Ordinanza collegiale 31 ottobre 2025
Sentenza breve 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 13/02/2026, n. 2830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2830 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02830/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11905/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11905 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giandomenico Letizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del 14.07.2025, della Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, denominato “comunicazione di non idoneità”, a firma del membro e segretario della commissione Magg. Pil. Simone Giacomobono, nell'ambito del concorso pubblico per titoli ed esami, per l'ammissione di n. 1198 allievi marescialli al 97° corso presso la scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza per l'anno accademico 2025/2026, con il quale è stata disposta la non idoneità e, quindi l'esclusione del medesimo ricorrente dalla succitata procedura concorsuale, bandita con determinazione n. 58820 del 24 febbraio 2025;
- delle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza in relazione allo svolgimento della prova di idoneità psico-fisica, come richiamate dall'art. 15 del bando di concorso, laddove dovessero essere interpretate nel senso di importare l'esclusione dal concorso della ricorrente per inidoneità fisica;
- degli atti, documenti e di tutti i verbali, redatti dalla sottocommissione ancorché dagli estremi non noti, ed in particolare i verbali eventualmente redatti in occasione dello svolgimento degli accertamenti sanitari a cui è stato sottoposto il ricorrente;
- della graduatoria di merito, ove già approvata e comunque ad oggi non conosciuta;
- di ogni altro atto presupposto connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. PE AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna camera di consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito.
Di quanto sopra, è stato reso avviso, come da verbale dell’odierna camera di consiglio.
2. Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti, meglio specificati in epigrafe, con cui la Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento della Guardia di Finanza lo dichiarava non idoneo al reclutamento in quanto affetto da “ Difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate ai sensi dell'art. 15, comma 7, lettera b), punto 1) del Bando di Concorso ”, chiedendone l’annullamento sulla base del seguente unico motivo: “ I. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. CARENZA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONALE. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 15 COMMA 8 LETT. A) DEL BANDO DI CONCORSO, E, PER QUANTO DI INTERESSE, DEL D.M. N. 155 DEL 17 MAGGIO 2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DELLE DIRETTIVE TECNICHE ADOTTATE CON DECRETO DEL COMANDANTE DELLA GUARDIA DI FINANZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO ”, lamentando in sintesi l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, rilevando come gli accertamenti sanitari ai quali si è successivamente sottoposto il ricorrente avessero dato esiti opposti rispetto a quelli concorsuali.
3. Resistono in giudizio il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.
4. Con ordinanza del 31 ottobre 2025, n. 19243, il Collegio, ravvisata l’opportunità di approfondimento istruttorio, stante la documentazione prodotta dalla parte, ha disposto verificazione affidando l’incarico al Collegio Medico Legale della Difesa, al fine di accertare la sussistenza della contestata causa di inidoneità del ricorrente.
La suddetta verificazione, il cui referto veniva depositato agli atti in data 26 gennaio 2026, si concludeva con esito positivo per il ricorrente che veniva dichiarato idoneo al reclutamento.
5. Alla camera di consiglio del 11 gennaio 2026 il Collegio, ritenuti sussistenti, come sopra, i presupposti per una sentenza in forma semplificata, tratteneva la causa in decisione.
6. Il ricorso è fondato.
Il ricorrente, avendo partecipato alla procedura concorsuale indicata in epigrafe, in sede di accertamento dell’idoneità psico-fisica veniva giudicato non idoneo a causa del riscontro di “ Difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate ai sensi dell'art. 15, comma 7, lettera b), punto 1) del Bando di Concorso ”, giudizio che si poneva in contrasto con le risultanze degli accertamenti effettuati dal ricorrente, dopo la visita concorsuale, presso strutture sanitarie pubbliche, i quali attestavano che il ricorrente “ legge correttamente i numeri del test di Ishihara ” (test che rappresenta lo strumento clinico generalmente riconosciuto per la diagnosi di alterazioni del senso cromatico).
Ciò premesso, il ricorso è fondato, atteso l’esito della verificazione disposta dal Tribunale ed espletata dal Collegio Medico Legale della Difesa.
L’organo verificatore (una Commissione costituita da tre ufficiali medici del Collegio Medico Legale della Difesa integrata da un membro specialista in Oculistica del Policlinico Militare Celio di Roma), all’esito degli accertamenti specialistici eseguiti, ha infatti smentito il giudizio della Commissione concorsuale.
In particolare, il verificatore, dopo aver premesso che “ il“ Regolamento recante l’aggiornamento dell’elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 2139, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ” prevede, al titolo XVII (Oftalmologia) lettera “d”, “ Le discromatopsie anche monolaterali accertate con tavole pseudoisocromatiche e matasse colorate. Non è ammesso l’uso di qualsiasi lente correttiva del senso cromatico. Non è causa di non idoneità, salvo apposite eccezioni previste per particolari contingenti o specializzazioni, la normalità del senso cromatico alle sole matasse colorate ” ”, ha affermato che “ la visita specialistica in data 19/01/2026 presso la U.O.S. di Oftalmologia del Policlinico Militare di Roma ha evidenziato “ Senso cromatico sufficiente alle matassine colorate in condizioni di illuminazione adeguate ”. In relazione a quanto precede, non si conferma il riscontro documentato in sede concorsuale in quanto il Ricorrente, in base agli esiti della visita specialistica condotta in sede di verificazione in condizione di luce adeguate presenta: “ Sufficiente senso cromatico alle matasse colorate ”, ovvero a fronte di una potenziale alterazione dei fotorecettori retinici, con diminuita sensibilità ai colori alle Tavole [di Ishihara] , essa risulta comunque sufficiente a discriminare il senso cromatico all’esame delle matasse colorate. Consegue che il profilo specifico del Ricorrente rientra nella eccezione prevista dal citato Titolo XVII, lettera d) [Non è causa di non idoneità, salvo apposite eccezioni previste per particolari contingenti o specializzazioni, la normalità del senso cromatico alle sole matasse colorate] dell’allegato 1 al Decreto n. 61772, nonché nei requisiti previsti dal Bando di concorso all'art. 15 comma 7, lettera b), punto 1). In sintesi, nella cornice giuridica in cui il Collegio è stato chiamato a esprimersi, sulla scorta della valutazione specialistica eseguita presso il Policlinico Militare di Roma, disposta in sede dell’attuale verificazione a cui è stato sottoposto il Sig. -OMISSIS-, allo stato attuale “ non sussiste la causa di inidoneità ravvisata dall’Amministrazione [DIFETTO DI SENSO CROMATICO NORMALE ALLE MATASSINE COLORATE] ” ”.
7. Non appaiono persuasive le argomentazioni difensive spese dall’Amministrazione resistente la quale - nel richiamare la disciplina del bando di concorso, che prevedeva (art. 15, comma 7) che “ l’interessato […], qualora non idoneo, può, contestualmente presentare al Centro di Reclutamento la richiesta di ammissione alla visita medica di revisione, a eccezione dei casi di: […] b) difetto di senso cromatico normale alle: (1) matassine colorate per i candidati del contingente ordinario e del contingente di mare […] ” e che (comma 8) “ la Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento: a) nei casi di cui al comma 7, lettere a) e b), dichiara immediatamente la non idoneità dell’aspirante che, pertanto, non è sottoposto a ulteriori visite o esami ” - ha sostenuto che “ si tratta, quindi, nel caso di specie, di una delle pochissime eccezionali cause inidoneative a livello psico-fisico, per le quali la lex specialis del concorso non prevede la possibilità di una seconda rivalutazione in sede di visita medica di revisione, proprio a sottolineare il fatto oggettivo che non riuscire a superare il test specifico al momento della visita è causa immediata ed automatica di esclusione ”.
Invero il fatto che la lex specialis non preveda, con riferimento alla patologia di cui si discute, la possibilità di una seconda rivalutazione in sede di visita medica di revisione non rende il giudizio della sottocommissione “ immune dal controllo giurisdizionale, che intanto può esporsi al vizio di eccesso di potere nella misura in cui emergano macroscopici ed evidenti profili di illogicità valutativa o travisamento dei fatti ictu oculi rilevabili ” (cft., con riferimento a un caso analogo, nel quale la lex specialis escludeva la possibilità di richiedere la visita medica di revisione, Cons. St., sez. II, 18/06/2024, n. 5462), come nel caso di specie, ove il giudizio dell’Amministrazione è stato smentito dalla certificazione specialistica prodotta dal ricorrente e, soprattutto, dagli esiti di una successiva verificazione - adempiuta con indiscutibile metodica scientifica e col supporto di personale medico specialistico - che ha portato a una diagnosi di senso diametralmente opposto, rispetto alla quale l’Amministrazione non ha indicato condivisibili ragioni per discostarsene.
8. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, sotto il profilo assorbente della acclarata insussistenza della causa di inidoneità opposta al ricorrente, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ponendo definitivamente a carico dell’Amministrazione resistente anche le spese di verificazione, che si liquidano nella misura richiesta di € 400,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Pone definitivamente a carico dell’Amministrazione le spese della verificazione, liquidate nella misura di euro 400,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SC LE, Presidente
RI Scali, Primo Referendario
PE AN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE AN | SC LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.