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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 12/02/2026, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 609/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'ONOFRIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4324/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mondragone - Viale Margherita 3 81034 Mondragone CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402500000491 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 298/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec al Comune di Mondragone in data 11.3.2025 e depositato alla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta in data 12.3.2025 in modalità cartacea e successivamente regolarizzato nel termine concesso , la parte ricorrente, Difensore_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n° 40402400000394 per IMU 2019 di euro 928,00
La parte ricorrente ha contestato il presupposto impositivo deducendo di non essere titolare dell'immobile cui il tributo IMU è riferito m di aver subito nel corso dell'anno 2007 un furto di identità nell'occasione della accensione di un mutuo ipotecario presso la Banca Unipol di Napoli per l'acquisto dell'immobile sito nel territorio del Comune di Mondragone. Il Comune di Mondragone non si è costituito in giudizio. Il giudice ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di accertamento è riferito all'immobile sito nel Comune di Mondragone rispetto al quale il ricorrente, domiciliato in indirizzo1, ha dedotto l'insussistenza del presupposto impositivo relativo alla titolarità dell'immobile. Ha , in particolare, esposto di essere stato vittima di truffa da parte di soggetto ignoto che sotto il nome di Difensore_1 aveva utilizzato documenti falsi recanti la stessa data e luogo di nascita, nonché lo stesso Codice Fiscale, dell'odierno ricorrente, oltre allo stesso nome indirizzo1, data1 e CF_Ricorrente_1, Difensore_1) ma aveva erroneamente indicato il cognome, Difensore_1 anziché Difensore_1, al quale solo appartiene il codice fiscale utilizzato . Ha prodotto la denunzia penale presentata e il provvedimento di archiviazione del GIP del Tribunale di Napoli che, pur avendo disposto l'archiviazione, a causa dell'incertezza in ordine alla identificazione dell'autore del furto di identità, ha dato atto comunque dell'accertamento del fatto denunciato attraverso le indagini effettuate e, con riferimento alla vicenda dell'acquisto dell'immobile in Mondragone, della falsità dei documenti di identificazione presentati dall'acquirente al notaio rogante, come emergeva dalla annotazione della GdF del 27.12.2011. Nel provvedimento del GIP si dà atto che “ I sopralluoghi compiuti nei luoghi di residenza anagrafica del Difensore_1 ( indirizzo2) rivelavano , in corrispondenza del numero civico indicato nel documento d'identità la presenza di una saracinesca e di un locale abbandonato mentre i sopralluoghi presso l'immobile oggetto di compravendita rivelavano che questo era disabitato da circa quattro anni, che in precedenza era stato abitato dalla famiglia nominativo1, che le utenze di gas e luce erano ormai staccate”. Trovando la vicenda dedotta dal ricorrente riscontro negli atti allegati non resta che accogliere il ricorso ed annullare l'atto impugnato, seguendo le spese di lite la soccombenza per non aver ancora preso atto l'ente locale dell'intera vicenda, pur non sussistendo gli estremi del risarcimento danni.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 300,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'ONOFRIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4324/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mondragone - Viale Margherita 3 81034 Mondragone CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402500000491 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 298/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec al Comune di Mondragone in data 11.3.2025 e depositato alla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta in data 12.3.2025 in modalità cartacea e successivamente regolarizzato nel termine concesso , la parte ricorrente, Difensore_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n° 40402400000394 per IMU 2019 di euro 928,00
La parte ricorrente ha contestato il presupposto impositivo deducendo di non essere titolare dell'immobile cui il tributo IMU è riferito m di aver subito nel corso dell'anno 2007 un furto di identità nell'occasione della accensione di un mutuo ipotecario presso la Banca Unipol di Napoli per l'acquisto dell'immobile sito nel territorio del Comune di Mondragone. Il Comune di Mondragone non si è costituito in giudizio. Il giudice ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di accertamento è riferito all'immobile sito nel Comune di Mondragone rispetto al quale il ricorrente, domiciliato in indirizzo1, ha dedotto l'insussistenza del presupposto impositivo relativo alla titolarità dell'immobile. Ha , in particolare, esposto di essere stato vittima di truffa da parte di soggetto ignoto che sotto il nome di Difensore_1 aveva utilizzato documenti falsi recanti la stessa data e luogo di nascita, nonché lo stesso Codice Fiscale, dell'odierno ricorrente, oltre allo stesso nome indirizzo1, data1 e CF_Ricorrente_1, Difensore_1) ma aveva erroneamente indicato il cognome, Difensore_1 anziché Difensore_1, al quale solo appartiene il codice fiscale utilizzato . Ha prodotto la denunzia penale presentata e il provvedimento di archiviazione del GIP del Tribunale di Napoli che, pur avendo disposto l'archiviazione, a causa dell'incertezza in ordine alla identificazione dell'autore del furto di identità, ha dato atto comunque dell'accertamento del fatto denunciato attraverso le indagini effettuate e, con riferimento alla vicenda dell'acquisto dell'immobile in Mondragone, della falsità dei documenti di identificazione presentati dall'acquirente al notaio rogante, come emergeva dalla annotazione della GdF del 27.12.2011. Nel provvedimento del GIP si dà atto che “ I sopralluoghi compiuti nei luoghi di residenza anagrafica del Difensore_1 ( indirizzo2) rivelavano , in corrispondenza del numero civico indicato nel documento d'identità la presenza di una saracinesca e di un locale abbandonato mentre i sopralluoghi presso l'immobile oggetto di compravendita rivelavano che questo era disabitato da circa quattro anni, che in precedenza era stato abitato dalla famiglia nominativo1, che le utenze di gas e luce erano ormai staccate”. Trovando la vicenda dedotta dal ricorrente riscontro negli atti allegati non resta che accogliere il ricorso ed annullare l'atto impugnato, seguendo le spese di lite la soccombenza per non aver ancora preso atto l'ente locale dell'intera vicenda, pur non sussistendo gli estremi del risarcimento danni.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 300,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.