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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/03/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 5649/22 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Lisa Micochero,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5649 del Ruolo Generale dell'anno 2022 introdotto da
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
STEFANI ANTONELLA
ATTRICE
contro
, C.F. con l'Avv. CALDERA CP_1 C.F._2
GIORGIO
CONVENUTA
con l'intervento di con l'Avv.to GIORGIO CAPUIS Controparte_2
Conclusioni delle parti: Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa:
- In via preliminare:
dichiarare la nullità delle deposizioni testimoniali delle testimoni di parte convenuta , e per incapacità Controparte_3 Tes_1 Testimone_2
a testimoniare ex art. 146 c.p.c. e inattendibilità, per tutti i motivi esposti e documentati, sussistendo e permanendo l'interesse attuale e concreto in causa;
- In via principale, rigettata ogni avversa deduzione, istanza ed eccezione, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, ovvero nella percentuale di responsabilità che sarà ritenuta, della proprietaria del cane lupo cecoslovacco “Fuoco”, sig.ra in ordine alla produzione del CP_1
sinistro del 18/12/2020 nei confronti della sig.ra , e Parte_1
per l'effetto, ai sensi dell'art. 2052 c.c., condannare la convenuta, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attrice,così come accertati nel corso dell'istruttoria, nell'importo complessivo quantificato in €117.790,36.= (centodiciassettemilasettecentonovanta/36), ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, da dì del dovuto al saldo;
- In via istruttoria: si insiste nell'ammissione delle prove testimoniali non ammesse e fissarsi udienza per chiamare il CTU a chiarimenti sul punto nr.
6 del quesito peritale a pg. 2-3, nella parte in cui omette di precisare se la sofferenza soggettiva psicofisica e il dolore nel caso di specie siano già
Pag. 2 di 11 stati presi in considerazione per l'indicazione del grado percentuale di invalidità permanente e/o inabilità temporanea, ovvero chiedere al CTU di integrare tale punto.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, e con distrazione a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.
Per parte convenuta:
Nel merito
- respingersi la domanda siccome formulata da nei Parte_1
confronti di per i motivi dedotti in narrativa. CP_1
- nella non creduta ipotesi di soccombenza totale o parziale di CP_1
accertarsi e dichiararsi l'obbligo di manleva nei confronti della medesima di (P.I. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore corrente in Roma via Po n. 20 in forza della polizza di responsabilità civile “ n. 70 34006BZ e, CP_4
conseguentemente, condannarsi (P.I. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in P.IVA_1
Roma via Po n. 20 a tenere indenne in forza della polizza de CP_1
qua da tutto quanto questa fosse condannata a pagare all'attrice a titolo di risarcimento danni, interessi e spese.
- condannarsi (P.I. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore corrente in Roma via Po n. 20 alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite sostenute e da sostenersi per contrastare la pretesa attorea.
Per la terza chiamata:
Pag. 3 di 11 NEL MERITO
๏ rigettarsi le domande azionate nei confronti della GN e, CP_1
per l'effetto, rigettarsi le domande azionate nei confronti di
[...]
; Controparte_2
๏ rigettarsi le domande azionate nei confronti di;
Controparte_2
๏ in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla GN , accertata la concorsuale Parte_1
responsabilità dell'attrice nella verificazione dell'occorso per cui è causa, di cui si chiede la quantificazione anche in termini percentuali, limitarsi le stesse a quanto giudizialmente accertato come dovuto secondo diritto in favore della GN , con riguardo ai soli danni che la Parte_1
stessa proverà essere causalmente collegati al sinistro per cui è causa;
๏ in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande azionate nei confronti di , contenere le stesse nei Controparte_2
limiti contrattualmente previsti dalla Polizza n. 7034006BZ;
IN VIA ISTRUTTORIA
๏ Ordinarsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c. alla GN Parte_1
del certificato di iscrizione all'anagrafe canina del cane, di razza Amstaff, dalla stessa condotto al momento del sinistro per cui è causa;
๏ ordinarsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c, ovvero l'acquisizione ex art. 213
c.p.c, a Ulss3 Serenissima - Servizio Veterinario, di informazioni scritte circa il sussistere di segnalazioni in ordine ad episodi di aggressione o morsicatura da parte del cane, di razza Amstaff, condotto dalla GN
Pag. 4 di 11 al momento del sinistro, e le date di tali eventuali Parte_1
segnalazioni ed episodi;
๏ ordinarsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c, ovvero l'acquisizione ex art. 213 c.p.c, a Ulss3 Serenissima - Servizio Veterinario, di informazioni scritte circa il sussistere di segnalazioni in ordine ad episodi di aggressione o morsicatura da parte del cane “Fuoco” identificato da microchip n. 380260043792229, in proprietà della GN CP_1
e le date di tali eventuali segnalazioni ed episodi;
IN OGNI CASO
๏ con vittoria di spese diritti onorari ed anticipazioni nel presente giudizio
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione di regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio esponendo che in data 18 dicembre CP_1
2020, alle ore 15.00 circa, mentre stava passeggiando con il proprio cane di razza Amstaff non lontano della propria abitazione sita in via Hermada n.
2/A a Venezia Mestre, giunta nei pressi del civico nr.6, aveva improvvisamente sentito abbaiare e visto correre all'interno del giardino di tale civico, un cane lupo siberiano/cecoslovacco di grande taglia;
che il cane lupo aveva iniziato a saltare in modo aggressivo e ad abbaiare all'interno del giardino, tanto da indurre l'esponente ad allontanarsi verso il lato opposto della strada, ma, ad un tratto, il cane aveva saltato la bassa recinzione del giardino ed era riuscito ad uscire all'esterno; che il cane si era lanciato contro l'esponente ed il suo cane, provocandone una rovinosa caduta a terra;
che a seguito della caduta aveva riportato gravi lesioni.
Pag. 5 di 11 Ciò premesso evocava in giudizio quale proprietaria del cane, CP_1
al fine di ottenere la condanna, ai sensi dell'art. 2052 c.c., della convenuta al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attrice, nell'importo complessivo quantificato in 112.642,92 euro, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale, in primo luogo, contestava la sussistenza della propria responsabilità affermando che l'attrice era autonomamente caduta a terra in quanto trascinata dal proprio cane al guinzaglio che, attirato dalla presenza del proprio cane all'interno del giardino dell'abitazione, si era improvvisamente diretto verso la recinzione dell'immobile abbaiando;
solo in un secondo momento il cane lupo cecoslovacco di sua proprietà aveva scavalcato la recinzione metallica con siepe, senza aggredire né il suo cane. In via Parte_1
subordinata affermava quantomeno la sussistenza del concorso colposo ex art. 1227 c.c. della danneggiata e, da ultimo, contestava altresì la quantificazione del danno prospettata. Chiedeva la chiamata in causa della propria assicurazione che, costituendosi in Controparte_2
giudizio, faceva proprie le difese della convenuta.
Il Giudice, con ordinanza di data 1.2.2024, disponeva l'ammissione della dedotta prova per testimoni e l'espletamento di CTU medico-legale.
Conclusa l'istruttoria, il giudice tratteneva in decisione la causa, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Pag. 6 di 11 La fattispecie in esame è sussumibile nell'art. 2052 c.c. che disciplina la responsabilità prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell'animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso. Essa trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità: con la conseguenza che all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale (Cass. n. 15895/11 e Cass. n.
9037/10). Il caso fortuito, quale causa di esclusione della responsabilità del proprietario, attiene al profilo probatorio, sicché, non costituendo oggetto di eccezione in senso proprio, è rilevabile anche d'ufficio.
Dalle deposizioni assunte è emerso che la dinamica del sinistro non è coerente con quanto affermato dall'attrice.
L'attrice infatti ha affermato che la caduta è avvenuta dopo che il cane della convenuta aveva oltrepassato la recinzione e si era diretto verso di lei ed il suo cane, provocandone la perdita di equilibrio e la caduta. Tuttavia i testimoni sentiti non hanno assistito all'accaduto o hanno fornito una ricostruzione dei fatti difforme.
Infatti il testimone non ha assistito alla caduta, ma ha veduto Tes_3
già l'attrice a terra. Ricorda solo che mentre telefonava al 118 i due cani si stavano azzuffando. che abitava nelle vicinanze, del pari Testimone_4
Pag. 7 di 11 non ha assistito alla caduta, ma veduto l'attrice dolorante a terra.
[...]
non ha veduto la caduta ma ha dichiarato: “Non ho visto nulla di CP_5
tutto ciò, io ho visto solo il cane saltare la recinzione sull'angolo della recinzione del civico 6 che si trova dalla parte di viale San Marco, non dal lato di Forte Marghera;
preciso che stavo uscendo dal mio ufficio, io lavoro in Città metropolitana, stavo percorrendo a piedi via Hermada per dirigermi al parcheggio appena fuori dal mio ufficio e ho sentito delle urla, ho guardato in direzione delle grida e ho visto il cane che saltava la recinzione;
preciso che il mio angolo visuale era parzialmente ostruito dal cassonetto delle immondizie che si trova sul lato di via Hermada dal lato opposto rispetto al civico 6 e che pertanto io riuscivo a scorgere solamente il marciapiede davanti alla abitazione perciò ho visto solo il cane saltare la recinzione e poi i due cani che si azzuffavano dopo pochi istanti”.
Tale deposizione induce a ritenere che in realtà la GN sia caduta a terra
(ed abbia quindi iniziato ad urlare a causa del dolore, come deposto anche dagli altri testimoni e articolato nei capitoli di prova), prima che il cane scavalcasse la recinzione: la stessa attrice infatti non ha mai affermato di aver urlato verso il cane per la paura dello stesso, se non in sede di comparsa conclusionale. Inoltre dal tenore della testimonianza si evince che prima sono state sentite le urla e poi la testimone si è girata e ha veduto il cane saltare la recinzione: vi è stata quindi prima la caduta e poi l'uscita del cane.
e figli dell'attrice, sono intervenuti CP_6 CP_7
successivamente e nulla hanno saputo dire sulla dinamica, così come
. Controparte_8
Pag. 8 di 11 Sono state poi sentite , figlia della convenuta e Controparte_3 Tes_1
sorella della convenuta e madre della convenuta.
[...] Testimone_2
Parte attrice ha regolarmente eccepito l'incapacità a testimoniare delle testimoni ex art. 246 c.p.c. in quanto conviventi con la convenuta e, come tali, anch'esse nella detenzione e nel possesso del cane per cui è causa.
L'eccezione proposta va disattesa. Va innanzi tutto evidenziato che la valutazione inerente l'incapacità a testimoniare differisce da quella sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico
(non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazioni, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (Cass. n. 26547/21).
Ora la responsabilità ex art. 2052 c.c. grava nel caso di specie esclusivamente sul proprietario dell'animale, presente al momento del fatto, e non anche sugli altri componenti del nucleo famigliare con lui conviventi, cui la proprietaria non aveva in alcun modo trasferito la custodia del cane. Ne consegue che i famigliari della convenuta, con lei conviventi (figlia, madre e sorella) non avevano in astratto alcun interesse giuridicamente rilevante che ne avrebbe legittimato l'intervento nel presente giudizio, nemmeno ad adiuvandum, non potendo in alcun modo considerarsi corresponsabili dell'agire dell'animale.
Le tre testimoni hanno reso delle deposizioni tra loro congruenti affermando di essere state, al momento del fatto, affacciate al terrazzo della
Pag. 9 di 11 loro abitazione e di aver visto dall'alto che la GN era stata Parte_1
trascinata a terra dal suo cane e non dal cane della convenuta, il quale aveva in seguito scavalcato la recinzione ed era scappato in direzione opposta rispetto alla posizione che aveva assunto la GN . Parte_1
Avevano inoltre precisato che la convenuta era scesa ed aveva recuperato entrambi i cani e che solo in quel momento i due cani si sono azzannati tra di loro.
Va quindi valutata la credibilità di tali testimoni, legate da un rapporto di parentela con la convenuta. Il giudizio deve ritenersi positivo in quanto hanno reso delle testimonianze verosimili, congruenti tra loro, precise, senza contraddizioni, e, soprattutto, in linea con la testimonianza resa dalla testimone la quale era totalmente estranea ai fatti e dalla cui CP_5
deposizione si evince che lo scavalco della recinzione da parte del cane è avvenuto dopo la caduta e non l'ha conseguentemente determinata.
Ne consegue che da un lato l'attrice non ha dimostrato il rapporto di causalità tra la caduta e la presenza del cane, mentre ha trovato riscontro probatorio la versione dell'accaduto fornita da parte convenuta.
La domanda dell'attrice andrà quindi respinta con condanna alle spese di lite in considerazione della sua soccombenza, che vanno liquidate secondo lo scaglione “valore indeterminabile – complessità bassa”.
Le spese di lite tra l'attrice e possono essere Controparte_2
interamente compensate.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Pag. 10 di 11 Il Tribunale di Venezia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
- Rigetta la domanda proposta da parte attrice;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in euro 7.616,00, oltre rimborso forfetario come per legge, IVA e CPA;
- compensa interamente tra l'attrice e le spese di Controparte_2
lite;
- pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di C.T.U..
Così deciso in Venezia, il 10.3.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 5649/22 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Lisa Micochero,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5649 del Ruolo Generale dell'anno 2022 introdotto da
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
STEFANI ANTONELLA
ATTRICE
contro
, C.F. con l'Avv. CALDERA CP_1 C.F._2
GIORGIO
CONVENUTA
con l'intervento di con l'Avv.to GIORGIO CAPUIS Controparte_2
Conclusioni delle parti: Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa:
- In via preliminare:
dichiarare la nullità delle deposizioni testimoniali delle testimoni di parte convenuta , e per incapacità Controparte_3 Tes_1 Testimone_2
a testimoniare ex art. 146 c.p.c. e inattendibilità, per tutti i motivi esposti e documentati, sussistendo e permanendo l'interesse attuale e concreto in causa;
- In via principale, rigettata ogni avversa deduzione, istanza ed eccezione, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, ovvero nella percentuale di responsabilità che sarà ritenuta, della proprietaria del cane lupo cecoslovacco “Fuoco”, sig.ra in ordine alla produzione del CP_1
sinistro del 18/12/2020 nei confronti della sig.ra , e Parte_1
per l'effetto, ai sensi dell'art. 2052 c.c., condannare la convenuta, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attrice,così come accertati nel corso dell'istruttoria, nell'importo complessivo quantificato in €117.790,36.= (centodiciassettemilasettecentonovanta/36), ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, da dì del dovuto al saldo;
- In via istruttoria: si insiste nell'ammissione delle prove testimoniali non ammesse e fissarsi udienza per chiamare il CTU a chiarimenti sul punto nr.
6 del quesito peritale a pg. 2-3, nella parte in cui omette di precisare se la sofferenza soggettiva psicofisica e il dolore nel caso di specie siano già
Pag. 2 di 11 stati presi in considerazione per l'indicazione del grado percentuale di invalidità permanente e/o inabilità temporanea, ovvero chiedere al CTU di integrare tale punto.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, e con distrazione a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.
Per parte convenuta:
Nel merito
- respingersi la domanda siccome formulata da nei Parte_1
confronti di per i motivi dedotti in narrativa. CP_1
- nella non creduta ipotesi di soccombenza totale o parziale di CP_1
accertarsi e dichiararsi l'obbligo di manleva nei confronti della medesima di (P.I. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore corrente in Roma via Po n. 20 in forza della polizza di responsabilità civile “ n. 70 34006BZ e, CP_4
conseguentemente, condannarsi (P.I. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in P.IVA_1
Roma via Po n. 20 a tenere indenne in forza della polizza de CP_1
qua da tutto quanto questa fosse condannata a pagare all'attrice a titolo di risarcimento danni, interessi e spese.
- condannarsi (P.I. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore corrente in Roma via Po n. 20 alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite sostenute e da sostenersi per contrastare la pretesa attorea.
Per la terza chiamata:
Pag. 3 di 11 NEL MERITO
๏ rigettarsi le domande azionate nei confronti della GN e, CP_1
per l'effetto, rigettarsi le domande azionate nei confronti di
[...]
; Controparte_2
๏ rigettarsi le domande azionate nei confronti di;
Controparte_2
๏ in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla GN , accertata la concorsuale Parte_1
responsabilità dell'attrice nella verificazione dell'occorso per cui è causa, di cui si chiede la quantificazione anche in termini percentuali, limitarsi le stesse a quanto giudizialmente accertato come dovuto secondo diritto in favore della GN , con riguardo ai soli danni che la Parte_1
stessa proverà essere causalmente collegati al sinistro per cui è causa;
๏ in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande azionate nei confronti di , contenere le stesse nei Controparte_2
limiti contrattualmente previsti dalla Polizza n. 7034006BZ;
IN VIA ISTRUTTORIA
๏ Ordinarsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c. alla GN Parte_1
del certificato di iscrizione all'anagrafe canina del cane, di razza Amstaff, dalla stessa condotto al momento del sinistro per cui è causa;
๏ ordinarsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c, ovvero l'acquisizione ex art. 213
c.p.c, a Ulss3 Serenissima - Servizio Veterinario, di informazioni scritte circa il sussistere di segnalazioni in ordine ad episodi di aggressione o morsicatura da parte del cane, di razza Amstaff, condotto dalla GN
Pag. 4 di 11 al momento del sinistro, e le date di tali eventuali Parte_1
segnalazioni ed episodi;
๏ ordinarsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c, ovvero l'acquisizione ex art. 213 c.p.c, a Ulss3 Serenissima - Servizio Veterinario, di informazioni scritte circa il sussistere di segnalazioni in ordine ad episodi di aggressione o morsicatura da parte del cane “Fuoco” identificato da microchip n. 380260043792229, in proprietà della GN CP_1
e le date di tali eventuali segnalazioni ed episodi;
IN OGNI CASO
๏ con vittoria di spese diritti onorari ed anticipazioni nel presente giudizio
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione di regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio esponendo che in data 18 dicembre CP_1
2020, alle ore 15.00 circa, mentre stava passeggiando con il proprio cane di razza Amstaff non lontano della propria abitazione sita in via Hermada n.
2/A a Venezia Mestre, giunta nei pressi del civico nr.6, aveva improvvisamente sentito abbaiare e visto correre all'interno del giardino di tale civico, un cane lupo siberiano/cecoslovacco di grande taglia;
che il cane lupo aveva iniziato a saltare in modo aggressivo e ad abbaiare all'interno del giardino, tanto da indurre l'esponente ad allontanarsi verso il lato opposto della strada, ma, ad un tratto, il cane aveva saltato la bassa recinzione del giardino ed era riuscito ad uscire all'esterno; che il cane si era lanciato contro l'esponente ed il suo cane, provocandone una rovinosa caduta a terra;
che a seguito della caduta aveva riportato gravi lesioni.
Pag. 5 di 11 Ciò premesso evocava in giudizio quale proprietaria del cane, CP_1
al fine di ottenere la condanna, ai sensi dell'art. 2052 c.c., della convenuta al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attrice, nell'importo complessivo quantificato in 112.642,92 euro, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale, in primo luogo, contestava la sussistenza della propria responsabilità affermando che l'attrice era autonomamente caduta a terra in quanto trascinata dal proprio cane al guinzaglio che, attirato dalla presenza del proprio cane all'interno del giardino dell'abitazione, si era improvvisamente diretto verso la recinzione dell'immobile abbaiando;
solo in un secondo momento il cane lupo cecoslovacco di sua proprietà aveva scavalcato la recinzione metallica con siepe, senza aggredire né il suo cane. In via Parte_1
subordinata affermava quantomeno la sussistenza del concorso colposo ex art. 1227 c.c. della danneggiata e, da ultimo, contestava altresì la quantificazione del danno prospettata. Chiedeva la chiamata in causa della propria assicurazione che, costituendosi in Controparte_2
giudizio, faceva proprie le difese della convenuta.
Il Giudice, con ordinanza di data 1.2.2024, disponeva l'ammissione della dedotta prova per testimoni e l'espletamento di CTU medico-legale.
Conclusa l'istruttoria, il giudice tratteneva in decisione la causa, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Pag. 6 di 11 La fattispecie in esame è sussumibile nell'art. 2052 c.c. che disciplina la responsabilità prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell'animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso. Essa trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità: con la conseguenza che all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale (Cass. n. 15895/11 e Cass. n.
9037/10). Il caso fortuito, quale causa di esclusione della responsabilità del proprietario, attiene al profilo probatorio, sicché, non costituendo oggetto di eccezione in senso proprio, è rilevabile anche d'ufficio.
Dalle deposizioni assunte è emerso che la dinamica del sinistro non è coerente con quanto affermato dall'attrice.
L'attrice infatti ha affermato che la caduta è avvenuta dopo che il cane della convenuta aveva oltrepassato la recinzione e si era diretto verso di lei ed il suo cane, provocandone la perdita di equilibrio e la caduta. Tuttavia i testimoni sentiti non hanno assistito all'accaduto o hanno fornito una ricostruzione dei fatti difforme.
Infatti il testimone non ha assistito alla caduta, ma ha veduto Tes_3
già l'attrice a terra. Ricorda solo che mentre telefonava al 118 i due cani si stavano azzuffando. che abitava nelle vicinanze, del pari Testimone_4
Pag. 7 di 11 non ha assistito alla caduta, ma veduto l'attrice dolorante a terra.
[...]
non ha veduto la caduta ma ha dichiarato: “Non ho visto nulla di CP_5
tutto ciò, io ho visto solo il cane saltare la recinzione sull'angolo della recinzione del civico 6 che si trova dalla parte di viale San Marco, non dal lato di Forte Marghera;
preciso che stavo uscendo dal mio ufficio, io lavoro in Città metropolitana, stavo percorrendo a piedi via Hermada per dirigermi al parcheggio appena fuori dal mio ufficio e ho sentito delle urla, ho guardato in direzione delle grida e ho visto il cane che saltava la recinzione;
preciso che il mio angolo visuale era parzialmente ostruito dal cassonetto delle immondizie che si trova sul lato di via Hermada dal lato opposto rispetto al civico 6 e che pertanto io riuscivo a scorgere solamente il marciapiede davanti alla abitazione perciò ho visto solo il cane saltare la recinzione e poi i due cani che si azzuffavano dopo pochi istanti”.
Tale deposizione induce a ritenere che in realtà la GN sia caduta a terra
(ed abbia quindi iniziato ad urlare a causa del dolore, come deposto anche dagli altri testimoni e articolato nei capitoli di prova), prima che il cane scavalcasse la recinzione: la stessa attrice infatti non ha mai affermato di aver urlato verso il cane per la paura dello stesso, se non in sede di comparsa conclusionale. Inoltre dal tenore della testimonianza si evince che prima sono state sentite le urla e poi la testimone si è girata e ha veduto il cane saltare la recinzione: vi è stata quindi prima la caduta e poi l'uscita del cane.
e figli dell'attrice, sono intervenuti CP_6 CP_7
successivamente e nulla hanno saputo dire sulla dinamica, così come
. Controparte_8
Pag. 8 di 11 Sono state poi sentite , figlia della convenuta e Controparte_3 Tes_1
sorella della convenuta e madre della convenuta.
[...] Testimone_2
Parte attrice ha regolarmente eccepito l'incapacità a testimoniare delle testimoni ex art. 246 c.p.c. in quanto conviventi con la convenuta e, come tali, anch'esse nella detenzione e nel possesso del cane per cui è causa.
L'eccezione proposta va disattesa. Va innanzi tutto evidenziato che la valutazione inerente l'incapacità a testimoniare differisce da quella sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico
(non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazioni, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (Cass. n. 26547/21).
Ora la responsabilità ex art. 2052 c.c. grava nel caso di specie esclusivamente sul proprietario dell'animale, presente al momento del fatto, e non anche sugli altri componenti del nucleo famigliare con lui conviventi, cui la proprietaria non aveva in alcun modo trasferito la custodia del cane. Ne consegue che i famigliari della convenuta, con lei conviventi (figlia, madre e sorella) non avevano in astratto alcun interesse giuridicamente rilevante che ne avrebbe legittimato l'intervento nel presente giudizio, nemmeno ad adiuvandum, non potendo in alcun modo considerarsi corresponsabili dell'agire dell'animale.
Le tre testimoni hanno reso delle deposizioni tra loro congruenti affermando di essere state, al momento del fatto, affacciate al terrazzo della
Pag. 9 di 11 loro abitazione e di aver visto dall'alto che la GN era stata Parte_1
trascinata a terra dal suo cane e non dal cane della convenuta, il quale aveva in seguito scavalcato la recinzione ed era scappato in direzione opposta rispetto alla posizione che aveva assunto la GN . Parte_1
Avevano inoltre precisato che la convenuta era scesa ed aveva recuperato entrambi i cani e che solo in quel momento i due cani si sono azzannati tra di loro.
Va quindi valutata la credibilità di tali testimoni, legate da un rapporto di parentela con la convenuta. Il giudizio deve ritenersi positivo in quanto hanno reso delle testimonianze verosimili, congruenti tra loro, precise, senza contraddizioni, e, soprattutto, in linea con la testimonianza resa dalla testimone la quale era totalmente estranea ai fatti e dalla cui CP_5
deposizione si evince che lo scavalco della recinzione da parte del cane è avvenuto dopo la caduta e non l'ha conseguentemente determinata.
Ne consegue che da un lato l'attrice non ha dimostrato il rapporto di causalità tra la caduta e la presenza del cane, mentre ha trovato riscontro probatorio la versione dell'accaduto fornita da parte convenuta.
La domanda dell'attrice andrà quindi respinta con condanna alle spese di lite in considerazione della sua soccombenza, che vanno liquidate secondo lo scaglione “valore indeterminabile – complessità bassa”.
Le spese di lite tra l'attrice e possono essere Controparte_2
interamente compensate.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Pag. 10 di 11 Il Tribunale di Venezia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
- Rigetta la domanda proposta da parte attrice;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in euro 7.616,00, oltre rimborso forfetario come per legge, IVA e CPA;
- compensa interamente tra l'attrice e le spese di Controparte_2
lite;
- pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di C.T.U..
Così deciso in Venezia, il 10.3.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Lisa Micochero
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