Non si comprende, pertanto, quale Le servisse.
Contestazione Q) LL dovrebbe sapere che il Modello fiscale va rifatto sulla e della nuova certificazione. Tutti i comportamenti che Le sono stati contestati integrano grave violazione degli obblighi su di Lei gravanti, anche ai sensi dell'art. 233 CCNL, e insubordinazione nei confronti dei superiori. Le comunichiamo pertanto il licenziamento per giusta causa con effetto dal 4 settembre 2024”.
Nel presente giudizio la ricorrente ha contestato la legittimità del recesso, a suo dire nullo in quanto ritorsivo e, comunque, infondato nel merito e, in ogni caso, sproporzionato.
***
Tanto premesso, al fine del decidere in relazione alle domande della ricorrente, si osserva che il licenziamento in questa sede impugnato prendeva le mosse dalla contestazione disciplinare che, in data 01/09/2024, elevava alla ricorrente (doc. 46 ric.). CP_1
A sua volta, la contestazione disciplinare traeva fonte dalla e-mail inviata dalla lavoratrice all'amministratrice in data 13 agosto 2013 (doc. 6 ric.) del seguente tenore: Parte_5
Buongiorno Dottoressa, Spero si stia rilassando e riposando. Io sono in treno verso la mia famiglia, in quanto nonostante siano scesi spesso, sento proprio la necessità di averli accanto e di abbracciarli, starò invecchiando… per restare un po' con loro e per vedere le mie “pancione” che a ottobre mi faranno diventare ancora nonna. Anche quest'anno è stato un anno particolarmente “pesante” dovuto dalle terapie che sono state devastanti e prolungate e anche lavorative. Prima di tutto le riassumo i lavori in “sospeso”:
3 | 17 Presentazione entro il 30.08 del modello F24 dell'Italian Properties, in quanto dovendo attendere entro il 18.08 per l'invio dello stesso e non potendolo effettuare poiché ieri mi ha comunicato che per scelta Sua e del Per_1 Dottore è stato scelto questo periodo per inattività dello procedere con la conclusione di importanti integrazioni nei sistemi di Pt Data;
Presentazione di Tessera Sanitaria semestrale per il Professor che verrà gestita al rientro a settembre 2024; Pt_4 Bilancio PT Data, che verrà gestito al rientro a settembre 202 Sua verifica del prospetto che Le ho inviato all'inizio di luglio 2024, per l'invio entro il 15 ottobre delle dichiarazioni da inviare. Inoltre, per il discorso di settimana scorsa, Le posso confermare che – se riesce e può – può seguire Pt_6 sicuramente:
[...]
[...]
, quando rientro verifico alcune cose e poi Dottoressa Le comunicherò cosa Parte_7
Come Le avevo anticipato in precedenza e confermato ieri dall'ultima visita effettuata in ospedale, sicuramente non riuscirò a rientrare il 2 settembre 2024. Se poi sarà fattibile potrò lavorare da casa, con le nuove credenziali che comunicherà . Questa volta dovrò seguire le indicazioni dei medici e delle relative cure, in quanto certe Per_1 complicazion perché per responsabilità ho pensato più al lavoro che alla mia salute. Non so se capita anche a Lei, ma viaggiare a me fa riflettere con chiarezza a 360 gradi. Mi dispiace affermare che il Suo atteggiamento nei miei confronti è “variato” dai famosi dieci giorni di malattia, sotto approvazione del bilancio di HS. Non capisco e vi sono diversi atteggiamenti che mi hanno lasciato senza parole, facendomi restare male, ma ne ho preso atto avendo altre cose a cui pensare. Mi ha lasciato un po' così perché pensavo di avere un certo rapporto con Lei, inteso come limpido e diretto, ma come dicevo ne ho preso atto e vado avanti. Il Dottor – con Lei presente – in fase di approvazione del bilancio HS 2023, mi aveva fatto un discorso di Parte_2 quasi me endo presente quanto fosse stato “imbarazzante” il bilancio presentato al 31.12.2022 facendo presente che non avessi lavorato bene. Ci può anche stare, ma quel bilancio è stato deciso di farlo in quel modo
“imbarazzante” in presenza Sua e di CP_4 Trovo che il termine “imbarazzan e essere utilizzato in altri contesti… trovo imbarazzante lavorare durante l'orario di lavoro per clienti personali (già fatto presente anche in passato a Lei e tanto che entrambi Pt_8 eravate rimasti infastiditi per il comportamento poco consono); imbarazzante è lav ome dico io – nel sottobosco, facendo ravvedimento sistemando errori senza che Lei ne sia al corrente (anche questo già fatto presente) ma sembrando sempre la migliore e molti lavori effettuati con “il deretano di altri”, per non essere volgare;
imbarazzante è che vengano rispettati gli orari in generale solo se il Datore è presente altrimenti è anarchia totale. Anche di questo ne ho preso atto. Forse essere arroganti, saccenti, sentirsi – come si dice dalle mie parti – unti dal signore, è il nuovo Mood. Se vi sono dei cambiamenti o se ho un Responsabile vorrei cortesemente esserne a conoscenza, così da poter effettuare le opportune considerazioni e prendere le dovute scelte. Vi sono poi atteggiamenti che mi perdoni non ho proprio capito, tipo il fatto che non prendendo il caffè – non dovuto a un dispetto, ma a un disagio dovuto dalla chemio, infatti anche negli ultimi giorni – presente anche
– l'odore del caffè mi aveva creato numerose “visite” verso il bagno fino a vomitare sangue – non mi si Per_2 rmare che si era deciso di chiudere lo Studio in anticipo o altre cose, mah… Ribadisco tra noi c'è sempre stato un dialogo diretto e cosa dire anche dei rimborsi del taxi? Avrebbe potuto CP_ comunicarmelo come ha fatto settimana scorsa per gli straordinari. Non sentirmi dire da di restituire i 20 euro, come avessi “rubato” dalla cassa, mah. Sono stata fortunata quel famoso 4 agosto 2019 e devo ringraziarla per tante cose a livello lavorativo e personale, capisco che l'avvento di nuove persone abbia notevolmente aumentato i costi effettivi, ma per la sincerità e limpidezza che mi contraddistingue e per cui ci siamo sempre trovate in linea, Le chiedo se fosse possibile avere un aumento di 200 euro netti (per arrivare a un compenso di 2 mila euro netti), in quanto anch'io mi trovo a sostenere nelle spese mensili tali che l'attuale compenso di 1.800 euro netti non mi permettono di far fronte a tutto. Premetto che capisco mi possa rispondere che non è un Suo problema, e lo capirei, ma questo vorrebbe dire che guarderei verso nuove opportunità. Inoltre Le chiedo cortesemente se il primo di ogni mese potesse effettuare un acconto sullo stipendio per il discorso del mutuo – sono spiacente che ogni mese debba richiederlo, sarà scocciante anche per Lei – come fa solitamente quando glielo richiedo mensilmente. Sarà sciocco, ma ognuno ha il proprio carattere, e chiedere ogni mese è per così dire “umiliante” da un mio punto di vista, anche se non lo è per altri… ma non siamo tutti uguali. Mi perdoni l'ultima cosa che Le volevo dire, sempre per una questione mia e soprattutto di privacy – con Lei – che è il mio Datore – e con c'era un rapporto tale che ogni cosa di cui si parlava, era come parlarne in Famiglia e Per_2 per Voi due mi siete s vicine in tante occasioni.
4 | 17 è semplicemente una collega e non saremmo mai “best friend” quindi che sappia cose mie personali non mi ha Pt_6 elice. Esiste anche la Privacy. Non ho trovato necessario comunicarLe il mio stato di salute, primo perché non è dovuto – mi son guardata anche la normativa per curiosità – secondo al massimo se interessata avrei provveduto io a comunicarglielo. Oramai è fatta, cosa dire? capisco la Sua buona fede, ma si deve sempre valutare chi si ha davanti e se alla persona “malata” fa piacere che altri sappiano il proprio stato di salute, in quanto si può tranquillamente comunicare che un collega è a casa per malattia e non per quale malattia. Gli ultimi 10 giorni ha avuto un comportamento nei miei confronti senza parole, che poi non ho neanche Pt_6 capito dovuto a che a la sera della cena voleva abbracciarmi – forse dovuto al vino – augurarmi ogni bene che sarebbe andato tutto bene… mah… l'ipocrisia non riesco a sopportarla come la mancanza di educazione e rispetto, ma prendo atto e vado avanti, del resto devo lavorare, punto. Concludo ringraziandoLa per questi 5 anni lavorativi e personali, per quei periodi in cui mi è stata vicino, anche ai Per_ Per_ miei familiari come e per avermi fatto crescere in nuove conoscenze lavorative, per i momenti belli e divertenti dei nostri i dei regali importanti e di tutti pensieri belli che ha avuto ogni qualvolta Per_2 andava in giro sia per lavoro s anza, con la speranza ve ne siano altri, anche se per onestà dobbiamo riconoscere che qualcosa si è “perso” o si è spezzato, ma il mio rispetto verso la Persona e la Professionista resta invariato. Le auguro una Buona vacanza e ci sentiamo settimana prossima per aggiornarLa su tutto. Un abbraccio,
Pt_1
*
In seguito, come detto, perveniva la citata contestazione disciplinare;
per comodità di esposizione, si indicheranno per ogni punto le ragioni alla base della fondatezza o meno del singolo addebito.
*
A. In tale e-mail LL polemizza sulla questione relativa all'F24 dell'Italian Properties che, invece, Le era già stata serenamente chiarita dalla Dott.ssa con messaggio WhatsApp del 12.08.2024 ore 12.50. Parte_2
Deve convenirsi con la difesa della ricorrente che non si ravvisa dalla lettura della e-mail il contestato intento polemico, giacché la lavoratrice si limitava a prendere atto dell'inattività dello studio nel periodo di agosto rappresentando, quindi, che la presentazione del modello F24 dell'Italian Properties avrebbe dovuto attendere il 18 agosto per essere inviato.
La condotta è del tutto priva di alcuna valenza disciplinare.
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B. LL afferma che gestirà a settembre 2024 il Bilancio PT Data. Trattasi di bilancio che Le è stato chiesto più volte di redigere sia a voce che con e-mail del 20.06.2024 e del 10.07.2024, nella quale ultima e -mail si sottolineava la nostra volontà di approvare il Bilancio prima delle vacanze, in quanto i termini di approvazione sono scaduti il 29 Aprile 2024. Nonostante le plurime richieste in tal senso, LL non ha mai provveduto e lo
Studio ha rilevato che la contabilità è aggiornata solo fino al 31.12.2022.
Sul punto deve osservarsi che la società ha documentato che, già con e-mail del 20 giugno 2024, ribadita con successiva e-mail del 10 luglio 2024 (doc. 13 res.), l'amministratrice sollecitava la ricorrente, tra le altre questioni, a definire prima dell'estate il bilancio di . CP_1
5 | 17 Non è, peraltro, contestato che la dipendente non solo non abbia provveduto (risultando, anzi, la contabilità aggiornata solo sino al 31 dicembre 2022) ma si sia limitata a riferire che avrebbe ultimato il bilancio nel successivo mese di settembre 2024.
Ora, non è certo la dipendente titolata a battezzare priorità e necessità dell'attività aziendale, salvo che dia conto di criticità che, nel caso di specie, non sono state minimamente prospettate, tanto più ove sia l'amministratrice della società a sollecitare un adempimento quale quello in commento, individuando altresì la tempistica da rispettare.
Pertanto, non si è attenuta alle indicazioni ricevute e a nulla valga Parte_1 invocare la successiva e-mail del 15 agosto 2024 dell'amministratrice ove quest'ultima rappresentava che vi sarebbe stato tempo e luogo per parlare e prendere anche posizione sulle varie questioni sulle quali ha scritto, ma ora – come già Le ho detto e scritto da mesi – pensi solo alla Sua salute e Suo intervento (doc. 7 ric.), trattandosi non certamente di una giustificazione delle condotte pregresse ma di una forma di empatica condivisione delle problematiche di salute della lavoratrice.
La condotta in commento è, quindi, disciplinarmente rilevante.
*
C. LL polemizza sulla verifica di un prospetto, relativo all'elenco delle Dichiarazioni dei Redditi dei Clienti, che può essere gestito a Settembre, essendo la scadenza al 31.10.2024, e che – comunque – non tutti gli invii sono di
Sua competenza.
Sul punto, valga quanto già evidenziato in relazione alla contestazione sub A), ovvero l'assenza di alcun intento polemico da parte di , non essendo nemmeno chiaro Parte_1 quali passaggi della e-mail da quest'ultima inviata avrebbero tale contenuto, giacché la mera indicazione “Sua verifica del prospetto che Le ho inviato all'inizio di Luglio 2024, per l'invio entro il 15 ottobre delle dichiarazioni da inviare” attiene semplicemente a dinamiche lavorative e nulla più.
L'addebito è, quindi, privo di rilevanza disciplinare.
*
D. Con riferimento ai lavori non ultimati si rileva che lo Studio ha chiuso per ferie il 7 agosto e la Dott.ssa ha dato la possibilità di lavorare anche giovedì 8 per chi avesse dei lavori in sospeso. A differenza di altre Parte_2 colleghe che hanno ultimato i lavori il 7 agosto, LL è andata a lavorare l'8 agosto e, con Lei, la dott.ssa Parte_2 alla quale ha quindi chiesto di poter lavorare anche il 9, non essendo riuscita a ultimare i lavori. La dott.ssa ha acconsentito a farla lavorare il 9 agosto fino alle 12, in quanto dopo tale orario erano programmati interventi da remoto sul server e sul sistema informatico, come comunicato a tutti i dipendenti un mese prima.
6 | 17 Piuttosto oscuro, ad avviso del giudicante, il motivo per cui il fatto che l'amministratrice avrebbe acconsentito a che la ricorrente lavorasse anche il 9 agosto fino alle ore 12:00 rappresenti un profilo disciplinare.
A prescindere dalle difese della ricorrente (per inciso, non contestate) di essere già stata in tal senso autorizzata in occasione di una cena aziendale del precedente 7 agosto, resta il fatto che, ove l'amministratrice avesse ritenuto di negare tale autorizzazione, ben avrebbe potuto farlo.
Anche in tal caso, quindi, non si ravvisano condotte disciplinarmente rilevanti.
*
E. Nella Sua e-mail si ingerisce nella scelta di quali clienti debbano essere gestiti dai vari dipendenti, ma trattasi di scelta non di Sua competenza.
Deve convenirsi con la difesa della ricorrente che è di difficile comprensione l'addebito, in quanto, dalla lettura della e-mail della , si rinviene, semmai, la mera possibilità che due Parte_1 clienti siano seguiti da una collega, senza che sia ravvisabile alcun tentativo di attribuirsi prerogative dell'amministratrice.
Pertanto, non vi sono profili disciplinari valutabili e apprezzabili.
* CP_ F. Inoltre, , il 9 agosto ha inviato una e-mail a , e Parte_9 Parte_10 Parte_5 Pt_11
Pt_
delegando la fatturazione del prof. alle signore e della segreteria, senza aver ricevuto
[...] Pt_4 Pt_10 alcuna autorizzazione e senza nemmeno avere chiesto il consenso, assumendo così decisioni che non Le competono.
Anche in tal caso, non è dato comprendere quale sarebbe il profilo disciplinare contestato, giacché in tale e-mail (doc. 15 res.) aggiornava le colleghe sullo stato Parte_1 di talune pratiche, aggiornandole su come comportarsi di caso in caso, nell'ottica (a ben vedere, virtuosa) di condividere informazioni, contando che, pacificamente, in data 2 settembre 2024 non avrebbe potuto essere presente in ufficio.
Ancora una volta, non si ravvisano profili disciplinari né tentativi di sostituirsi all'amministratrice.
*
G. LL sostiene di aver sempre dato più importanza al lavoro e non alla Sua salute, ma ciò non corrisponde al vero. Le abbiamo sempre accordato la possibilità di lavorare da casa e/o i permessi di cui necessitava e Le abbiamo sempre ricordato, anche per iscritto, di riguardarsi. Muove peraltro false – quanto generiche – accuse nei confronti della dott.ssa che Le ha invece sempre dimostrato il massimo rispetto e riguardo. Parte_2
L'addebito si fonda, da un lato, sull'infondata imputazione alla ricorrente di aver mosso false accuse nei confronti dell'amministratrice in relazione alle sue problematiche di salute, salvo che di
7 | 17 ciò non vi è traccia nella e-mail della dipendente;
dall'altro lato, il fatto che quest'ultima rappresentasse di aver dato più importanza al lavoro è, a tutto concedere, non già un'accusa alla società ma una mera (e, semmai, amara) constatazione di aver fatto delle scelte di vita battezzando priorità delle quali, a quel punto, evidentemente si pentiva.
Resta il fatto che non si ravvisano profili disciplinari nelle condotte.
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H. LL il 29.07.2024 ha inviato un prospetto di straordinari che riteneva di avere svolto mentre lavorava da casa
e che non corrispondevano al vero. Lo stesso ha fatto per il periodo NN – Febbraio – Marzo – Aprile –
Maggio – Giugno 2024. Addirittura Le era stato fatto notare un possibile errore e Lei aveva poi mandato un diverso prospetto indicante 23 ore e Le era stato detto di non svolgere più straordinari.
L'addebito è, senza dubbio, tardivo in relazione al periodo da gennaio a giugno 2024, tanto che nemmeno nel presente giudizio la difesa della società ha dato conto di apprezzabili ragioni che giustifichino la contestazione a così significativa distanza di tempo.
Non è, poi, stato contestato che il prospetto degli straordinari della dipendente fosse inviato, fino ad una certa data, alla collega e, dopo il pensionamento di quest'ultima, alla collega Pt_3 Pt_10 per essere inviato, prima dell'inoltro allo studio incaricato della elaborazione delle buste paga, all'amministratrice Parte_2
Non si comprende, di conseguenza, se e in che misura quest'ultima abbia eventualmente valutato la misura degli straordinari della dipendente e, a quel punto, la ragione per cui non abbia contestato la legittimità della richiesta fin dall'inoltro della stessa.
Fermo restando che l'asserita falsità degli straordinari indicati dalla lavoratrice è, sostanzialmente, postulata dalla società nel presente giudizio ma del tutto priva di alcun apprezzabile elemento a sostegno, quasi a volersi invertire gli oneri della prova pacificamente a carico della convenuta.
L'addebito è, quindi, infondato.
*
I. Con riferimento al Bilancio HS 2023, LL non aveva aggiornato la contabilità (vedi mail della Dr.ssa del 04.02.2024), lasciando molteplici voci non riconciliate e costringendoci ad assumere appositamente Parte_2 un'altra contabile, la signora che, dopo aver analizzato la contabilità, ha, altresì, riscontrato Testimone_1 gravissimi errori quali ad esempio la mancata registrazione nel 2023 dei pagamenti del fornitore Eurocandidus per un importo di euro 74.876,65 che, avendolo dovuto chiudere nell'anno successivo, ha creato una sopravvenienza nel
2024 diventando un costo indeducibile gran parte delle riconciliazioni delle carte di credito non effettuate erano dovute alla non chiusura di fatture fornitori, cose che invece è emersa dalla verifica fatta in una prima fase dalla
8 | 17 dr.ssa e a seguire dalla nuova contabile che – come per il fornitore Eurocandidus – ha chiuso gran parte Parte_2 delle partite aperte al 31.12.2023 nell'anno 2024. Nonostante ciò, LL si permette, nella Sua e-mail, di sostenere che ciò sia da addebitarsi a scelte dei dott.ri Parte_2
Deve, innanzitutto, rilevarsi che dalla documentazione in atti non vi è una sola evidenza relativa alla mancata registrazione, nel 2023, dei pagamenti del fornitore Eurocandidus.
Per il resto, la lavoratrice si difendeva, innanzitutto, rappresentando che, nella propria e-mail, avesse fatto riferimento al bilancio HS 2023 per i redditi del 2022, circostanza irrilevante rispetto all'addebito.
Quanto, invece, alla contestazione relativa al bilancio al 31 dicembre 2023, la dipendente riconosceva che vi fossero stati problemi con alcuni contratti presso alcune sedi, con emissione di fatture di note di credito in compensazione, evidenziando tuttavia che, per i propri problemi di salute e per le dimensioni del cliente, la società avesse affidato ad un'altra risorsa (assunta proprio per tale ragione) il compito di occuparsene.
La stessa conferma il fatto che, a febbraio 2024, veniva assunta CP_1 Testimone_1 per occuparsi della contabilità della Happy Services.
Ed è senza dubbio documentale che, fino ad allora, anche in funzione del fatto che il bilancio di tale società dovesse essere approvato proprio a febbraio (trattandosi di società unipersonale con socio svizzero facente parte di un gruppo e, quindi, con la necessità di predisporre il bilancio consolidato) fossero state ravvisati numerosi errori di (registrazioni Parte_1 doppie, fatture non registrate, mancate riconciliazioni).
Ora, anche nel caso in commento deve rilevarsi l'evidente tardività dell'addebito disciplinare, non essendovi una sola ragione che giustifichi che, a distanza di ben sette mesi, la società, pur avendo ben presente lo scenario degli asseriti inadempimenti, abbia inteso attendere un così significativo lasso temporale, di certo non determinato dalla semplice ricezione della e-mail del 13 agosto
2024.
Né , nel presente giudizio, ha dato adeguatamente conto dei motivi per cui si CP_1 sarebbe così tardivamente attivata.
Anche a dare credito al fatto che solo nel tempo sarebbero emerse, una volta affidata la società
HS alla nuova dipendente , le riscontrate anomalie addebitabili alla resta il fatto Tes_1 Pt_12 che sarebbe stato onere della convenuta dare puntualmente conto dei momenti temporali in cui tali criticità sarebbero emerse per giustificare un così significativo ritardo nella contestazione dell'addebito che, per quanto visto, non può essere in questa sede apprezzabile.
9 | 17 *
J. LL denigra anche il lavoro delle colleghe, con insinuazioni ingiuriose che non trovano alcun riscontro nella realtà, sostenendo che molte attività sarebbero svolte dalle Sue colleghe in modo inappropriato usando espressioni quali: “lavorare … nel sottobosco”…”con il deretano di altri, per non essere volgare” ecc.
Senza dubbio vero che nella e-mail in commento la ricorrente utilizzava tali espressioni, salvo doversi convenire con la difesa di parte della necessità di inquadrarle all'interno del contesto dell'intera frase, ove veniva rappresentato il fatto che taluni colleghi lavorassero facendo ravvedimenti
e sistemando errori senza che l'amministratrice ne venisse a conoscenza, circostanza quest'ultima che, semmai, avrebbe dovuto attirare l'attenzione dell'interlocutrice, che invece ne postulava la falsità.
Non senza considerare che le espressioni utilizzate sono ben lunghi dall'assumere quel connotato di ingiuria attribuito alla dipendente.
Non si ravvisano, quindi, profili disciplinarmente rilevanti.
*
K. LL offende le Sue colleghe e i Suoi superiori, accusando di essere “arroganti, saccenti, sentirsi …uniti dal signore” ecc. senza indicare chiaramente a chi si riferisce e chiedendo se abbia un responsabile e chi sia. I Suoi superiori sono la dott.ssa e il dott. Sono accuse gravissime e infamanti. Parte_2
Considerazioni analoghe possono essere svolte in relazione all'addebito in commento, soprattutto allorquando si postula che le espressioni fossero rivolte anche ai superiori, laddove emerge che la società non ha nemmeno valutato le difese della dipendente sul punto, in particolar modo in relazione allo specifico episodio intercorso con un un'altra collega nell'ambito di una interlocuzione in cui la ricorrente, semplicemente, rappresentava che quest'ultima si fosse comportata quale fosse una responsabile.
Resta il fatto che, ad avviso del giudicante, anche in tal caso mancano del tutto profili disciplinarmente rilevanti.
*
L. LL scrive: “Gli ultimi 10 giorni ha avuto un comportamento nei miei confronti senza parole, che poi Pt_6 non ho neanche capito dovuto a che cosa, ma la sera della cena voleva abbracciarmi – forse dovuto al vino – augurarmi ogni bene che sarebbe andato tutto bene…mah”, accusando la Sua collega di essere gentile “forse” per il
“vino”.
Sull'addebito in commento deve essere ribadita la mancanza di rilievi disciplinarmente apprezzabili nel presente giudizio.
10 | 17 La società, di fatto, svolge un processo alle intenzioni, valorizzando una singola frase utilizzata dalla lavoratrice riferendosi ad una specifica dinamica intercorsa con una collega nel corso della cena aziendale.
Tuttavia, anche in tal caso, decontestualizza l'episodio, senza tenere conto che la CP_1 ricorrente evidenziava censurabili comportamenti della collega nei giorni precedenti, dal che Pt_6 il proprio stupore e straniamento per l'abbraccio ricevuto durante la cena.
L'individuazione del vino come ragione del gesto affettuoso ricevuto può forse non essere elegante ma, francamente, elevarla a ragione alla base di un addebito disciplinare appare, davvero, pretestuoso.
*
M. LL, quando la Dr.ssa era venuta a conoscenza delle Sue condizioni di salute, era stata Parte_2 autorizzata, quando lavorava da casa, a usare il taxi per trasportare eventuali documenti. Le sono sempre stati rimborsati i ticket dei taxi consegnati a fine mese. Nonostante ciò, abbiamo recentemente scoperto che, in realtà,
LL prelevava in più dalla cassa dello Studio anche del contante per pagare i taxi. Quindi, oltre a richiedere un rimborso di taxi a fine mese (sempre rimborsato con bonifico), LL ha prelevato anche dei soldi dalla cassa di Pt_ Studio. Non si comprende se i rimborsi fossero sia quelli richiesti a fine mese sia quelli prelevati dalla .
L'addebito è talmente generico da essere di difficile apprezzamento, non essendo nemmeno indicato quali specifici episodi avrebbero visto la ricorrente ricevere il rimborso per l'utilizzo del taxi e, contestualmente, prelevare dalla cassa dello studio anche il controvalore in contanti.
In tal modo è oggettivamente impossibile tanto per la lavoratrice quanto per il giudicante valutare l'addebito, tanto più che la dipendente (senza che sul punto vi sia alcuna specifica contestazione) ha evidenziato che ben poteva essere capitato di aver recuperato dei contanti della cassa per pagare, in un paio di occasioni, la corsa se non veniva accettato il bancomat, per poi dare lo scontrino alla sig.ra ando conto di non aver diritto a ricevere alcun rimborso. Pt_3
In ogni caso, manca nel presente giudizio alcuna evidenza che possa portare a ritenere che le condotte così genericamente contestate possano essere approfondite e valutate ai fini disciplinari.
La genericità si riflette, poi, anche sulla possibile tardività delle contestazioni, apparendo evidente la violazione del diritto di difesa della ricorrente sul punto.
*
N. LL insinua nella Sua lettera di dovere sempre chiedere un acconto sullo stipendio, ma anche questa insinuazione non corrisponde al vero. Lo stipendio Le è sempre stato accreditato nei primi giorni del mese e, quando lo ha chiesto, anche immediatamente con bonifici istantanei.
11 | 17 La contestazione è, francamente, fondata su una distorsione della richiesta, attribuendo alla un'insinuazione del tutto assente nella e-mail, ove si chiedeva se cortesemente fosse Parte_1 possibile, il primo di ogni mese, ricevere un acconto sullo stipendio per il discorso del mutuo.
La dipendente, peraltro, arrivava anche a scusarsi di dover avanzare tale richiesta e, semplicemente, per evitare imbarazzi (propri e non certo di altri) chiedeva se fosse possibile far diventare una regola l'erogazione dell'acconto il primo giorno di ogni mese.
Di certo, non si ravvisa alcuna accusa alla società di ritardi nei pagamenti mai evocati.
*
O. LL accusa la dott.ssa di violazione della Sua privacy e si tratta di accuse non veritiere e Parte_2 inaccettabili. Lei stessa ha comunicato a quasi tutti i clienti di essere affetta da un brutto male e che avrebbe subito un intervento chirurgico.
Ancora una volta la società imputa alla dipendente di aver mosso delle accuse all'amministratrice.
In tal caso, rappresentava, anche nella lettera di giustificazioni, che la Parte_1 circostanza fosse stata totalmente fraintesa in quanto riferita alla signora Parte_14
In ogni caso, la ricorrente al più si lamentava che fossero trapelate le informazioni sulla sua salute in maniera indiscriminata, senza dubbio dolendosene ma senza che sia ravvisabile quell'accusa specifica alla di cui veniva accreditata. Parte_2
*
P. Tutte le contabilità da Lei gestite, ossia Milano ME s.r.l. – Immobilare EV snc – Hotel Colombia Snc –
Immobiliare AL s.r.l. – Si. – Dr. – Avv. – Dr. CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
– – Dr. – – – Prof.
[...] Controparte_11 Parte_5 Controparte_12 Controparte_13
– Ing. sono ferme al 31.12.2023. Parte_11 Persona_5
Per alcune, tranne i Medici che non presentano alcuna registrazione in quanto sono esenti da Iva, sono stati inserite le fatture emesse e ricevute per poter calcolare l'Iva, ma non sono stati inseriti tutti i movimenti bancari con relativa riconciliazione, né i costi del personale ed altre movimentazioni patrimoniali. La contabilità dello Studio, come detto, è ferma addirittura al 31.12.2022, con conseguenti rischi in caso di controlli degli organi competenti o di richieste dei clienti.
Sul punto, come visto, nella lettera di giustificazioni confermava che Parte_1 alcune contabilità non risultavano aggiornate per diverse motivazioni (estratti conto non ricevuti, nonostante mail inviate, ricevuti o stampati in ritardo in quanto mancanti delle credenziali per poter accedere al sito, già a conoscenza Dottoressa in quanto le credenziali e i Pin erano memorizzati Suo cellulare. Parte_2
12 | 17 Nel ricorso, la ricorrente è poi più puntuale in relazione alle specifiche contabilità contestate nei seguenti termini:
Per Milano ME ed Immoibilare EV s.n.c., ad esempio, essendo clienti nuovi della resistente, per ottenere la documentazione bancaria era stato necessario prima presentarsi presso la filiale di riferimento per ottenere la delega;
con specifico riguardo all'Immobiliare AL e al dott. veniva precisato che gli estratti dei conti CP_8
Pt_1 bancari e le movimentazioni del fondo venivano consegnati a metà anno e a fine anno;
per Silu s.r.l. il recupero della documentazione necessaria per la gestione della contabilità era alquanto difficile e condizionato dalla sig.ra che, non versando in buone condizioni di salute, consegnava la stessa quando riusciva e si sentiva bene Pt_16
(tanto che in passato la sig.ra si era recata personalmente a casa sua per il ritiro dei documenti); Controparte_14 quanto al dott. non corrispondeva al vero che la sua contabilità non fosse aggiornata, chiedendo il CP_8 predetto trimestralmente lo stato delle situazioni economiche per verificare l'andamento dei costi e delle entrate;
CP_ rispetto all'avv. ai dottori ed la contabilità veniva Controparte_9 CP_11 Parte_5 gestita annualmente in sede di predisposizione del Modello Unico, per la quale veniva richiesto se le fatture emesse e ricevute fossero state incassate/pagate; quanto alla dott.ssa e al dott. anche in questi casi la Pt_7 Parte_7 contabilità veniva gestita annualmente, essendo entrambi in regime di contabilità semplificata;
rispetto al prof.
essendo marito della dott.ssa , la documentazione necessaria veniva richiesta sia al Pt_4 Parte_5 professore che alla predetta e veniva sempre trasmessa in ritardo;
infine per l'ing. il Modello Unico veniva Per_5 predisposto dallo stesso che comunicava gli incassi e i pagamenti per la sola predisposizione del Quadro RE, che poi gli veniva trasmesso per le opportune integrazioni.
Ebbene, in relazione a tali ultime articolate difese, la difesa di si è limitata ad una CP_1 generica contestazione del ricorso, in quanto a suo avviso trattavasi di circostanze non rappresentate nelle giustificazioni, quasi a intendere che difese ulteriori rispetto a quelle rassegnate nell'ambito del procedimento disciplinare non debbano e non possano essere dedotte in causa.
Sul punto, per contro, l'assenza di una chiara, precisa e specifica di difesa di parte porta a ritenere fondato quanto, per contro, dettagliatamente indicato dalla lavoratrice in sede di costituzione per dare ampiamente conto dei motivi per cui si sarebbero verificati i ritardi addebitati.
* Controparte_1 Q. Un ulteriore problema si è riscontrato per il Cliente Italian per il quale è stato approvato un
Bilancio che, però, è risultato non corretto in quanto la Dr.ssa è stata sollecitata dall'Amministratore per Parte_2 una verifica sulla fatturazione e, dopo aver controllato che era errata, ha dovuto scusarsi con il CEO per quanto causato”.
13 | 17 Sul punto la dipendente confermava che una certificazione non fosse risultata corretta e la necessità di provvedere alla correzione patrimoniale, fermo restando che non è contestato che non vi sia stata alcuna variazione di utile nel bilancio, salvo che nel caso di specie l'inadempimento e l'errore risultano riconosciuti.
*
Per quanto visto ai paragrafi precedenti, gli unici addebiti in questa sede apprezzabili riguardano quello di cui al punto B) sulla tardiva redazione del bilancio PT DATA e quello da ultimo visto di cui al punto Q), a fronte di ben 17 contestazioni.
Il licenziamento non può che essere inesorabilmente dichiarato illegittimo, essendo evidente la sproporzione della sanzione adottata dal datore di lavoro nello scenario sopra descritto.
La presenza, tuttavia, di condotte disciplinarmente rilevanti rende vano il tentativo della ricorrente di dedurre la natura ricorsiva del recesso che, come noto, ai sensi dell'articolo 1345 c.c., ravvisabile solo e nella misura in cui sia individuabile un motivo illecito e determinante che, nel caso di specie, è da escludere per quanto detto.
In difetto di condotte tipizzate dalla contrattazione collettiva che, alla luce dell'interpretazione dell'articolo 3, comma 2, D.lgs 23/15 da parte della Corte Costituzionale (sentenza 129/2024) giustificherebbero l'accertamento della insussistenza del fatto materiale, può riconoscersi unicamente la tutela di cui all'articolo 3 comma 1.
Pertanto, dichiarato estino il rapporto di lavoro alla data del recesso, ed avendo riguardo alla pacifica applicazione al caso di specie della tutela di cui all'art. 9 D.lgs 23/15 (richiesta dalla stessa parte ricorrente in via subordinata), si ritiene equo il riconoscimento di una indennità risarcitoria nella misura di sei mensilità, avendo riguardo, da un lato, all'anzianità della lavoratrice (sei anni) e alle ragioni del recesso che, per quanto non pretestuose, si fondano su due soli addebiti (rispetto a tutti quelli contestati) di cui uno, quello relativo al bilancio effettivamente di CP_1 significativa rilevanza disciplinare.
Non ignora il giudicante la recente pronuncia della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
23, limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità (sentenza
118/2025).
Tuttavia, deve osservarsi che non vi sono ulteriori elementi in giudizio che consentano una valutazione dell'indennità da riconoscersi alla lavoratrice in misura differente da quella sopra indicata.
14 | 17 deve, quindi, essere condannata a corrispondere alla ricorrente a titolo di CP_1 indennità risarcitoria la somma complessiva di euro 18.960,06 (non essendo contestato il tallone retributivo mensile di euro 3.160,01) oltre che al pagamento dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso per euro 3.646,16 (come calcolata in ricorso senza che sul punto vi sia stata contestazione alcuna) il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto al saldo effettivo.
***
Per quanto concerne la domanda riconvenzionale di , la società ha fondato la CP_1 propria richiesta sulla base delle seguenti argomentazioni:
Come esposto nella parte in fatto, alla quale si fa integrale rinvio, la signora ha commesso una serie di Parte_1 errori, ritardi e mancanze, nel proprio lavoro, che hanno comportato e possono comportare per lo Studio notevoli rischi e danni, per i quali si chiede alla stessa il risarcimento.
Abbiamo riportato nei fatti le somme pagate per sanzioni e interessi (già solo uno degli importi supera i 44mila euro di sanzioni e interessi!!), le maggiorazioni, i ravvedimenti, ecc.
Inoltre è possibile emergano ulteriori danni per altre mancanze che ad oggi ancora non abbiano portato ad accertamenti.
Abbiamo altresì ricordato che lo Studio ha pagato somme aggiuntive per rimediare agli errori e carenze della ricorrente, dovendo concludere un contratto a partita IVA e dovendo fare ricorso, con i conseguenti costi, Per_6
a numerose ore di lavoro anche supplementare di altre dipendenti.
Inoltre, occorre considerare il danno all'immagine subito. Come detto, la ha spesso dovuto scusarsi di Parte_2 persona e porre rimedio alle mancanze della . Parte_1
Secondo una prima stima, considerando il danno patrimoniale e non patrimoniale, esso è pari ad almeno €
80.000,00, salvo migliore quantificazione in corso di causa.
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Ebbene, in relazione alla domanda osserva il giudicante che le richieste di danno avanzate dalla società per ravvedimenti e interessi sostenuti per taluni clienti per asseriti inadempimenti della dipendente, sono difficilmente comprensibili, trattandosi di importi che, dalla documentazione in atti, sono stati pagati dagli stessi clienti e rispetto ai quali non risulta che la società abbia versato alcunché a questi ultimi a titolo di ristoro.
Anche la tesi secondo cui lo studio si sarebbe dovuto fare carico del pagamento della somma di euro 44.038,14 per un avviso bonario a carico del professor risulta del tutto Pt_4
15 | 17 indimostrata, essendo stato prodotta in atti unicamente la cartella di pagamento notificata dalla
Agenzia della riscossione, ovviamente non alla società ma all'interessato;
, pertanto, non ha titolo alcuno nei confronti della ricorrente. CP_1
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La società ha, comunque, allegato che, per colmare le lacune emerse dopo il licenziamento di
, avrebbe dovuto sostenere i costi per il contratto a partita Iva con Parte_1
stipulato a settembre 2024, nonché di una ulteriore risorsa assunta ad ottobre Controparte_16
2024, Parte_17
Nel primo caso sono state versate in atti le relative fatture ma, a prescindere dalla mancanza di prova del pagamento, non è nemmeno dato a comprendere se tali fatture siano effettivamente relative allo svolgimento di attività alla risoluzione delle problematiche dei clienti indicati dalla società nel ricorso, così venendo inevitabilmente frustrato il diritto di difesa della ricorrente.
Francamente inverosimile, poi, ritenere che la società abbia assunto, poi, quale Parte_17 risorsa del pari destinata a lavorare per sanare le mancanze della dipendente licenziata, trattandosi di rapporto a tempo pieno e indeterminato che mal si concilia con la necessità di assumere una risorsa destinata, nella ricostruzione della convenuta, ad occuparsi di un compito specifico.
Ben più credibile che tale dipendente sia stata assunta per effettive necessità dello studio, anche correlate al licenziamento della contabile precedentemente in forze, ovvero la ricorrente stessa.
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Per quanto concerne le ore di straordinario che la società assume di aver pagato a due dipendenti per lavoro supplementare che non sarebbe stato svolto se non per colmare le lacune del lavoro di , che la richiesta sia pretestuosa emerge con assoluta Parte_1 chiarezza dal fatto che la società addebita a quest'ultima anche ore di lavoro precedenti lo stesso licenziamento ovvero di gran lunga successive ad esso (a fronte di un recesso del settembre 2024 vengono imputate anche ore di lavoro supplementare del mese di febbraio 2025).
Fermo restando che, anche in tal caso, deve convenirsi con la difesa della ricorrente circa il fatto che la società avrebbe dovuto specificamente allegare per quali pratiche e attività tali dipendenti avrebbero effettivamente osservato l'orario supplementare pagato, non essendovi un solo elemento che non porti a ritenere che detta attività fosse autorizzata non già per colmare le lacune della ricorrente ma per effettive necessità dello studio.
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16 | 17 Infine, la richiesta di danno all'immagine non è solo spropositata nel quantum ma, ancora una volta, del tutto sprovvista di fondamento se si considera che è affidata alla generica allegazione del discredito nei confronti dei clienti, priva di alcun elemento a supporto che non sia meramente autoreferenziale.
La domanda riconvenzionale deve, quindi, essere respinta integralmente.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avendo riguardo alle previsioni del DM 55/14, dovendosi considerare che lo scaglione di riferimento per il valore di causa in questa sede accertato è da aumentarsi del valore della domanda riconvenzionale, dal che la determinazione delle spese sulla base dello scaglione da 52.001 a
260.000, e potendosi collocare sui valori non medi ma minimi visto che il valore complessivo di causa è prossimo a questi ultimi.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da a con
CP_1 Parte_1 lettera del 12 settembre 2024 e, dichiarato estinto il rapporto con decorrenza 4 settembre 2024, condanna a corrispondere alla ricorrente, a titolo di indennità risarcitoria non
CP_1 assoggettata a contribuzione previdenziale, la somma di euro 18.960,06 oltre ad euro 3.646,16 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, il tutto oltre interessi al saggio legale e rivalutazione dalla cessazione del rapporto al saldo effettivo;
respinge per il resto il ricorso nonché le domande riconvenzionali di;
CP_1 condanna rimborsare a le spese di lite che liquida in
CP_1 Parte_1 complessivi euro 6.699,00 oltre spese generali e accessori di legge;
riserva il termine di giorni 30 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva
Milano, 25/07/2025
Il Giudice
LL PE
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