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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/09/2025, n. 3414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3414 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2632/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2632/2025
Il giudice, lette le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione, previa acquisizione telematica del fascicolo dell'atp, si ritira in camera di conSIlio e all'esito della camera di conSIlio, dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa.
Palermo il 11.09.2025
Il Giudice
Cristina Denaro
1 RG 2632/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale di Palermo Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice
Cristina Denaro lette le note di trattazione scritta sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14868/23 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
nata a Partinico il 21/06/1944 c.f. ; elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Partinico via Nullo 84 presso lo studio dell'Avv. Antonina Angela Parra,
( che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto Email_1 introduttivo del giudizio
- ricorrente –
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P IVA Controparte_1 domiciliata in Carrara (MS), viale XX Settembre n. 268, presso lo PartitaIVA_1 studio dell'Avv. Tania Vatteroni ( che la rappresenta e difende giusta Email_2 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
-resistente-
OGGETTO: responsabilità professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
chiedendone la condanna al risarcimento del danno da malpractice medica, Controparte_1 con vittoria delle spese di lite.
Esponeva in dettaglio che, nell'ambito del procedimento per atp (R.G. n 5055/2023) già svoltosi tra le parti, era stata accertata la responsabilità dei sanitari della struttura resistente per i danni dalla stessa patiti in conseguenza del trattamento medico odontoiatrico e per implantologia cui ella si era sottoposta presso a far data dal mese di maggio 2019, per circa un anno. Controparte_1
Parte ricorrente contestava la condotta imperita, negligente ed imprudente dei predetti sanitari che, a causa di un errato inquadramento diagnostico, riverberatosi sul piano di trattamento e sulle procedure cliniche, non erano stati in grado di risolvere l'edentulia totale superiore che l'affiggeva, causandole danno biologico permanente iatrogeno.
La ricorrente, quindi, richiamando le risultanze della perizia redatta in seno al richiamato procedimento di ATP, ed allegando di avere diritto, in conseguenza delle lesioni cagionate dalla condotta colposa della struttura resistente, al risarcimento del danno biologico permanente, quantificato in misura pari al 3%, chiedeva il risarcimento dei danni subiti, pari ad euro 17.103,25
(di cui: euro 6.000.00 a titolo di restituzione dell'onorario percepito da per la quota parte Controparte_1 delle cure non congrue fornite alla relative alla riabilitazione dell'arcata mascellare _1 superiore, tenuto conto dell'accertato inadempimento contrattuale;
euro 5.098,00 a titolo di danno per lesioni iatrogene quali l'avulsione del canino superiore di destra e perdita di osso mascellare nei siti di intervento, al 3% ; euro 1.837,50 per I.T.P. al 50 % per 10 giorni + I.T.P. al 25 % per 20 giorni;
euro 700,00 per spese mediche future necessarie alla rimozione della vite implantare posteriore sinistra, affetta da perimplantite clinicamente mobile e dolente, e ritrattamento endodontico del primo molare inferiore destro;
euro 3.467,75 per danno morale ed esistenziale;
oltre interessi legali maturati e maturandi sino al completo e definitivo soddisfo e rivalutazione monetaria.
Parte ricorrente chiedeva inoltre condannare la resistente al pagamento delle Controparte_1 spese di giudizio e di CTU del procedimento n. 5055/2023 R.G., nonché di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese e di compenso professionale.
Si costituiva l'azienda resistente, chiedendo in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in giudizio i sanitari che avevano avuto in cura la paziente (dott.ri Persona_1 CP_2
3 e ), nonché la compagna assicurativa CP_3 Controparte_4 Persona_2 [...]
Controparte_5
Nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
In subordine, chiedeva dichiararsi la responsabilità dei medici della struttura e, in via ulteriormente gradata, nell'ipotesi di riconoscimento di responsabilità della chiedeva di Controparte_1 essere manlevata dalla giusta polizza intercorrente tra e parti. Con Controparte_5 vittoria di spese.
Istruita la causa, con ordinanza del 14.6.25, il Tribunale GI, rilevata la tardività della costituzione della e la conseguente decadenza della parte resistente dal diritto di chiamare Controparte_1 in causa terzi, rigettava la relativa domanda di chiamata in causa di terzo, formulando contestualmente proposta conciliativa alla quale, tuttavia, prestava adesione la sola parte ricorrente.
Successivamente, acquisito l'elaborato svolto nell'ambito del procedimento per atp R.G. tra le medesime parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata ex art 281 sexies cpc all'udienza del 11.9.25, con termini per note conclusive.
Con note conclusive del 10.7.2025 la concludeva chiedendo “- Ritenere e dichiarare _1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, responsabile dei danni Controparte_1 tutti subiti da per i motivi tutti spiegati in narrativa e per quant'altro accertato con Parte_1 consulenza medico legale- odontoiatrica nel corso del procedimento dalla stessa instaurato ex art.
696 bis c.p.c. - Ritenere e dichiarare che il danno economico complessivo sofferto da Parte_1 ammonta ad € 17.103,25 . - Conseguentemente condannare in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di € 17.103,25 in favore di _1
, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al completo e definitivo soddisfo e
[...] rivalutazione monetaria. - Condannare, altresì, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio e di CTU di cui al procedimento
n. 5055/2023 R.G. Tribunale di Palermo.
Ai fini istruttori acquisire al presente procedimento la relazione di consulenza medico legale- odontoiatrica, a firma dei Dott.ri e , depositata in data 18 Parte_2 Persona_3 dicembre 2024 nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 5055/2023 R.G. Tribunale di Palermo . -
Con vittoria delle spese del presente giudizio e del compenso professionale di avvocato. -
Condannare parte convenuta ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore della parte ricorrente di una somma equitativamente determinata”.
****
Premesso che la vicenda di specie si colloca in un arco temporale successivo all'introduzione della legge (legge 24 dell'8.3.2017), appare opportuno procedere all'inquadramento Parte_3
4 giuridico della responsabilità della struttura sanitaria e dell'esercente la professione sanitaria e richiamare i principi in tema di riparto dell'onere probatorio applicabili al caso di specie.
Come è' noto ai sensi dell'art 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24 c.d. Legge “la Parte_3 struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di professionisti anche in regime di libera professione, risponde in ogni caso ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Dalla qualificazione della responsabilità della struttura sanitaria in termini di responsabilità contrattuale discendono le conseguenze in punto di valutazione della diligenza e di ripartizione dell'onere probatorio, illustrate da numerosi recenti arresti della giurisprudenza di merito e di legittimità, alla luce del cd. principio di vicinanza della prova.
È ormai pacifico, infatti, che spetta al paziente provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale (allegandone la violazione) e l'evento dannoso – consistente nell'aggravamento (ovvero, in alcuni casi, nella inalterazione) della preesistente patologia, oppure nell'insorgenza di una nuova condizione patologica, quale effetto dell'intervento – mentre a carico del sanitario, o della struttura,
è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. civ. n. 975/2009), ovvero causalmente estraneo al suo operato, ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di SInoria, non essendo a lui imputabile (cfr. Cass. civ. n.
11488/2004).
In ordine alla prova del nesso causale la giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte ha precisato che: «sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sé, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c. solleva il creditore della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno
5 lamentato dal paziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata» (in tal senso, il principio di diritto affermato da Cass. n.18392/2017 e n. 26824/2017; conformi le successive Cass. n.29315/2017, n. 3704/2018, n.19199/2018 e n.26700/2018 cfr anche Cass. Civ.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 20707 del 17/07/2023 “in tema di responsabilità contrattuale del professionista, il nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno dev'essere provato dall'attore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova”).
Così precisati la natura della responsabilità e la ripartizione dell'onere della prova, è necessario chiarire quale debba essere il criterio alla stregua del quale accertare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta del medico e il danno allegato dal paziente.
In proposito, i giudici di legittimità hanno di recente affermato: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione "ex ante" – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (Cass. civ. n. 16123/2010).
Come precisato da una precedente pronuncia della Suprema Corte: “In questo modo, il nesso causale diviene la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale (o, se si vuole, di previsione e prevenzione, attesa la funzione – anche – preventiva della responsabilità civile, che si estende sino alla previsione delle conseguenze a loro volta normalmente ipotizzabili in mancanza di tale avvedutezza) andrà più
6 propriamente ad iscriversi entro l'orbita soggettiva (la colpevolezza) dell'illecito” (così la citata
Cass. civ. n. 21619/2007, in motivazione).
Ciò detto, passando all'esame del caso concreto, nel corso del giudizio sono emersi chiari profili di colpa nell'operato dei sanitari della struttura convenuta nonché il nesso eziologico tra tale comportamento colposo dei sanitari e le lesioni patite dalla conseguentemente la domanda _1 della ricorrente è fondata e va accolta.
Secondo la prospettazione della il danno da ella subito sarebbe imputabile a colpa dei _1 sanitari della struttura convenuta che, nel periodo in cui la ebbero in cura (2019-2020), a causa di un errato inquadramento diagnostico riverberatosi sul piano di trattamento e sulle procedure cliniche, non le avrebbero risolto il problema di edentulia totale superiore;
ed ancora parte ricorrente ha lamentato la erroneità nella realizzazione dell'impianto , anch'esso determinativo del danno biologico permanente iatrogeno.
Tale prospettazione, contestata in giudizio dalla convenuta, ha invece trovato ampia CP_6 conferma nella ctu espletata in seno al procedimento di ATP intercorso tra le parti (rgn n 5055/23),
a firma dei Dott.ri e , acquisita agli atti del processo e ritenuta da Parte_2 Persona_3 questo Giudice pienamente condivisibile.
I CCTTUU nominati, infatti, dopo un'esaustiva disamina della storia clinica della paziente e della documentazione medica prodotta, hanno rilevato la sussistenza di profili di responsabilità professionale a carico dei sanitari della evidenziando che “…dallo studio Controparte_1 della documentazione medica, dall'anamnesi e dai suddetti accertamenti clinici si apprende che la SI.ra in un arco temporale tra l'anno 2019 ed il 2020, si affidava alle cure Parte_1 odontoiatriche del centro “ dental Cassiopea-dentista TV” di Alcamo ( TP) richiedendo una riabilitazione protesica fissa delle arcate dentarie e che tali cure odontoiatriche non siano state condotte in maniera congrua segnatamente per la riabilitazione dell'arcata mascellare superiore.
Si ritiene che la riabilitazione protesica per l'arcata mascellare superiore proposta presso suddetta struttura odontoiatrica , che prevedeva la realizzazione di una protesi “all on four” quindi supportata da quattro viti implantari, non sia stata progettata ed eseguita in maniera corretta . Si ritiene infatti che molto probabilmente le viti implantari non siano state scelte e posizionate correttamente rispetto all'anatomia scheletrica ed alla progettazione protesica , sia da parte del dott. nel primo intervento che dal dott. nel secondo intervento di implantologia CP_3 CP_4 per la sostituzione dell'impianto posteriore destro. Lo stesso dott. in data 1/02/2021 CP_4 segnava sulla cartella clinica la necessità di rimuovere gli impianti inseriti e programmare una riabilitazione protesica diversa stante l' “inesistenza di osso”nel mascellare superiore della SI.ra
. Attualmente si evidenzia che, oltre l'impianto posteriore destro perduto per ben due volte _1
7 dopo poco tempo dall'inserzione, anche l'impianto posteriore sinistro sia attualmente valutato da rimuovere poiché ha perduto l'osteointegrazione, ulteriormente l'impianto posto in zona incisiva destra presenta l'emergenza coronale eccessivamente vestibolarizzata rispetto alla cresta ossea rendendolo difficilmente utilizzabile per una eventuale protesizzazione futura. Si valuta inoltre necessario per la SI.ra il rifacimento della terapia canalare del primomolare inferiore _1 destro ( 4.6) in quanto clinicamente sintomatico dopo la terapia canalare eseguita presso la struttura odontoiatrica “ ” dal dott. (cfr “considerazioni cliniche e Controparte_1 Per_2 medico legali” in relazione di ctu redatta in seno al procedimento di ATP).
I periti del Tribunale hanno chiaramente dichiarato: “… si ritiene molto probabile che una parte dei trattamenti sanitari cui è stata sottoposta la SI.ra presso la struttura odontoiatrica Dental _1
Cassiopea non siano stati posti in essere secondo la migliore scienza ed esperienza del tempo, la buona prassi clinico-assistenziali e la perizia necessari. Si ritiene infatti che la riabilitazione con protesi fissa supportata da impianti proposta per l'arcata mascellare superiore non sia stata progettata ed eseguita in maniera corretta determinando la mancata osteointegrazione degli impianti e la perdita della protesi applicata, inoltre non risulta eseguita in maniera perita” nemmeno “ la terapia canalare praticata al primo molare inferiore destro ( 4.6) che risulta attualmente sintomatico”. (cfr relazione di CTU).
Con riferimento alle linee guida, protocolli e buone pratiche clinico assistenziali applicabili ed adeguati alla specificità del caso concreto, i CCTTUU hanno accertato che i sanitari della struttura resistente non vi si siano conformati;
come si legge a pag 8 e 9 della citata relazione “..nel caso in oggetto si ritiene che i sanitari non si siano attenuti alle buone pratiche clinico assistenziali in quanto hanno cercato di porre in essere una protesi fissa supportata da quattro viti implantari nel mascellare superiore della SI.ra pur in assenza di un adeguato volume di osso necessario _1
a supportare gli impianti e consentirgli la necessaria osteointegrazione. Tale valutazione è avvalorata dalla dichiarazione del dott. che in cartella clinica evidenziava la mancanza CP_4 di osso necessario al mantenimento delle viti implantari inserite alla SI.ra .”. _1
Anche sotto il profilo degli accertamenti opportuni nel caso di specie e prescritti dalle linee guida di settore, nella citata relazione si legge “ …dalla cartella clinica, peraltro, non risulta che sia stato eseguito un esame diagnostico tridimensionale ( TAC o CBCT) prima della progettazione del piano terapeutico né dell'intervento di inserzione degli impianti, esame di secondo livello diagnostico che risulta spesso necessario nelle riabilitazioni implato-protesiche estese a tutta l'arcata mascellare per valutare l'effettivo volume osseo a disposizione che spesso clinicamente non si apprezza correttamente a causo dello spessore dei tessuti molli gengivali. L'errore operativo quindi si palesa sia nella fase di progettazione del piano terapeutico proposto che nella fase operativa chirurgica
8 poste in essere senza la necessaria documentazione diagnostica radiografica. Ulteriormente si ritiene non siano stati rispettati i corretti protocolli operativi nella fase di realizzazione della struttura protesica fissa nell'arcata mascellare superiore divisa in due porzioni (una per emiarcata) in quanto tale tipo di protesi contravviene ai principi della biomeccanica esponendo gli impianti alle forze di carico trasversali che contribuiscono alla perdita dell'osteointegrazione.”.
E 'stato, dunque, accertato il mancato rispetto delle linee guida del settore.
Oltre a ciò, gli Ausiliari del Giudice hanno anche ritenuto il trattamento eseguito inadeguato alle specificità del caso concreto (“Si ritiene molto probabile che i trattamenti messi in atto nell'arcata mascellare superiore della SI.ra presso la struttura odontoiatrica convenuta non _1 risultassero adeguati a causa della ridotta quantità di osso disponibile al posizionamento delle viti implantari” (cfr relazione CTU pag 9) “…dalla documentazione in atti non risulta che i sanitari del centro dental abbiano attenzionato sufficientemente lo stato parodontale della paziente CP_1 in quanto non è stata prodotta alcuna cartella parodontale e non risulta che la paziente sia stata informata e motivata circa le procedure di mantenimento dell'igiene orale domiciliare per la prevenzione e cura della malattia parodontale. Non risulta che i sanitari abbiano progettato in maniera perita e prudente il piano di cure implantoprotesico per l'arcata mascellare superiore in quanto dalla cartella a disposizione non risulta che sia stato eseguito alcun esame diagnostico tridimensionale preliminare, necessario a valutare la morfologia ed il volume dell'osso necessario ad accogliere le viti implantari. Ulteriormente non si ritiene corretta la scelta di avere applicato una protesi separata nelle due emiarcate in quanto tale tipo di protesi contravviene ai principi della biomeccanica esponendo gli impianti alle forze di carico trasversali che contribuiscono alla perdita dell'osteointegrazione”(cfre relazione tecnica pag.ne 9 e 10).
Dopo avere chiaramente e dettagliatamente individuato i vari profili di responsabilità dei sanitari della i tecnici del Tribunale hanno poi ulteriormente individuato la sussistenza Controparte_1 del nesso eziologico tra il trattamento medico sanitario eseguito e le lesioni patite dalla ricorrente
(“…Si ritiene che le lesioni lamentate dalla SI.ra siano state causate molto probabilmente _1 dai trattamenti terapeutici praticati presso la struttura odontoiatrica convenuta. Si ritengono infatti rispettati i criteri Topografico , cronologico e dell'idoneità qualitativa e quantitativa dell'azione lesiva iatrogena. Inoltre anche il criterio della continuità fenomenologica in quanto alcun evento ha interrotto l'azione suddetta”).
In dettaglio i CCTTUU hanno sostenuto “ Si ritiene che nel caso in oggetto l'evento lesivo sia imputabile all'attività dei sanitari…Nel caso della SI.ra i sanitari avrebbero dovuto _1 inizialmente attenzionare , valutare e curare la malattia parodontale da cui era ed è affetta la paziente , successivamente eseguire degli esami diagnostici radiografici tridimensionali al fine di
9 valutare congiuntamente lo stato degli elementi dentari presenti e del tessuto osseo disponibile all'esecuzione di interventi di implantologia e quindi potere formulare e proporre adeguatamente dei piani di riabilitazione protesica alternativi , informando la paziente dei rischi e benefici correlati a ciascuno di essi. Nel proporre la riabilitazione implanto-protesica , in condizione di scarso volume osseo, si sarebbe dovuto prevedere la possibilità di eseguire preliminarmente ulteriori interventi di chirurgia ricostruttiva ossea e parodontale”.
I periti incaricati hanno dunque confermato che l'adozione delle condotte previste ma omesse sarebbe valsa ad evitare l'esito lesivo, chiarendo peraltro che le prestazioni sanitarie praticate alla fossero da considerarsi prestazioni routinarie nella pratica clinica odontoiatrica e che, nel _1 caso di specie, non fosse stato riscontrato alcun problema di particolare difficoltà.
Infine, i CCTUU hanno aggiunto che “inquadrando la diligenza ordinaria del buon professionista nei profili di cura, cautela, perizia e legalità , dove la perizia consiste nell'impiego delle nozioni tecniche specifiche dell'attività esercitata, si ritiene che nel caso in oggetto i professionisti della struttura odontoiatrica non abbiano manifestato la dovuta diligenza” . (cfr relazione di CTU pagg.
10 e 11) chiarendo in dettaglio che: “La dott.ssa sia nella progettazione del piano di Per_1 cura ,eseguito senza adeguati esami diagnostici e senza informare correttamente la paziente delle complicanze correlate al caso specifico e delle alternative protesiche possibili, sia nella fase di progettazione ed esecuzione della protesi avvitata su impianti posta nell'arcata mascellare superiore divisa in due porzioni separate. Il dott. ed il dott. non hanno CP_3 CP_4 manifestato la dovuta diligenza nell'avere eseguitogli interventi di inserzione delle viti implantari senza una preliminare adeguata valutazione dei volumi ossei disponibili nel mascellare superiore della SI.ra . Il dott. nell'esecuzione della terapia canalare eseguita sul primo _1 Per_2 molare inferiore destro ( 4.6) avrebbe dovuto rivalutare la non corretta esecuzione della terapia sull'elemento dentario trattato che attualmente risulta ancora sintomatico.”.
I descritti profili di responsabilità dei sanitari, sono stati per altro confermati anche in seno al supplemento di CTU successivamente redatto dagli stessi Dott.ri e . Pt_2 Per_3
In conclusione, i CCTTUU, con ampie e condivisibili argomentazioni ribadite anche in seno al supplemento di CTU redatto in risposta alle osservazioni dei CTP sia di parte ricorrente che di parte resistente , hanno concluso per la sussistenza di profili di responsabilità professionale a carico dei sanitari dell'Azienda resistente per malpractice medica, nonché il nesso di causalità con gli esiti conseguenti.
A fronte della dimostrazione della condotta colposa dei medici della struttura convenuta e della rilevanza causale di tale colpa nel determinismo delle lesioni patite dalla e nei conseguenti _1 esiti, la resistete non ha invece provato, come era suo onere, l'esatto adempimento della prestazione
10 dovuta o, comunque, l'esistenza di una diversa eziologia – indipendente dall'operato del proprio personale – dell'insoddisfacente iter clinico.
Sotto questo aspetto, nell'integrazione di CTU i periti, hanno rimarcato l'assenza di documenti a difesa dei sanitari, nonché la mancanza sia del consenso informato che della certificazione tecnica di conformità del laboratorio odontotecnico prevista dalla legge (cfr supplemento CTU in atti).
Accertato l'an debeatur, passando alla disamina delle conseguenze dannose, la ctu svolta nel corso del giudizio di ATP acquisita agli atti, supportata oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, anche da un iter argomentativo lineare e rigoroso, ha consentito di accertare, che la in seguito alle terapie praticatele presso la struttura odontoiatrica resistente, ha riportato un _1 danno permanente globalmente considerato del 3 %, oltre ad ITP al 50% per giorni 10 e al 25% per giorni 20, ritenendo congrue spese mediche future quantificare in euro 700 ,00.
In ordine alla quantificazione del danno biologico non coglie nel segno il rilievo secondo cui non vi sarebbe alcun postumo permanente in quanto la donna già prima dell'intervento era adentula;
sul punto va sottolineato come i CCTTUU abbiano dato atto come in conseguenza dell'intervento la abbia subito l'avulsione del canino superiore di destra (1.3) e la perdita di osso mascellare;
_1 ne consegue che la pregressa condizione della donna è stata tenuta in considerazione dai tecnici che hanno considerato , ai fini della valutazione del danno biologico, il solo aggravamento patito per effetto dell'intervento, e nella specie , come detto, l'avulsione del canino superiore di destra (1.3) e la perdita di osso mascellare
Venendo, allora, alla quantificazione della prestazione risarcitoria del danno non patrimoniale, dovuta all'attrice ai sensi dell'art. 2059 c.c., nell'interpretazione costituzionalmente orientata offerta dalla Suprema Corte (S.U. 26972/08), essendo vulnerato un bene di rango costituzionale (art. 32
Cost.), va ricordato che, in tema di liquidazione del danno alla salute derivato da malpratice sanitaria, la legge n. 24/2017 (c.d. ”) stabilisce all'art. 7, comma 4 che il danno CP_7 biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7.9.2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).
Trattandosi di lesioni micropermanenti (attestate sulla soglia del 3%), deve farsi applicazione della
Tabella richiamata dal quarto comma dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, da ultimo aggiornata dal D.M. 16.7.24 (pubblicato su GURI n. 173/2024).
Circa criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di
Cassazione, condiviso da questo giudice – “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata,
11 nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale) deve essere oggetto specifico di allegazione e di prova ( vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidazione , si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto
12 “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
In proposito, i giudici di legittimità hanno precisato che “qualora la lesione ad una persona derivi dalla circolazione di veicoli a motore o natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal
Ministro delle attività produttive (art. 139, comma 5, d.lg. n. 209 del 2005), salvo l'aumento da parte del giudice, in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato” (Cass. civ. n. 12408/2011).
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dal decreto ministeriale aggiornato al
18.07.2025 (valore del primo punto di invalidità € 936,40), spetta a a titolo di danno Parte_1 biologico permanente, tenuto conto della invalidità del 3%, del coefficiente moltiplicatore applicato al punto percentuale dell' 3% ( 1,2 ), dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (74 anni compiuti) e della percentuale di riduzione per l'età ( 32 %), la somma complessiva di € 2.358,40 secondo i valori attuali.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale, così come accertato dal
C.T.U., si liquida ad equità la somma di € 56,18 al giorno prevista dal citato D.M. su menzionato , per un totale di € 561,80 (€ 280,90+ € 280,90) oltre Euro € 584,04 per danno morale (20%), da riconoscersi per le sofferenze patite e documentate per un totale di 3.504,24.
Non si ritiene invece di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attrice che fuoriescano dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Il danno complessivo non patrimoniale ascende dunque, in moneta attuale, a euro 3.504,24.
Tale cifra costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente.
A tale somma va poi aggiunto quanto già versato dalla danneggiata per spese mediche future necessarie alla rimozione della vite implantare posteriore sinistra, in quanto affetta da perimplantite clinicamente mobile e dolente ed al ritrattamento endodontico del primo molare inferiore destro (4.6 pari ad euro € 700,00, ritenuto congruo dal collegio peritale .
Si perviene così per un totale di Euro 4.204,24
Su quest'importo poi compete dalla data del commesso illecito la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare.
13 Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto, la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. S.U. n.
1772/1995).
Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ISTAT.
Orbene, devalutando allora l'importo sopra indicato al momento del fatto (€ 3.544,86) e applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra indicato con decorrenza dalla data dell'illecito ( tenuto conto della non rilevante durata del danno temporaneo) , si perviene all'importo di euro € 4.630,35 di cui euro 1.085,49 per Rivalutazione e Interessi
Su tale somma sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Per quanto attiene infine alla somma di euro di euro 6.000,00 acconto camera – oggetto di domanda di restituzione –occorre ricordare che ai fini del rimborso delle somme versate alla clinica
– o comunque della liberazione dell'obbligo di pagamento - è necessaria la valutazione anche della gravità dell'inadempimento , ai fini dell'accertamento della domanda di risoluzione - implicita in quella di rimborso, al cui accoglimento è subordinata la richiesta di restituzione del corrispettivo versato alla struttura.
Nel caso di specie, va affermata gravità dell'inadempimento posto che la prestazione resa non solo non ha risolto il problema della paziente ma lo ha addirittura aggravato
In ordine all'importo da restituire va rilevato che parte ricorrente abbia documentato l'esborso della somma di euro 6000,00 che va restituita integralmente tenuto conto di quanto appena evidenziato sulla
Va evidenziato come dal preventivo in atti si evinca che la somma prevista per l'impianto superiore era pari a euro 6.896 ( 2000 per impianto titanio relativo ai denti nn 12,14,22,24 , euro
996 per moncone in titanio per denti 12,14 22 24 ed euro 2.900 per all omn four in resina ) sicchè appare destituita di fondamento la difesa della resistente secondo cui parte della somma corrisposta sarebbe ascrivibile all'arcata mascellare inferiore .
Ne consegue che parte convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 6.000, oltre a interessi dalla data della messa in mora ( 1.4.21 )sino al soddisfo.
14 Va invece rigettata, per carenza di presupposti, la domanda di parte ricorrente di condanna ai sensi dell'art 96 cpc della per costante giurisprudenza, infatti, la mancata adesione Controparte_1 alla proposta conciliativa del giudice non è da sola sufficiente ad integrare la responsabilità aggravata di cui all'articolo richiamato.
Non deve infine essere esaminata la domanda di rivalsa avanzata da nei Controparte_1 confronti dei medici della struttura e della compagnia assicurativa., posto hr ,come già deciso da questo GI con ordinanza del 14.5.2025, parte resistente, costituendosi tardivamente, è decaduta dal diritto di chiamata di terzo in causa;
conseguentemente la relativa domanda è stata rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della controversia, della natura del giudizio e dell'attività in concreto svolta, nella misura di Euro 4.061,60 alla luce dei parametri contenuti nel vigente DM 55/2014 aggiornati al DM 147/2022, relativi allo scaglione da
Euro 5.201 ad Euro 26.000, (tenuto conto del petitum) complessità bassa, nei valori medi , abbattuti del 20% in considerazione della semplicità delle questioni trattate e dell'attività processuale in concreto svolta;
oltre alle spese sostenute per la CTP.
Parimenti vanno poste a carico del soccombente le spese della CTU svolta n seno al procedimento di ATP (rgn 5055/23).
PQM
IL Tribunale di Palermo – sezione terza civile - definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
Condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di Euro 4.630,35, a titolo di danno non patrimoniale oltre Parte_1 interessi al tasso di cui all'art 1284 c 1 dalla decisione al soddisfo
Condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di Euro 6.000,00 oltre interessi al tasso di cui all'art 1284 c 1 Parte_1 cc dal 1.4.21 sino al soddisfo
Condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in euro 4.061,60 oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa come per legge.
Pone le spese della c.t.u. resa in sede di a.t.p. definitivamente a carico Controparte_1
[...]
Così deciso in Palermo il 11.9.25
Il Giudice
Cristina Denaro
15 IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministrodella Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2632/2025
Il giudice, lette le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione, previa acquisizione telematica del fascicolo dell'atp, si ritira in camera di conSIlio e all'esito della camera di conSIlio, dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa.
Palermo il 11.09.2025
Il Giudice
Cristina Denaro
1 RG 2632/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale di Palermo Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice
Cristina Denaro lette le note di trattazione scritta sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14868/23 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
nata a Partinico il 21/06/1944 c.f. ; elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Partinico via Nullo 84 presso lo studio dell'Avv. Antonina Angela Parra,
( che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto Email_1 introduttivo del giudizio
- ricorrente –
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P IVA Controparte_1 domiciliata in Carrara (MS), viale XX Settembre n. 268, presso lo PartitaIVA_1 studio dell'Avv. Tania Vatteroni ( che la rappresenta e difende giusta Email_2 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
-resistente-
OGGETTO: responsabilità professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
chiedendone la condanna al risarcimento del danno da malpractice medica, Controparte_1 con vittoria delle spese di lite.
Esponeva in dettaglio che, nell'ambito del procedimento per atp (R.G. n 5055/2023) già svoltosi tra le parti, era stata accertata la responsabilità dei sanitari della struttura resistente per i danni dalla stessa patiti in conseguenza del trattamento medico odontoiatrico e per implantologia cui ella si era sottoposta presso a far data dal mese di maggio 2019, per circa un anno. Controparte_1
Parte ricorrente contestava la condotta imperita, negligente ed imprudente dei predetti sanitari che, a causa di un errato inquadramento diagnostico, riverberatosi sul piano di trattamento e sulle procedure cliniche, non erano stati in grado di risolvere l'edentulia totale superiore che l'affiggeva, causandole danno biologico permanente iatrogeno.
La ricorrente, quindi, richiamando le risultanze della perizia redatta in seno al richiamato procedimento di ATP, ed allegando di avere diritto, in conseguenza delle lesioni cagionate dalla condotta colposa della struttura resistente, al risarcimento del danno biologico permanente, quantificato in misura pari al 3%, chiedeva il risarcimento dei danni subiti, pari ad euro 17.103,25
(di cui: euro 6.000.00 a titolo di restituzione dell'onorario percepito da per la quota parte Controparte_1 delle cure non congrue fornite alla relative alla riabilitazione dell'arcata mascellare _1 superiore, tenuto conto dell'accertato inadempimento contrattuale;
euro 5.098,00 a titolo di danno per lesioni iatrogene quali l'avulsione del canino superiore di destra e perdita di osso mascellare nei siti di intervento, al 3% ; euro 1.837,50 per I.T.P. al 50 % per 10 giorni + I.T.P. al 25 % per 20 giorni;
euro 700,00 per spese mediche future necessarie alla rimozione della vite implantare posteriore sinistra, affetta da perimplantite clinicamente mobile e dolente, e ritrattamento endodontico del primo molare inferiore destro;
euro 3.467,75 per danno morale ed esistenziale;
oltre interessi legali maturati e maturandi sino al completo e definitivo soddisfo e rivalutazione monetaria.
Parte ricorrente chiedeva inoltre condannare la resistente al pagamento delle Controparte_1 spese di giudizio e di CTU del procedimento n. 5055/2023 R.G., nonché di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese e di compenso professionale.
Si costituiva l'azienda resistente, chiedendo in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in giudizio i sanitari che avevano avuto in cura la paziente (dott.ri Persona_1 CP_2
3 e ), nonché la compagna assicurativa CP_3 Controparte_4 Persona_2 [...]
Controparte_5
Nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
In subordine, chiedeva dichiararsi la responsabilità dei medici della struttura e, in via ulteriormente gradata, nell'ipotesi di riconoscimento di responsabilità della chiedeva di Controparte_1 essere manlevata dalla giusta polizza intercorrente tra e parti. Con Controparte_5 vittoria di spese.
Istruita la causa, con ordinanza del 14.6.25, il Tribunale GI, rilevata la tardività della costituzione della e la conseguente decadenza della parte resistente dal diritto di chiamare Controparte_1 in causa terzi, rigettava la relativa domanda di chiamata in causa di terzo, formulando contestualmente proposta conciliativa alla quale, tuttavia, prestava adesione la sola parte ricorrente.
Successivamente, acquisito l'elaborato svolto nell'ambito del procedimento per atp R.G. tra le medesime parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata ex art 281 sexies cpc all'udienza del 11.9.25, con termini per note conclusive.
Con note conclusive del 10.7.2025 la concludeva chiedendo “- Ritenere e dichiarare _1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, responsabile dei danni Controparte_1 tutti subiti da per i motivi tutti spiegati in narrativa e per quant'altro accertato con Parte_1 consulenza medico legale- odontoiatrica nel corso del procedimento dalla stessa instaurato ex art.
696 bis c.p.c. - Ritenere e dichiarare che il danno economico complessivo sofferto da Parte_1 ammonta ad € 17.103,25 . - Conseguentemente condannare in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di € 17.103,25 in favore di _1
, oltre interessi legali maturati e maturandi sino al completo e definitivo soddisfo e
[...] rivalutazione monetaria. - Condannare, altresì, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio e di CTU di cui al procedimento
n. 5055/2023 R.G. Tribunale di Palermo.
Ai fini istruttori acquisire al presente procedimento la relazione di consulenza medico legale- odontoiatrica, a firma dei Dott.ri e , depositata in data 18 Parte_2 Persona_3 dicembre 2024 nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 5055/2023 R.G. Tribunale di Palermo . -
Con vittoria delle spese del presente giudizio e del compenso professionale di avvocato. -
Condannare parte convenuta ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore della parte ricorrente di una somma equitativamente determinata”.
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Premesso che la vicenda di specie si colloca in un arco temporale successivo all'introduzione della legge (legge 24 dell'8.3.2017), appare opportuno procedere all'inquadramento Parte_3
4 giuridico della responsabilità della struttura sanitaria e dell'esercente la professione sanitaria e richiamare i principi in tema di riparto dell'onere probatorio applicabili al caso di specie.
Come è' noto ai sensi dell'art 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24 c.d. Legge “la Parte_3 struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di professionisti anche in regime di libera professione, risponde in ogni caso ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Dalla qualificazione della responsabilità della struttura sanitaria in termini di responsabilità contrattuale discendono le conseguenze in punto di valutazione della diligenza e di ripartizione dell'onere probatorio, illustrate da numerosi recenti arresti della giurisprudenza di merito e di legittimità, alla luce del cd. principio di vicinanza della prova.
È ormai pacifico, infatti, che spetta al paziente provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale (allegandone la violazione) e l'evento dannoso – consistente nell'aggravamento (ovvero, in alcuni casi, nella inalterazione) della preesistente patologia, oppure nell'insorgenza di una nuova condizione patologica, quale effetto dell'intervento – mentre a carico del sanitario, o della struttura,
è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. civ. n. 975/2009), ovvero causalmente estraneo al suo operato, ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di SInoria, non essendo a lui imputabile (cfr. Cass. civ. n.
11488/2004).
In ordine alla prova del nesso causale la giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte ha precisato che: «sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sé, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c. solleva il creditore della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno
5 lamentato dal paziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata» (in tal senso, il principio di diritto affermato da Cass. n.18392/2017 e n. 26824/2017; conformi le successive Cass. n.29315/2017, n. 3704/2018, n.19199/2018 e n.26700/2018 cfr anche Cass. Civ.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 20707 del 17/07/2023 “in tema di responsabilità contrattuale del professionista, il nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno dev'essere provato dall'attore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova”).
Così precisati la natura della responsabilità e la ripartizione dell'onere della prova, è necessario chiarire quale debba essere il criterio alla stregua del quale accertare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta del medico e il danno allegato dal paziente.
In proposito, i giudici di legittimità hanno di recente affermato: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione "ex ante" – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (Cass. civ. n. 16123/2010).
Come precisato da una precedente pronuncia della Suprema Corte: “In questo modo, il nesso causale diviene la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale (o, se si vuole, di previsione e prevenzione, attesa la funzione – anche – preventiva della responsabilità civile, che si estende sino alla previsione delle conseguenze a loro volta normalmente ipotizzabili in mancanza di tale avvedutezza) andrà più
6 propriamente ad iscriversi entro l'orbita soggettiva (la colpevolezza) dell'illecito” (così la citata
Cass. civ. n. 21619/2007, in motivazione).
Ciò detto, passando all'esame del caso concreto, nel corso del giudizio sono emersi chiari profili di colpa nell'operato dei sanitari della struttura convenuta nonché il nesso eziologico tra tale comportamento colposo dei sanitari e le lesioni patite dalla conseguentemente la domanda _1 della ricorrente è fondata e va accolta.
Secondo la prospettazione della il danno da ella subito sarebbe imputabile a colpa dei _1 sanitari della struttura convenuta che, nel periodo in cui la ebbero in cura (2019-2020), a causa di un errato inquadramento diagnostico riverberatosi sul piano di trattamento e sulle procedure cliniche, non le avrebbero risolto il problema di edentulia totale superiore;
ed ancora parte ricorrente ha lamentato la erroneità nella realizzazione dell'impianto , anch'esso determinativo del danno biologico permanente iatrogeno.
Tale prospettazione, contestata in giudizio dalla convenuta, ha invece trovato ampia CP_6 conferma nella ctu espletata in seno al procedimento di ATP intercorso tra le parti (rgn n 5055/23),
a firma dei Dott.ri e , acquisita agli atti del processo e ritenuta da Parte_2 Persona_3 questo Giudice pienamente condivisibile.
I CCTTUU nominati, infatti, dopo un'esaustiva disamina della storia clinica della paziente e della documentazione medica prodotta, hanno rilevato la sussistenza di profili di responsabilità professionale a carico dei sanitari della evidenziando che “…dallo studio Controparte_1 della documentazione medica, dall'anamnesi e dai suddetti accertamenti clinici si apprende che la SI.ra in un arco temporale tra l'anno 2019 ed il 2020, si affidava alle cure Parte_1 odontoiatriche del centro “ dental Cassiopea-dentista TV” di Alcamo ( TP) richiedendo una riabilitazione protesica fissa delle arcate dentarie e che tali cure odontoiatriche non siano state condotte in maniera congrua segnatamente per la riabilitazione dell'arcata mascellare superiore.
Si ritiene che la riabilitazione protesica per l'arcata mascellare superiore proposta presso suddetta struttura odontoiatrica , che prevedeva la realizzazione di una protesi “all on four” quindi supportata da quattro viti implantari, non sia stata progettata ed eseguita in maniera corretta . Si ritiene infatti che molto probabilmente le viti implantari non siano state scelte e posizionate correttamente rispetto all'anatomia scheletrica ed alla progettazione protesica , sia da parte del dott. nel primo intervento che dal dott. nel secondo intervento di implantologia CP_3 CP_4 per la sostituzione dell'impianto posteriore destro. Lo stesso dott. in data 1/02/2021 CP_4 segnava sulla cartella clinica la necessità di rimuovere gli impianti inseriti e programmare una riabilitazione protesica diversa stante l' “inesistenza di osso”nel mascellare superiore della SI.ra
. Attualmente si evidenzia che, oltre l'impianto posteriore destro perduto per ben due volte _1
7 dopo poco tempo dall'inserzione, anche l'impianto posteriore sinistro sia attualmente valutato da rimuovere poiché ha perduto l'osteointegrazione, ulteriormente l'impianto posto in zona incisiva destra presenta l'emergenza coronale eccessivamente vestibolarizzata rispetto alla cresta ossea rendendolo difficilmente utilizzabile per una eventuale protesizzazione futura. Si valuta inoltre necessario per la SI.ra il rifacimento della terapia canalare del primomolare inferiore _1 destro ( 4.6) in quanto clinicamente sintomatico dopo la terapia canalare eseguita presso la struttura odontoiatrica “ ” dal dott. (cfr “considerazioni cliniche e Controparte_1 Per_2 medico legali” in relazione di ctu redatta in seno al procedimento di ATP).
I periti del Tribunale hanno chiaramente dichiarato: “… si ritiene molto probabile che una parte dei trattamenti sanitari cui è stata sottoposta la SI.ra presso la struttura odontoiatrica Dental _1
Cassiopea non siano stati posti in essere secondo la migliore scienza ed esperienza del tempo, la buona prassi clinico-assistenziali e la perizia necessari. Si ritiene infatti che la riabilitazione con protesi fissa supportata da impianti proposta per l'arcata mascellare superiore non sia stata progettata ed eseguita in maniera corretta determinando la mancata osteointegrazione degli impianti e la perdita della protesi applicata, inoltre non risulta eseguita in maniera perita” nemmeno “ la terapia canalare praticata al primo molare inferiore destro ( 4.6) che risulta attualmente sintomatico”. (cfr relazione di CTU).
Con riferimento alle linee guida, protocolli e buone pratiche clinico assistenziali applicabili ed adeguati alla specificità del caso concreto, i CCTTUU hanno accertato che i sanitari della struttura resistente non vi si siano conformati;
come si legge a pag 8 e 9 della citata relazione “..nel caso in oggetto si ritiene che i sanitari non si siano attenuti alle buone pratiche clinico assistenziali in quanto hanno cercato di porre in essere una protesi fissa supportata da quattro viti implantari nel mascellare superiore della SI.ra pur in assenza di un adeguato volume di osso necessario _1
a supportare gli impianti e consentirgli la necessaria osteointegrazione. Tale valutazione è avvalorata dalla dichiarazione del dott. che in cartella clinica evidenziava la mancanza CP_4 di osso necessario al mantenimento delle viti implantari inserite alla SI.ra .”. _1
Anche sotto il profilo degli accertamenti opportuni nel caso di specie e prescritti dalle linee guida di settore, nella citata relazione si legge “ …dalla cartella clinica, peraltro, non risulta che sia stato eseguito un esame diagnostico tridimensionale ( TAC o CBCT) prima della progettazione del piano terapeutico né dell'intervento di inserzione degli impianti, esame di secondo livello diagnostico che risulta spesso necessario nelle riabilitazioni implato-protesiche estese a tutta l'arcata mascellare per valutare l'effettivo volume osseo a disposizione che spesso clinicamente non si apprezza correttamente a causo dello spessore dei tessuti molli gengivali. L'errore operativo quindi si palesa sia nella fase di progettazione del piano terapeutico proposto che nella fase operativa chirurgica
8 poste in essere senza la necessaria documentazione diagnostica radiografica. Ulteriormente si ritiene non siano stati rispettati i corretti protocolli operativi nella fase di realizzazione della struttura protesica fissa nell'arcata mascellare superiore divisa in due porzioni (una per emiarcata) in quanto tale tipo di protesi contravviene ai principi della biomeccanica esponendo gli impianti alle forze di carico trasversali che contribuiscono alla perdita dell'osteointegrazione.”.
E 'stato, dunque, accertato il mancato rispetto delle linee guida del settore.
Oltre a ciò, gli Ausiliari del Giudice hanno anche ritenuto il trattamento eseguito inadeguato alle specificità del caso concreto (“Si ritiene molto probabile che i trattamenti messi in atto nell'arcata mascellare superiore della SI.ra presso la struttura odontoiatrica convenuta non _1 risultassero adeguati a causa della ridotta quantità di osso disponibile al posizionamento delle viti implantari” (cfr relazione CTU pag 9) “…dalla documentazione in atti non risulta che i sanitari del centro dental abbiano attenzionato sufficientemente lo stato parodontale della paziente CP_1 in quanto non è stata prodotta alcuna cartella parodontale e non risulta che la paziente sia stata informata e motivata circa le procedure di mantenimento dell'igiene orale domiciliare per la prevenzione e cura della malattia parodontale. Non risulta che i sanitari abbiano progettato in maniera perita e prudente il piano di cure implantoprotesico per l'arcata mascellare superiore in quanto dalla cartella a disposizione non risulta che sia stato eseguito alcun esame diagnostico tridimensionale preliminare, necessario a valutare la morfologia ed il volume dell'osso necessario ad accogliere le viti implantari. Ulteriormente non si ritiene corretta la scelta di avere applicato una protesi separata nelle due emiarcate in quanto tale tipo di protesi contravviene ai principi della biomeccanica esponendo gli impianti alle forze di carico trasversali che contribuiscono alla perdita dell'osteointegrazione”(cfre relazione tecnica pag.ne 9 e 10).
Dopo avere chiaramente e dettagliatamente individuato i vari profili di responsabilità dei sanitari della i tecnici del Tribunale hanno poi ulteriormente individuato la sussistenza Controparte_1 del nesso eziologico tra il trattamento medico sanitario eseguito e le lesioni patite dalla ricorrente
(“…Si ritiene che le lesioni lamentate dalla SI.ra siano state causate molto probabilmente _1 dai trattamenti terapeutici praticati presso la struttura odontoiatrica convenuta. Si ritengono infatti rispettati i criteri Topografico , cronologico e dell'idoneità qualitativa e quantitativa dell'azione lesiva iatrogena. Inoltre anche il criterio della continuità fenomenologica in quanto alcun evento ha interrotto l'azione suddetta”).
In dettaglio i CCTTUU hanno sostenuto “ Si ritiene che nel caso in oggetto l'evento lesivo sia imputabile all'attività dei sanitari…Nel caso della SI.ra i sanitari avrebbero dovuto _1 inizialmente attenzionare , valutare e curare la malattia parodontale da cui era ed è affetta la paziente , successivamente eseguire degli esami diagnostici radiografici tridimensionali al fine di
9 valutare congiuntamente lo stato degli elementi dentari presenti e del tessuto osseo disponibile all'esecuzione di interventi di implantologia e quindi potere formulare e proporre adeguatamente dei piani di riabilitazione protesica alternativi , informando la paziente dei rischi e benefici correlati a ciascuno di essi. Nel proporre la riabilitazione implanto-protesica , in condizione di scarso volume osseo, si sarebbe dovuto prevedere la possibilità di eseguire preliminarmente ulteriori interventi di chirurgia ricostruttiva ossea e parodontale”.
I periti incaricati hanno dunque confermato che l'adozione delle condotte previste ma omesse sarebbe valsa ad evitare l'esito lesivo, chiarendo peraltro che le prestazioni sanitarie praticate alla fossero da considerarsi prestazioni routinarie nella pratica clinica odontoiatrica e che, nel _1 caso di specie, non fosse stato riscontrato alcun problema di particolare difficoltà.
Infine, i CCTUU hanno aggiunto che “inquadrando la diligenza ordinaria del buon professionista nei profili di cura, cautela, perizia e legalità , dove la perizia consiste nell'impiego delle nozioni tecniche specifiche dell'attività esercitata, si ritiene che nel caso in oggetto i professionisti della struttura odontoiatrica non abbiano manifestato la dovuta diligenza” . (cfr relazione di CTU pagg.
10 e 11) chiarendo in dettaglio che: “La dott.ssa sia nella progettazione del piano di Per_1 cura ,eseguito senza adeguati esami diagnostici e senza informare correttamente la paziente delle complicanze correlate al caso specifico e delle alternative protesiche possibili, sia nella fase di progettazione ed esecuzione della protesi avvitata su impianti posta nell'arcata mascellare superiore divisa in due porzioni separate. Il dott. ed il dott. non hanno CP_3 CP_4 manifestato la dovuta diligenza nell'avere eseguitogli interventi di inserzione delle viti implantari senza una preliminare adeguata valutazione dei volumi ossei disponibili nel mascellare superiore della SI.ra . Il dott. nell'esecuzione della terapia canalare eseguita sul primo _1 Per_2 molare inferiore destro ( 4.6) avrebbe dovuto rivalutare la non corretta esecuzione della terapia sull'elemento dentario trattato che attualmente risulta ancora sintomatico.”.
I descritti profili di responsabilità dei sanitari, sono stati per altro confermati anche in seno al supplemento di CTU successivamente redatto dagli stessi Dott.ri e . Pt_2 Per_3
In conclusione, i CCTTUU, con ampie e condivisibili argomentazioni ribadite anche in seno al supplemento di CTU redatto in risposta alle osservazioni dei CTP sia di parte ricorrente che di parte resistente , hanno concluso per la sussistenza di profili di responsabilità professionale a carico dei sanitari dell'Azienda resistente per malpractice medica, nonché il nesso di causalità con gli esiti conseguenti.
A fronte della dimostrazione della condotta colposa dei medici della struttura convenuta e della rilevanza causale di tale colpa nel determinismo delle lesioni patite dalla e nei conseguenti _1 esiti, la resistete non ha invece provato, come era suo onere, l'esatto adempimento della prestazione
10 dovuta o, comunque, l'esistenza di una diversa eziologia – indipendente dall'operato del proprio personale – dell'insoddisfacente iter clinico.
Sotto questo aspetto, nell'integrazione di CTU i periti, hanno rimarcato l'assenza di documenti a difesa dei sanitari, nonché la mancanza sia del consenso informato che della certificazione tecnica di conformità del laboratorio odontotecnico prevista dalla legge (cfr supplemento CTU in atti).
Accertato l'an debeatur, passando alla disamina delle conseguenze dannose, la ctu svolta nel corso del giudizio di ATP acquisita agli atti, supportata oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, anche da un iter argomentativo lineare e rigoroso, ha consentito di accertare, che la in seguito alle terapie praticatele presso la struttura odontoiatrica resistente, ha riportato un _1 danno permanente globalmente considerato del 3 %, oltre ad ITP al 50% per giorni 10 e al 25% per giorni 20, ritenendo congrue spese mediche future quantificare in euro 700 ,00.
In ordine alla quantificazione del danno biologico non coglie nel segno il rilievo secondo cui non vi sarebbe alcun postumo permanente in quanto la donna già prima dell'intervento era adentula;
sul punto va sottolineato come i CCTTUU abbiano dato atto come in conseguenza dell'intervento la abbia subito l'avulsione del canino superiore di destra (1.3) e la perdita di osso mascellare;
_1 ne consegue che la pregressa condizione della donna è stata tenuta in considerazione dai tecnici che hanno considerato , ai fini della valutazione del danno biologico, il solo aggravamento patito per effetto dell'intervento, e nella specie , come detto, l'avulsione del canino superiore di destra (1.3) e la perdita di osso mascellare
Venendo, allora, alla quantificazione della prestazione risarcitoria del danno non patrimoniale, dovuta all'attrice ai sensi dell'art. 2059 c.c., nell'interpretazione costituzionalmente orientata offerta dalla Suprema Corte (S.U. 26972/08), essendo vulnerato un bene di rango costituzionale (art. 32
Cost.), va ricordato che, in tema di liquidazione del danno alla salute derivato da malpratice sanitaria, la legge n. 24/2017 (c.d. ”) stabilisce all'art. 7, comma 4 che il danno CP_7 biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7.9.2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).
Trattandosi di lesioni micropermanenti (attestate sulla soglia del 3%), deve farsi applicazione della
Tabella richiamata dal quarto comma dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, da ultimo aggiornata dal D.M. 16.7.24 (pubblicato su GURI n. 173/2024).
Circa criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di
Cassazione, condiviso da questo giudice – “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata,
11 nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale) deve essere oggetto specifico di allegazione e di prova ( vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidazione , si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto
12 “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
In proposito, i giudici di legittimità hanno precisato che “qualora la lesione ad una persona derivi dalla circolazione di veicoli a motore o natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal
Ministro delle attività produttive (art. 139, comma 5, d.lg. n. 209 del 2005), salvo l'aumento da parte del giudice, in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato” (Cass. civ. n. 12408/2011).
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dal decreto ministeriale aggiornato al
18.07.2025 (valore del primo punto di invalidità € 936,40), spetta a a titolo di danno Parte_1 biologico permanente, tenuto conto della invalidità del 3%, del coefficiente moltiplicatore applicato al punto percentuale dell' 3% ( 1,2 ), dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (74 anni compiuti) e della percentuale di riduzione per l'età ( 32 %), la somma complessiva di € 2.358,40 secondo i valori attuali.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale, così come accertato dal
C.T.U., si liquida ad equità la somma di € 56,18 al giorno prevista dal citato D.M. su menzionato , per un totale di € 561,80 (€ 280,90+ € 280,90) oltre Euro € 584,04 per danno morale (20%), da riconoscersi per le sofferenze patite e documentate per un totale di 3.504,24.
Non si ritiene invece di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attrice che fuoriescano dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Il danno complessivo non patrimoniale ascende dunque, in moneta attuale, a euro 3.504,24.
Tale cifra costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente.
A tale somma va poi aggiunto quanto già versato dalla danneggiata per spese mediche future necessarie alla rimozione della vite implantare posteriore sinistra, in quanto affetta da perimplantite clinicamente mobile e dolente ed al ritrattamento endodontico del primo molare inferiore destro (4.6 pari ad euro € 700,00, ritenuto congruo dal collegio peritale .
Si perviene così per un totale di Euro 4.204,24
Su quest'importo poi compete dalla data del commesso illecito la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare.
13 Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto, la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. S.U. n.
1772/1995).
Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ISTAT.
Orbene, devalutando allora l'importo sopra indicato al momento del fatto (€ 3.544,86) e applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra indicato con decorrenza dalla data dell'illecito ( tenuto conto della non rilevante durata del danno temporaneo) , si perviene all'importo di euro € 4.630,35 di cui euro 1.085,49 per Rivalutazione e Interessi
Su tale somma sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Per quanto attiene infine alla somma di euro di euro 6.000,00 acconto camera – oggetto di domanda di restituzione –occorre ricordare che ai fini del rimborso delle somme versate alla clinica
– o comunque della liberazione dell'obbligo di pagamento - è necessaria la valutazione anche della gravità dell'inadempimento , ai fini dell'accertamento della domanda di risoluzione - implicita in quella di rimborso, al cui accoglimento è subordinata la richiesta di restituzione del corrispettivo versato alla struttura.
Nel caso di specie, va affermata gravità dell'inadempimento posto che la prestazione resa non solo non ha risolto il problema della paziente ma lo ha addirittura aggravato
In ordine all'importo da restituire va rilevato che parte ricorrente abbia documentato l'esborso della somma di euro 6000,00 che va restituita integralmente tenuto conto di quanto appena evidenziato sulla
Va evidenziato come dal preventivo in atti si evinca che la somma prevista per l'impianto superiore era pari a euro 6.896 ( 2000 per impianto titanio relativo ai denti nn 12,14,22,24 , euro
996 per moncone in titanio per denti 12,14 22 24 ed euro 2.900 per all omn four in resina ) sicchè appare destituita di fondamento la difesa della resistente secondo cui parte della somma corrisposta sarebbe ascrivibile all'arcata mascellare inferiore .
Ne consegue che parte convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 6.000, oltre a interessi dalla data della messa in mora ( 1.4.21 )sino al soddisfo.
14 Va invece rigettata, per carenza di presupposti, la domanda di parte ricorrente di condanna ai sensi dell'art 96 cpc della per costante giurisprudenza, infatti, la mancata adesione Controparte_1 alla proposta conciliativa del giudice non è da sola sufficiente ad integrare la responsabilità aggravata di cui all'articolo richiamato.
Non deve infine essere esaminata la domanda di rivalsa avanzata da nei Controparte_1 confronti dei medici della struttura e della compagnia assicurativa., posto hr ,come già deciso da questo GI con ordinanza del 14.5.2025, parte resistente, costituendosi tardivamente, è decaduta dal diritto di chiamata di terzo in causa;
conseguentemente la relativa domanda è stata rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della controversia, della natura del giudizio e dell'attività in concreto svolta, nella misura di Euro 4.061,60 alla luce dei parametri contenuti nel vigente DM 55/2014 aggiornati al DM 147/2022, relativi allo scaglione da
Euro 5.201 ad Euro 26.000, (tenuto conto del petitum) complessità bassa, nei valori medi , abbattuti del 20% in considerazione della semplicità delle questioni trattate e dell'attività processuale in concreto svolta;
oltre alle spese sostenute per la CTP.
Parimenti vanno poste a carico del soccombente le spese della CTU svolta n seno al procedimento di ATP (rgn 5055/23).
PQM
IL Tribunale di Palermo – sezione terza civile - definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
Condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di Euro 4.630,35, a titolo di danno non patrimoniale oltre Parte_1 interessi al tasso di cui all'art 1284 c 1 dalla decisione al soddisfo
Condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di Euro 6.000,00 oltre interessi al tasso di cui all'art 1284 c 1 Parte_1 cc dal 1.4.21 sino al soddisfo
Condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in euro 4.061,60 oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa come per legge.
Pone le spese della c.t.u. resa in sede di a.t.p. definitivamente a carico Controparte_1
[...]
Così deciso in Palermo il 11.9.25
Il Giudice
Cristina Denaro
15 IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministrodella Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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