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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 23/06/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE composto dai magistrati:
dott. Marcello Buscema Presidente, dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice, dott. Andrea Petteruti Giudice relatore ed estensore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio iscritto al n. 2507/25 R.G. e promosso da
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al C.F._2 ricorso introduttivo, dall'avv. Valerio Moriconi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in NO (FR), Viale America Latina, n. 34 ricorrenti
FATTO E DIRITTO
e hanno congiuntamente domandato modificarsi le Parte_1 Parte_2
statuizioni contenute nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata da questo Tribunale.
A tal fine, gli istanti hanno allegato quanto segue: a) essi, in data 24/08/2002, hanno contratto matrimonio concordatario in Priverno (LT); b) dall'unione sono nati i figli (in data Per_1
31/07/2000), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (in data Per_2
06/10/2008); c) con sentenza emessa da questo Tribunale il 22/09/2021 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) oggi il figlio , attualmente collocato Per_2
presso la madre in Patrica (FR), Contrada Lagoscillo, n,. 48, ha manifestato la volontà di
1 essere collocato presso l'abitazione del padre in NO (FR), alla Via Maniano, n. 61, per essere agevolato nelle attività scolastiche ed extrascolastiche.
All'esito della trattazione scritta, le parti hanno ribadito le conclusioni di cui al ricorso introduttivo ed il giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
1. Disciplina applicabile
Ritiene il Tribunale che il presente procedimento sia disciplinato dall'art. 473-bis.29 c.p.c.
Esso, infatti, è stato instaurato con ricorso depositato successivamente al 28 febbraio 2023 e ha ad oggetto la pretesa delle parti di ottenere una modifica dei provvedimenti a tutela dei figli minori adottati all'esito dei pregressi giudizi svoltisi tra le parti.
Non induce ad una diversa conclusione la circostanza secondo cui i provvedimenti di cui si chiede la revisione siano stati emanati prima del 1° marzo 2023: nessun dato letterale, e tantomeno sistematico, desumibile dalla disciplina del nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, infatti, consente di ritenere che tale rito sia applicabile solamente ai procedimenti di revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici a loro volta pronunciati all'esito di un procedimento svoltosi secondo le nuove norme processuali.
2. Piano genitoriale
In via preliminare, occorre precisare che, sebbene l'art. 473-bis.29 c.p.c. richiami in generale
“le forme previste nella presente sezione” (e, dunque, gli articoli da 473-bis.11 a 473-bis.28
c.p.c.), occorre verificare la specifica compatibilità di quelle disposizioni con le particolari caratteristiche delle cause aventi ad oggetto domande congiunte di divorzio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, in giudizi come quello presente non deve essere allegato al ricorso e alla comparsa di costituzione del convenuto il piano genitoriale, secondo quanto previsto, per i procedimenti relativi ai minori, dall'ultimo comma dell'art. 473-bis.12 c.p.c. e dall'art. 473- bis.16 c.p.c. Detto documento (che, secondo le norme ora citate, deve contenere indicazioni su gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute), è chiaramente finalizzato a sollecitare allegazioni dei due genitori per quanto possibile specifiche e concordi, al fine di agevolare il giudice nell'adempimento del suo onere di somministrare il più tempestivamente possibile i provvedimenti urgenti e temporanei nell'interesse dei figli (art. 473-bis.22, primo comma, c.p.c.), nonché, eventualmente, di formulare la sua proposta di piano genitoriale (art. 473-bis.50 c.p.c.). Ne consegue che, ove le parti concordino su tutti i citati aspetti, detto piano non è necessario.
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3. Provvedimenti urgenti
Sempre in via preliminare, si osserva che, in procedimenti come quello presente
(caratterizzati, come già detto, da pattuizioni condivise e dall'esistenza di precedenti e tuttora efficaci provvedimenti in materia di minori e di contributi economici tra le parti), laddove la causa possa essere decisa senza necessità di istruttoria e dagli atti processuali non emergano circostanze idonee a far ritenere che l'urgenza di intervenire sui provvedimenti già emanati nel precedente giudizio tra le parti sia tale da non tollerare neppure il ritardo connesso al termine entro il quale la sentenza sarà pronunciata (sessanta giorni dall'udienza: art. 473- bis.28, secondo comma, ultimo periodo, c.p.c. ovviamente applicabile anche nell'ipotesi prevista dal citato quarto comma dell'art. 473-bis.22 c.p.c.), il giudice non deve pronunciare i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'art. 473-bis.22, primo comma, c.p.c. Infatti, in mancanza di ragioni di straordinaria urgenza, opinare diversamente implicherebbe la pronuncia, da parte - come quasi sempre avverrebbe - del giudice relatore delegato alla trattazione del procedimento, di un provvedimento destinato ad essere riesaminato dopo pochi giorni dal collegio, con un incremento di impegno per i giudici sostanzialmente privo di pratica utilità per le parti (a condizione, lo si ripete, che non emergano ragioni tali da rendere insopportabile anche un'attesa di soli sessanta giorni massimo, eventualità che nella presente fattispecie non ricorre e, dunque, correttamente il giudice delegato per la trattazione del procedimento non ha pronunciato i provvedimenti in questione).
4. Fatti nuovi costituenti “giustificati motivi”
Un'ulteriore premessa concerne il presupposto richiesto dalla legge per la modifica dei provvedimenti a tutela dei minori ed in materia di contributi economici: l'art. 473-bis.29
c.p.c., infatti, stabilisce che la revisione può essere chiesta “qualora sopravvengano giustificati motivi”.
Ritiene il Collegio che il tenore letterale della norma sia tale da non lasciare dubbi circa la necessità che si tratti di circostanze di fatto successive rispetto ai provvedimenti oggetto della richiesta di modifica, non essendo, invece, possibile procedere a quest'ultima sulla base di circostanze che avrebbero potuto essere allegate nel giudizio all'esito del quale sono stati pronunciati i provvedimenti dei quali si chiede la modifica, né tantomeno sulla base di una rivalutazione delle circostanze già valutate in quel precedente procedimento (con la doverosa precisazione che, con riferimento a richieste di modificazioni del regime di gestione della prole, rientrano nel concetto di “giusti motivi sopravvenuti” anche le eventuali
“disfunzionalità” - rispetto all'interesse dei minori - di quel regime emerse, in sede di pratica attuazione dello stesso, successivamente alla definizione del precedente giudizio).
3 Sotto questo profilo, la norma codifica, con portata generale riferibile alla modifica dei provvedimenti in materia di minori e di contributi economici emanati in giudizi tra le stesse parti aventi un qualsiasi oggetto (separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio), il principio secondo il quale tali modifiche possono essere richieste solamente sulla base di circostanze sopravvenute.
Principio che, sinora, solamente in alcuni casi era stato espressamente enunciato dalla norma di riferimento (art. 156, settimo comma, c.c. ed art. 9, comma 1, della legge n. 898 del 1971, abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022), mentre in altre ipotesi era frutto solamente di indirizzi interpretativi giurisprudenziali (art. 337-quinquies c.c., rispetto al quale Cass. Civ., n. 283/20 ha affermato che il principio, da esso sancito, secondo cui i genitori possono chiedere in qualsiasi tempo la revisione delle disposizioni concernenti i figli, deve essere coniugato con quelli che regolano il relativo procedimento, secondo cui i provvedimenti passano in giudicato, ma essendo sempre rivedibili, divengono definitivi solo rebus sic stantibus, sicché il giudice in sede di revisione non può procedere ad una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendo quel giudice limitarsi a verificare se, e in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del precedente titolo).
5. La domanda delle parti
Venendo al merito della presente causa, si osserva che la domanda è fondata su un fatto nuovo, ossia la volontà del figlio di essere collocato presso l'abitazione del padre, in Per_2
NO (FR), alla Via Maniano, n. 61, per essere agevolato nelle attività scolastiche ed extrascolastiche, il quale indubbiamente assume il connotato del giustificato motivo: trattasi, infatti, di una modifica senza dubbio rilevante, in quanto incide direttamente anche sul mantenimento della prole.
In conclusione, la domanda va accolta.
6. Spese del giudizio
Nulla sulle spese, attesa l'assenza di parti contrapposte.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al R.G. n. 2507/25 V.G., rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. il figlio delle parti vuole essere collocato presso l'abitazione del padre e Persona_3
di conseguenza dispone, a modifica della sentenza n. 911 del 2422/09/2021 che il figlio venga collocato presso l'abitazione del padre, in NO (FR), alla Via Maniano, n. 61 e che i rapporti economici fra le parti, con riferimento alla prole, siano regolamentati come richiesto;
2. nulla sulle spese.
NO, 17/06/2025
Il giudice relatore estensore Il Presidente
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